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7MARZO-TRATTAZIONE ORALE CASO PLACANICA

Inviato: 22/02/2006 - 12:01
da pull
CALENDARIO PROVVISORIO PER IL PERIODO
DAL 27 FEBBRAIO AL 17 MARZO 2006

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Martedì 7 marzo
Grande Sezione
09.30 : Trattazione Orale Cause riunite C-338/04, C-359/04, C-360/04 Placanica
Libera prestazione dei servizi

Inviato: 27/02/2006 - 20:07
da pull
News


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27/02/2006 15:28


Scommesse: fissata per il 7 marzo l'udienza sul caso "Placanica" alla Corte di Giustizia Europea

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E’ fissata per il 7 marzo prossimo, davanti alla Grande Sezione della Corte di Giustizia Europea, la trattazione di orale di tre cause riunite relative alle domande pronuncia proposte da tribunali e relative a procedimenti penali per l’esercizio non autorizzato di raccolta di scommesse sul territorio italiano . La Corte ha così deciso di riunire i ricorsi Placanica, Palazzese e Sorricchio. Il primo caso, quello più noto agli addetti ai lavori, fa riferimento ad un operatore accusato di esercitare illegalmente la raccolta di scommesse on line per un operatore straniero, la Stanley International, privo di autorizzazione statale. Il Tribunale di Larino, Sezione distaccata di Termoli ha chiesto alla Corte di valutare la conformità  della norma di cui all'art. 4, comma 4 bis, della legge n. 401/89 con i principi espressi dagli artt. 43 e segg. e 49 del Trattato CEE, in materia di stabilimento e di libertà  di prestazione dei servizi transfrontalieri, anche alla luce del contrasto interpretativo emerso nelle decisioni della Corte di Giustizia Europea (in particolare nella Sentenza Gambelli) rispetto alla decisione della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 23271/04. In particolare il Tribunale chiede di chiarire l'applicabilità  della normativa sanzionatoria riportata nell'imputazione e contestata a Placanica Massimiliano nello Stato Italiano. Del Tribunale di Teramo è invece la domanda presentata con una ordinanza del 31 luglio del 2004 relativa ad un procedimento penale contro Palazzese Cristian. In questo caso la Corte chiede di sapere se gli artt. 43 comma I e 49 comma I del Trattato possano essere interpretati nel senso che sia possibile agli Stati membri derogare temporaneamente (per un tempo pari a 6-12 anni) al regime di libertà  di stabilimento e di libertà  della prestazione di servizi nell'ambito dell'Unione Europea:
1. attribuendo ad alcuni soggetti concessioni per lo svolgimento di determinate attività  di prestazione di servizi, valide per 6/12 anni, sulla base di un regime normativo che aveva portato ad escludere dalla gara di attribuzione talune tipologie di concorrenti (non italiani);

2. modificando quel regime giuridico, avendo preso atto successivamente della non conformità  di esso ai principi di cui agli artt. 43 e 49 del Trattato, nel senso di consentire nel futuro la partecipazione anche a quei soggetti che erano stati esclusi;

3. non procedendo alla revoca delle concessioni rilasciate sulla base del precedente regime normativo, come detto, ritenuto lesivo dei principi della libertà  di stabilimento e della libera circolazione dei servizi e all'indizione di una nuova gara in applicazione della nuova normativa, ora rispettosa di detti principi

4) continuando per contro a perseguire chiunque operi in collegamento con quei soggetti che, abilitati a tale attività  nello Stato membro di origine, erano stati esclusi dalla gara proprio a causa di quelle preclusioni contenute nelle precedenti previsioni normative, in seguito rimosse». Con le stesse motivazioni il Tribunale ha inviato la domanda di pronuncia pregiudiziale relativa alla terza causa in discussione riferita al procedimento contro Sorricchio Angelo .


Inviato: 28/02/2006 - 11:45
da giallorosso
CTD. Il 7 marzo anche il Consiglio di Stato si pronucerà  sulla attività  dei centri di raccolta non autorizzati

( Jamma) Strana coincidenza quella che vede due procedimenti relativi alla fornitura di servizi per la raccolta di scommesse da parte di operatori non autorizzati dalla Stato italiano uno di fronte alla Consiglio di Stato , l’altra davanti alla Corte Europea , nello stesso giorno.

