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motivazioni

Inviato: 23/07/2004 - 11:11
da stanley liverpool
Come promesso vi accludiamo il testo integrale della parte finale dell'ordinanza con cui il tribunale di Catania riafferma, anche dopo le Sezioni Unite che la normativa va disapplicata nei confronti dei centri Stanley.
Vi informiamo che abbiamo gia' nelle noste mani altre 5 ordinanze molto simili di altri tribunali italiani. C'e' ovviamente un motivo specifico per cui abbiamo diffuso e reso noto ufficialmente il risultato di Catania mentre invece abbiamo segretato le altre 5 ordinanze. Tale motivo e' noto solo a noi e fa parte delle nostre scelte strategiche e vi confermiamo che al momento non intendiamo fare altri commenti.
Raccomandiamo naturalmente a quei pochi che sono a conoscenza dei singoli provvedimenti di restare nel piu' assoluto silenzio.

Vi informiamo infine che e' in arrivo una vera e propria "bomba" in favore della Stanley e dei suoi CTD.

Nel frattempo godetevi la lettura di questo provvedimento:




[...] In seguito al pronunciamento della Corte di Giustizua, la III Sezione penale della Corte di Cassazione in data 18.11.2003, in sede di ricorso del P.M. avverso un'ordinaza del Tribunale del Riesame di Prato su questione analoga a quella oggetto del presente procedimento ha investito le Sezioni Unite, sul presupposto che la citata decisione della Corte di Lussemburgo imponesse una rimeditazione della giurisprudenza della Suprema Corte italiana, che fino ad allora era stata costante nel ritenere la conformita' al diritto comunitatio delle norme penali in considerazione. In data 26.04.2004 le Sezioni Unite hanno affermato la piena legittimita' della legislazione italiana vigente, in quanto ispirata da esigenze di tutela della pubblica sicurezza, andando cosi' di contrario avviso alle decisioni della Corte di Giustizia europea.
Alla luce dei principi sopra esposti, e nonostante il tenore della motivazione della sopra richiamata pronunzia delle Sezioni Unite della Cassazione, questo Tribunale rimane tenuto ad accertare in concreto se la normativa italiana in materia di scommesse e giochi d'azzardo o pronostici sia finalizzata realmente a tutelare l'ordine pubblico - da un alto impedendo l'esercizio delle attivita' di scommessa da parte di persone o organizzazioni criminali non sottoposte a controllo preventivo dell'autorita' di P.S. al fine di evitare l'attivita' di riciclaggio di denaro di illecita provenienza, e dall'altro ostacolando l'eccessiva diffusione del gioco d'azzardo a tutela della sicurezza economica delle famiglie - e quindi a valutare la proporzionalita' e l'adeguatezza delle restrizioni rispetto agli scopi perseguiti.
Ebbene, dall'esame della normativa italiana vigente, deve ritenersi che essa allo stato attuale non appaia diretta a realizzare gli obiettivi suindicati, ne' sia idonea a realizzarli, attesa la sproporzione degli strumenti adottati del legislatore italiano rispetto agli scopi perseguiti. Invero, la legge finaziaria per l'anno 2001, innovando radicalmente il sistema, ha eliminato il generale divieto di esercizio delle scommesse previgente, ed introdotto invece la possibilita' di esercitare diffusamente attivita' connesse all'organizzazione ed alla raccolta di giochi e scommesse su eventi sportivi anche esteri, con il mantenimento della riserva di tali attivita' in favore dello Stanto o dei suioi concessionari.
Se poi si osserva la recente proliferazione dei concorsi su pronostico e delle lotterie, e si ha riguardo ai lavori preparatori della legge 388/00, non si puo' non concludere che lo Stato italiano persegua a livello nazionale una politica di forte espansione del gioco e delle scommesse, allo scopo di raccogliere fondi.
Ne' le restrizioni previste dalla normativa italiana appaiono finalizzate a soddisfare esigenze di tutela della pubblica sicurezza, atteso che l'attuale disciplina non prevede particolari controlli o limitazioni volti ad impedire infiltrazioni criminali tra i concessionari. Invero, l'affidamento in concessione non prevede verifiche, indagini o accertamenti in ordine alla personalita' del soggetto istante, ed il rilascio dell'atto di assenso non e' condizionato ad alcun requisito riferibile alla prevenzione di condotte criminose, per cui non puo' che prendersi atto del difetto di qualsivoglia verifica posta a garanzia dell'ordine pubblico sotto il profilo della sicurezza pubblica, della prevenzione dei reati o dell'impedimento di infiltrazioni della criminalita' organizzata nell'esercizio delle scommesse, richiedendosi agli aspiranti concessionari esclusivamente adeguate garanzie sotto il profilo economico.
Il legislatore, subordinando l'esercizio delle scommesse al rilascio di una concessione statale e consentendo ai cittadini italiani di scommettere anche su eventi sportivi svolti all'estero solo attraverso i propri concessionari autorizzati, ha quindi seriamente limitatio il diritto di libera prestazione dei servizi, il diritto di sbabilimento e di libera circolazione dei servizi imposte dal legislatore italiano non trovano alcuna giustificazione in esigenze imperative di ordine pubblico o di sicurezza pubblica, ma risultano a ben vedere finalizzate esclusivamente ad assicurare l'interesse finanziario dello Stato.
A cio' deve aggiungersi che gli strumenti adottati non appaiono proporzionati rispetto alla finalita' perseguita, che puo' essere soddisfatta anche strumenti diversi dalla previsione di sanzioni penali e dalla riserva in favore dello Stato dell'attivita' suddetta, potendosi ricorrere all'imposizione fiscali e o al forme di tutela civilistiche o amministrative che garantiscono una tutela anche piu' efficace dell'ordine pubblico e della sicurezza.
L''incompatibilita' della norma italiana con i principi del Trattato e' ancora piu' evidente ove si consideri che l'odierno ricorrente non gestisce direttamente le scommesse, ma opera semplicemente come centro di trasmissione dati, raccolta ed accreditamento di denaro per conto della societa' "Stanley International Betting Limited", sottoposta a controlli previsti dallo Stanto membro nel quale e' stabilita e dal quale e' stata autorizzata all'esercizio e gestione delle scommesse.
Pertanto, una volta riconosciuta l'incompatibilita' della normativa italiana in materia di esercizio di scommesse con i principi di liberta' di circolazione di servizi e liberta' di stabilimento, sanciti dalti artt. 43 e 49 del Trattato CE, ne consegue l'obbligo per questo giudice di non applicazione sia della norma primaria, che di quella sanzionaria, di cui all'art. 4 bus L.401/89 (sotto questo profilo non condividendosi affatto l'interpretazione operata dalla Suprema Corte nella sentenza da ultimo richiamata). Difettando quindi il necessario fumus commissi delicti, il provvedimento impugnato risulta emesso in difetto dei requisiti di legge e deve essere per cio' annullato.