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Skybetting da centrotrasmissioni!

Inviato: 19/05/2004 - 23:53
da concessionario
Guardate cosa scrive Skybetting ex ctd Stanley:
Motivazioni della Cassazione sui CTD: norme italiane compatibili con il Trattato CE!

La Corte di Cassazione difende il sistema normativo che proibisce l'attività  dei centri trasmissione dati collegati a bookmakers esteri.

Secondo i supremi giudici, "la legislazione italiana canalizza la domanda e l'offerta del gioco in circuiiti controllabili al fine di prevenirne la possibile degenerazione criminale.

La normativa non è quindi incompatibile con i motivi di ordine pubblico e di p.s. ce a norma degli art. 46 55 del trattato sono idonei a giustificare restrizioni ai principi di libero stabilimento e di libera prestazione dei servizi".

Le sezioni unite della Corte di Cassazione - nella lunga motivazione della sentenza - affermano inoltre che "la normativa italiana in materia di scommesse persegue finalità  di controllo per motivi di ordine pubblico che, come tali, possono giustificare le restrizioni che essa pone ai principi comunitari della libertà  di stabilimento e della libera prestazione dei servizi.

In conclusione, non manca una indicazione al giudice ordinario che "non può, senza esorbitare dai suoi limiti istituzionali, ritenere incongruo il ricorso alla sanzione penale che sia dettato dalla preoccupazione di contrattare l'infiltrazione criminale, anche organizzata, nella cessione dei giochi, delle scommesse, e dei concorsi pronostici".

Quanto al carattere discriminatorio delle normative descritte, esso non è ravvisabile.

La conclusione dei giudici a questo punto è inevitabile: "in base ai parametri suggeriti dalla sentenza Gambelli, le disposizioni dell'art. 4 della legge 401/1989 e dell'art. 88 tulps non sono in contrasto con i principi comunitari della libertà  di stabilimento e della libera prestazione di servizi all'interno della UE.

Nel caso specifico sollevato in cassazione, "va quindi annullata con rinvio al tribunale di Prato l'ordinanza in cui veniva disapplicata la normativa italiana". _
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Con questa ultima parte in grassetto i signori della Stanley dovrebbero spiegare ai loro ctd cosa significa :lol:
perchè di queste frasi ne vedremo a bizzeffe dei ctd dissequestrati e ricorsi dai PM in Cassazione.
Devono spiegare ora il tribunale di Prato cosa farà .....su coraggio non ci vuole poi molto!
Skybetting
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Per gli amici di Liverpool:

Vi ha dato torto la Corte Costituzionale, vi ha dato torto la 3° sez. di Cassazione a Novembre, vi ha dato torto le Sezioni Unite di oggi........BASTA! accettate la sconfitta lo Stato a vinto la sua scommessa su una quota data alta, ora pagate la vincita!
:wink:
Skybetting
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Ciao

Inviato: 20/05/2004 - 00:23
da maurox
TRANQUILLI, IN QUESTO MODO E CON QUESTA SENTENZA LO STATO SI CONDANNA DA SOLO. SICURAMENTE CI VORRA' TEMPO E STUDIO DI AVVOCATI, MA SE LA PREOCCUPAZIONE E' QUELLA DELLA RACCOLTA DI GIOCO ILLECITO E NON CONTROLLABILE FINALMENTE APPARE CHIARO DOVE LA STANLEY ED EVENTUALI ALTRI BOOK DOVRANNO CONVINCERE, OVVERO CHE LA RACCOLTA DI GIOCO NEI CTD PUO' ESSERE CONTROLLATA TANTO QUANTO I NORMALI CONCESSIONARI.POI SAREMO LIETI DI APPRENDERE QUALI ALTRI MOTIVI IMPEDIRANNO AI BOOK DI OPERARE IN ITALIA. ATTENDIAMO GLI EVENTI...

Inviato: 20/05/2004 - 09:42
da pull
la legislazione italiana canalizza la domanda e l'offerta del gioco in circuiiti controllabili al fine di prevenirne la possibile degenerazione criminale.


molto controllabili...infatti il calcio scommesse non esiste :oops:

Re: Skybetting da centrotrasmissioni!

Inviato: 20/05/2004 - 21:22
da Nemesis
concessionario ha scritto:... In conclusione, non manca una indicazione al giudice ordinario che "non può, senza esorbitare dai suoi limiti istituzionali, ritenere incongruo il ricorso alla sanzione penale che sia dettato dalla preoccupazione di contrattare l'infiltrazione criminale, anche organizzata, nella cessione dei giochi, delle scommesse, e dei concorsi pronostici"...


Il problema, per quel po' che è fitrato, sta qui.
In chiave di nuovo "preventiva" (e quindi contro i contenuti della Gambelli), la 401 risulta indiscriminatamente applicabile, con tanto di "velato" richiamo al "giudice a quo" a non "esagerare" nella sua autonomia interpretativa. La prassi del "Teorema" tanto cara a certa Alta Magistratura Italiana... c'è da sperare in un'alzata di scudi da parte dei Giudici territoriali...

restrizioni per ordine pubblico?

Inviato: 21/05/2004 - 18:09
da LupBet
Bene allora se vogliamo attuare una restrizione di ordine pubblico come lo stato italiano vuole,

iniziamo a tagliare i seguenti giochi:

LOTTO
SUPERENALOTTO
TRIS
TOTOCALCIO vabbè questo è gia morto da tempo
TOTOGOL
TOTOSEI se esiste ancora
TOTOBINGO ancora se esiste

andiamo avanti con:

GRATTA E VINCI (NE ESISTONO DI TUTTE LE SPECIE) PER PRENDERE IN GIRO LE PERSONE

SLOT MACHINE (QUELLE CHE HANNO INSTALLATO ORA NELLE SALE SNAI E ALTRO).

SE NE HO DIMENTICATO QUALCUNA SCUSATEMI.

Inviato: 21/05/2004 - 18:21
da pull
IL BINGO