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LEGGETE BENE LE CONCLUSIONI DELLA CASSAZIONE!!

Inviato: 08/05/2007 - 19:32
da robi
Vi invito a leggere attentamente le conclusioni della Cassazione del 4/5 scorso!!
UNA BOMBA per l'attuale situazione "affrettata" Italiana.

Robi Sap

Inviato: 08/05/2007 - 20:01
da Costello
chi la ha potrebbe postare tutta la sentenza? grazie

Inviato: 08/05/2007 - 20:32
da cml1974
questo e' il riassunto della sentenza

SENTENZA N. 16969 UD.28/03/2007 - DEPOSITO DEL 04/05/2007



LEGGI PENALI SPECIALI - RACCOLTA DI SCOMMESSE NON AUTORIZZATA PER CONTO DI SOCIETA' QUOTATE CON AZIONI ANONIME - REATI DI CUI ALL'ART. 4 L. N. 401/89 - CONFIGURABILITA' - ESCLUSIONE
L’attività  organizzata per la accettazione e raccolta di scommesse, se operata per conto di società  quotate aventi sede in altro Stato membro da soggetti esclusi dal rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 88 del TULPS per il solo fatto che la raccolta viene effettuata per conto di società  con azionariato anonimo, e che non hanno potuto partecipare per tale ragione alle gare per l’attribuzione delle licenze sebbene in possesso delle necessarie autorizzazioni per la gestione organizzata di scommesse in altro Stato membro, non può integrare il reato di cui all’art. 4 della legge 13 febbraio 1989 n. 401, e successive modificazioni, in quanto in contrasto con i principi comunitari di libertà  di stabilimento e di prestazione di servizi di cui agli artt. 43 e 49 del Trattato CE (la Corte ha ritenuto così di superare, a seguito della decisione 6 marzo 2007 della Corte di Giustizia – cause 338/04, 359/04 e 360/04, Placanica ed altri, l’arresto giurisprudenziale delle Sezioni Unite 26 aprile 2004 n. 23271, che aveva valutato non in contrasto con i principi comunitari le restrizioni nazionali in quanto giustificate da finalità  di controllo per motivi di ordine pubblico).



QUESTO INVECE E' IL LINK DELLE 17 PAGINE DELLA SENTENZA INTEGRALE

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/16969.pdf

Inviato: 08/05/2007 - 23:56
da rebnat
la Corte di Cassazione è un'organo che non conta nulla!!

bisogna attenersi alle regole AAMS, che sotto consigli di Ughi , sono i veri competenti del settore, questo non bisogna mai dimenticarlo!!

Inviato: 09/05/2007 - 00:18
da Costello
rebnat ha scritto:la Corte di Cassazione è un'organo che non conta nulla!!

bisogna attenersi alle regole AAMS, che sotto consigli di Ughi , sono i veri competenti del settore, questo non bisogna mai dimenticarlo!!



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Inviato: 09/05/2007 - 11:39
da luca_146
Notizie del genere (molto importanti), non vengono mai pubblicizzate e commentate come dovrebbero, anche su questo forum non se ne da abbastanza risonanza eppure la Corte di Cassazione è il massimo organo competente.
Come mai????
Quando in passato la Corte si è pronunciata in modo leggermente ............... diverso mi sembra che ci siano stati vari interventi, può darsi che questa sentenza sia stata resa nota solo da pochi giorni............
Attualmente si fa solo un gran parlare della situazione del telematico (molto spesso anche scontrandosi), argomento che appassiona decine e decine di iscritti a infobetting mentre di questa sentenza ancora pochissimi commenti..............mi sembra un grande passo avanti per la effettiva liberalizzazione del settore che non può essere gestito solo dai soliti personaggi tenendo fuori società  aventi licenze rilasciate da paesi europei quotate in borsa e con (forse)..................... qualche anno in più di esperienza nei confronti delle società  nostrane di betting................................
Saluti a tutti

