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La vendita di card prepagate è legale?
Inviato: 20/01/2003 - 12:36
da renica
La vendita di card prepagate va a intaccare l'intermediazione?
Oppure per intermediazione si intende le giocate che alimentano i conti altrui?
Insomma quali sono i confini dell'intermediazione.
Cosa è lecito e cosa non l'ho è?
Grazie a chiunque mi voglia erudire in merito.
Vi domando questo perche un centro servizi a Firenze a investito la questura locale in merito.
Quest'ultima ha inviato un quesito al ministero dell'interno.
Inviato: 20/01/2003 - 12:52
da bisca
Si è spiegato nel post precedente quali sono i confini dell'intermedizione.
La legge recita "è vietato qualsiasi forma di intemediazione"
e quel qualsiasi la dice lunga!
Per tanto tale dicitura di legge è stata scritta per quanto riguarda la raccolta vera e pura delle scommesse ma prima che venisse ufficializzato con apposito decreto quelle delle scommesse telematiche e telefoniche ove non si evince nulla per quanto riguarda l'intermediazione e nulla per la rivendita di card prepagate.
Tale decreto implica da parte del concessionario un'apertura di un conto scommesse personale al giocatore.
Quindi se nel tuo internet point ogni giocatore apre un conto scommesse a lui intestato e gli rivendi car prepagate non commetti nessun reato.
Ma se ti siedi davanti al pc e gli giochi tu la scommessa su un conto che non è il suo e magari gli paghi pure la vincita commetti reato di intemediazione.
Inviato: 20/01/2003 - 12:57
da bisca
Dal sito ricevitore.net
Il CONI ha diffuso questa mattina, per mezzo delle proprie sedi Zonali, la risposta ufficiale che il Ministero delle Finanze ha dato all'Ufficio Concorsi Pronostici e Scommesse Sportive in data 31/12/2002, ufficio che lo aveva interpellato in merito alla liceita' della cosiddetta "intermediazione" nelle scommesse sportive. Le Finanze hanno ribadito la assoluta illiceita' di qualsiasi attivita' di intermediazione ricordando che "le scommesse siano effettuate esclusivamente presso i punti di accettazione espressamente autorizzati dal CONI e dall'Autorita' di Pubblica Sicurezza": apparentemente il Ministero ignora, e non capiamo proprio perche', il noto decreto del giugno 1999 , rifacendosi per il proprio parere solo al decreto del 2/6/98 ed a quello Direttoriale del 7/4/99, non facendo quindi proprio cenno alla accettazione con mezzi telematici delle scommesse stesse, resa possibile dopo quel Decreto, ed alla attivita' di vendita di card prepagate a cui, con tutta probabilita', faceva anche riferimento la richiesta del CONI.
Comunque, visto il parere negativo del Ministero, il CONI ha ritenuto giusto ricordare ai Ricevitori il "rispetto tassativo delle Leggi vigenti significando che ogni violazione sara' adeguatamente sanzionata": quando arrivera' una piena chiarezza anche per la sola vendita di card in Ricevitoria?
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Inviato: 20/01/2003 - 15:22
da renica
bisca ha scritto:Si è spiegato nel post precedente quali sono i confini dell'intermedizione.
La legge recita "è vietato qualsiasi forma di intemediazione"
e quel qualsiasi la dice lunga!
Per tanto tale dicitura di legge è stata scritta per quanto riguarda la raccolta vera e pura delle scommesse ma prima che venisse ufficializzato con apposito decreto quelle delle scommesse telematiche e telefoniche ove non si evince nulla per quanto riguarda l'intermediazione e nulla per la rivendita di card prepagate.
Tale decreto implica da parte del concessionario un'apertura di un conto scommesse personale al giocatore.
Quindi se nel tuo internet point ogni giocatore apre un conto scommesse a lui intestato e gli rivendi car prepagate non commetti nessun reato.
Ma se ti siedi davanti al pc e gli giochi tu la scommessa su un conto che non è il suo e magari gli paghi pure la vincita commetti reato di intemediazione.
Grazie bisca per l'esauriente spiegazione,anche perche sabato sera in un controllo dei carabinieri,nel mio centro, questi hanno fermato un cliente con la stampa di una scommessa relativa al suo conto scommesse.Nelle spiegazioni da me fatte ho informato gli agenti che l'attivita consiste nell'offrire al pubblico il servizio internet e nella vendita delle card nel momento della chiusura del contratto tra il concessionario e il cliente.
Debbo dire che gli agenti(in borghese)non sapevano nulla del decreto del 31/05/2002,e che inoltre avevano confuso il centro servizi con un concessionario,infatti cercavano da me una autorizzazione per la raccolta(che io non faccio ovviamente)delle scommesse.
