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Da nonspammare.it

Inviato: 30/04/2004 - 13:40
da pippobet
La cassazione difende il sistema italiano ma…


Nicola Tani

La decisione delle Sezioni Unite della corte di Cassazione ha fatto moltissimo rumore nel settore dei giochi in Italia. Il timore degli enti e delle istituzioni, ma anche e soprattutto degli operatori nazionali del gioco, era evidente ed è ben sintetizzato dalla vera e propria mobilitazione legale organizzata negli ultimi mesi. Ministeri dell’Economia e degli Interni, Coni, Sisal, Lottomatica, alcuni concessionari Snai, Newbet: tutti insieme per scongiurare l’invasione dei centri trasmissione dati collegati ai bookmaker esteri. Naturalmente, ognuno aveva compreso che dalle scommesse sportive, il passo sarebbe stato breve: in poco tempo, i centri indipendenti ed autorizzati da un altro stato membro avrebbero iniziato a vendere anche altri prodotti, dal Lotto al SuperEnalotto, dalle scommesse ippiche al Bingo. Insomma, una vera catastrofe per l’Erario e per le aziende italiane del comparto, che avrebbero visto svanire introiti importantissimi. Invece, i giudici hanno optato, lunedì scorso, per una decisione di conservazione, che da un lato “difende” la normativa italiana ma dall’altro inevitabilmente lascia supporre che nelle motivazioni ci saranno indicazioni clamorose. E’ infatti opinione comune, presso avvocati e giuristi ma anche nelle stesse istituzioni, che la Sentenza Gambelli – emanata a novembre dalla Corte di Giustizia europea - non potrà  non lasciare traccia nelle motivazioni dei giudici. Sembra dunque probabile che la Corte di Cassazione, che in linea di principio ha affermato la non disapplicabilità  della norma italiana, fornirà  indicazioni di “apertura” al legislatore, che poi deciderà  se accoglierle o no. La paura di perdere tutto è stata tanta, d’altronde: Il direttore Generale dei Monopoli di Stato, Giorgio Tino, ha parlato di “rischio mortale” per l’intero sistema. Dall’altra parte, il chairman di Stanley International John Whittaker ha dichiarato che la società  non mollerà  la presa in Italia. Sguardo insomma rivolto adesso alle motivazioni ed anche ai giudici di merito. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dal Sud Italia, un Tribunale ha già  scelto – malgrado la decisione delle Sezioni Unite – di disapplicare la legge italiana. La partita resta dunque apertissima.

30/04/2004

Re: Da nonspammare.it

Inviato: 30/04/2004 - 14:18
da Nemesis
[quote="pippobet"]La cassazione difende il sistema italiano ma…


Nicola Tani

La decisione delle Sezioni Unite della corte di Cassazione ha fatto moltissimo rumore nel settore dei giochi in Italia. Il timore degli enti e delle istituzioni, ma anche e soprattutto degli operatori nazionali del gioco, era evidente ed è ben sintetizzato dalla vera e propria mobilitazione legale organizzata negli ultimi mesi. Ministeri dell’Economia e degli Interni, Coni, Sisal, Lottomatica, alcuni concessionari Snai, Newbet: tutti insieme per scongiurare l’invasione dei centri trasmissione dati collegati ai bookmaker esteri. Naturalmente, ognuno aveva compreso che dalle scommesse sportive, il passo sarebbe stato breve: in poco tempo, i centri indipendenti ed autorizzati da un altro stato membro avrebbero iniziato a vendere anche altri prodotti, dal Lotto al SuperEnalotto, dalle scommesse ippiche al Bingo. Insomma, una vera catastrofe per l’Erario e per le aziende italiane del comparto, che avrebbero visto svanire introiti importantissimi. Invece, i giudici hanno optato, lunedì scorso, per una decisione di conservazione, che da un lato “difendeâ€

Inviato: 30/04/2004 - 15:01
da TNT
mi dispiace caro nemesis ma questa volta penso che la stanley stia facendo mala informazione. il dispositivo, al contrario di quello che dicono loro, fa riferimewnto alla sentenza gambelli e quindi indirettamnete alla stanley.

QUESTIONE ESAMINATA:
"[b]SE A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE 6 NOVEMBRE 2003 IN CAUSA GAMBELLI [/b]L'ART. 4 COMMA BIS DELLA LEGGE 13 DICEMBRE 1989 N. 401 MODIF. DALL'ART. 3 COMMA 5 LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388

sarà  che sono pessimista di natura!!!!!!!
secondo me è impossibile pensare che "il vada disapplicato" sia da intendere "sempre disapplicato" . Il riferimento c'è ed è la sentenza gambelli con i suoi "soggetti di diritto".
La cosa che non concepisco come il procuratore generale abbia potuto chiedere la disapplicazione. (non è un controsenso?)
allora chi difendeva l'altra parte? è un'autoaccusa?
se ho detto c....te me ne scuso

Inviato: 30/04/2004 - 15:08
da concessionario
Riporto da centrotrasmissionidati:

