Per Pippobet
Inviato: 27/05/2004 - 23:22
Ciao Pippo ho letto il cominicato dell'AIGS rigurdante lo scenario fututo per il telematico dove anche tu ribadisci sul fatto che i concessionari dovranno in virtu del regolamento fare affiliazioni regionali o provinciali.
Be è uscita una sentenza del TAR che da torto ai Monopoli per una questione di nulla/osta dove il ricevitore danneggiato a fatto ricorso al TAR è ha vinto.
La decisione del TAR nelle motivazioni è la stessa per cui se esce il regolamento con affiliazioni regionali o provinciali basta fare un ricorso al TAR per bloccare tutto.
Ecco il dispositivo:
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOP. DI STATO. VENDITA CONCORSI PRONOSTICI. IL TAR SOSPENDE LA REVOCA
TAR SICILIA, SEZIONE STACCATA DI CATANIA - decreto presidenziale 15 maggio 2004 numero 786
Secondo l'Autorità Giudiziaria, le ragioni della revoca del nulla-osta appaiono fornite di scarsa ragionevolezza in quanto volte esclusivamente a proteggere le preesistenti ricevitorie.
Ciò, in contrasto con quanto statuito dal Consiglio di Stato secondo cui [b]“..la libertà di svolgere un'attività commerciale può subire delle limitazioni solo per specifiche esigenze di utilità sociale, individuabili nelle esigenze dei consumatori e nell'equilibrio del sistema distributivo, dovendosi al contrario considerare irrilevanti gli eventuali danni che potrebbero subire i titolari di esercizi preesistenti a seguito di una maggiore concorrenza..â€
Be è uscita una sentenza del TAR che da torto ai Monopoli per una questione di nulla/osta dove il ricevitore danneggiato a fatto ricorso al TAR è ha vinto.
La decisione del TAR nelle motivazioni è la stessa per cui se esce il regolamento con affiliazioni regionali o provinciali basta fare un ricorso al TAR per bloccare tutto.
Ecco il dispositivo:
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOP. DI STATO. VENDITA CONCORSI PRONOSTICI. IL TAR SOSPENDE LA REVOCA
TAR SICILIA, SEZIONE STACCATA DI CATANIA - decreto presidenziale 15 maggio 2004 numero 786
Secondo l'Autorità Giudiziaria, le ragioni della revoca del nulla-osta appaiono fornite di scarsa ragionevolezza in quanto volte esclusivamente a proteggere le preesistenti ricevitorie.
Ciò, in contrasto con quanto statuito dal Consiglio di Stato secondo cui [b]“..la libertà di svolgere un'attività commerciale può subire delle limitazioni solo per specifiche esigenze di utilità sociale, individuabili nelle esigenze dei consumatori e nell'equilibrio del sistema distributivo, dovendosi al contrario considerare irrilevanti gli eventuali danni che potrebbero subire i titolari di esercizi preesistenti a seguito di una maggiore concorrenza..â€