Da Agenzia Stampa "AGIPRO"
Inviato: 10/05/2004 - 10:59
E Stanley controbatte al SICS: basta con la schedatura dei CTD
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Non accenna a placarsi la polemica tra Sics e Stanley: il bookmaker, in una lettera di contro-replica inviata venerdì scorso al Sindacato Italiano Concessionari Scommesse (Sics), sottolinea infatti che "permane la contrarietà alla legge dei trattamenti di dati personali che il Sics si propone di effettuare e verosimilmente di già effettua, con tutte le conseguenze, anche risarcitorie, ripristinatorie e sanzionatorie, che ne conseguiranno". Niente schedatura dei ctd, insomma, oppure verranno avviate pesanti azioni di risarcimento danni.
Un breve riepilogo delle puntate precedenti potrebbe a questo punto però giungere utile: il giorno dopo la decisione della Cassazione sulla legittimità dei centri trasmissione dati collegati a bookmaker esteri, attraverso la quale i giudici avevano dichiarato l'applicabilità della sanzione penale per la raccolta di scommesse senza autorizzazione, il Sics aveva diffuso agli associati una circolare in cui si invitavano gli stessi concessionari a raccogliere dati "sensibili" sui ctd e a consegnare i relativi elenchi - con il supporto dello stesso Sics - a Monopoli di Stato e Guardia di Finanza. Pochi giorni dopo, era partita da Liverpool una "diffida" nella quale il bookmaker inglese invitava il Sics a revocare la circolare stessa, in apparente conflitto con la normativa che tutela la privacy. In una contro-missiva, la cui redazione era stata affidata al legale milanese Gianmarco Brenelli e notificata agli avvocati di Stanley, Jacchia e De Berti, il Sics aveva dal canto suo sottolineato che "le informazioni richieste ai propri associati non presuppongono il trattamento di dati cui fa riferimento il D.lgs. 30 giugno 2003, essendo la presenza sul territorio di centri raccolta scommesse, esercizi aperti al pubblico, apprezzabile senza con ciò integrare attività di raccolta di "dati personali" necessitante il consenso degli interessati".
L'individuazione dei ctd è operata, proseguiva la lettera, "per finalità determinate e lecite, connesse da un lato alla salvaguardia dei diritti e degli interessi dei concessionari aderenti al Sics e, dall'altro, al rispetto della normativa italiana in tema di giochi". Stanley, nella quarta puntata della vicenda, ricorda - dopo aver annunciato azioni legali anti-schedatura - come "non sia seriamente immaginabile che le Sezioni Unite della Suprema Corte - la cui giurisprudenza pluridecennale fornisce percorsi esemplari di coerenza e rispetto del diritto europeo - abbiano ad ignorarne i puntuali, vincolanti insegnamenti. Stanley attende, dunque, con serenità e fiducia le motivazioni della decisione delle Sezioni Unite, che impartirà al Giudice del Rinvio le concrete direttive di applicazione della sentenza Gambelli nel caso concreto".
(AGIPRO)
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Non accenna a placarsi la polemica tra Sics e Stanley: il bookmaker, in una lettera di contro-replica inviata venerdì scorso al Sindacato Italiano Concessionari Scommesse (Sics), sottolinea infatti che "permane la contrarietà alla legge dei trattamenti di dati personali che il Sics si propone di effettuare e verosimilmente di già effettua, con tutte le conseguenze, anche risarcitorie, ripristinatorie e sanzionatorie, che ne conseguiranno". Niente schedatura dei ctd, insomma, oppure verranno avviate pesanti azioni di risarcimento danni.
Un breve riepilogo delle puntate precedenti potrebbe a questo punto però giungere utile: il giorno dopo la decisione della Cassazione sulla legittimità dei centri trasmissione dati collegati a bookmaker esteri, attraverso la quale i giudici avevano dichiarato l'applicabilità della sanzione penale per la raccolta di scommesse senza autorizzazione, il Sics aveva diffuso agli associati una circolare in cui si invitavano gli stessi concessionari a raccogliere dati "sensibili" sui ctd e a consegnare i relativi elenchi - con il supporto dello stesso Sics - a Monopoli di Stato e Guardia di Finanza. Pochi giorni dopo, era partita da Liverpool una "diffida" nella quale il bookmaker inglese invitava il Sics a revocare la circolare stessa, in apparente conflitto con la normativa che tutela la privacy. In una contro-missiva, la cui redazione era stata affidata al legale milanese Gianmarco Brenelli e notificata agli avvocati di Stanley, Jacchia e De Berti, il Sics aveva dal canto suo sottolineato che "le informazioni richieste ai propri associati non presuppongono il trattamento di dati cui fa riferimento il D.lgs. 30 giugno 2003, essendo la presenza sul territorio di centri raccolta scommesse, esercizi aperti al pubblico, apprezzabile senza con ciò integrare attività di raccolta di "dati personali" necessitante il consenso degli interessati".
L'individuazione dei ctd è operata, proseguiva la lettera, "per finalità determinate e lecite, connesse da un lato alla salvaguardia dei diritti e degli interessi dei concessionari aderenti al Sics e, dall'altro, al rispetto della normativa italiana in tema di giochi". Stanley, nella quarta puntata della vicenda, ricorda - dopo aver annunciato azioni legali anti-schedatura - come "non sia seriamente immaginabile che le Sezioni Unite della Suprema Corte - la cui giurisprudenza pluridecennale fornisce percorsi esemplari di coerenza e rispetto del diritto europeo - abbiano ad ignorarne i puntuali, vincolanti insegnamenti. Stanley attende, dunque, con serenità e fiducia le motivazioni della decisione delle Sezioni Unite, che impartirà al Giudice del Rinvio le concrete direttive di applicazione della sentenza Gambelli nel caso concreto".
(AGIPRO)
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