Stanley dice:
1. Disapplicazione della normativa interna

Si sono svolti ieri e l'altro ieri i primi due casi di CTD che vanno a giudizio dopo la sentenza della Cassazione. Si tratta di due Tribunali che aveva gia' disapplicato la normativa interna e quindi era un ottimo test per vedere come i giudici avrebbero reagito. Nel primo caso il Pubblico Ministero (che rappresenta l'accusa ma in questo caso ha sostenuto la difesa) ha svolto una arringa in cui ha detto che considerava preminente adeguarsi al diritto comunitario cosi' come sorge dalla sentenza della Corte di Giustizia. Il Giudice, dopo breve riflessione, ha disapplicato la normativa interna e il CTD e' stato assolto. Nel secondo caso modalita' leggermente diverse ma stessa conclusione!

Ma quale sentenza? se non esiste neanche ancora il riferimento giuridico! Sarei stato curioso che cio che è avvenuto ieri fosse accaduto tra 40 giorni

Queste cazzate le potete dire solo ai vostri intermediari italiani col cervello impappolato da voi da anni.

Avete finito di raccogliere money sulle disgrazie altrui!

Skybetting
_________________________________________________________________

Ciao

www.flashbet.it

Inviato: 30/04/2004 - 15:18
da pull
SKYBETTING=CONCESSIONARIO? :?:

Inviato: 30/04/2004 - 15:24
da concessionario
No Pull

è un ex ctd Stanley chiuso per ben 11 volte! credo che lavori ora per un concessionario.

Se poi credevi che fossi io.....be ti sbagli.
Poi se ci fai caso fa sempre riferimento alle disgrazie dei ctd senza assistenza da Stanley si vedeche se l'ha vista brutta in passato.

Ciao

www.flashbet.it

Inviato: 30/04/2004 - 16:04
da Nemesis
TNT ha scritto:mi dispiace caro nemesis ma questa volta penso che la stanley stia facendo mala informazione. il dispositivo, al contrario di quello che dicono loro, fa riferimewnto alla sentenza gambelli e quindi indirettamnete alla stanley.

QUESTIONE ESAMINATA:
"SE A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE 6 NOVEMBRE 2003 IN CAUSA GAMBELLI L'ART. 4 COMMA BIS DELLA LEGGE 13 DICEMBRE 1989 N. 401 MODIF. DALL'ART. 3 COMMA 5 LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388

sarà  che sono pessimista di natura!!!!!!!
secondo me è impossibile pensare che "il vada disapplicato" sia da intendere "sempre disapplicato" . Il riferimento c'è ed è la sentenza gambelli con i suoi "soggetti di diritto".
La cosa che non concepisco come il procuratore generale abbia potuto chiedere la disapplicazione. (non è un controsenso?)
allora chi difendeva l'altra parte? è un'autoaccusa?
se ho detto c....te me ne scuso


Il problema, nel quesito, sta tutto nell'aver relazionato la sentenza Gambelli a un indeterminato "chiunque" esercitante l'attività  di raccolta, ecc.
Sarebbe un po' come dire che un caso "specifico" di legittima difesa è in grado di far annullare la "generale" perseguibilità  penale dell'omicidio.
Finora non ne ho sbagliata una, e non mi va di sbagliare pronostico proprio ora, per cui: sono sicuro che all'atto della pubblicazione delle motivazioni ne vedremo delle belle! Per i CTD, ovviamente! Ne vedranno delle brutte tutti gli altri!
La centralità  del "giudice a quo" e la sua possibilità  di far riferimento a un organo giudiziario di legittimità  gerarchicamente superiore alla Cassazione, è la chiave di volta. Come ha appena dimostrato Enna. E sta pur sicuro che i Giudici della Cassazione considereranno questo aspetto nelle motivazioni; viceversa rischierebbero la delegittimazione della propria "autorità  nazionale" da parte di organi di giudizio a loro subalterni.

Inviato: 30/04/2004 - 16:30
da TNT
Nemesis ha scritto:
TNT ha scritto:mi dispiace caro nemesis ma questa volta penso che la stanley stia facendo mala informazione. il dispositivo, al contrario di quello che dicono loro, fa riferimewnto alla sentenza gambelli e quindi indirettamnete alla stanley.

QUESTIONE ESAMINATA:
"SE A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE 6 NOVEMBRE 2003 IN CAUSA GAMBELLI L'ART. 4 COMMA BIS DELLA LEGGE 13 DICEMBRE 1989 N. 401 MODIF. DALL'ART. 3 COMMA 5 LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388

sarà  che sono pessimista di natura!!!!!!!
secondo me è impossibile pensare che "il vada disapplicato" sia da intendere "sempre disapplicato" . Il riferimento c'è ed è la sentenza gambelli con i suoi "soggetti di diritto".


