Questa mi mancava
Inviato: 02/03/2006 - 11:10
da enzo-bet
Inviato: 02/03/2006 - 12:14
da giallorosso
Allora caro Enzo, voglio vedere di aiutarti, per esperienza personale ti consiglio di far aprire tuo cugino sotto un'altro nome e fai molto prima.. comunque fermo restando il suo bisogno di far capire che non è un delinquente vediamo nel dettaglio cosa serve per :
Ottenere il rilascio della Questura della licenza di apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche
Non devono sussistere i casi ostativi previsti dagli artt. 11, 12, 92 e 131 del TULPS
1 che impediscono l’esercizio dell’attività da effettuare;
2 Possesso dei requisiti morali:
Art 11 TULPS “salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di Polizia debbono essere negate:
1. 1. a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a 3 anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2. 2. a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionaleo per tendenza;
Le autorizzazioni di Polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato, o control’Ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’Autorità [e a chi non può provare la sua buona condotta].
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione.
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Inviato: 02/03/2006 - 12:39
da enzo-bet
Grazie per il consiglio,negli art. da te elencati e da me gia' conosciuti si parla di condanne questa invece e una segnalazione nn seguita da altre,cmq penso che il tuo consiglio sia giusto,ma e anke giusto provare a dimostrare che quella e stata una ragazzata,quindi nn si puo vietare di lavorare a una persona x questo,dove oggi in ITALIA gli ex detenuti x aiutarli a riensirsi nella vita sociale gli viene dato un posto di lavoro (premetto che in questo nulla da eccepire),infatti un altro mio conoscente recandosi al comune x iscriversi in una lista di nuove coperative si e sentito rispondere che bisognava essere stato in carcere. Ne capisco sempre meno,ciao
Inviato: 02/03/2006 - 13:03
da giallorosso
giallorosso ha scritto: per abuso di sostanze stupefacenti.
Dunque da come l'hai descritta te l'unica cosa che mi pare di vedere in questo diniego può essere appunto "l'abuso" di sostanze stupefacenti.
DISCUTIBILISSIMO senza ombra di dubbio, ma siccome
purtroppo (se te non erro stai per diventare avvocato) è a discrezione del Questore per la dicitura
"Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate" dal mio punto di vista il ricorso al Tar farà purtroppo solo perdere tempo al tuo parente.
Che ci vuoi fare, questa è l'Italia che conta... un signore condannato per aggiotaggio gira e raggira ingannevolmente la legge come meglio gli comoda, noi poveri fessi a sottostare alla burocrazia legale
