Terrore o necessita' di difendere l'orticello????!!!!!!!!
Inviato: 16/03/2007 - 17:46
AGICOSCOMMESSE) - Roma, 16 Marzo 2007 - Ore 17,30 - SCOMMESSE: SNAI, SENTENZA "PLACANICA", I CTD RESTANO ILLEGALI
La sentenza Placanica della Corte di giustizia CE conferma che l’attività di raccolta di scommesse per conto di società prive della concessione e delle autorizzazioni previste dalla legislazione italiana è illegale. La Corte conferma che tale attività è illegale anche se esercitata in favore di Società stabilite nell’UE e attraverso agenzie o centri di trasmissione dati. Dichiarazioni di segno diverso, apparse recentemente su organi di stampa nazionali ed esteri, sono prive di fondamento. Chi propone l’apertura di Ctd, e ancora di più chi accetta di avviare tale attività , commette un reato la cui gravità è ribadita proprio dalla sentenza della Corte CE. La sentenza, infatti:
afferma la compatibilità del nostro quadro regolamentare con il Trattato CE sostenendo che le norme italiane che disciplinano l’accesso al mercato, rispondono ad esigenze imperative di interesse generale che possono prevalere sui principi di libera circolazione previsti dal Trattato CE;
si limita a censurare vecchie norme ormai superate dall’art. 22, n. 11, della legge finanziaria per il 2003;
ribadisce la legittimità dell’art. 4 (4 bis) della legge 401/89 (ovvero l’applicazione di sanzioni penali nei confronti di “chiunque svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia all'estero.â€
La sentenza Placanica della Corte di giustizia CE conferma che l’attività di raccolta di scommesse per conto di società prive della concessione e delle autorizzazioni previste dalla legislazione italiana è illegale. La Corte conferma che tale attività è illegale anche se esercitata in favore di Società stabilite nell’UE e attraverso agenzie o centri di trasmissione dati. Dichiarazioni di segno diverso, apparse recentemente su organi di stampa nazionali ed esteri, sono prive di fondamento. Chi propone l’apertura di Ctd, e ancora di più chi accetta di avviare tale attività , commette un reato la cui gravità è ribadita proprio dalla sentenza della Corte CE. La sentenza, infatti:
afferma la compatibilità del nostro quadro regolamentare con il Trattato CE sostenendo che le norme italiane che disciplinano l’accesso al mercato, rispondono ad esigenze imperative di interesse generale che possono prevalere sui principi di libera circolazione previsti dal Trattato CE;
si limita a censurare vecchie norme ormai superate dall’art. 22, n. 11, della legge finanziaria per il 2003;
ribadisce la legittimità dell’art. 4 (4 bis) della legge 401/89 (ovvero l’applicazione di sanzioni penali nei confronti di “chiunque svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia all'estero.â€