La cosa che non concepisco come il procuratore generale abbia potuto chiedere la disapplicazione. (non è un controsenso?)
allora chi difendeva l'altra parte? è un'autoaccusa?

se ho detto c....te me ne scuso


Il problema, nel quesito, sta tutto nell'aver relazionato la sentenza Gambelli a un indeterminato "chiunque" esercitante l'attività  di raccolta, ecc.
Sarebbe un po' come dire che un caso "specifico" di legittima difesa è in grado di far annullare la "generale" perseguibilità  penale dell'omicidio.
Finora non ne ho sbagliata una, e non mi va di sbagliare pronostico proprio ora, per cui: sono sicuro che all'atto della pubblicazione delle motivazioni ne vedremo delle belle! Per i CTD, ovviamente! Ne vedranno delle brutte tutti gli altri!
La centralità  del "giudice a quo" e la sua possibilità  di far riferimento a un organo giudiziario di legittimità  gerarchicamente superiore alla Cassazione, è la chiave di volta. Come ha appena dimostrato Enna. E sta pur sicuro che i Giudici della Cassazione considereranno questo aspetto nelle motivazioni; viceversa rischierebbero la delegittimazione della propria "autorità  nazionale" da parte di organi di giudizio a loro subalterni.


GRAZIE PER LA RISPOSTA COME SEMPRE ESAURIENTE.
VOLEVO UN TUO COMMENTO SULLA PRESA DI POSIZIONE DEL PROCURATORE GENERALE

Inviato: 30/04/2004 - 17:44
da Nemesis
TNT ha scritto:
Nemesis ha scritto:
TNT ha scritto:mi dispiace caro nemesis ma questa volta penso che la stanley stia facendo mala informazione. il dispositivo, al contrario di quello che dicono loro, fa riferimewnto alla sentenza gambelli e quindi indirettamnete alla stanley.

QUESTIONE ESAMINATA:
"SE A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE 6 NOVEMBRE 2003 IN CAUSA GAMBELLI L'ART. 4 COMMA BIS DELLA LEGGE 13 DICEMBRE 1989 N. 401 MODIF. DALL'ART. 3 COMMA 5 LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388

sarà  che sono pessimista di natura!!!!!!!
secondo me è impossibile pensare che "il vada disapplicato" sia da intendere "sempre disapplicato" . Il riferimento c'è ed è la sentenza gambelli con i suoi "soggetti di diritto".


La cosa che non concepisco come il procuratore generale abbia potuto chiedere la disapplicazione. (non è un controsenso?)
allora chi difendeva l'altra parte? è un'autoaccusa?

se ho detto c....te me ne scuso


Il problema, nel quesito, sta tutto nell'aver relazionato la sentenza Gambelli a un indeterminato "chiunque" esercitante l'attività  di raccolta, ecc.
Sarebbe un po' come dire che un caso "specifico" di legittima difesa è in grado di far annullare la "generale" perseguibilità  penale dell'omicidio.
Finora non ne ho sbagliata una, e non mi va di sbagliare pronostico proprio ora, per cui: sono sicuro che all'atto della pubblicazione delle motivazioni ne vedremo delle belle! Per i CTD, ovviamente! Ne vedranno delle brutte tutti gli altri!
La centralità  del "giudice a quo" e la sua possibilità  di far riferimento a un organo giudiziario di legittimità  gerarchicamente superiore alla Cassazione, è la chiave di volta. Come ha appena dimostrato Enna. E sta pur sicuro che i Giudici della Cassazione considereranno questo aspetto nelle motivazioni; viceversa rischierebbero la delegittimazione della propria "autorità  nazionale" da parte di organi di giudizio a loro subalterni.


GRAZIE PER LA RISPOSTA COME SEMPRE ESAURIENTE.
VOLEVO UN TUO COMMENTO SULLA PRESA DI POSIZIONE DEL PROCURATORE GENERALE


Da quel po' che mi è stato riferito, la Procura Generale ha confermato la legittimità  della 401 in "generale", specificando però che il caso Stanley era da considerarsi come uno di quei casi "specifici" in cui la norma - alla luce della sentenza Gambelli - andava disapplicata. Da qui, probabilmente, la decisione della Corte di rimettere tutto nelle mani del "giudice a quo" per un riesame del caso.
Nelle motivazioni tutto si giocherà  nella puntualizzazione del concetto di "autorizzazione".
Ciao.

nuova richiusura

Inviato: 30/04/2004 - 18:26
da giallorosso
caro pippobet mi dispiace da ctd di doverti comunicare che un ora fa sono riuscito a saperlo solo ora hanno chiuso un ctd Stanley a Sesto F.no che aveva riaperto da poco dopo un dissequestro. Che palle ma nn potevano aspettare il deposito della Cassazione sti stronzi com'è possibile che già  operino?

Inviato: 30/04/2004 - 19:58
da robi
D'ora in poi e prima delle motivazioni, potrebbero costare care le chiusure a chi ha sporto denuncia, credendo di poter fare carte igienica della sentenza Gambelli che è li chiara nel dichiarare che è lo stato italiano che ha violato due articoli del trattato europeo e tanto altro molto dettagliatamente.......mi domando.... ma l'avete letta la sentenza nelle conclusioni della stessa CE ??? Rileggetevela con calma e poi rileggetela ancora....Buon divertimento !!
Robi Saponetta