(AGICOSCOMMESSE) - Roma, 4 Luglio 2007 - Ore 9,50 - SPECIALE DECRETO SCOMMESSE TELEMATICHE: ECCO TUTTI I PUNTI PRINCIPALI DEL NUOVO DECRETO SULLE SCOMMESSE TELEMATICHE. "AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA E CONTRATTI DI GIOCO" (1)
Quelli che seguono sono tutti i punti principali del decreto, la cui uscita è imminente, che prevede le misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del bingo e delle lotterie. In alcuni passaggi del decreto abbiamo inserito i dettagli su alcune note che fanno riferimento al precedente decreto sul telematico del 21 marzo 2006:
Autorizzazione alla raccolta
AAMS autorizza, altresì, alla raccolta a distanza i concessionari, di cui all’articolo 2, che si avvalgono del sistema di conti di gioco di un titolare di sistema e che ne fanno richiesta. La raccolta del gioco da parte di un concessionario autorizzato, che si avvale del sistema di conti di gioco di un titolare di sistema, è subordinata alla informazione ed al preventivo consenso esplicito del giocatore. L’autorizzazione decade in coincidenza con la scadenza della concessione del titolare di sistema.
Per un periodo pari a centoventi giorni successivi alla data di adozione del presente decreto i concessionari già autorizzati alla raccolta telefonica o telematica delle scommesse possono proseguire l’esercizio della raccolta a distanza con i sistemi già in uso. Decorso tale termine, l’esercizio della raccolta a distanza è subordinato all’ottenimento dell’autorizzazione di cui ai due punti precedenti
Contratto di conto di gioco
Lo schema di contratto di conto di gioco è trasmesso ad AAMS per l’ approvazione. Il titolare di sistema è tenuto ad accertare le generalità del giocatore contraente e la sua maggiore età , nonché ad acquisirne il codice fiscale. Il titolare di sistema può stipulare un solo contratto con ciascun giocatore. Il contratto è univocamente numerato nell’ambito del rapporto concessorio instaurato con il titolare di sistema. La durata del contratto non può superare il termine di scadenza della concessione del titolare di sistema. Il titolare di sistema è tenuto alla conservazione dei contratti stipulati fino alla conclusione del quinto anno successivo alla scadenza della concessione.
Il titolare di sistema è tenuto a rendere disponibili ad AAMS, con le modalità da essa definite, i dati personali del titolare del contratto di conto di gioco ed a prevedere in esso, a tal fine, opportuna clausola.
Il contratto di conto di gioco prevede la possibilità di sospensione della facoltà di effettuare giocate, su iniziativa del titolare di sistema, nonché su richiesta di AAMS o dell’autorità giudiziaria. Per un periodo pari a centoventi giorni successivi alla data di adozione del presente decreto i contratti già in essere, stipulati tra i concessionari ed i giocatori, abilitano alla raccolta a distanza, limitatamente ai giochi oggetto del contratto stesso. (segue)
SPECIALE DECRETO SCOMMESSE TELEMATICHE: ECCO TUTTI I PUNTI PRINCIPALI DEL NUOVO DECRETO SULLE SCOMMESSE TELEMATICHE. "APERTURA ED UTILIZZO CONTI DI GIOCO, RICARICHE E RISCOSSIONI" (2)
Conto di gioco
Il titolare di sistema è tenuto a controllare i conti di gioco ed a effettuare verifiche costanti circa il corretto utilizzo degli stessi, segnalando immediatamente ad AAMS, con le modalità da essa definite, violazioni delle norme vigenti, nonché anomalie di utilizzo del conto di gioco corrispondenti ai profili indicati da AAMS stessa.
Il titolare di sistema è tenuto a rendere disponibili ad AAMS, con le modalità da essa definite, i rapporti dei conti di gioco dei giocatori, prevedendone opportuna clausola nel contratto di conto di gioco.
Utilizzo del conto di gioco
Il giocatore, mediante identificazione, ha accesso al rapporto del conto di gioco ed è abilitato ad effettuare giocate. L’utilizzo del conto di gioco, per l’effettuazione di giocate e per l’accesso al rapporto del conto di gioco, è gratuito.
Il giocatore può effettuare giocate di importo non superiore all’ammontare del credito di gioco, fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti dai regolamenti specifici di ciascun gioco, relativi agli importi ed al numero delle giocate ammesso.
Le giocate possono essere effettuate esclusivamente mediante connessione telematica o telefonica con il concessionario autorizzato o con il titolare di sistema.
