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IL CONSIGLIO DI STATO DICE NO

Inviato: 11/10/2005 - 11:22
da pull
[b]Scommesse . La Quarta sezione del Consiglio di Stato respinge l’appello di un agenzia StanleyBet contro il diniego di autorizzazione


(Jamma) E’ stata depositata lo scorso 29 settembre una sentenza pronunciata dai Giudici della Quarta Sezione del Consiglio di Stato in merito al ricorso presentato da una società  che opera come intermediario per l’offerta di servizi di raccolta di scommesse online alla quale il questore di Lecce aveva negato la licenza. L’obbligo di una licenza rilasciata dal questore, si ribadisce nella sentenza , i non contrasta con il diritto comunitario ed in particolare con i principi di libertà  di stabilimento e di libertà  di prestazione di servizio, trattandosi di una misura restrittiva finalizzata al perseguimento dell’interesse pubblico (sub specie dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica): in particolare lo strumento della licenza di polizia consente alle autorità  di pubblica sicurezza non solo di verificare preventivamente le qualità  morali e professionali di chi intende svolgere tale attività  e l’idoneità  e adeguatezza dei locali in cui l’attività  stessa deve svolgersi, ma anche di controllare continuamente detta attività , in modo da evitare che essa possa nascere sviata ovvero sviarsi, mediante infiltrazioni criminali, fornendo supporto o copertura ad attività  illegali e criminose di riciclaggio di danaro sporco, usura, etc.





Questo il Testo della sentenza





Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

decisione sul ricorso in appello iscritto al xxxx dell’anno 2004 proposto da xxxxx, in persona del legale rappresentante in carica

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del ministro in carica, e QUESTORE DI LECCE, in persona del Questore in carica, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sede di Lecce, sez. I, n. 1888 del 15 marzo 2004;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e del Questore di Lecce;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive tesi difensive;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all’udienza in camera di consiglio del 1° marzo 2005 il consigliere Carlo Saltelli;

Udito l’avvocato Petrucci per l’appellante e l’avvocato dello Stato Elefante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O
Con decreto cat.138/2000 – Div. Pas del 15 maggio 2000 il Questore della Provincia di Lecce respingeva l’istanza della xxxxx volta ad ottenere il rilascio della licenza per gestire il esercizio per l’accettazione di scommesse per conto della Stanley International Betting Limited nei Comuni di Lecce e Galatina: ciò perché, ai sensi degli articoli 88 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773; 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 1 del D.M. 2 giugno 1998, n. 174, e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, l’attività  per cui si chiedeva il rilascio della licenza era “vietata dalla legge in quanto l’ordinamento italiano ammette le scommesse solo nelle ipotesi previste dall’art. 88 del T.U.L.P.S. e riserva al CONI l’organizzazione e l’esercizio delle scommesse sulle competizioni sportive, comprese quelle internazionaliâ€

Inviato: 11/10/2005 - 11:37
da pull
nella sentenza si ribadisce la necessità  della licenza di pubblica sicurezza...il tar dell'abruzzo diceva che non la si può negare ai ctd stanley quindi? si divertono a giocare sulla nostra pelle...mi possano cadere le mani se andrò a votare :shock:

Inviato: 11/10/2005 - 11:53
da pull
:roll:

Inviato: 11/10/2005 - 12:51
da artico66
Ora ci saranno perquisizioni si divertiranno un mondo............alla fine vince sempre lo stato............e chi ci rimette siamo noi.........dei veri folli..................ma si vedrà ...................speriamo bene ciao

Inviato: 11/10/2005 - 13:42
da mintdijesolo
Condanna l’appellante al pagamento in favore della costituite amministrazioni statali delle spese del presente grado di giudizio che liquida complessivamente in €. 5.000,00 (cinquemila).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.

Così deciso in Roma, dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato, riunito nella camera di consiglio del 1° marzo 2005, con la partecipazione dei seguenti magistrati:



QUALCUNO HA IDEA DI CHI PAGHERA' LE SPESE ???????

DALL'INGHILTERRA ARRIVERANNO LE STERLINE ????

Inviato: 11/10/2005 - 17:56
da robi
Faccio notare che è un procedimento datato anno 2000. La sentenza del Tar Puglia è del Marzo 2005. Il Tar di Abruzzo è successico, con a seguire già  un pronunciamento del Consiglio di Stato relativo. Aspetterei un attimo a preoccuparmi seriamente........
Robi Sap

Inviato: 19/10/2005 - 10:54
da pull
Infatti la sentenza che c'è stata, nonostante sia stata notificata ora, riguarda un episodio antecedente alla sentenza del T.A.R. Abruzzo di luglio 2005, sentenza che non è stata inserita nelle udienze relative alla causa in questione.
Il Consiglio di Stato l'ha notificata con data Settembre 2005 ma riguarda un procedimento vecchio datato 2000 quando ancora non esisteva ne la sospensiva del T.A.R. ne il giudizio di merito del T.A.R. stesso.
Quindi dice bene robi non è la parola fine sull'argomento, certo è che seppur non bisogna creare allarmismi...ogni limite ha la sua pazienza :wink: