NUOVI PARAMETRI PER L'INSTALLAZIONE GIOGHI AUTOMATICI
Inviato: 03/02/2007 - 00:53
Qual'è il numero massimo di apparecchi istallabili in un corner alla luce del Decreto Direttoriale AAMS del 18/01/2007 ?
Io ho provato a leggermi il decreto e ne ho dedotto che il numero max di apparecchi installabili per un corner è 8.
Qualcuno puo' confermare o indicare il numero esatto!
Grazie
Jamma) - Il Direttore Generale di AAMS Giorgio Tino ha firmato il 18 gennaio 2007 il decreto per l’istallazione degli apparecchi nelle sale pubbliche destinate al gioco e nei nuovi punti di raccolta delle scommesse.
Di seguito le disposizioni contenute nel decreto.
Articolo 1
(Ambito di applicazione e definizioni)
1. Il decreto individua il numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (di seguito, T.U.L.P.S) che possono essere installati per la raccolta di gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblico ai sensi dell'articolo 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002. n. 289, come modificato
dall'articolo 38. comma 5, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il decreto individua, altresì, le prescrizioni da osservare ai fini della installazione dei suddetti apparecchi
2. I limiti quantitativi e le prescrizioni riportate nel presente decreto si riferiscono ai seguenti punti di vendita individuati dall’art. 38. comma 1, lettera c), del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in possesso, comunque, di una delle licenze previste dall'articolo 86 ovvero dall'articolo 88 del T.U.L.P.S.;
a) agenzie di scommessa ed altri punti di vendita, previsti dall'articolo 38. commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006. n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici;
b) sale destinare al gioco di cui al decretO del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29
c) sale pubbliche di gioco ovvero locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali ad esempio, bigliardi, bigliardini, flipper o Juke Box.
3. Ai soli fini del presente decreto, per area di vendita si intende la superficie dell'esercizio destinati alla commercializzazione dei prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili. Non costituisce area di vendita quella adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
Articolo 2
(Numero massimo di apparecchi installabili)
1. In ciascun punto di vendita di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), è installabile un apparecchio di cui all’articolo 110, commi 6 o 7 del T.U.L.P.S. ogni 5 metri quadri dell'area di vendita, fino ad un massimo di 24 apparecchi. Nel Caso in cui l'area di vendita sia inferiore a 40 metri quadri è comunque possibile installare fino ad 8 apparecchi.
Io ho provato a leggermi il decreto e ne ho dedotto che il numero max di apparecchi installabili per un corner è 8.
Qualcuno puo' confermare o indicare il numero esatto!
Grazie
Jamma) - Il Direttore Generale di AAMS Giorgio Tino ha firmato il 18 gennaio 2007 il decreto per l’istallazione degli apparecchi nelle sale pubbliche destinate al gioco e nei nuovi punti di raccolta delle scommesse.
Di seguito le disposizioni contenute nel decreto.
Articolo 1
(Ambito di applicazione e definizioni)
1. Il decreto individua il numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (di seguito, T.U.L.P.S) che possono essere installati per la raccolta di gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblico ai sensi dell'articolo 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002. n. 289, come modificato
dall'articolo 38. comma 5, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il decreto individua, altresì, le prescrizioni da osservare ai fini della installazione dei suddetti apparecchi
2. I limiti quantitativi e le prescrizioni riportate nel presente decreto si riferiscono ai seguenti punti di vendita individuati dall’art. 38. comma 1, lettera c), del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in possesso, comunque, di una delle licenze previste dall'articolo 86 ovvero dall'articolo 88 del T.U.L.P.S.;
a) agenzie di scommessa ed altri punti di vendita, previsti dall'articolo 38. commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006. n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici;
b) sale destinare al gioco di cui al decretO del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29
c) sale pubbliche di gioco ovvero locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali ad esempio, bigliardi, bigliardini, flipper o Juke Box.
3. Ai soli fini del presente decreto, per area di vendita si intende la superficie dell'esercizio destinati alla commercializzazione dei prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili. Non costituisce area di vendita quella adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
Articolo 2
(Numero massimo di apparecchi installabili)
1. In ciascun punto di vendita di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), è installabile un apparecchio di cui all’articolo 110, commi 6 o 7 del T.U.L.P.S. ogni 5 metri quadri dell'area di vendita, fino ad un massimo di 24 apparecchi. Nel Caso in cui l'area di vendita sia inferiore a 40 metri quadri è comunque possibile installare fino ad 8 apparecchi.