Inviato: 09/05/2007 - 11:59
da Costello
luca_146 ha scritto:Notizie del genere (molto importanti), non vengono mai pubblicizzate e commentate come dovrebbero, anche su questo forum non se ne da abbastanza risonanza eppure la Corte di Cassazione è il massimo organo competente.
Come mai????
Quando in passato la Corte si è pronunciata in modo leggermente ............... diverso mi sembra che ci siano stati vari interventi, può darsi che questa sentenza sia stata resa nota solo da pochi giorni............
Attualmente si fa solo un gran parlare della situazione del telematico (molto spesso anche scontrandosi), argomento che appassiona decine e decine di iscritti a infobetting mentre di questa sentenza ancora pochissimi commenti..............mi sembra un grande passo avanti per la effettiva liberalizzazione del settore che non può essere gestito solo dai soliti personaggi tenendo fuori società  aventi licenze rilasciate da paesi europei quotate in borsa e con (forse)..................... qualche anno in più di esperienza nei confronti delle società  nostrane di betting................................
Saluti a tutti


vedi caro luca_146 il silenzio dei grandi imprenditori che frequentano questo forum distillandoci pillole della loro suprema competenza e capacità  imprenditoriali mi fanno capire ancora di più la portata di questa sentenza.

il vero scandalo è che nn ne parlino i mezzi di informazione

Inviato: 09/05/2007 - 12:19
da maverik
cml1974 ha scritto:questo e' il riassunto della sentenza

SENTENZA N. 16969 UD.28/03/2007 - DEPOSITO DEL 04/05/2007



LEGGI PENALI SPECIALI - RACCOLTA DI SCOMMESSE NON AUTORIZZATA PER CONTO DI SOCIETA' QUOTATE CON AZIONI ANONIME - REATI DI CUI ALL'ART. 4 L. N. 401/89 - CONFIGURABILITA' - ESCLUSIONE
L’attività  organizzata per la accettazione e raccolta di scommesse, se operata per conto di società  quotate aventi sede in altro Stato membro da soggetti esclusi dal rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 88 del TULPS per il solo fatto che la raccolta viene effettuata per conto di società  con azionariato anonimo, e che non hanno potuto partecipare per tale ragione alle gare per l’attribuzione delle licenze sebbene in possesso delle necessarie autorizzazioni per la gestione organizzata di scommesse in altro Stato membro, non può integrare il reato di cui all’art. 4 della legge 13 febbraio 1989 n. 401, e successive modificazioni, in quanto in contrasto con i principi comunitari di libertà  di stabilimento e di prestazione di servizi di cui agli artt. 43 e 49 del Trattato CE (la Corte ha ritenuto così di superare, a seguito della decisione 6 marzo 2007 della Corte di Giustizia – cause 338/04, 359/04 e 360/04, Placanica ed altri, l’arresto giurisprudenziale delle Sezioni Unite 26 aprile 2004 n. 23271, che aveva valutato non in contrasto con i principi comunitari le restrizioni nazionali in quanto giustificate da finalità  di controllo per motivi di ordine pubblico).



QUESTO INVECE E' IL LINK DELLE 17 PAGINE DELLA SENTENZA INTEGRALE

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/16969.pdf


se viene letta OGGETTIVAMENTE si evince che riguarda solo i soggetti esclusi dal vecchio bando, quello che non consentiva a società  quotate ed estere di partecipare alla gara.

Il problema è che il nuovo bando non aveva tali vincoli e pertanto la sentenza (che si riferisce a dei casi pre-bando) non è automaticamente applicabile ai soggetti indagati DOPO il nuovo bando.

Sia la placanica che questa senteza sono purtroppo riferite ai vecchi bandi, spero di sbagliarmi ma il grosso errore probabilmente è stato nel non partecipare al nuovo bando (mi riferisco a Stanley)

Inviato: 09/05/2007 - 15:00
da perry
Rebnat ha ragione.
Non succede niente in AUTOMATICO.
Bisogna usare gli strumenti a disposizione.
Armatevi alla punta.......

