Skybetting da centrotrasmissioni!
Inviato: 19/05/2004 - 23:53
Guardate cosa scrive Skybetting ex ctd Stanley:
Motivazioni della Cassazione sui CTD: norme italiane compatibili con il Trattato CE!
La Corte di Cassazione difende il sistema normativo che proibisce l'attività dei centri trasmissione dati collegati a bookmakers esteri.
Secondo i supremi giudici, "la legislazione italiana canalizza la domanda e l'offerta del gioco in circuiiti controllabili al fine di prevenirne la possibile degenerazione criminale.
La normativa non è quindi incompatibile con i motivi di ordine pubblico e di p.s. ce a norma degli art. 46 55 del trattato sono idonei a giustificare restrizioni ai principi di libero stabilimento e di libera prestazione dei servizi".
Le sezioni unite della Corte di Cassazione - nella lunga motivazione della sentenza - affermano inoltre che "la normativa italiana in materia di scommesse persegue finalità di controllo per motivi di ordine pubblico che, come tali, possono giustificare le restrizioni che essa pone ai principi comunitari della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi.
In conclusione, non manca una indicazione al giudice ordinario che "non può, senza esorbitare dai suoi limiti istituzionali, ritenere incongruo il ricorso alla sanzione penale che sia dettato dalla preoccupazione di contrattare l'infiltrazione criminale, anche organizzata, nella cessione dei giochi, delle scommesse, e dei concorsi pronostici".
Quanto al carattere discriminatorio delle normative descritte, esso non è ravvisabile.
La conclusione dei giudici a questo punto è inevitabile: "in base ai parametri suggeriti dalla sentenza Gambelli, le disposizioni dell'art. 4 della legge 401/1989 e dell'art. 88 tulps non sono in contrasto con i principi comunitari della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi all'interno della UE.
Nel caso specifico sollevato in cassazione, "va quindi annullata con rinvio al tribunale di Prato l'ordinanza in cui veniva disapplicata la normativa italiana". _
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Con questa ultima parte in grassetto i signori della Stanley dovrebbero spiegare ai loro ctd cosa significa
perchè di queste frasi ne vedremo a bizzeffe dei ctd dissequestrati e ricorsi dai PM in Cassazione.
Devono spiegare ora il tribunale di Prato cosa farà .....su coraggio non ci vuole poi molto!
Skybetting
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Per gli amici di Liverpool:
Vi ha dato torto la Corte Costituzionale, vi ha dato torto la 3° sez. di Cassazione a Novembre, vi ha dato torto le Sezioni Unite di oggi........BASTA! accettate la sconfitta lo Stato a vinto la sua scommessa su una quota data alta, ora pagate la vincita!
Skybetting
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Ciao
Motivazioni della Cassazione sui CTD: norme italiane compatibili con il Trattato CE!
La Corte di Cassazione difende il sistema normativo che proibisce l'attività dei centri trasmissione dati collegati a bookmakers esteri.
Secondo i supremi giudici, "la legislazione italiana canalizza la domanda e l'offerta del gioco in circuiiti controllabili al fine di prevenirne la possibile degenerazione criminale.
La normativa non è quindi incompatibile con i motivi di ordine pubblico e di p.s. ce a norma degli art. 46 55 del trattato sono idonei a giustificare restrizioni ai principi di libero stabilimento e di libera prestazione dei servizi".
Le sezioni unite della Corte di Cassazione - nella lunga motivazione della sentenza - affermano inoltre che "la normativa italiana in materia di scommesse persegue finalità di controllo per motivi di ordine pubblico che, come tali, possono giustificare le restrizioni che essa pone ai principi comunitari della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi.
In conclusione, non manca una indicazione al giudice ordinario che "non può, senza esorbitare dai suoi limiti istituzionali, ritenere incongruo il ricorso alla sanzione penale che sia dettato dalla preoccupazione di contrattare l'infiltrazione criminale, anche organizzata, nella cessione dei giochi, delle scommesse, e dei concorsi pronostici".
Quanto al carattere discriminatorio delle normative descritte, esso non è ravvisabile.
La conclusione dei giudici a questo punto è inevitabile: "in base ai parametri suggeriti dalla sentenza Gambelli, le disposizioni dell'art. 4 della legge 401/1989 e dell'art. 88 tulps non sono in contrasto con i principi comunitari della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi all'interno della UE.
Nel caso specifico sollevato in cassazione, "va quindi annullata con rinvio al tribunale di Prato l'ordinanza in cui veniva disapplicata la normativa italiana". _
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Con questa ultima parte in grassetto i signori della Stanley dovrebbero spiegare ai loro ctd cosa significa
perchè di queste frasi ne vedremo a bizzeffe dei ctd dissequestrati e ricorsi dai PM in Cassazione.
Devono spiegare ora il tribunale di Prato cosa farà .....su coraggio non ci vuole poi molto!
Skybetting
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Per gli amici di Liverpool:
Vi ha dato torto la Corte Costituzionale, vi ha dato torto la 3° sez. di Cassazione a Novembre, vi ha dato torto le Sezioni Unite di oggi........BASTA! accettate la sconfitta lo Stato a vinto la sua scommessa su una quota data alta, ora pagate la vincita!
Skybetting
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Ciao