X CONCESSIONARIO
Inviato: 01/05/2004 - 13:03
PREMETTO CHE TUTTO PUò ACCADERE QUANDO AVREMO LA SENTENZA INTEGRALE DELLA CASSAZIONE MA QUESTO CHE LEGGERAI QUI DI SEGUITO DIMOSTRERà CHE CHI ANCORA DICE CHE LA CORTE EUROPEA SI SIA LAVATA LE MANI SI SBAGLIA:
66.
Spetta al giudice del rinvio stabilire se, nella causa principale, le restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi previste dalla legge n. 401/89 rispettino tali requisiti.
A tal fine, il detto giudice dovrà tener conto degli elementi precisati nei punti seguenti.
67.
Anzitutto, anche se, nelle menzionate sentenze Schindler, Läärä e a. e Zenatti, la Corte ha ammesso che le restrizioni alle attività di giuoco possono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale, quali la tutela del consumatore e la prevenzione della frode e dell'incitazione dei cittadini ad una spesa eccessiva collegata al giuoco, occorre tuttavia che le restrizioni fondate su tali motivi e sulla necessità di prevenire turbative all'ordine sociale siano idonee a garantire la realizzazione dei detti obiettivi, nel senso che tali restrizioni devono contribuire a limitare le attività di scommessa in modo coerente e sistematico.
68.
A tale riguardo, riferendosi ai lavori preparatori della legge n. 388/00, il giudice del rinvio ha sottolineato che lo Stato italiano persegue, a livello nazionale, una politica di forte espansione del giuoco e delle scommesse allo scopo di raccogliere fondi, tutelando i concessionari del CONI.
69.
Orbene, laddove le autorità di uno Stato membro inducano ed incoraggino i consumatori a partecipare alle lotterie, ai giuochi d'azzardo o alle scommesse affinché il pubblico erario ne benefici sul piano finanziario, le autorità di tale Stato non possono invocare l'ordine pubblico sociale con riguardo alla necessità di ridurre le occasioni di giuoco per giustificare provvedimenti come quelli oggetto della causa principale.
Il giudice del rinvio deve decidere...deciderà che le autorità dello stato italiano non possono invocare l'ordine pubblico...la 401 sarà disapplicata!!
molti si sono aggrappati sul fatto che debba essere il giudice del rinvio a decidere...certo dovrà decidere come ha esplicitamente detto la corte di giustizia europea...NEL PUNTO 66 C'è CHIARAMENTE SCRITTO: "il detto giudice dovrà tener conto degli elementi precisati nei punti seguenti."
66.
Spetta al giudice del rinvio stabilire se, nella causa principale, le restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi previste dalla legge n. 401/89 rispettino tali requisiti.
A tal fine, il detto giudice dovrà tener conto degli elementi precisati nei punti seguenti.
67.
Anzitutto, anche se, nelle menzionate sentenze Schindler, Läärä e a. e Zenatti, la Corte ha ammesso che le restrizioni alle attività di giuoco possono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale, quali la tutela del consumatore e la prevenzione della frode e dell'incitazione dei cittadini ad una spesa eccessiva collegata al giuoco, occorre tuttavia che le restrizioni fondate su tali motivi e sulla necessità di prevenire turbative all'ordine sociale siano idonee a garantire la realizzazione dei detti obiettivi, nel senso che tali restrizioni devono contribuire a limitare le attività di scommessa in modo coerente e sistematico.
68.
A tale riguardo, riferendosi ai lavori preparatori della legge n. 388/00, il giudice del rinvio ha sottolineato che lo Stato italiano persegue, a livello nazionale, una politica di forte espansione del giuoco e delle scommesse allo scopo di raccogliere fondi, tutelando i concessionari del CONI.
69.
Orbene, laddove le autorità di uno Stato membro inducano ed incoraggino i consumatori a partecipare alle lotterie, ai giuochi d'azzardo o alle scommesse affinché il pubblico erario ne benefici sul piano finanziario, le autorità di tale Stato non possono invocare l'ordine pubblico sociale con riguardo alla necessità di ridurre le occasioni di giuoco per giustificare provvedimenti come quelli oggetto della causa principale.
Il giudice del rinvio deve decidere...deciderà che le autorità dello stato italiano non possono invocare l'ordine pubblico...la 401 sarà disapplicata!!
molti si sono aggrappati sul fatto che debba essere il giudice del rinvio a decidere...certo dovrà decidere come ha esplicitamente detto la corte di giustizia europea...NEL PUNTO 66 C'è CHIARAMENTE SCRITTO: "il detto giudice dovrà tener conto degli elementi precisati nei punti seguenti."