Il concessionario autorizzato, ovvero il titolare di sistema, è tenuto a comunicare e rendere visibili al giocatore, al momento della richiesta di effettuare giocate, informazioni a tutela del giocatore ed in materia di gioco responsabile, nonché eventuali comunicazioni ed integrazioni predisposte da AAMS.
Le giocate convalidate non possono essere annullate.
àˆ vietata la prenotazione della giocata. Fino a quando il sistema di registrazione, controllo e convalida delle scommesse avrà un orario di apertura inferiore a venti ore al giorno, AAMS potrà consentire la stipula di contratti preliminari di scommessa, definiti esclusivamente secondo le modalità autorizzate da AAMS stessa.
Il concessionario autorizzato è responsabile del corretto esercizio del gioco, ai sensi delle disposizioni vigenti.
Il concessionario autorizzato è responsabile della corretta ed immediata comunicazione al titolare di sistema della giocata convalidata, nonché dell’esito della giocata, certificato dal sistema di registrazione, controllo e convalida nazionale. Il concessionario autorizzato è responsabile della corretta ed immediata conferma, al sistema di registrazione, controllo e convalida nazionale, del pagamento della vincita o del rimborso, avvenuto mediante accredito sul conto di gioco del giocatore, da parte del titolare di sistema.
Il titolare di sistema è responsabile della corretta ed immediata esecuzione delle contabilizzazioni corrispondenti alle operazioni di gioco ed adotta modalità di contabilizzazione che individuano univocamente l’origine del credito di gioco. Il titolare di sistema è responsabile della corretta ed immediata conferma al concessionario autorizzato della contabilizzazione della giocata e dell’avvenuto accredito della vincita o del rimborso sul conto di gioco del giocatore.
Ricarica
Il titolare di sistema può distribuire la ricarica al giocatore:
- tramite interconnessione telematica o telefonica con il sistema informatico o con il servizio di call center del titolare di sistema stesso;
- presso i punti di vendita di gioco del titolare di sistema e dei concessionari autorizzati che di esso si avvalgono;
- presso i punti di commercializzazione del titolare di sistema stesso, esclusivamente nella forma di carta di ricarica.
Il titolare di sistema è responsabile della corretta e tempestiva esecuzione delle operazioni di accredito delle ricariche e dei bonus sul conto di gioco.
Riscossione
Il titolare del contratto di conto di gioco è titolare del credito di gioco ed ha diritto alla riscossione degli importi relativi a vincite e a rimborsi non utilizzati per effettuare ulteriori giocate.
Il titolare di sistema può consentire al giocatore la riscossione:
- mediante gli strumenti bancari e postali, tramite interconnessione telematica o telefonica con il sistema informatico o con il servizio di call center del titolare di sistema stesso;
- per contanti ovvero mediante gli strumenti bancari e postali, presso i punti di vendita di gioco del titolare di sistema stesso e dei concessionari autorizzati che di esso si avvalgono.
Il titolare di sistema è responsabile della correttezza e puntualità delle operazioni di riscossione nei confronti dei giocatori. (segue)
SPECIALE DECRETO SCOMMESSE TELEMATICHE: ECCO TUTTI I PUNTI PRINCIPALI DEL NUOVO DECRETO SULLE SCOMMESSE TELEMATICHE. "ATTIVITA' PUNTI DI COMMERCIALIZZAZIONE, CONTROLLI E SANZIONI" (3)
Attività di commercializzazione
L'attività di commercializzazione può essere esercitata presso gli esercizi commerciali o pubblici, in possesso dei seguenti requisiti:
a. assenza, a carico del titolare o degli amministratori, nel caso di attività esercitata in forma societaria, di condanne con sentenza passata in giudicato per i reati di cui alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, per reati di natura fiscale, per reati per cui vi sia stata condanna non inferiore a sei anni, nonché per reati diversi dai precedenti che incidano sull’affidabilità del soggetto;
b. assenza di situazioni di inadempimento e di obblighi nei confronti di AAMS.
Il titolare di sistema verifica e garantisce il possesso dei requisiti da parte del soggetto con il quale stipula contratto di affidamento dell’attività di commercializzazione.
L’esercizio dell’attività di commercializzazione è subordinata:
a. alla stipula di apposito contratto di affidamento di attività di commercializzazione, sottoscritto, per il titolare di sistema da soggetto in possesso di idonei poteri e per il punto di commercializzazione dal titolare o dagli amministratori, nonché al possesso materiale dell’atto da parte di entrambe le parti;
b. alla registrazione del punto di commercializzazione da parte del titolare di sistema, tramite trasmissione ad AAMS, con le modalità previste dall’allegato A, dei dati relativi all’ubicazione del locale nel quale sarà esercitata l’attività di commercializzazione e degli altri elementi necessari ad identificare in modo univoco il predetto locale; qualunque modifica rispetto a quanto indicato è tempestivamente comunicata ad AAMS dal titolare di sistema,con le modalità previste dall’allegato A, fermo restando l’obbligo alla sospensione dell’esercizio dell’attività di commercializzazione fino al momento dell’avvenuta comunicazione.
Resta fermo, ai sensi dell’articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 e successive modificazioni ed integrazioni, il divieto di raccolta di giocate, di riscossione di poste di gioco e di liquidazione di vincite e di rimborsi presso i punti di commercializzazione. àˆ vietata la liquidazione di importi di credito di gioco presso i punti di commercializzazione.
Nei punti di commercializzazione sono esposti, in modo visibile, il divieto di esercizio delle attività di cui al comma precedente, il divieto di gioco da parte dei minori e le relative sanzioni, nonché le eventuali comunicazioni predisposte da AAMS, a tutela del giocatore ed in materia di gioco responsabile.
Nel contratto è inserita espressa clausola di risoluzione nei casi di violazione dei divieti di cui al presente articolo, nonché del divieto di gioco da parte dei minori e delle altre disposizioni del presente decreto.
Il titolare di sistema è tenuto ad adottare adeguate misure al fine di verificare l’affidabilità del soggetto con il quale stipula contratto di affidamento di attività di commercializzazione, ad effettuare periodici controlli al fine di verificare la permanenza dei requisiti e di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché a controllare la correttezza dell’attività esercitata nei punti di commercializzazione, verificando l’esistenza di irregolarità nonché di anomalie, provvedendo immediatamente alla risoluzione del contratto, nei casi in cui ne ricorrono gli estremi, dando, in ogni caso, immediata segnalazione ad AAMS nonché, se del caso, alle autorità di Pubblica sicurezza, delle irregolarità ed anomalie rilevate e dei provvedimenti intrapresi.
Il titolare di sistema è altresì tenuto a rendere disponibili ad AAMS i dati e le informazioni scambiate tra il titolare di sistema stesso ed i punti di commercializzazione, su richiesta di AAMS e con le modalità da essa definite.
Il contratto non prevede l’obbligo di esclusiva tra il titolare di sistema ed il singolo punto di commercializzazione.
Su richiesta di AAMS e con le modalità da essa definite, il titolare di sistema fornisce ad AAMS stessa i dati relativi alle ricariche commercializzate ed ai compensi spettanti e corrisposti a ciascun punto di commercializzazione.
Il titolare di sistema può fornire al punto di commercializzazione dotazioni tecnologiche, abilitate esclusivamente all’effettuazione telematica delle attività di commercializzazione.
Lo schema di contratto di attività di commercializzazione è trasmesso ad AAMS per l’approvazione.
A decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto cessano di avere effetto le autorizzazioni concesse in via sperimentale e provvisoria ai concessionari per l’esercizio delle scommesse, ai sensi della nota AAMS dell’11 aprile 2005.
Controlli e sanzioni
AAMS può effettuare controlli, in merito alla corretta applicazione delle disposizioni definite dal presente provvedimento, anche sui sistemi informativi ed attraverso ispezioni presso le sedi dei concessionari e presso i punti di commercializzazione.
Fermo restando quanto previsto dalle convenzioni per l’affidamento in concessione dell’esercizio di giochi, concorsi e scommesse, AAMS procede alla decadenza o alla revoca delle concessioni per l’esercizio dei giochi nei casi di inottemperanza degli obblighi e di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 9, commi 6-bis e 7, nonché negli altri casi di grave violazione delle disposizioni previste dal presente decreto.
Le concessioni e le autorizzazioni alla raccolta di giochi, rilasciate da AAMS ovvero dai suoi concessionari, sono soggette alla sospensione od alla decadenza od alla revoca, da parte di AAMS o da parte del concessionario che ha rilasciato l’autorizzazione stessa, anche su richiesta di AAMS, qualora siano violate le disposizioni di cui all’articolo 9 del presente decreto.
Le sanzioni comminate non esonerano da ogni eventuale responsabilità civile verso terzi. (fine)
agicoscommesse - 04/07/2007 - mf