Comunicato Stanley...
Inviato: 30/04/2004 - 11:55
dal sito totoscommesse.it
1. Disapplicazione della normativa interna
<o:p></o:p>
<o:p>Si sono svolti ieri e l'altro ieri i primi due casi di CTD che vanno a giudizio dopo la sentenza della Cassazione. Si tratta di due Tribunali che aveva gia' disapplicato la normativa interna e quindi era un ottimo test per vedere come i giudici avrebbero reagito. Nel primo caso il Pubblico Ministero (che rappresenta l'accusa ma in questo caso ha sostenuto la difesa) ha svolto una arringa in cui ha detto che considerava preminente adeguarsi al diritto comunitario cosi' come sorge dalla sentenza della Corte di Giustizia. Il Giudice, dopo breve riflessione, ha disapplicato la normativa interna e il CTD e' stato assolto. Nel secondo caso modalita' leggermente diverse ma stessa conclusione!</o:p>
<o:p></o:p>
<o:p>Non e' nostro interesse, al momento, rivelare in quali tribunali tutto cio' e' accaduto.</o:p>
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<o:p>2. L' udienza delle Sezioni Unite</o:p>
<o:p></o:p>
<o:p>Ci scusiamo innanzitutto con i frequentatori di questa chat per il grande ritardo con cui stiamo postando il nostro commento ai fatti degli ultimi giorni. Ma sapevamo che c'erano due casi in immediata discussione( quelli di cui vi abbiamo riferito al punto 1) e prima di rilasciare il nostro commento volevamo avere la conferma che fossero andato bene.</o:p>
<o:p></o:p>
<o:p>a) Il fatto.</o:p>
<o:p></o:p>
<o:p>Circa un anno fa un gruppo di CTD Stanley della zona di Prato venivano chiusi dalla GDF. La difesa proponeva immediato appello al Tribunale del riesame di Prato che lo accoglieva, annullava il sequestro e disapplicava la normativa interna. Il PM proponeva immediato ricorso per Cassazione. La terza sezione di Cassazione, che fino ad allora era sempre stata negativa sui CTD, riconosceva la necessita' di ribaltare il proprio orientamento, essendo nel frattempo intervenuta la sentenza della Corte di Giustizia, dato il sistematico giudizio negativo sulla normativa italiana che era contenuto nella sentenza stessa. Data l'importanza del caso - pero' - decideva di mandare il caso alle sezioni unite. L'udienza, inizialmente fissata per il 31 marzo e' stata rimandata al 26 aprile.</o:p>
<o:p></o:p>
<o:p>b) Verso l'udienza.</o:p>
<o:p></o:p>
<o:p>Poco dopo la comunicazione della data dell'udienza sono cominciati ad arrivare nel fascicolo documenti e memorie da parte dei seguenti 13 soggetti: </o:p>
<o:p></o:p>
<o:p>Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'interno, ministero Economia e Finanze, Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato, Agenzia delle entrate, CONI, Sisal SpA, Match Point SpA, Lottomatica, Ag Snai di Lombardi Patrizia, Ag Snai di Ughi Massimo, Newbet srl, Giadabet srl. </o:p>
<o:p></o:p>
<o:p>Per brevita' ci riferiremo a questi soggetti, nel seguito di questa comunicazione, con l'abbreviativo: "i 13 soggetti")</o:p>
<o:p></o:p>
<o:p>La difesa dei CTD Stanley reagiva immediatamente e presentava memoria scritta in cui chiedeva al Presidente di escludere dal contraddittorio sia i "13 soggetti" che tutte le memorie presentate.</o:p>
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<o:p>c) L'udienza</o:p>
<o:p></o:p>
<o:p>Ore 10.00. Ci sono proprio tutti, compresi gli avvocati rappresentanti " i 13 soggetti". La camera di consiglio ha inizio.</o:p>
<o:p></o:p>
La prima questione da decidere riguarda la richiesta della difesa dei CTD Stanley di escludere i 13 soggetti, sulla quale la difesa aveva prestantato memoria scritta. Parla per primo il Procuratore Generale che si dichiara d'accordo per l'esclusione. E' poi la volta della difesa dei CTD Stanley che definisce i 13 soggetti privi di capacita' processuale e non aventi diritto ne di partecipare, ne di interloquire, ne di presentare memorie scritte. Parlano poi, indicando le loro ragioni, gli avvocati dei 13. A questo punto la Corte si ritira per prendere la sua prima decisione su questa questione preliminare.
Dopo un'ora e quindici minuti l'udienza riprende e il Presidente legge un'ordinanza della Corte che dispone l'esclusione totale dei 13 soggetti sia dal contraddittorio che dalla possibilita' di presentare memorie. Gli avvocati dei 13 soggetti devono quindi prendere le loro cose e lasciare la camera di consiglio.
