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Giochi e scommesse protagonisti di molti emendamenti
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Giochi e scommesse protagonisti di molti emendamenti
Messaggioda giallorosso » 31/10/2006 - 21:46
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Sono al vaglio della Commissione Bilancio della Camera numerosi emendamenti presentati al testo della Finanziaria 2007. Scommesse, lotto, casinò e apparecchi da intrattenimento sono i giochi “protagonistiâ€
Bobas ha scritto:Tu scherzi caro Mirco ma io ho studiato a fondo la partita (pensa ieri sera nonostante non fossi solo a casa e lei mi chiamava pregandomi di raggiungerla a letto, desiderosa di me, io niente
a studiare sui Bignami il calcio giapponese)
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Messaggioda giallorosso » 31/10/2006 - 21:46
Al comma 29, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:
Nel rispetto degli obblighi comunitari, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, lettere b) e i), del decreto-legge n. 223 del 2006 convertito con la legge n. 248 del 4 agosto 2006, è da ritenersi titolo abilitativo all'offerta di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro effettuata attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, per gli operatori che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro dell'Unione europea, il possesso dei seguenti requisiti di affidabilità : quotazione ai principali listini UE ed extra Ue; raccolta non inferiore ai 500 milioni di euro annui; licenza riconosciuta da un Paese comunitario; comprovata attività di prevenzione delle ludopatie, stabile organizzazione in Italia. Alla verifica di detti requisiti è preposto il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. 5. 364. Milana.
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Messaggioda giallorosso » 31/10/2006 - 21:47
29-bis. Gli operatori abilitati ai sensi del comma 29 a raccogliere gioco a distanza sono sottoposti alla verifica periodica e ai controlli a richiesta dell'Autorità competente i fornitori di connettività autorizzati dispongono le comunicazioni dei dati della raccolta effettuata al totalizzatore nazionale e rispondono di ogni eventuale irregolarità . 29-ter. Gli operatori abilitati ai sensi del comma 29 a raccogliere gioco a distanza sono tenuti a comunicare preventivamente al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il proprio palinsesto di offerta di gioco e i relativi regolamenti. 29-quater. Gli operatori abilitati ai sensi del comma 29 a raccogliere gioco a distanza sono tenuti al versamento di un'imposta fino al 20 per cento del margine operativo lordo. L'offerta di gioco non può consentire vincite inferiori al 90 per cento delle somme giocate. 5. 365. Milana.
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Messaggioda giallorosso » 31/10/2006 - 21:47
29-bis. Gli operatori abilitati ai sensi del comma 29 a raccogliere gioco a distanza sono sottoposti alla verifica periodica e ai controlli a richiesta dell'Autorità competente i fornitori di connettività autorizzati dispongono le comunicazioni dei dati della raccolta effettuata al totalizzatore nazionale e rispondono di ogni eventuale irregolarità . 29-ter. Gli operatori abilitati ai sensi del comma 29 a raccogliere gioco a distanza sono tenuti a comunicare preventivamente al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il proprio palinsesto di offerta di gioco e i relativi regolamenti. 29-quater. Gli operatori abilitati ai sensi del comma 29 a raccogliere gioco a distanza sono tenuti al versamento di un'imposta fino al 20 per cento del margine operativo lordo. L'offerta di gioco non può consentire vincite inferiori al 90 per cento delle somme giocate. 5. 365. Milana.
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Messaggioda giallorosso » 31/10/2006 - 21:47
29-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, al comma 2, dopo la lettera l) è aggiunto la seguente:
e-bis) le nuove modalità di distribuzione del gioco sono da intendersi comunque aggiuntive e non sostitutive di quelle già in attività alla data del 30 giugno 2006, dotate di licenza di pubblica sicurezza e di nulla osta dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. Per i punti già in attività è previsto il pagamento di un canone forfetario una tantum, fissato nella misura equivalente al minimo previsto dalla lettera h) pari ad euro 7.500, oltre ai canoni di concessione annui ed alla presentazione di idonee fideiussioni. A ciascun operatore è lasciata facoltà di individuare il provider di riferimento.