Ti dirò di più volevano sequestrare la stampa della scommessa del cliente relativa al proprio conto.Incredibile....
Si sono congedati da me dicendomi che dovevano fare dei controlli sulla leggittimità dell'attività .
Speriamo che controllino bene perchè l'ignoranza genera mostri.
Inviato: 20/01/2003 - 17:54
da bisca
Be i Carabinieri sono sempre Carabinieri
Sarebbe meglio chiedere una licenza alla PS. ex 88 tulps cosi anche ad una visita dei colleghi finanzieri potrai esibirla a meno che il controllo dei colleghi non sia mirato appunto al reato di intermediazione o alla raccolta.
Molti centri hanno fatto richiesta della licenza alla PS e hanno avuto dei problemi ma se vuoi ti dirò come descrivere l'attività sulla domanda ai fini di ottenere tale licenza anche se molte questure hanno pregiudizi o giudizi differenti.
Ciao
Ti consiglio comunque di tenere sempre nel locale una copia del famoso decreto...sai potrebbero tornare i Carabinieri

Inviato: 22/01/2003 - 12:22
da Nemesis
bisca ha scritto:Si è spiegato nel post precedente quali sono i confini dell'intermedizione.
La legge recita "è vietato qualsiasi forma di intemediazione"
e quel qualsiasi la dice lunga!
Per tanto tale dicitura di legge è stata scritta per quanto riguarda la raccolta vera e pura delle scommesse ma prima che venisse ufficializzato con apposito decreto quelle delle scommesse telematiche e telefoniche ove non si evince nulla per quanto riguarda l'intermediazione e nulla per la rivendita di card prepagate.
Tale decreto implica da parte del concessionario un'apertura di un conto scommesse personale al giocatore.
Quindi se nel tuo internet point ogni giocatore apre un conto scommesse a lui intestato e gli rivendi car prepagate non commetti nessun reato.
Ma se ti siedi davanti al pc e gli giochi tu la scommessa su un conto che non è il suo e magari gli paghi pure la vincita commetti reato di intemediazione.
E se io, invece di acquistare "materialmente" carte di accredito, le acquisto "virtualmente", ossia acquisisco un credito dal Concessionario di riferimento non direttamente utilizzabile per le scommesse, ma unicamente destinato a trasferimenti telematici sui conti dei Clienti che ne dovessero far richiesta, cos'è che mi fa cadere nel reato d'intermediazione? L'assenza "fisica" della carta pre-pagata?
Inviato: 23/01/2003 - 17:10
da bisca
Nel conto personale dei clienti può accedervi solo il cliente! sia per giocare sia per caricare il conto sia per riscuotere la vincita.
Chiunque ci mette le mani anche su autorizzazione del cliente commette reato di intermediazione.
Io credo che fra non molto ci sarà il fatidico decreto per i server remoti allora cambierà musica per voi e potete lavore piu tranquillamente.
Ho chiamato un collega alla questura il quale gli ho chiesto per la famosa licenza tulps per gli internet point collegati ad un concessionario legale e mi ha risposto che non hanno diposizione di rilasciare tale licenza che è solo per i conmcessionari ufficiali in quanto si tratta di gioco telematico e non raccolta ma basta solo una comunicazione al comune di appartenenza.
A Palermo ne hanno rilasciate alcune ma prontamente ritirate.
Inviato: 23/01/2003 - 18:06
da renica
bisca ha scritto:Nel conto personale dei clienti può accedervi solo il cliente! sia per giocare sia per caricare il conto sia per riscuotere la vincita.
Chiunque ci mette le mani anche su autorizzazione del cliente commette reato di intermediazione.
Io credo che fra non molto ci sarà il fatidico decreto per i server remoti allora cambierà musica per voi e potete lavore piu tranquillamente.
Ho chiamato un collega alla questura il quale gli ho chiesto per la famosa licenza tulps per gli internet point collegati ad un concessionario legale e mi ha risposto che non hanno diposizione di rilasciare tale licenza che è solo per i conmcessionari ufficiali in quanto si tratta di gioco telematico e non raccolta ma basta solo una comunicazione al comune di appartenenza.
A Palermo ne hanno rilasciate alcune ma prontamente ritirate.
Tutto giusto.
La licenza art. 88 tulps per la raccolta telefonica o telematica l'abbiamo chiesta quasi tutti(abbiamo fatto una cazzata)in quanto come descritto in un post precedente, TECNICAMENTE,non la possiamo ottenere.