A questo punto l'udienza riprende ed entra nel vivo. Sono rimasti solo i Giudici della Corte, il Procuratore Generale e gli avvocati della difesa dei CTD Stanley.
Dopo una breve presentazione del caso svolta dal giudice relatore prende la parola il Procuratore Generale che chiede la disapplicazione della normativa interna e si sofferma particolarmente sulla autorizzazione che i CTD Stanley hanno dal Ministero delle Comunicazioni, portando l'attenzione sul fatto che per poter avere questa autorizzazione e' necessaria la presentazione non solo del certificato penale, ma anche del certificato antimafia, che invece non e' richiesto per diventare una agenzia di scommesse statali. Il Procuratore Generale ha parlato per circa 45 minuti. E' poi la volta degli avvocati della difesa che chiedono la disapplicazione della normativa interna.
L'udienza termina alle 13.50
3) Il dispositivo.
La Corte deposita nel primo pomeriggio il dispositivo della sentenza da cui si evincono due cose:
- il caso e' rimandato di nuovo al tribunale del Riesame di Prato per un nuovo giudizio, con annullamento del giudizio precedente;
- la Corte chiarisce che al quesito generale se la normativa interna vada disapplicata deve darsi risposta "negativa".
Va notato che manca dal dispositivo la fatidica parola "accoglie" e che manca dal quesito sulla disapplicazione qualsiasi riferimento a Stanley. Quindi il principio va considerato, correttamente, un principio di diritto generale.
La Stanley e' estremamente soddisfatta del risultato.
Ma allora perche' alcuni tra i 13 soggetti gridano alla vittoria e al fatto che i CTD sono stati fermati? E' semplice. C'e' una differenza di interpretazione che deriva da una diversa conoscenza del caso. Noi sappiamo tutto su come e' andata perche' eravamo li, dall'inizio alla fine. Loro, i "13 soggetti", sono stati esclusi nella fase preliminare e non hanno potuto ascolatare lo svolgimento del contraddittorio, soprattutto non hanno potuto ascoltare l'arringa del Procuratore Generale. Non si puo' biasimarli per questo, ma loro voglia di uscire dall'incubo CTD era tale che nessuno ha notato che manca la parola "accolto" e che il quesito sulla disapplicazione riceve si risposta negativa, ma in generale e con nessun riferimento alla Stanley.
Era tale la voglia di uscire dall'incubo della disapplicazione che e' stata fatta confusione nel senso che "i 13 soggetti" o parte di loro (perche' ci risulta che qualcuno tra i 13 invece ha cominciato a capire) hanno creduto che il significato fosse che la normativa non va disapplicata mai.
La motivazione, che e' attesa entro 30 giorni, chiarira' tutto. Noi abbiamo troppo rispetto per la Suprema Corte e troppa fiducia nella giustizia per permetterci di voler fare delle previsioni. Certo il fatto che abbiamo potuto essere dentro il caso fino alla fine probabilmente ci da una percezione della possibile motivazione che e' diversa da quella che puo' essersi formata nella testa dei 13 soggetti, che invece non hanno potuto assistervi e si basano solo sul dispositivo, per di piu' forse, non avendolo letto con sufficiente attenzione. Il dispositivo parla... pero' bisogna sapere leggerselo bene.
Comunque vorremmo consigliare a tutti di mantenere, fino a che la motivazione non sara' conosciuta, un atteggiamento molto prudente. Perche' gia' si parla di immediate chiusure di CTD Stanley. Noi reagiremmo con la fermezza di sempre e otterremmo riaperture generalizzate con disapplicazione della normativa interna, perche' senza una chiara indicazione di disapplicazione ben motivata, il solo dispositivo della Cassazione non basterebbe a controbilanciare la forza che ci viene dalla sentenza della Corte di Giustizia. I casi descritti al punto 1 gia' lo dimostra.
4) Il futuro.
Le motivazioni della sentenza della Suprema Corte, che dovremo vedere entro 30 giorni, daranno certamente chiarezza a tutti.
Vogliamo spiegare a tutti un dettaglio tecnico. Perche' a questo punto molti si chiederanno: ma come e' possibile che immediatamente ben due tribunali continuino a disapplicare la normativa interna dopo che la Cassazione dice (apparentemente) che non va disapplicata? Dovete capire che il diritto (che e' anche un dovere) del giudice nazionale di disapplicare la normativa interna discende da una legge di rango costutuzionale, cioe' E' PER LEGGE. Una sentenza della Cassazione, anche se si tratta di sezioni unite, e' comunque una sentenza che tecnicamente si definisce "interpretativa". Per di piu' nel caso di Prato siamo ancora in una sede che tecnicamente si definisce "cautelare". Insomma alla fine spetta sempre al giudice a quo, cioe' quello che ha in mano il fatto concreto, di decidere. E deve decidere sulla base delle sue personali CONVINZIONI e della LEGGE. La Corte di Giustizia ha precisato con estrema chiarezza che la normativa interna, se applicata ad un centro Stanley, va disapplicata.