Nel primo caso si tratta di un ricorso in appello proposto alla IV Sezione del Consiglio di Stato dal Sindacato Totoricevitori Sportivi e riferito ad una sentenza del TAR dell’Abruzzo che ha ritenuto legittima questa attività  di raccolta di scommesse. Il Tribunale Amministrativo nelle ultime settimane ha disposto il dissequestro di almeno 20 centri di trasmissione dati.

Nell’ambito del procedimento il Ministero dell’Interno ha presentato un atto di intervento a sostegno delle ragioni espresse dal Sindacato nel ricorso.

Per lo stesso giorno è fissato l’inizio della trattazione di tre cause , sempre relative alla attività  esercitata per mezzo dello stesso operatore da parte della Corte Europea. In questo caso la richiesta di pronuncia è arrivata da due Tribunali Nazionali abruzzesi

Inviato: 01/03/2006 - 11:23
da giallorosso
Quirino Mancini ( avvocato-giurista ) sui casi post-Gambelli alla Corte Europea


( Jamma) Circa due anni dopo la richiesta di pronuncia da parte della Corte Europea e successivamente ad una seria di sollecitazioni da parte di diversi parlamentari europei , arrivano alla Corte di Lussemburgo in tre casi noti come post Gabelli . Abbiamo chiesto all’avvocato Quirino Mancini, noto avvocato ed esperto di tematiche sul gaming e il gambling, un suo commento sull’imminente discussione.

“ Suona quasi beffardo che nelle stesse ore in cui i nostri politici, nessuno escluso (le elezioni sono pericolosamente vicine..), si stracciano le vesti e gridano allo scandalo per gli esiti della vicenda franco-italiana ENEL/Suez denunciando la presunta violazione da parte del governo francese dei sacrosanti diritti della libera concorrenza e circolazione infra-comunitaria, dimentichino che proprio lo Stato italiano, in barba al Trattato di Roma, ha appena due mesi fa introdotto con la Finanziaria 2006 rigide e discutibilissime barriere protezionsitiche all'attività  degli operatori stranieri sul mercato italiano del gioco e delle scommesse telematiche.â€

Inviato: 06/03/2006 - 13:06
da giallorosso
Evelyn Heffermehl ( avvocato e esperto di gaming): " Pronunce sui casi post -Gambelli serviranno a rafforzare le iniziative dei bookmakers esteri"


La regolamentazione del mercato del gioco in Italia continua,e continuerà  ancora per molto tempo , a tenere banco su tutti i più autorevoli tavoli di discussione dedicati al gaming. Alle ovvie e naturali reazione degli operatori esteri privi di concessione alla pubblicazione dell’ormai universalmente noto decreto che impone l’oscuramento dei siti non autorizzati, si associano quelle dei legali e dei giuristi che da tempo si occupano di tematiche sul gaming e il gambling in Europa. L’avvocato belga Evelyn Heffermehl, membro di ULYS, ovvero uno dei più noti studi legali che operano in Francia e in Belgio le cui pubblicazioni vengono pubblicate su tutte le più prestigiose testate di settore , ci ha rilasciato una interessante intervista prima della sua partecipazione ad una serie di conferenze in cui si parlerà  proprio degli ultime novità  legate al settore. Evelyn Heffermehl è membro dell’ International Masters of gaming Law oltre che di Eurojuris, la rete internazionale che vanta oltre 700 legali in tutta Europa.



Avvocato Heffrmehl, la domanda di rito . Cosa ne pensa che decreto legge del governo italiano relativo al blocco dei siti non autorizzati che svolgono l’attività  di raccolta di scommesse?