Il controllo dei carabinieri(nel mio centro) è stato fatto perchè la questura mi aveva dato il diniego(ovviamente)sulla raccolta.
I carabinieri come ho detto in precedenza pensavano che io raccogliessi.
Quando hanno visto la stampa di una scommessa relativa al conto personale del cliente pensavano ad una ricevuta da me data.
Speriamo che le mie spiegazioni siano state sufficienti,perchè come dice BISCA i carabinieri sono sempre carabinieri.
Un saluto a tutti.
Inviato: 23/01/2003 - 19:18
da bisca
Ho avuto modo di vedere queste ricevute e devo dire che non riportano il nome del cliente ma solo numeri identificativi quindi anche se era una tua ricevuta non avrebbero potuto controllare in loco di chi era.
Al massimo dovevano prenderti sul fatto quando la stampavi ma anche qui e equivoco perche avresti potuto dire che il cliente sa giocare al pc ma non sa come stampare

scherzo!
Comunque io sono fortemente contrario ai ctd che operano con agenzie straniere e devo confessarti (spero che non mi cacciano dalla GDF) che se entro in un internet point dove il gestore scommette per un cliente tramite concessionario ufficiale il mio comportamento è MOLTO DIVERSO se dovessi agire per un ctd tipo Stanlay
Il mio è un giudizio del tutto personale ma questa intermediazione vietata per gli affiliati ai concessionari italiani e una vera cazzata.
E ti confesso che a differenza degli altri reati dove so quale potrebbe essere la pena questa dell'intermediazione per me è un enigma.
Alla prossima.
Inviato: 23/01/2003 - 19:51
da renica
bisca ha scritto:Ho avuto modo di vedere queste ricevute e devo dire che non riportano il nome del cliente ma solo numeri identificativi quindi anche se era una tua ricevuta non avrebbero potuto controllare in loco di chi era.
Al massimo dovevano prenderti sul fatto quando la stampavi ma anche qui e equivoco perche avresti potuto dire che il cliente sa giocare al pc ma non sa come stampare

scherzo!
Comunque io sono fortemente contrario ai ctd che operano con agenzie straniere e devo confessarti (spero che non mi cacciano dalla GDF) che se entro in un internet point dove il gestore scommette per un cliente tramite concessionario ufficiale il mio comportamento è MOLTO DIVERSO se dovessi agire per un ctd tipo Stanlay
Il mio è un giudizio del tutto personale ma questa intermediazione vietata per gli affiliati ai concessionari italiani e una vera cazzata.
E ti confesso che a differenza degli altri reati dove so quale potrebbe essere la pena questa dell'intermediazione per me è un enigma.
Alla prossima.
Se il gestore di un centro servizi gioca con il consenso dell'intestatario sulla card di quest'ultimo non credo sia intermediazione.
In quanto come ben sai non tutti sanno usare internet.
Ti faccio un esempio assurdo.
Un cliente acquista una card,non sa usare internet , chiede ad un suo amico di giocare per lui.Questo amico rischia il penale per una cosa come questa?
Ma siamo PAZZI.
Ho fatto questo esempio in quanto la legge parla in generale e non fa distinzione tra un amico ed il gestore.
SCOMMETTO che nessun tribunale in ITALIA possa condannare qualcuno per una cosa del genere.Ciao
Inviato: 24/01/2003 - 10:05
da bisca
Secondo me è stato inserito il reato di intermediazione per i ctd che operano con agenzie straniere senza pensare che poi si diffondevano quelli con concessionari italiani.
Non credo neanche che l'intermediazione possa scattare se tu istruisci il tuo cliente a giocare con il pc, l'importante che il conto gioco sia intestato a lui.
Ho letto molte sentenze contro i ctd stranieri operanti in italia e molte difese parlavano che i loro assistiti facevano solo intermediazione e non organizzavano scommesse come la legge vieta ecco prche è stato aggiunto il reato di intermediazione molti se ne uscivano con sentenze assolutive.
Perciò io credo che l'intermediazione sia stata fatta ad hoc per i ctd stranieri e hanno beccato inevitabilmente anche quelli italiani.
Inviato: 24/01/2003 - 11:13
da renica
bisca ha scritto:Secondo me è stato inserito il reato di intermediazione per i ctd che operano con agenzie straniere senza pensare che poi si diffondevano quelli con concessionari italiani.
Non credo neanche che l'intermediazione possa scattare se tu istruisci il tuo cliente a giocare con il pc, l'importante che il conto gioco sia intestato a lui.
Ho letto molte sentenze contro i ctd stranieri operanti in italia e molte difese parlavano che i loro assistiti facevano solo intermediazione e non organizzavano scommesse come la legge vieta ecco prche è stato aggiunto il reato di intermediazione molti se ne uscivano con sentenze assolutive.
Perciò io credo che l'intermediazione sia stata fatta ad hoc per i ctd stranieri e hanno beccato inevitabilmente anche quelli italiani.
ESATTO.
Hanno fatto una legge contro i book esteri ed ora può ritotcersi contro i concessionari.Anche se credo che nessuno può condannare un gestore
che con il suo lavoro fa arrivare nelle casse del MINISTERO DELLE FINANZE
molti soldi.
Non c'è FRODE FISCALE, non c'è PERICOLO DI INFILTRAZIONE DELLA MALAVITA,si pagano le TASSE.
A mio avviso l'ipotetico reato è FUORI DALL'INTENDIMENTO DEL LEGISLATORE.
Almeno è quello che io penso.
un saluto a tutti.
Inviato: 24/01/2003 - 13:20
da bisca
Mi sono fatto un giro sul sito delle finanze e ho riscontrato sentenze cui toglievano la concessione ad agenzie ippiche che concessionari anche di scommesse sportive per altre sedi giocavano nei locali dell'ippica tramite fax che inviavano alle sedi di quelle sportive (allora non cera ancora quelle telematiche) e tolti di concessione anche per l'intermediazione.
Praticamente intermediari di loro stessi

buooo!
Inviato: 24/01/2003 - 13:41
da renica
bisca ha scritto:Mi sono fatto un giro sul sito delle finanze e ho riscontrato sentenze cui toglievano la concessione ad agenzie ippiche che concessionari anche di scommesse sportive per altre sedi giocavano nei locali dell'ippica tramite fax che inviavano alle sedi di quelle sportive (allora non cera ancora quelle telematiche) e tolti di concessione anche per l'intermediazione.
Praticamente intermediari di loro stessi

buooo!
Questo lo sapevo anche io,ma tutto ciò non significa nulla in quanto come dici bene tu allora non c'era il decreto sulle scommesse telematiche.Il concetto delle concessioni è basato sulla territorialità ecco perchè nella concessione ippica comunque non si può giocare su quelle sportive anche se il titolare è la stessa persona.
La territorialità va a farsi benedire con l'introduzione delle scommesse telematiche,perchè qualsiasi persona può acquistare una card prepagata via internet da qualsiasi concessionario sparso per l'italia.
Tanto è vero che quando ho portato tutti i documenti alla questura di competenza è quindi anche il contratto che avevo con il concessionario dove si evince che io posso agevolare in qualsiasi modo il contatto tra cliente è concessionario è di poter offrire al cliente i prodotti(card) e i servizi del concessionario,la questura preso atto di ciò mi negato la raccolta(ovviamente, anche perchè nel contratto non si evinceva da nessuna parte che io potessi raccogliere per loro le scommesse)delle scommesse ma niente mi ha detto dei prodotti e servizi che io offrivo per il concessionario.
Inviato: 24/01/2003 - 14:43
da Nemesis
bisca ha scritto:Nel conto personale dei clienti può accedervi solo il cliente! sia per giocare sia per caricare il conto sia per riscuotere la vincita.
Chiunque ci mette le mani anche su autorizzazione del cliente commette reato di intermediazione...
E dove sta scritto che per caricare il conto di un Cliente io debba per forza accedervi? Io avanzo una richiesta di accredito così come l'avanzerebbe una card prepagata; è sempre il server del Concessionario che effettua l'accredito in questione, e sempre e soltanto perchè gli risulta che "io" gli ho anticipato il corrispettivo per quel credito, a prescindere dal fatto che sia documentato "virtualmente" o "materialmente". E lasciamo per favore perdere quelle stupidaggini su chi digita o non digita: ciò significherebbe, preso alla lettera, che un tetraplegico, con tutti i guai che ha, non potrebbe nemmeno togliersi lo sfizio di fare una scommessa! Cerchiamo di andare al nocciolo della questione: qualcuno del Governo sta facendo i salti mortali per giustificare la raccolta remota delle scommesse solo per i Concessionari (l'ha pure detto chiaramente in un intervento fatto qualche tempo fa a un'assemblea di Totoricevitori), tentando in tutti i modi d'intralciare la raccolta per i book comunitari, e tutto questo solo per un motivo: il beneficio tributario che ne deriverebbe per lo Stato biscazziere! Peccato si trascuri un piccolo particolare: tale motivazione è l'unica completamente inaccettabile a livello UE!!!!!!! (Ecco perchè non se ne parla mai dentro le aule dei Tribunali). Saluti.