29-ter. Al comma 4 dell'articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
e-bis) le nuove modalità di distribuzione del gioco sono da intendersi comunque aggiuntive e non sostitutive di quelle già in attività alla data del 30 giugno 2006, dotate di licenza di pubblica sicurezza e di nulla osta dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. Per i punti già in attività è previsto il pagamento di un canone forfetario una tantum, fissato nella misura equivalente al minimo previsto dalla lettera h) pari ad euro 7.500, oltre ai canoni di concessione annui ed alla presentazione di idonee fideiussioni. A ciascun operatore è lasciata facoltà di individuare il provider di riferimento. 5. 201. Nannicini.
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Messaggioda giallorosso » 31/10/2006 - 21:48
30-bis. Il comma 288, dell'articolo 1, legge 30 dicembre 2004, n 311 è sostituito dal seguente:
288. Ciascun concessionario per l'adduzione delle scommesse a totalizzatore al totalizzatore nazionale e per la ricezione del nulla osta all'emissione della ricevuta di scommessa, per l'adduzione delle scommesse a libro al servizio centrale di registrazione, nonché per la raccolta a distanza delle scommesse e per la commercializzazione dei giochi facenti parte del portafoglio AAMS, utilizza e remunera i servizi di un Service Provider abilitato dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato a fornire a terzi i servizi suddetti. Resta ferma la facoltà per ciascun singolo concessionario di fornire i servizi di cui sopra in favore delle proprie concessioni, previo accertamento dei necessari requisiti e capacità tecniche da parte di AAMS.
Il Service Provider, per essere abilitato dall' Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato a fornire i servizi suddetti in favore di terzi concessionari, deve essere in possesso di requisiti di capacità tecnica ed affidabilità economica accertati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Il rapporto tra il Service Provider e l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è regolato da apposita convenzione. Ove il Service Provider assuma l'obbligo di provvedere, in nome e per conto del concessionario, al versamento di quanto da lui dovuto per l'esercizio della concessione, la convenzione di cui al periodo precedente stabilisce:
a) il termine, di natura essenziale, entro il quale deve essere effettuato mensilmente il versamento;
b) l'anticipazione al concessionario, da parte del Service Provider, delle integrazioni eventualmente necessarie al pagamento delle scommesse a totalizzatore vincenti, contabilizzate nel mese di cui alla lettera a); c) la prestazione di idonea cauzione o fideiussione a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte, a fronte della quale verranno svincolate, per la parte corrispondente, le garanzie prestate dal concessionario. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli Stato con proprio provvedimento, da emanarsi entro 2 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina l'esercizio dell'attività di Service Provider di cui al primo periodo del presente comma. 5. 202. Nannicini.â€
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Messaggioda giallorosso » 31/10/2006 - 21:48
1. Con regolamento da emanare, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1998, n. 400 sono definite le disposizioni particolari sui criteri del controllo, anche a tutela dei patrimonio aziendale, all'interno delle case da gioco prevedendo l'utilizzazione di sistemi di controllo a mezzo video o di altri sistemi analoghi nelle sale in sui sono praticati i giochi e sui tavoli da gioco. ** 28. 04. Campa.
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Messaggioda giallorosso » 31/10/2006 - 21:49
Art. 28-bis. 1. Con regolamento da emanare, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1998, n. 400 sono definite le disposizioni particolari sui criteri del controllo, anche a tutela dei patrimonio aziendale, all'interno delle case da gioco prevedendo l'utilizzazione di sistemi di controllo a mezzo video o di altri sistemi analoghi nelle sale in sui sono praticati i giochi e sui tavoli da gioco. ** 28. 07. Mondello, Zanetta, Uggè, Di Centa.
