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X CONCESSIONARIO

Inviato: 01/05/2004 - 13:03
da pull
PREMETTO CHE TUTTO PUò ACCADERE QUANDO AVREMO LA SENTENZA INTEGRALE DELLA CASSAZIONE MA QUESTO CHE LEGGERAI QUI DI SEGUITO DIMOSTRERà  CHE CHI ANCORA DICE CHE LA CORTE EUROPEA SI SIA LAVATA LE MANI SI SBAGLIA:

66.
Spetta al giudice del rinvio stabilire se, nella causa principale, le restrizioni alla libertà  di stabilimento e alla libera prestazione di servizi previste dalla legge n. 401/89 rispettino tali requisiti.
A tal fine, il detto giudice dovrà  tener conto degli elementi precisati nei punti seguenti.

67.
Anzitutto, anche se, nelle menzionate sentenze Schindler, Läärä e a. e Zenatti, la Corte ha ammesso che le restrizioni alle attività  di giuoco possono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale, quali la tutela del consumatore e la prevenzione della frode e dell'incitazione dei cittadini ad una spesa eccessiva collegata al giuoco, occorre tuttavia che le restrizioni fondate su tali motivi e sulla necessità  di prevenire turbative all'ordine sociale siano idonee a garantire la realizzazione dei detti obiettivi, nel senso che tali restrizioni devono contribuire a limitare le attività  di scommessa in modo coerente e sistematico.

68.
A tale riguardo, riferendosi ai lavori preparatori della legge n. 388/00, il giudice del rinvio ha sottolineato che lo Stato italiano persegue, a livello nazionale, una politica di forte espansione del giuoco e delle scommesse allo scopo di raccogliere fondi, tutelando i concessionari del CONI.

69.
Orbene, laddove le autorità  di uno Stato membro inducano ed incoraggino i consumatori a partecipare alle lotterie, ai giuochi d'azzardo o alle scommesse affinché il pubblico erario ne benefici sul piano finanziario, le autorità  di tale Stato non possono invocare l'ordine pubblico sociale con riguardo alla necessità  di ridurre le occasioni di giuoco per giustificare provvedimenti come quelli oggetto della causa principale.


Il giudice del rinvio deve decidere...deciderà  che le autorità  dello stato italiano non possono invocare l'ordine pubblico...la 401 sarà  disapplicata!!
molti si sono aggrappati sul fatto che debba essere il giudice del rinvio a decidere...certo dovrà  decidere come ha esplicitamente detto la corte di giustizia europea...NEL PUNTO 66 C'è CHIARAMENTE SCRITTO: "il detto giudice dovrà  tener conto degli elementi precisati nei punti seguenti."

Inviato: 01/05/2004 - 13:56
da concessionario
Pull io ti ammiro per il tuo impegno e credimi cha ero favorevole alla liberazione anche se dettata da regole se no era una giungla incontrollata.

Quello che affermi tu potrebbe essere giusto come quello che affermo io ma ciò poca importa in quanto sia io che tu siamo l'ultimo anello di una catena che nel bene o nel male dobbiamo subire decisioni di altri e regolarci di conseguenza.

Aspettiamo con serenità  le motivazioni con la famosa frase "sentenzia" o cosa simile alla fine del sospirato e atteso documento.
Poi ci confronteremo qui come abbiamo sempre fatto con correttezza e spirito costruttivo perchè in un modo o in un altro siamo tutti sulla stessa barca per ora piena di incertezze.
Saluti

www.flashbet.it

Re: X CONCESSIONARIO

Inviato: 01/05/2004 - 15:42
da john frusciante
pull ha scritto:PREMETTO CHE TUTTO PUò ACCADERE QUANDO AVREMO LA SENTENZA INTEGRALE DELLA CASSAZIONE MA QUESTO CHE LEGGERAI QUI DI SEGUITO DIMOSTRERà  CHE CHI ANCORA DICE CHE LA CORTE EUROPEA SI SIA LAVATA LE MANI SI SBAGLIA:

66.
Spetta al giudice del rinvio stabilire se, nella causa principale, le restrizioni alla libertà  di stabilimento e alla libera prestazione di servizi previste dalla legge n. 401/89 rispettino tali requisiti.
A tal fine, il detto giudice dovrà  tener conto degli elementi precisati nei punti seguenti.

