motivazioni sentenza
Inviato: 12/06/2007 - 19:38
Ecco le motivazioni della sentenza di assoluzione:
del reato/dei reati di cui agli artt.81. cp, 4 ci e c.1-bis LC-91/1989 perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno contravvenzionale, quale titolare e legale rappresentante della omonima ditta individuale corrente in S..., 6, benché priva di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'art.88 del R.D. 18.06.1931, n.773 TULP, svolgeva, presso i locali della sopraccitate ditta, attività organizzata al fine di accettare e raccogliere e comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica c telematica, di scommesse su eventi sportivi e di aitro genere che venivano accettate all'estero dal bcokmaker inglese "STANLEY INTERNATIONAL BETTING LIMITED" con sede in 151 Dale Street, L2 2jw Liverpool, Inghilterra e in particolare:
disponeva di personal computer abilitati al collegamento presso apposito sito internet dei sopraindicate bockmaker straniero, per meno dei girale raccoglieva e trasmetteva le giocate-scommesse:
S.., dai primi al giorno 11 del mese di maggio 2006 a
ritenuto di poter decidere allo stato degli atti, come da motivazione seguente:
la questione della punibilità della condotta ascritta ad A - questone che é stata portata al vaglio di numerosi Giudici di merito e altresì dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione - pure ormai risulta, in senso negativo, da un prevalente orientamento giurisprudenziale che lo scrivente Giudice condivide appieno.
In sunto: l'incompatibilità della norma incriminatrice dell'ordinamento giuridico oliano (ut suora) con li Trattato Europeo (artt. 43 e 49) ha trovato accoglimento nelle pronunce dei Giudici nazionali e, infine, ha trovato riconoscimento nella sentenza 05/03107 della Corte di Giustizia Europea che, per quanto qui interessa contrasta con i principi fondamentali di libertà e stabilimento e di circolazione dei soggetti e delle imprese sul territorio europeo come fissati nelle norme del trattato europeo
Dovendosi riconoscere la supremazia del diritto comunitario su quello nazionale e la sua immediata applicazione, é quindi da disapplicarsi la norma invocata dal PM; conseguentemente la condotta dell'A... non può essere considerata reato. Gio conduce, anche, a sostanziale giustizia, ché in caso contrario l'Agrati subirebbe sanzione penale per Una sorta di responsabilità oggettiva ovvero incelpevole
P. Q. M.
vista l'art. 530 CPP
assolve A. M. dal reato lei ascritto perché il fatto non si-asise e. per l'effetto, revoca il decreto penale a suo carico, n. 695/06 del 06)09/2006
del reato/dei reati di cui agli artt.81. cp, 4 ci e c.1-bis LC-91/1989 perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno contravvenzionale, quale titolare e legale rappresentante della omonima ditta individuale corrente in S..., 6, benché priva di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'art.88 del R.D. 18.06.1931, n.773 TULP, svolgeva, presso i locali della sopraccitate ditta, attività organizzata al fine di accettare e raccogliere e comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica c telematica, di scommesse su eventi sportivi e di aitro genere che venivano accettate all'estero dal bcokmaker inglese "STANLEY INTERNATIONAL BETTING LIMITED" con sede in 151 Dale Street, L2 2jw Liverpool, Inghilterra e in particolare:
disponeva di personal computer abilitati al collegamento presso apposito sito internet dei sopraindicate bockmaker straniero, per meno dei girale raccoglieva e trasmetteva le giocate-scommesse:
S.., dai primi al giorno 11 del mese di maggio 2006 a
ritenuto di poter decidere allo stato degli atti, come da motivazione seguente:
la questione della punibilità della condotta ascritta ad A - questone che é stata portata al vaglio di numerosi Giudici di merito e altresì dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione - pure ormai risulta, in senso negativo, da un prevalente orientamento giurisprudenziale che lo scrivente Giudice condivide appieno.
In sunto: l'incompatibilità della norma incriminatrice dell'ordinamento giuridico oliano (ut suora) con li Trattato Europeo (artt. 43 e 49) ha trovato accoglimento nelle pronunce dei Giudici nazionali e, infine, ha trovato riconoscimento nella sentenza 05/03107 della Corte di Giustizia Europea che, per quanto qui interessa contrasta con i principi fondamentali di libertà e stabilimento e di circolazione dei soggetti e delle imprese sul territorio europeo come fissati nelle norme del trattato europeo
Dovendosi riconoscere la supremazia del diritto comunitario su quello nazionale e la sua immediata applicazione, é quindi da disapplicarsi la norma invocata dal PM; conseguentemente la condotta dell'A... non può essere considerata reato. Gio conduce, anche, a sostanziale giustizia, ché in caso contrario l'Agrati subirebbe sanzione penale per Una sorta di responsabilità oggettiva ovvero incelpevole
P. Q. M.
vista l'art. 530 CPP
assolve A. M. dal reato lei ascritto perché il fatto non si-asise e. per l'effetto, revoca il decreto penale a suo carico, n. 695/06 del 06)09/2006