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Messaggioda giallorosso » 31/10/2006 - 21:49
Art. 28-bis. 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 4 è aggiunto il seguente comma: «3-bis. Tutti i locali delle case da gioco autorizzate possono essere adibiti contemporaneamente ai fumatori ed ai non fumatori a condizione che siano dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria conformi alle caratteristiche tecniche definite entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute». 28. 03. Campa.â€
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Messaggioda giallorosso » 31/10/2006 - 21:50
(Ritenute sulle vincite del lotto).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento.â€
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Messaggioda giallorosso » 31/10/2006 - 21:50
6-bis. àˆ imprenditore commerciale, anche nel caso in cui l'organizzazione dei mezzi non abbia carattere di industrialità , colui il quale, con organizzazione di mezzi propri o di terzi, svolge l'attività dì gestione, anche indiretta, del gioco o la raccolta di gioco pubblico operati attraverso apparecchi automatici, meccanici, elettromeccanici, elettronici e videoterminali, con software residente o da remoto. L'attività di gestione anche indiretta del gioco presso esercizi e punti specificamente autorizzati o l'attività di raccolta del gioco pubblico di cui al comma che prevede comprendono i giochi di abilità o di intrattenimento, siano essi senza vincita, con vincita a denaro o a premio. Chi volge l'attività di gestione anche indiretta del gioco presso esercizi e punti specificatamente autorizzati o che svolge attività di raccolta del gioco pubblico è tenuto al rispetto delle leggi e dai regolamenti attuativi per ogni tipologia di gioco gestito dallo Stato direttamente o tramite soggetti incaricati della gestione in forza di specifiche concessioni. Qualora l'attività di gestione e di raccolta del gioco pubblico sta operata mediante soggetti incaricati della gestione in forza di specifiche concessioni, è considerata per attività di raccolta del gioco l'insieme delle attività strumentali all'offerta del gioco e, in particolare: 1) le attività omogenee consistenti nella messa a disposizione degli apparecchi e nelle azioni per il funzionamento degli stessi presso i punti di vendita e alle attività commerciali con modalità conformi alle prescrizioni normative in materia; 2) le attività omogenee consistenti nella raccolta e nella messa a disposizione del concessionario, a scadenze concordate, dell'importo residuo. In ogni caso il gestore di giochi deve essere titolare di licenza di cui all'articolo 86 del Tulps. àˆ istituito un registro dei gestori di gioco pubblico tenuto a mistero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato secondo i parametri definiti dalla legge. 6. 66. Nardi.â€
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Messaggioda giallorosso » 31/10/2006 - 21:51
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Come scrivevano ieri sera le agenzie, l'emendamento salva-Ricevitori presentato alla Finanziaria da 3 deputati della maggioranza fa parte di un elenco “selezionatoâ€
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Messaggioda giallorosso » 31/10/2006 - 21:51
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(p.g.) "Ritengo sia necessario mantenere in piedi l'attuale rete di raccolta, per far sì che il riordino del settore abbia un reale effetto di allargamento, senza perdere le professionalità degli esercizi che fino ad oggi hanno contribuito alla crescita del sistema". Questo il commento di Rolando Nannicini, esponente dell'Ulivo in Commissione Finanze della Camera, che ha presentato un emendamento, firmato anche dai deputati Francesco Tolotti e Laura Fincato, anche loro eletti nelle fila dell'Ulivo, per far sì che, nel riordino del settore giochi "le nuove modalità di distribuzione del gioco siano da intendersi comunque aggiuntive e non sostitutive di quelle già in attività alla data del 30 giugno 2006". Per Nannicini i punti in attività potrebbero affiancare quelli nuovi pagando un canone forfettario di 7.500 euro, oltre ai canoni di concessione annui ed alla presentazione di idonee fideiussioni. "Si aiuterebbe la crescita del settore - prosegue Nannicini - e si potrebbe evitare di mettere in difficoltà le attività che, private dell'offerta di gioco, potrebbero subire dei danni non indifferenti".
www.agipronews.it
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Messaggioda stefano777 » 01/11/2006 - 18:59
strano il mondo: ai "poveri" chiedono 300 000 + 100 000 Euro per poter lavorare...
....ai ricchi gli regalano la possibilità di far concorrenza ai poveri, raccontandogli (ai poveri) che grazie ai ricchi che gli fanno concorrenza, anche loro guadagneranno di più ...
....e chi é più povero dei poveri ??
Scommetto che gli emendamenti passeranno....
.... ma tutto viene fatto per aumentare i posti di lavoro ...
Messaggioda enzo-bet » 01/11/2006 - 19:57
certo che se passeranno questi emendamenti,mi piacerebbe sapere chi raggiungera' quei volumi di cui tanto si parla, per poter mantenenere la gestione di una agenzia in attivo.Carissimi amici il bello deve ancora arrivare...speriamo che riscrivano tutto,per evitare che molte famiglie si trovino in mezzo una strada,per errore di altri, permettetemi il termine,"incapaci"di intendere e di volere.
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