Inviato: 09/05/2007 - 18:54
da robi
Maverik....non hai letto le conclusioni..della Cassazione...e stai ripetendo una teoria cara a AAMS e GinestraSnai..
Leggiti il punto 7 delle conclusioni...attentamente...e anche tutti gli altri..

Robi Sap

Inviato: 09/05/2007 - 19:18
da maverik
ho letto i punti, in particolare dal 11 al 14 si specifica che non è penalmente punibile il soggetto che opera per una società  di capitali quando questa non ha potuto prendere parte all'attribuzione di concessioni il che in tutta evidenza significa che se hai la possibilità  di prendere la licenza (nuovo bando) e non la prendi diventi perseguibile.

leggi in particolare il punto 11

Inviato: 09/05/2007 - 19:39
da rebnat
maverik ha scritto:Il problema è che il nuovo bando non aveva tali vincoli e pertanto la sentenza (che si riferisce a dei casi pre-bando) non è automaticamente applicabile ai soggetti indagati DOPO il nuovo bando.


è vero!

però non vorrei che arriva una nuova sentenza della Corte europea che dichiari che il "nuovo bando" dei Monopoli Italiani sia in contrasto con le direttive!

cè una procedura di infrazione in corso, però bisogna stare tranquilli, perchè AAMS, Ginestra e Ughi stanno facendo del loro meglio per gli interessi degli scommettitori! queste sì che sono nuove "bande"

L'Amministrazione italiana credo farà  valere a Bruxelles, ha un curriculum di prima categoria!!hanno le loro "ragioni"

Inviato: 09/05/2007 - 20:12
da robi
Allora...lasciamo le interpretazioni di parte....
Il Gip di Bari ha assolto 2 CTD sequestrati il 24/2/2007 !!!! Dopo il nuovo bando o no??
Come ha interpretato la Placanica??
Le vecchie concessioni sono o non sono state prorogate fino al 2011??
Le vecchie concessioni hanno o non hanno "Una riserva di 1600 metri"
sui nuovi?? Ti sembra o no che la cosa sia un po' discriminatoria...quando si parla di un decreto sulle liberalizzazioni??

Robi Sap

Inviato: 09/05/2007 - 20:28
da maverik
Su questo sono d'accordo, le vecchie licenze andrebbero cancellate e sicuramente i vincoli che ne derivano sulla distanza sono totalmente illeggittimi, per il resto non saprei che dire se come dici tu i 2 stanley li hanno chiusi dopo la sentenza sarebbe una piacevole novità 

Inviato: 10/05/2007 - 13:08
da rimalessio
Liverpool, 10 Maggio 2007

Egregi Signori,

E' con grande piacere che Vi comunichiamo che dopo circa 10 anni di battaglie, la guerra contro le illegalita' diffuse nel settore dei giochi in Italia volge a nostro favore. La Corte di Cassazione italiana ha depositato le motivazioni della sua sentenza del 28 marzo confermando che l'attivita' dei centri Stanley e' ed e' sempre stata pienamente legittima. La Suprema Corte di Cassazione, cambiando orientamento rispetto alle pronuncie precedenti, si e' adeguata all'ultima sentenza della Corte di Giustizia Europea (sentenza Placanica) e ha disapplicato la normativa interna, sia per quanto riguarda il reato di cui alla legge 401 art. 4 bis, sia per quanto riguarda l'illegittimo collegamento tra l'art 88 TULPS (autorizzazione di pubblica sicurezza) e il possesso della concessione statale per l'esercizio di giochi e scommesse. La conseguenza e' che i centri Stanley non sono piu' penalmente imputabili e hanno, secondo i presupposti dell'art.88 TULPS, il diritto di ottenere l'autorizzazione di polizia anche se non in possesso della concessione statale. E' sufficiente l'autorizzazione Stanley.
Questa lettera vuole darVi un quadro generale e non pretendiamo di rispondere a tutte le Vostre possibili domande: contattate Liverpool per ogni chiarimento, anche in relazione alla posizione legale corrente di ciascuno di Voi.