Il decreto è assolutamente contrario alla normativa europea. Infrange la direttiva sull’e-commerce, che limita le responsabilità  dell’IPS e che vieta agli Stati Membri di imporre qualsiasi obbligo di carattere generale agli IPS come quello imposto loro dal decreto italiano come ad esempio di bloccare l’accesso ai siti di gioco d’azzardo .Inoltre, la direttiva sull’e-commerce, il cui scopo è garantire la libera circolazione dei servizi di società  che si occupa di informazione, è un riflesso della libertà  di espressione garantita dalla Convenzione Europea per i Diritti Umani. Il decreto infrange anche l’articolo 49 del Trattato Europeo che fa riferimento al principio di fornitura dei servizi attraverso i Paesi Membri. Come risultato si stabilisce che gli operatori con sede in altri Paesi Membri , non possono fornire i loro servizi ai consumatori italiani. In ogni caso questo sarebbe dovuto essere notificato alla Commissione, visto che si occupa dei servizi di informazione. Poiché questo non è successo la Commissione dovrebbe dichiarare il decreto inapplicabile, in conformità  con le sentenze della Corte di Giustizia Europea. Di conseguenza l’atto legislativo dovrebbe essere contestato e annullato. La Commissione Europea dovrebbe indurre il governo italiano a respingere questa norma, e se non lo fa, portare l’Italia davanti alla Corte Europea.



Si potrebbe anche pensare che questo atto è stato adottato per aggirare una sentenza del 2005 del Tribunale di Roma secondo la quale “ l’assenza di ogni attività  organizzata mirata a facilitare l’accettazione di scommesse sul territorio nazionale, previene per sua natura che una condotta illegale criminale possa avere attoâ€

Inviato: 07/03/2006 - 15:31
da pull
E’ attualmente in corso alla Corte di Giustizia Europea a Lussemburgo l’esposione orale per tre ctd, Palazzese, Placanica e Sorricchio.

Tre anni dopo la sentenza Gambelli del 6 novembre 2003 la Corte di Giustizia Europea ritorna a discutere questioni connesse all’assetto del mercato interno delle scommesse sportive.

I giudici del Tribunale di Larino (sezione distaccata di Termoli: caso Placanica) e di Teramo (casi Sorricchio e Palazzese), avevano notato una sostanziale difformità  tra alcuni principi europei – libera prestazione di servizi (art. 49 del Trattato Ce) e libertà  di stabilimento (art. 43) – e la normativa nazionale penale, in particolare la legge n. 401 del 1989 contro le scommesse clandestine e le condizioni di rilascio della licenza di pubblica sicurezza per le agenzie stesse ex art. 88 e rimandato gli atti dei procedimenti penali relativi ai centri in questione alla Corte di Giustizia.

Dopo l’udienza orale di oggi, tra qualche mese, è prevista la presentazione delle conclusioni dell’Avvocato generale e – probabilmente ad ottobre – la sentenza, che promette di dare – dopo la Gambelli - una nuovo colpo ai monopoli nazionali in materia di giochi e scommesse.

info.....

Inviato: 07/03/2006 - 18:18
da ctd.salvo
07/03/2006 17:14


Scommesse, Corte di Giustizia: Stanley molto soddisfatta delle richiste della Commissione Europea

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ESCLUSIVA AGIPRONEWS-CASO PLACANICA, AVV. AGNELLO: “UNA NUOVA GAMBELLI PER USCIRE DALL’INCERTEZZAâ€

Inviato: 08/03/2006 - 13:26
da pull
AGICOS vergognosa non una parola sul caso placanica...fabio felici rimettiti a vendere i numeri a lotto!!!!!!!!!!!!

Inviato: 13/04/2006 - 19:10
da giallorosso
Caso Placanica alla Corte Europea. Il 19 maggio le conclusioni dell’avvocato generale


Slitta al 19 maggio prossimo l’udienza del Tribunale di primo Grado della Corte di Giustizia Europea nella quale verranno rese note le conclusione dell’avvocato generale in merito ai tre casi riuniti Placanica-Sorricchio-Palazzese . Si tratta di altrettante richieste di pronuncia da parte di tribunali italiani alla Corte di Lussemburgo relativamente alla interpretazione degli artt. 43 e seg. e 49 CE, nonché della sentenza della Corte nella causa C-243/01, Gambelli e a. - legge nazionale che disciplina la prenotazione e la raccolta di scommesse su svariate manifestazioni, e in particolare su eventi sportivi - raccolta per via telematica di scommesse da parte di un operatore sprovvisto di apposita autorizzazione per conto di una società  autorizzata attiva in un altro Stato membro.



