(AGICOSCOMMESSE) - Roma, 1° Febbraio 2007 - Ore 18,10 - SCOMMESSE: PUBBLICATA DA AAMS LA PROCEDURA SEMPLIFICATA PER L’ATTIVAZIONE DEI CORNER E DEI NEGOZI DI GIOCO SPORTIVO
Convenzione a seguito della procedura di selezione per l’affidamento in concessione dell’esercizio dei giochi pubblici di cui all’articolo 38, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
L’articolo 18 della Convenzione indicata in oggetto prevede che AAMS effettui una verifica amministrativa finalizzata all’attivazione di ciascun punto di vendita di gioco sportivo.
Premesso che con la stipula della convenzione di concessione vengono trasferite al concessionario attività e funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici e considerato, inoltre,
che occorre garantire una immediata attivazione della rete di punti di vendita di gioco sportivo (negozi e punti di gioco sportivo), anche alla luce dell’imminente scadenza delle convenzioni relative ad alcuni dei giochi pubblici oggetto di concessione, è istituita una procedura semplificata che prevede che l’attivazione di punti di vendita di gioco sportivo possa avvenire, indipendentemente della citata verifica amministrativa, attraverso un processo articolato nelle fasi di seguito descritte:
1. adesione degli aggiudicatari di diritti alla procedura semplificata;
2. adempimenti dei concessionari connessi all’adesione alla procedura semplificata.
1) ADESIONE DEGLI AGGIUDICATARI DI DIRITTI ALLA PROCEDURA SEMPLIFICATA
I soggetti aggiudicatari di diritti che intendono aderire alla procedura semplificata, devono far pervenire all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS), al seguente indirizzo:
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Direzione per i giochi Ufficio 10° - Concessioni
Via della Luce 34/a bis – 00153 Roma – Italia
entro il 16 febbraio 2007, l’esplicita adesione alla citata procedura semplificata mediante compilazione e sottoscrizione, da parte del legale rappresentante munito dei necessari poteri, dell’apposito modulo di adesione (allegato 1 alla presente circolare) disponibile sul sito
www.aams.it.
Si evidenzia che l’invio del modulo di adesione rappresenta una facoltà per gli aggiudicatari di diritti relativi ai punti di vendita di gioco sportivo, ferme restando, in caso di adesione alla procedura semplificata:
a) per il concessionario la possibilità di scegliere per ciascun punto di vendita la richiesta dell’effettuazione della verifica amministrativa da parte di AAMS;
b) per AAMS la possibilità di effettuare comunque, in qualsiasi momento della durata della concessione, la suddetta verifica amministrativa.
In caso di non adesione alla procedura semplificata resta fermo quanto previsto al citato articolo 18 della convenzione indicata in oggetto.
2) ADEMPIMENTI DEI CONCESSIONARI CONNESSI ALL’ADESIONE ALLA PROCEDURA SEMPLIFICATA
Successivamente alla stipula delle concessioni e, nel caso di avvenuta adesione alla procedura semplificata (cfr. precedente punto 1), il concessionario, compilando per ciascun punto vendita che intende attivare le apposite dichiarazioni di sussistenza dei requisiti (come da fac-simili allegati 2 e 3) dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità :
• il rispetto dei vincoli di distanza minima dalle agenzie sportive di cui all’allegato B del capitolato d’oneri, ai sensi dell’articolo 38, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
• la sussistenza dei requisiti specifici previsti dalla documentazione di gara, rispettivamente per i negozi di gioco sportivo e per i punti di gioco sportivo;
• il possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente, riguardanti l’esercizio presso il quale è ubicato il punto di vendita di gioco sportivo ed il suo rappresentante.
Si evidenzia inoltre che:
• l’invio delle dichiarazioni di sussistenza dei requisiti (allegati 2 e 3), successivo all’avvenuta adesione alla procedura semplificata, non rappresenta elemento sufficiente per l’attivazione del punto di vendita di gioco sportivo, essendo altresì necessario, a tal fine, l’ottenimento della idonea licenza di pubblica sicurezza ai sensi dell’articolo 88 del T.U.L.P.S.;
• le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società comportano conseguenze oltre che ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, anche ai sensi dell’articolo 23, comma 2, lettera a) della Convenzione indicata in oggetto.
• le modalità di compilazione ed invio ad AAMS delle citate dichiarazioni di sussistenza dei requisiti (di cui agli allegati 2 e 3 alla presente circolare) saranno rese note prossimamente sul sito internet
www.aams.it .
Per qualsiasi informazione è possibile inviare una comunicazione al numero di fax n. 06.5857.2618 o tramite posta elettronica all’indirizzo
selezionebetting.sport@aams.it
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Vanno avanti si, che vanno avanti!!