Dicevamo di questi 10 anni di guerra. La grande ostilita' ricevuta dalle autorita' italiane nel passato ci ha costretto ad ampliare il teatro delle operazioni di guerra attaccando tutti i punti di presunta illegalita’ del sistema, specificamente le concessioni Superenalotto e Lotto.

Con riferimento al Superenalotto: nel 2004 avevamo contestato il rinnovo senza gara a Sisal del gioco Superenalotto; poi, nel 2006, il Consiglio di Stato, al termine di una furibonda battaglia legale fatta di appelli e controappelli, ci ha dato ragione annullando la concessione a Sisal, perchè contraria sia alla legge italiana che alle norme comunitarie, e ordinando ad AAMS di bandire immediatamente una gara per l'assegnazione del concorso. La legge finanziaria dello scorso fine anno e' corsa ai ripari riassegnando il concorso a Sisal ma solo per i 6 mesi necessari alla predisposizione ed aggiudicazione della gara, che AAMS avrebbe, per legge, dovuto bandire entro i primi 90 giorni del 2007. Questo non e' avvenuto e proprio ieri abbiamo notificato ad AAMS una diffida per il fatto di non aver ancora bandito la gara.

Con riferimento al Lotto: abbiamo scritto recentemente scritto ad AAMS manifestando il nostro interesse alla gestione o co-gestione del gioco del lotto, preannunciando una nostra proposta dettagliata all'Amministrazione. Ma AAMS non ci ha neanche dato il tempo di preparare tale proposta: con fulminea scelta di tempo ci ha subito risposto che la concessione per la gestione del Lotto e' stata a suo tempo aggiudicata con pubblica gara e che quindi la nostra richiesta (che non avevamo ancora formulato, dato che era solo una manifestazione di interesse!!) non puo' essere presa in considerazione. Noi adesso facciamo quello in cui siamo bravi: ci mettiamo a studiare, legalmente, tutta la questione. A 360 gradi. Se AAMS dice che c'e' stata una gara avra' certamente i suoi motivi, ma a noi, sia pur da una prima sommaria analisi, non sembra che la procedura seguita possa considerarsi una gara nel senso tecnico che questo termine dovrebbe significare. Basti solo pensare che la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale dell'avvenuta assegnazione della concessione all'attuale gestore e' avvenuta con vari anni di ritardo rispetto all'inizio della gestione stessa. Perche’? Comunque e' evidente che tutta la vicenda e' tutt'altro che semplice. Noi ci rendiamo conto della grande tradizione e della grande storia del gioco del lotto. E quindi capiamo come mai si sia potuti arrivare alla situazione di oggi senza che nessuno abbia mai analizzato la questione con occhi che guardano agli standard europei. Noi pero' partiamo da una considerazione di grande semplicita': la giocata al lotto e' tecnicamente una scommessa a quota fissa..... perche' dovrebbe, nell'italia moderna di oggi, essere oggetto di monopolio? Se partiamo da questa semplice considerazione e ci mettiamo a studiare seriamente troveremo tutte le risposte. Ma la questione ulteriore e': queste risposte le vogliamo trovare e condividere insieme, Stanley, AAMS, l'attuale gestore e tutti i soggetti potenzialmente interessati o vogliamo dare l'inizio ad anni di battaglie legali, come e' stato nel caso delle scommesse sportive? Poiche' nulla e' ancora accaduto siamo ancora in tempo: Stanley e' pronta a discutere con chiunque voglia dare un contributo per trovare soluzioni condivise a questo problema.