La Commissione, nel corso della udienza che si tenuta il 7 marzo scorso ha proposto di risolvere la questione nei seguenti termini:

«Una normativa nazionale che vieta, mediante la previsione di sanzioni di natura penale, agli agenti di un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro, di svolgere attività  di raccolta di scommesse in assenza dell’autorizzazione rilasciata dall’autorità  di polizia dello Stato membro nel quale sono stabiliti gli agenti stessi, costituisce una restrizione alla libertà  di stabilimento garantita dall’articolo 43 CE, se la suddetta autorizzazione di polizia non è rilasciata sulla base di criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo agli operatori interessati e se le sanzioni non sono proporzionate alla gravità  delle infrazioni.

Spetta al giudice di rinvio verificare se tale normativa nazionale, anche alla luce di sue concrete modalità  di applicazione, rispetta i suddetti criteri di oggettività , trasparenza, non discriminazione e proporzionalità Â».

Il governo italiano invece , rappresentato dall’avv. Cingolo, ha proposto di dichiarare irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale, quest’ultima non vertendo sull’interpretazione di norme comunitarie.

In via subordinata, esso propone di risolvere la questione attraverso un’ordinanza ai sensi dell’art. 104, n. 3, del regolamento di procedura, alla luce dell’analogia della questione con quella già  risolta nella citata sentenza Gambelli e a.

In ulteriore subordine, esso propone alla Corte di riconoscere che non sussiste alcun contrasto, in materia, tra la sua giurisprudenza e quella della Corte suprema di cassazione e di confermare per le presenti questioni pregiudiziali la risposta data nella citata sentenza Gambelli

Inviato: 24/04/2006 - 16:00
da giallorosso
Scommesse, caso Placanica: martedi' 16 maggio le conclusioni dell'Avvocato Generale della Corte di Giustizia

E’ stata definitivamente fissata per la mattina di martedì 16 maggio, secondo quanto si legge nel calendario ufficiale della suprema corte europea, l’udienza presso la Corte di Giustizia del Lussemburgo durante la quale l’Avvocato Generale della Corte, Dà maso Ruiz-Jarabo Colomer, presenterà  le sue conclusioni sui casi Placanica, Sorricchio e Palazzese. Come si ricorderà , nel corso dei procedimenti penali a carico di tre gestori di altrettanti centri trasmissione dati (ctd) collegati al bookmaker inglese Stanley, i giudici del Tribunale di Larino (sezione distaccata di Termoli: si tratta del celebre caso Placanica) e di Teramo (in due casi, Sorricchio e Palazzese), avevano notato una sostanziale difformità  tra alcuni principi europei – in particolare libera prestazione di servizi (art. 49 del Trattato Ce) e libertà  di stabilimento (art. 43) – e la normativa nazionale penale, in particolare la legge n. 401 del 1989 contro le scommesse clandestine. Inoltre, nei casi Palazzese e Sorricchio, sotto esame è il contenuto dei bandi di gara – giudicati “discriminatoriâ€

Inviato: 24/04/2006 - 16:01
da giallorosso
Giochi e scommesse: massimo impegno della Commissione Europea su procedure e regolamentazione del mercato

Priorità  assoluta riguardo le procedure sul gioco e la sua regolamentazione all'interno dei Paesi Membri. E' questo, in sintesi, il pensiero della Commissione Europea in risposta all'interrogazione parlamentare presentata da Christofer Fjellner, euro-parlamentare della Svezia. Nel documento Fjellner sollecitava la Commissione Europea a una maggiore operosità  riguardo all'attività  di controllo sulle legislazioni nazionali. Una conferma intorno alla risolutezza del proprio operato arriva dal Commissario del Mercato Interno Charlie McCreevy, che sottolinea come " la Commissione prenda molto seriamente il suo compito di vigilanza del Trattato comunitario".

