IL CONSIGLIO DI STATO DICE NO
Inviato: 11/10/2005 - 11:22
[b]Scommesse . La Quarta sezione del Consiglio di Stato respinge l’appello di un agenzia StanleyBet contro il diniego di autorizzazione
(Jamma) E’ stata depositata lo scorso 29 settembre una sentenza pronunciata dai Giudici della Quarta Sezione del Consiglio di Stato in merito al ricorso presentato da una società che opera come intermediario per l’offerta di servizi di raccolta di scommesse online alla quale il questore di Lecce aveva negato la licenza. L’obbligo di una licenza rilasciata dal questore, si ribadisce nella sentenza , i non contrasta con il diritto comunitario ed in particolare con i principi di libertà di stabilimento e di libertà di prestazione di servizio, trattandosi di una misura restrittiva finalizzata al perseguimento dell’interesse pubblico (sub specie dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica): in particolare lo strumento della licenza di polizia consente alle autorità di pubblica sicurezza non solo di verificare preventivamente le qualità morali e professionali di chi intende svolgere tale attività e l’idoneità e adeguatezza dei locali in cui l’attività stessa deve svolgersi, ma anche di controllare continuamente detta attività , in modo da evitare che essa possa nascere sviata ovvero sviarsi, mediante infiltrazioni criminali, fornendo supporto o copertura ad attività illegali e criminose di riciclaggio di danaro sporco, usura, etc.
Questo il Testo della sentenza
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
decisione sul ricorso in appello iscritto al xxxx dell’anno 2004 proposto da xxxxx, in persona del legale rappresentante in carica
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del ministro in carica, e QUESTORE DI LECCE, in persona del Questore in carica, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sede di Lecce, sez. I, n. 1888 del 15 marzo 2004;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e del Questore di Lecce;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive tesi difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore all’udienza in camera di consiglio del 1° marzo 2005 il consigliere Carlo Saltelli;
Udito l’avvocato Petrucci per l’appellante e l’avvocato dello Stato Elefante;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
F A T T O
Con decreto cat.138/2000 – Div. Pas del 15 maggio 2000 il Questore della Provincia di Lecce respingeva l’istanza della xxxxx volta ad ottenere il rilascio della licenza per gestire il esercizio per l’accettazione di scommesse per conto della Stanley International Betting Limited nei Comuni di Lecce e Galatina: ciò perché, ai sensi degli articoli 88 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773; 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 1 del D.M. 2 giugno 1998, n. 174, e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, l’attività per cui si chiedeva il rilascio della licenza era “vietata dalla legge in quanto l’ordinamento italiano ammette le scommesse solo nelle ipotesi previste dall’art. 88 del T.U.L.P.S. e riserva al CONI l’organizzazione e l’esercizio delle scommesse sulle competizioni sportive, comprese quelle internazionaliâ€
(Jamma) E’ stata depositata lo scorso 29 settembre una sentenza pronunciata dai Giudici della Quarta Sezione del Consiglio di Stato in merito al ricorso presentato da una società che opera come intermediario per l’offerta di servizi di raccolta di scommesse online alla quale il questore di Lecce aveva negato la licenza. L’obbligo di una licenza rilasciata dal questore, si ribadisce nella sentenza , i non contrasta con il diritto comunitario ed in particolare con i principi di libertà di stabilimento e di libertà di prestazione di servizio, trattandosi di una misura restrittiva finalizzata al perseguimento dell’interesse pubblico (sub specie dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica): in particolare lo strumento della licenza di polizia consente alle autorità di pubblica sicurezza non solo di verificare preventivamente le qualità morali e professionali di chi intende svolgere tale attività e l’idoneità e adeguatezza dei locali in cui l’attività stessa deve svolgersi, ma anche di controllare continuamente detta attività , in modo da evitare che essa possa nascere sviata ovvero sviarsi, mediante infiltrazioni criminali, fornendo supporto o copertura ad attività illegali e criminose di riciclaggio di danaro sporco, usura, etc.
Questo il Testo della sentenza
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
decisione sul ricorso in appello iscritto al xxxx dell’anno 2004 proposto da xxxxx, in persona del legale rappresentante in carica
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del ministro in carica, e QUESTORE DI LECCE, in persona del Questore in carica, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sede di Lecce, sez. I, n. 1888 del 15 marzo 2004;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e del Questore di Lecce;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive tesi difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore all’udienza in camera di consiglio del 1° marzo 2005 il consigliere Carlo Saltelli;
Udito l’avvocato Petrucci per l’appellante e l’avvocato dello Stato Elefante;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
F A T T O
Con decreto cat.138/2000 – Div. Pas del 15 maggio 2000 il Questore della Provincia di Lecce respingeva l’istanza della xxxxx volta ad ottenere il rilascio della licenza per gestire il esercizio per l’accettazione di scommesse per conto della Stanley International Betting Limited nei Comuni di Lecce e Galatina: ciò perché, ai sensi degli articoli 88 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773; 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 1 del D.M. 2 giugno 1998, n. 174, e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, l’attività per cui si chiedeva il rilascio della licenza era “vietata dalla legge in quanto l’ordinamento italiano ammette le scommesse solo nelle ipotesi previste dall’art. 88 del T.U.L.P.S. e riserva al CONI l’organizzazione e l’esercizio delle scommesse sulle competizioni sportive, comprese quelle internazionaliâ€