67.
Anzitutto, anche se, nelle menzionate sentenze Schindler, Läärä e a. e Zenatti, la Corte ha ammesso che le restrizioni alle attività  di giuoco possono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale, quali la tutela del consumatore e la prevenzione della frode e dell'incitazione dei cittadini ad una spesa eccessiva collegata al giuoco, occorre tuttavia che le restrizioni fondate su tali motivi e sulla necessità  di prevenire turbative all'ordine sociale siano idonee a garantire la realizzazione dei detti obiettivi, nel senso che tali restrizioni devono contribuire a limitare le attività  di scommessa in modo coerente e sistematico.

68.
A tale riguardo, riferendosi ai lavori preparatori della legge n. 388/00, il giudice del rinvio ha sottolineato che lo Stato italiano persegue, a livello nazionale, una politica di forte espansione del giuoco e delle scommesse allo scopo di raccogliere fondi, tutelando i concessionari del CONI.

69.
Orbene, laddove le autorità  di uno Stato membro inducano ed incoraggino i consumatori a partecipare alle lotterie, ai giuochi d'azzardo o alle scommesse affinché il pubblico erario ne benefici sul piano finanziario, le autorità  di tale Stato non possono invocare l'ordine pubblico sociale con riguardo alla necessità  di ridurre le occasioni di giuoco per giustificare provvedimenti come quelli oggetto della causa principale.


Il giudice del rinvio deve decidere...deciderà  che le autorità  dello stato italiano non possono invocare l'ordine pubblico...la 401 sarà  disapplicata!!
molti si sono aggrappati sul fatto che debba essere il giudice del rinvio a decidere...certo dovrà  decidere come ha esplicitamente detto la corte di giustizia europea...NEL PUNTO 66 C'è CHIARAMENTE SCRITTO: "il detto giudice dovrà  tener conto degli elementi precisati nei punti seguenti."


Grande pull , meglio di un giurista.Arringa notevole da far notare all'Agnello :D .

No alla repressione no alle lobby

Inviato: 01/05/2004 - 18:14
da concessionario
Dal forum dei ctd:
alla luce dell'orientamento assunto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, mi sembrano inutili e devianti le ulteriori difese della stanley.
è, infatti, inutile aggrapparsi a parole (manca la fatidica parola accoglie...alcun riferimento è fatto a stanley):la Suprema Corte ha ribadito il principio della validità  e della applicazione della normativa interna.
Per il Giudice Nazionale la pronuncia, seppure autorevolissima, della Corte di Giustizia delle Comunità  Europee non è vincolante.
questi sono i fatti e, dunque, pregherei stanley di non abusare dell'ignoranza (nel senso di non approfondita conoscenza giuridica) dei ctd per farli ancora sperare, esponendoli solo a rischi inutili e facendoli sostenere altri costi.
è inutile ancora citare le varie ordinanze pronunciate dai Tribunali del Riesame dopo la cosiddetta "sentenza Gambelli"; è bene, infatti, chiarire che i i Tribunali in sede di riesame non sono competenti a giudicare nel merito, ma soltanto sulla sussistenza dei presupposti che giustificano l'adozione della misura cautelare. Di conseguenza, anche laddove qualche Tribunale ha annullato i decreti di convalida dei sequestri nessun risultato è stato raggiunto.
cari ctd non fatevi,perciò, ingannare ancora da stanley e iniziate a lavorare onestamente nel rispetto dela normativa vigente nel nostro paese...forse gudagnerete di meno ma quel guadagno sarà  sicuro e non vi saranno i costi aggiuntivi di avvocati ingannatori che, con i vostri soldi, vorrebbero diventare famosi.
saluti

Inviato: 01/05/2004 - 19:45
da CSMF
concessionario ha scritto:Dal forum dei ctd:
cari ctd non fatevi,perciò, ingannare ancora da stanley e iniziate a lavorare onestamente nel rispetto dela normativa vigente nel nostro paese...forse gudagnerete di meno ma quel guadagno sarà  sicuro e non vi saranno i costi aggiuntivi di avvocati ingannatori che, con i vostri soldi, vorrebbero diventare famosi.


Guadagno sicuro???

Hai in mano il regolamento dei CST, forse?

Avvocati ingannatori, poi...
magari saranno anche costosi, ma perchè chiudete gli occhi davanti al fatto che ottengono dissequestri e fanno LAVORARE la gente?

Inviato: 01/05/2004 - 20:21
da Nemesis
Concessionario!!! Ma che fai il Caronte dei post?
Non sarebbe meglio riportare i link, così uno può anche leggersi le repliche?
:wink:

Inviato: 01/05/2004 - 20:31
da pull
GRAZIE PER I COMPLIMENTI JOHN... :wink: