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NUOVI PARAMETRI PER L'INSTALLAZIONE GIOGHI AUTOMATICI

Inviato: 03/02/2007 - 00:53
da mintdijesolo
Qual'è il numero massimo di apparecchi istallabili in un corner alla luce del Decreto Direttoriale AAMS del 18/01/2007 ?
Io ho provato a leggermi il decreto e ne ho dedotto che il numero max di apparecchi installabili per un corner è 8.
Qualcuno puo' confermare o indicare il numero esatto!
Grazie

Jamma) - Il Direttore Generale di AAMS Giorgio Tino ha firmato il 18 gennaio 2007 il decreto per l’istallazione degli apparecchi nelle sale pubbliche destinate al gioco e nei nuovi punti di raccolta delle scommesse.

Di seguito le disposizioni contenute nel decreto.


Articolo 1

(Ambito di applicazione e definizioni)

1. Il decreto individua il numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (di seguito, T.U.L.P.S) che possono essere installati per la raccolta di gioco presso punti di vendita aventi come attività  principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblico ai sensi dell'articolo 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002. n. 289, come modificato

dall'articolo 38. comma 5, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il decreto individua, altresì, le prescrizioni da osservare ai fini della installazione dei suddetti apparecchi

2. I limiti quantitativi e le prescrizioni riportate nel presente decreto si riferiscono ai seguenti punti di vendita individuati dall’art. 38. comma 1, lettera c), del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in possesso, comunque, di una delle licenze previste dall'articolo 86 ovvero dall'articolo 88 del T.U.L.P.S.;

a) agenzie di scommessa ed altri punti di vendita, previsti dall'articolo 38. commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006. n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. aventi come attività  principale la commercializzazione di giochi pubblici;

b) sale destinare al gioco di cui al decretO del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29

c) sale pubbliche di gioco ovvero locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali ad esempio, bigliardi, bigliardini, flipper o Juke Box.

3. Ai soli fini del presente decreto, per area di vendita si intende la superficie dell'esercizio destinati alla commercializzazione dei prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili. Non costituisce area di vendita quella adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.



Articolo 2

(Numero massimo di apparecchi installabili)

1. In ciascun punto di vendita di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), è installabile un apparecchio di cui all’articolo 110, commi 6 o 7 del T.U.L.P.S. ogni 5 metri quadri dell'area di vendita, fino ad un massimo di 24 apparecchi. Nel Caso in cui l'area di vendita sia inferiore a 40 metri quadri è comunque possibile installare fino ad 8 apparecchi.

Inviato: 03/02/2007 - 11:24
da mintdijesolo
AGICOS) - Roma, 3 Febbraio 2007 - Ore 9,07 - APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO: PUBBLICATO IN GAZZETTA IL DECRETO CHE INDIVIDUA IL NUMERO MASSIMO DI MACCHINE COMMA 6 O 7 INSTALLABILI NEI PUNTI VENDITA DI GIOCO PUBBLICI. APERTO IL GIOCO ANCHE ALLE SALE BINGO

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio il Decreto che individua il numero massimo di apparecchi da intrattenimento comma 6 e 7 che possono essere installati per la raccolta di gioco presso punti vendita aventi come attività  principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici. I punti vendita individuati dal decreto sono:

- agenzie di scommessa ed altri punti di vendita aventi come attività  principale la commercializzazione dei giochi pubblici;

- sale Bingo (sale destinate al gioco di cui al decreto del Ministro delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29);

- sale pubbliche da gioco.

Nelle agenzie di scommessa ed altri punti di vendita aventi come attività  principale la commercializzazione dei giochi pubblici si potranno installare un apparecchio comma 6 o 7 ogni 5 metri quadrati dell'area di vendita, fino ad un massimo di 24 apparecchi. Nel caso in cui l'area di vendita sia inferiore a 40 metri quadrati è possibile installare fino a 8 apparecchi. Nelle sale Bingo è installabile un apparecchio comma 6 o 7 ogni 20 metri quadrati dell'area di vendita, fino ad un massimo di 75 apparecchi. Nel caso in cui l'area di vendita sia inferiore a 600 metri quadrati è possibile installare fino a 30 apparecchi. Nelle sale giochi è installabile un apparecchio comma 6 o 7 ogni 5 metri quadrati dell'area di vendita. Il numero di apparecchi comma 6 installati non può comunque superare il doppio del numero di apparecchi da intrattenimento di tipologie diverse installati presso lo stesso punto vendita.

Come per le altre offerte di gioco, l'ingresso e la permanenza nelle aree di ciascun punto vendita dove dove sono installati giochi che consentono vincite in denaro è vietato ai minori. Il punto vendita è tenuto ad assicurare tale divieto anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido.

Nelle sale Bingo gli apparecchi da intrattenimento devono essere collocati in locali separati da quelli nei quali si svolge l'attività  di gioco.

Nel caso in cui in un punto vendita siano installati sia comma 6 sia apparecchi di tipologie diverse, gli stessi devono essere collocati in aree separate, specificamente dedicate.

Per gli apparecchi comma 6 è condizione imprescindibile per l'installazione degli stessi la dotazione di punti d'accesso alla rete telematica. Tali punti d'accesso devono garantire la continuità  del collegamento tra apparecchio e rete telematica, il rispetto delle prescrizioni definite dalle disposizioni in materia di sicurezza degli impianti e delle tecnologie elettroniche, la protezione fisica degli apparati per evitare manomissioni, danneggiamenti o condizioni che possano comprometterne il corretto funzionamento.

In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi per la raccolta di gioco al'estero dei locali o delle aree oggetto di autorizzazione.

agicos - 03/02/2007 - sb

Inviato: 04/02/2007 - 22:29
da supersasa
Salve, da quando dovrebbe andare in vigore il decreto?le sale bingo diventeranno delle mini case da gioco?saluti.