E ha anche dato un tale giudizio negativo su tale normativa e sui vari aspetti di essa che, caso per caso, devono essere verificati dal giudice italiano, che praticamente non esiste nessuno spazio di manovra per evitare la disapplicazione. Quantomeno per i centri Stanley, ma - noi crediamo- anche per qualsiasi serio bookmaker comunitario.
Ora dobbiamo solo attendere, con assoluta serenita', le motivazioni della Suprema Corte. E questo e' tutto.
Stanley International Betting
1. Disapplicazione della normativa interna
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<o:p>Si sono svolti ieri e l'altro ieri i primi due casi di CTD che vanno a giudizio dopo la sentenza della Cassazione. Si tratta di due Tribunali che aveva gia' disapplicato la normativa interna e quindi era un ottimo test per vedere come i giudici avrebbero reagito. Nel primo caso il Pubblico Ministero (che rappresenta l'accusa ma in questo caso ha sostenuto la difesa) ha svolto una arringa in cui ha detto che considerava preminente adeguarsi al diritto comunitario cosi' come sorge dalla sentenza della Corte di Giustizia. Il Giudice, dopo breve riflessione, ha disapplicato la normativa interna e il CTD e' stato assolto. Nel secondo caso modalita' leggermente diverse ma stessa conclusione!</o:p>
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<o:p>a) Il fatto.</o:p>
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<o:p>Circa un anno fa un gruppo di CTD Stanley della zona di Prato venivano chiusi dalla GDF. La difesa proponeva immediato appello al Tribunale del riesame di Prato che lo accoglieva, annullava il sequestro e disapplicava la normativa interna. Il PM proponeva immediato ricorso per Cassazione. La terza sezione di Cassazione, che fino ad allora era sempre stata negativa sui CTD, riconosceva la necessita' di ribaltare il proprio orientamento, essendo nel frattempo intervenuta la sentenza della Corte di Giustizia, dato il sistematico giudizio negativo sulla normativa italiana che era contenuto nella sentenza stessa. Data l'importanza del caso - pero' - decideva di mandare il caso alle sezioni unite. L'udienza, inizialmente fissata per il 31 marzo e' stata rimandata al 26 aprile.</o:p>
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<o:p>b) Verso l'udienza.</o:p>
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<o:p>Poco dopo la comunicazione della data dell'udienza sono cominciati ad arrivare nel fascicolo documenti e memorie da parte dei seguenti 13 soggetti: </o:p>
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<o:p>Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'interno, ministero Economia e Finanze, Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato, Agenzia delle entrate, CONI, Sisal SpA, Match Point SpA, Lottomatica, Ag Snai di Lombardi Patrizia, Ag Snai di Ughi Massimo, Newbet srl, Giadabet srl. </o:p>
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La prima questione da decidere riguarda la richiesta della difesa dei CTD Stanley di escludere i 13 soggetti, sulla quale la difesa aveva prestantato memoria scritta. Parla per primo il Procuratore Generale che si dichiara d'accordo per l'esclusione. E' poi la volta della difesa dei CTD Stanley che definisce i 13 soggetti privi di capacita' processuale e non aventi diritto ne di partecipare, ne di interloquire, ne di presentare memorie scritte. Parlano poi, indicando le loro ragioni, gli avvocati dei 13. A questo punto la Corte si ritira per prendere la sua prima decisione su questa questione preliminare.
Dopo un'ora e quindici minuti l'udienza riprende e il Presidente legge un'ordinanza della Corte che dispone l'esclusione totale dei 13 soggetti sia dal contraddittorio che dalla possibilita' di presentare memorie. Gli avvocati dei 13 soggetti devono quindi prendere le loro cose e lasciare la camera di consiglio.
A questo punto l'udienza riprende ed entra nel vivo. Sono rimasti solo i Giudici della Corte, il Procuratore Generale e gli avvocati della difesa dei CTD Stanley.
Dopo una breve presentazione del caso svolta dal giudice relatore prende la parola il Procuratore Generale che chiede la disapplicazione della normativa interna e si sofferma particolarmente sulla autorizzazione che i CTD Stanley hanno dal Ministero delle Comunicazioni, portando l'attenzione sul fatto che per poter avere questa autorizzazione e' necessaria la presentazione non solo del certificato penale, ma anche del certificato antimafia, che invece non e' richiesto per diventare una agenzia di scommesse statali. Il Procuratore Generale ha parlato per circa 45 minuti. E' poi la volta degli avvocati della difesa che chiedono la disapplicazione della normativa interna.
L'udienza termina alle 13.50
3) Il dispositivo.
La Corte deposita nel primo pomeriggio il dispositivo della sentenza da cui si evincono due cose:
- il caso e' rimandato di nuovo al tribunale del Riesame di Prato per un nuovo giudizio, con annullamento del giudizio precedente;
- la Corte chiarisce che al quesito generale se la normativa interna vada disapplicata deve darsi risposta "negativa".
Va notato che manca dal dispositivo la fatidica parola "accoglie" e che manca dal quesito sulla disapplicazione qualsiasi riferimento a Stanley. Quindi il principio va considerato, correttamente, un principio di diritto generale.
La Stanley e' estremamente soddisfatta del risultato.
Ma allora perche' alcuni tra i 13 soggetti gridano alla vittoria e al fatto che i CTD sono stati fermati? E' semplice. C'e' una differenza di interpretazione che deriva da una diversa conoscenza del caso. Noi sappiamo tutto su come e' andata perche' eravamo li, dall'inizio alla fine. Loro, i "13 soggetti", sono stati esclusi nella fase preliminare e non hanno potuto ascolatare lo svolgimento del contraddittorio, soprattutto non hanno potuto ascoltare l'arringa del Procuratore Generale. Non si puo' biasimarli per questo, ma loro voglia di uscire dall'incubo CTD era tale che nessuno ha notato che manca la parola "accolto" e che il quesito sulla disapplicazione riceve si risposta negativa, ma in generale e con nessun riferimento alla Stanley.
Era tale la voglia di uscire dall'incubo della disapplicazione che e' stata fatta confusione nel senso che "i 13 soggetti" o parte di loro (perche' ci risulta che qualcuno tra i 13 invece ha cominciato a capire) hanno creduto che il significato fosse che la normativa non va disapplicata mai.
La motivazione, che e' attesa entro 30 giorni, chiarira' tutto. Noi abbiamo troppo rispetto per la Suprema Corte e troppa fiducia nella giustizia per permetterci di voler fare delle previsioni. Certo il fatto che abbiamo potuto essere dentro il caso fino alla fine probabilmente ci da una percezione della possibile motivazione che e' diversa da quella che puo' essersi formata nella testa dei 13 soggetti, che invece non hanno potuto assistervi e si basano solo sul dispositivo, per di piu' forse, non avendolo letto con sufficiente attenzione. Il dispositivo parla... pero' bisogna sapere leggerselo bene.
Comunque vorremmo consigliare a tutti di mantenere, fino a che la motivazione non sara' conosciuta, un atteggiamento molto prudente. Perche' gia' si parla di immediate chiusure di CTD Stanley. Noi reagiremmo con la fermezza di sempre e otterremmo riaperture generalizzate con disapplicazione della normativa interna, perche' senza una chiara indicazione di disapplicazione ben motivata, il solo dispositivo della Cassazione non basterebbe a controbilanciare la forza che ci viene dalla sentenza della Corte di Giustizia. I casi descritti al punto 1 gia' lo dimostra.
4) Il futuro.
Le motivazioni della sentenza della Suprema Corte, che dovremo vedere entro 30 giorni, daranno certamente chiarezza a tutti.
Vogliamo spiegare a tutti un dettaglio tecnico. Perche' a questo punto molti si chiederanno: ma come e' possibile che immediatamente ben due tribunali continuino a disapplicare la normativa interna dopo che la Cassazione dice (apparentemente) che non va disapplicata? Dovete capire che il diritto (che e' anche un dovere) del giudice nazionale di disapplicare la normativa interna discende da una legge di rango costutuzionale, cioe' E' PER LEGGE. Una sentenza della Cassazione, anche se si tratta di sezioni unite, e' comunque una sentenza che tecnicamente si definisce "interpretativa". Per di piu' nel caso di Prato siamo ancora in una sede che tecnicamente si definisce "cautelare". Insomma alla fine spetta sempre al giudice a quo, cioe' quello che ha in mano il fatto concreto, di decidere. E deve decidere sulla base delle sue personali CONVINZIONI e della LEGGE. La Corte di Giustizia ha precisato con estrema chiarezza che la normativa interna, se applicata ad un centro Stanley, va disapplicata.
E ha anche dato un tale giudizio negativo su tale normativa e sui vari aspetti di essa che, caso per caso, devono essere verificati dal giudice italiano, che praticamente non esiste nessuno spazio di manovra per evitare la disapplicazione. Quantomeno per i centri Stanley, ma - noi crediamo- anche per qualsiasi serio bookmaker comunitario.
Ora dobbiamo solo attendere, con assoluta serenita', le motivazioni della Suprema Corte. E questo e' tutto.
Stanley International Betting