Inviato: 16/05/2006 - 10:16
da giallorosso
Giochi: questa mattina alla Corte di Giustizia europea le conclusioni sui casi Placanica, Sorricchio e Palazzese

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Sono previste per questa mattina, presso la Corte di Giustizia Europea di Lussemburgo, le conclusioni dell'avvocato Generale Ruiz-Jarabo Colomer sui casi riuniti Placanica, Sorricchio e Palazzese (procedimenti C-338/04, C-359/04 e C-360/04). Durante i procedimenti penali a carico di tre gestori di altrettanti ctd collegati al bookmaker Stanley, erano emerse sostanziali difformità  tra i principi europei degli artt. 43 e 49 del Trattato CE (libertà  di stabilimento e libera prestazione di servizi) e la normativa nazionale che subordina l’esercizio dell’attività  di raccolta di scommesse all’aggiudicazione di una concessione e che esclude dall’aggiudicazione gli operatori aventi sede in un altro Stato membro. Inoltre, nel corso dell'udienza del 7 marzo scorso relativamente ai casi Palazzese e Sorricchio, il rappresentante della Commissione ha giudicato "discriminatori" i contenuti dei bandi di gara organizzati nel 1999 per l'assegnazione delle concessioni delle scommesse sportive e ippiche rilasciate rispettivamente dal Coni e dal ministero delle Finanze.

Inviato: 16/05/2006 - 14:42
da giallorosso
Giochi e scommesse: le conclusioni dell'Avvocato Generale favorevoli alla normativa europea

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Sono state rese note le conclusioni dell'Avvocato Generale Ruiz-Jarabo Colomer in merito ai casi riuniti Placanica, Sorricchio , Palazzese. Nella sua relazione conclusiva Colomer ha ricordato che gli articoli 43 e 49 CE (libertà  di stabilimento e di prestazione di servizi) devono essere interpretati nel senso che si oppongono ad una normativa nazionale che vieta, sanzionando con pene detentive fino a tre anni, di raccogliere, accettare, registrare o trasmettere scommesse, senza concessione né autorizzazione dello Stato membro di cui trattasi, per conto di un'impresa, alla quale - come riporta Jamma.it - non viene consentito di ottenere tale concessione o autorizzazione nel detto Stato, ma che possiede una licenza per fornirli, rilasciata da un altro Stato membro, nel quale è stabilita". Queste conclusioni potrebbero quindi anche rimettere ulteriormente in discussione l'oscuramento dei siti di quegli operatori che dispongono di una concessione di uno stato membro.

Sul www.agicoscommesse.it è disponibile il testo integrale delle conclusioni presentate questa mattina alla Corte di Giustizia di Lussemburgo dall'avvocato Generale sui casi riuniti Placanica, Palazzese, Sorrichio.

Inviato: 16/05/2006 - 22:26
da CSMF
Non mi è molto chiaro il senso ultimo della dichiarazione dell'avv. gen.

Spero sia un problema di traduzione, visto che, prese alla lettera, le indicazioni che dà  sono quantomeno contraddittorie: se ho una licenza inglese ed in italia me la darebbero non posso esercitare secondo le regole inglesi ma solo secondo quelle italiane, mentre se in italia me lo vietano, allora posso seguire quelle inglesi?

Ripeto: a me pare un po' fumoso e spero sia un problema di traduzione.

Inviato: 16/05/2006 - 23:04
da giallorosso
CSMF ha scritto:Non mi è molto chiaro il senso ultimo della dichiarazione dell'avv. gen.

Spero sia un problema di traduzione, visto che, prese alla lettera, le indicazioni che dà  sono quantomeno contraddittorie: se ho una licenza inglese ed in italia me la darebbero non posso esercitare secondo le regole inglesi ma solo secondo quelle italiane, mentre se in italia me lo vietano, allora posso seguire quelle inglesi?

Ripeto: a me pare un po' fumoso e spero sia un problema di traduzione.

Ciao Csfm, innanzitutto ben tornato al postare :wink: per la traduzione credo abbiano usato babel :shock: :shock: