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I detenuti hanno diritto alle ferie!

Inviato: 23/07/2004 - 22:31
da concessionario
Ufficio_giudiziario Corte Cost n.158 2001

Descrizione Ferie ai detenuti

Massima Illeggittimita' costituzionale ordinamento penitenziario nella parte in cui non prevede che ai detenuti spettino ferie retribuite.

Testo SENTENZA N. 158

ANNO 2001


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare RUPERTO Presidente

- Fernando SANTOSUOSSO Giudice

- Massimo VARI "

- Riccardo CHIEPPA "

- Gustavo ZAGREBELSKY "

- Valerio ONIDA "

- Carlo MEZZANOTTE "

- Fernanda CONTRI "

- Guido NEPPI MODONA "

- Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Annibale MARINI "

- Franco BILE "

- Giovanni Maria FLICK "


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


nel giudizio di legittimità  costituzionalità  dell'art. 20, sedicesimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà ), promosso con ordinanza emessa il 5 maggio 1999 dal Magistrato di sorveglianza di Agrigento sul reclamo proposto da Farruggia Antonio, iscritta al n. 426 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell’anno 1999.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 2001 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.


Ritenuto in fatto


1.— Il Magistrato di sorveglianza di Agrigento solleva, in riferimento agli artt. 36 e 27 della Costituzione, questione di legittimità  costituzionale dell’art. 20, sedicesimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà ), nella parte in cui non riconosce il diritto alle ferie ed alla relativa indennità  sostitutiva nei confronti del detenuto lavoratore. Dopo aver premesso di essere stato investito, a seguito di reclamo proposto a norma dell’art. 69, comma 6, lettera a), dell’ordinamento penitenziario, da un detenuto il quale lamentava, fra l’altro, il mancato godimento delle ferie e della relativa indennità  sostitutiva in relazione allo svolgimento dell’attività  lavorativa di addetto alle pulizie all’interno dell’Istituto penitenziario, il giudice a quo ha sottolineato come il diritto alle ferie, sancito dall’art. 36, terzo comma, Cost., debba essere riconosciuto anche al lavoratore che svolge la propria attività  all’interno dell’Istituto. Né tale diritto può ritenersi incompatibile con lo stato di restrizione, giacché "anche il detenuto-lavoratore può, pur con gli inevitabili limiti derivanti dalla restrizione carceraria, utilizzare il periodo feriale per ritemprare le proprie energie usurate dal lavoro, ad esempio utilizzando le ore nelle quali avrebbe dovuto lavorare per recarsi in biblioteca, per svolgere attività  sportiva in palestra oppure semplicemente per rimanere nella cella". Sarebbe pertanto illogico, osserva il rimettente, riconoscere al detenuto lavoratore il diritto al riposo settimanale e negargli al tempo stesso il diritto alle ferie, trattandosi di istituti nella sostanza diretti alle medesime finalità . Compromesso sarebbe anche l’art. 27, terzo comma, Cost., in quanto "negare al detenuto che svolge attività  lavorativa all’interno dell’Istituto penitenziario il diritto ad usufruire di un periodo continuativo di riposo, rende il lavoro penitenziario sicuramente più afflittivo e, quindi, impedisce allo stesso di svolgere la sua funzione rieducativa".

ecc.ecc.ecc.ecc.
PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE


dichiara l’illegittimità  costituzionale dell’art. 20, sedicesimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà ), nella parte in cui non riconosce il diritto al riposo annuale retribuito al detenuto che presti la propria attività  lavorativa alle dipendenze dell’amministrazione carceraria.


Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2001.


Cesare RUPERTO, Presidente

Fernando SANTOSUOSSO, Redattore


Depositata in Cancelleria il 22 maggio 2001.

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
non volevo credere ai miei occhi :lol: :lol: :shock:

Inviato: 23/07/2004 - 22:37
da RoBet79
ti sei andato ad informare se ti dessero le ferie una volta che ti avrebbero messo dentro!?!?
stai facendo qualcosa di illegale ultimamente!?!?
dai concy... dicci la verità ...
:lol: :lol: :lol: :D :D :D :lol: :lol: :lol:

Inviato: 23/07/2004 - 22:39
da concessionario
Era per i ctd in quanto Nicola Tani dice che da settembre cominciano i blitz con arresti :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

Inviato: 24/07/2004 - 12:32
da LupBet
dai concy non preoccuparti potrai chiedere sempre gli arresti a domicilio, di cui vai all'anagrafe e dichiari i locali dell'attività  che ben conosco come tuo ultimo domicilio e così potrai almeno parlare con noi altri........ che ti importa poi se ultimamente ti stai preoccupando vuol dire che ci stai pensando bene a quello che hai fatto fin'ora.....

che dici cambierai metodo di gioco? dacci una dritta forse veniamo a giocarci qualche scommessa sapendo di non incorrere nei guai.

Inviato: 24/07/2004 - 12:34
da LupBet
Ah dimenticavo, domanda sempre al titolare dell'attività  se è daccordo a tenerti come inquilino con arresti a domicilio.....