Questa non la conoscevo
Inviato: 29/04/2004 - 13:41
Lo sapevate che c'è stato anche un signor Gambelli Viterbese...?
Ordinanza 5.6.2003 del Tribunale di Viterbo. Il commento dell'avv.Marco Ripamonti.
Non soltanto Tribunale di Ascoli Piceno e di Torino. Esiste anche un "caso Gambelli" trattato dal Tribunale del Riesame di Viterbo, che già su innumerevoli argomenti ha reso pronunce inedite e clamorose!
L'ordinanza è stata resa in data 5 giugno 2003 e così recita: "I ricorrenti svolgono un'attività organizzata di servizi di collegamento (a mezzo rapporto contrattuale) alla *** società straniera ..autorizzata ad operare quale bookmaker dalle autorità del Regno Unito e sottoposta a controlli quivi previsti. I ricorrenti si occupano della raccolta delle puntate con metodo informatico, della trasmissione delle stesse per via telematica in Inghilterra, della raccolta del denaro degli scommettitori sugli eventi sportivi..e del rilascio di ricevute già formate dal bookmaker inglese che, in via autonoma, organizza le scommesse su eventi sportivi italiani ed esteri assumendosi il rischio economico dell'intera operazione. Tale attività costituisce indubbiamente esercizio di impresa da ricondurre alla previsione di cui all'art.4, comma 4 bis, della legge 401/1989 (comma aggiunto dall'art.37, comma 5, della legge n.388/2000, Finanziaria per il 2001) che punisce chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'art.88 Tulps svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.
Il Giudice Nazionale, in qualità di primo Giudice Comunitario, detiene la potestà di disapplicazione della norma dell'ordinamento interno riconosciuta incompatibile con regole generali dell'ordinamento comunitario.
Quindi deve accertarsi se la normativa italiana sia in effetti volta a tutelare l'ordine pubblico e se sussiste eventualmente proporzionalità delle restrizioni rispetto agli obiettivi perseguiti.
Con la Finanziaria 2001 è stata introdotta la possibilità di esercitare diffusamente attività connesse all'organizzazione ed alla raccolta di giochi e scommesse su eventi sportivi.
Unica preoccupazione del legislatore è stata quella di mantenere la riserva di gestione di tali attività in favore dello Stato e dei suoi concessionari.
Tale intento, come è evidente, lungi dal perseguire finalità di tutela della sicurezza sociale ed economica delle famiglie trova spiegazione esclusivamente nella volontà di assicurare all'erario i consistenti introiti realizzabili dai vari giochi.
Il legislatore Italiano, subordinando l'esercizio delle scommesse al rilascio di concessione statale all'estero solo attraverso i propri concessionari autorizzati, ha seriamente limitato il diritto di libera prestazione dei servizi, il diritto di stabilimento ed il diritto di libera concorrenza in ambito comunitario.
Devesi ancora osservare che l'affidamento in concessione di cui si è detto non prevede verifiche, indagini o accertamenti di qualsivoglia natura in ordine alla personalità del soggetto istante, non rilevando gli eventuali procedimenti penali, non vengono richieste certificazioni antimafia nè attestazioni di altra natura.
In definitiva, difetta nel sistema normativo qualsivoglia verifica posta a garanzia dell'ordine pubblico sotto il profilo della sicurezza pubblica, della prevenzione dei reati o dell'impedimento di infiltrazioni della criminalità organizzata nell'esercizio delle scommesse, richiedendosi agli aspiranti concessionari esclusivamente adeguate garanzie sotto il profilo economico.
In questo quadro le limitazioni imposte dalla normativa italiana non sembrano trovare alcuna giustificazione in esigenze imperative di ordine pubblico. Tali limitazioni risultano, a ben vedere, finalizzate esclusivamente ad assicurare alle casse statali i consistenti introiti derivanti da tali attività .
L'interesse finanziario dello Stato può ben essere soddisfatto attraverso strumenti diversi dalla riserva gestionale e dalla sanzione penale quali, ad esempio, l'imposizione fiscale a carico degli operatori del settore.
Gli strumenti adottati dal legislatore italiano risultano dunque sproporzionati ed incongrui riispetto ai fini perseguiti.
In forza di quanto detto, la norma penale in contestazione deve essere disapplicata per violazione degli artt.43, 46, 48, 50 e 55 del Trattato CE. P.Q.M. in accoglimento dell'istanza di riesame annulla i decreti di sequestro......".
*** ***
L'avv.Marco Ripamonti, pur non essendosi occupato del caso, ha esaminato la pronuncia e così commenta:
"Nella fattispecie, come emerge, i ricorrenti svolgevano attività organizzata di servizi di collegamento con società straniera autorizzata dalle Autorità britanniche ad operare quale bookmaker. Detta attività consisteva nella raccolta delle puntate con il metodo informatico e nella trasmissione delle stesse, con rilascio di ricevute già firmate dal bookmaker straniero, che si assumeva il rischio dell'impresa, vertente su eventi sportivi italiani e non. Ad avviso del Tribunale l'attività era da ricondurre alla previsione di cui all'art.4, comma 4 bis, l.401/1989.
La pronuncia del Tribunale di Viterbo è, all'evidenza, secca, decisa, sferzante e colpisce davvero per come pone in evidenza, senza veli e direi quasi bruscamente, la illegittimità delle restrizioni imposte dalla normativa interna, in quanto dettate soltanto dal pragmatico e neanche troppo celato intento di accrescere le casse erariali.
Il Collegio del Riesame ha, così, censurato le sproporzionate limitazioni poste dallo Stato, in quanto non dovute alla esigenza di garantire l'ordine pubblico, bensì - come detto - esclusivamente per assicurarsi gli ingenti introiti derivanti da tali attività , quando lo stesso fine potrebbe essere perseguito con altri mezzi e modalità .
In tale situazione, legittimamente il Tribunale di Viterbo, reputando violate talune norme di diritto comunitario, ha ritenuto di disapplicare la norma di diritto interno, in base al principio che prevede che, in ipotesi di contrasto tra normativa comunitaria e normativa interna, quantunque posteriore, il giudice dello stato membro sia tenuto a procedere alla relativa disapplicazione.
L'ordinanza, ancorchè proveniente da un Tribunale del Riesame, è stata antesignana rispetto alla nota pronuncia del 6 novembre 2003, resa dalla Corte di Giustizia Europea. Con tale decisione, come altresì noto, la Corte ha ritenuto ingiustificate le restrizioni imposte dalla legislazione italiana alla libertà di stabilimento, nella veste di limitazione all'apertura di filiali o agenzie, nonchè alla libera prestazione di servizi. La censura della corte comunitaria ha tratto ragione dall'argomento in base al quale gli interessi fiscali dello stato membro non possono giustificare la restrizione di tali libertà , laddove - si potrebbe aggiungere - lo stesso stato membro, oltretutto, si ponga nella situazione di non poter davvero invocare ragioni di ordine pubblico e di salvaguardia delle famiglie e delle tasche dei consumatori, atte a giustificare le restrizioni imposte, atteso che esso stesso, apparato statale, senza inibizioni, incentiva ed incoraggia, nel contempo, i consumatori a partecipare a giochi e scommesse (basti pensare, in proposito, all'ambito pubblicitario cui assistiamo quotidianamente).
Tale vicenda giudiziaria, di certo, offrirà ulteriori sviluppi, soprattutto all'esito della pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la cui motivazione sarà interessante esaminare.
Di certo, valutando le censure rivolte alla norma di diritto interno dalla pronuncia succitata della Corte Europea, nonchè dalle ordinanze dei Tribunali del Riesame di Ascoli Piceno del 28.3.2001 e di Viterbo del 5 giugno 2003, non possono non rilevarsi delle marcate analogie con il noto decreto 12 marzo 2004 n.86, che istituisce in un "sol colpo" un regime di tipo concessorio (con tutte le relative conseguenze, o meglio restrizioni e frustrazioni, sulle attività imprenditoriali che ne vengono "compresse") non nascondendo il riferimento all'art.39 del decreto legge 30 settembre 2003, n.269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo (?) e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici....................".
Redazione Jamma
Ordinanza 5.6.2003 del Tribunale di Viterbo. Il commento dell'avv.Marco Ripamonti.
Non soltanto Tribunale di Ascoli Piceno e di Torino. Esiste anche un "caso Gambelli" trattato dal Tribunale del Riesame di Viterbo, che già su innumerevoli argomenti ha reso pronunce inedite e clamorose!
L'ordinanza è stata resa in data 5 giugno 2003 e così recita: "I ricorrenti svolgono un'attività organizzata di servizi di collegamento (a mezzo rapporto contrattuale) alla *** società straniera ..autorizzata ad operare quale bookmaker dalle autorità del Regno Unito e sottoposta a controlli quivi previsti. I ricorrenti si occupano della raccolta delle puntate con metodo informatico, della trasmissione delle stesse per via telematica in Inghilterra, della raccolta del denaro degli scommettitori sugli eventi sportivi..e del rilascio di ricevute già formate dal bookmaker inglese che, in via autonoma, organizza le scommesse su eventi sportivi italiani ed esteri assumendosi il rischio economico dell'intera operazione. Tale attività costituisce indubbiamente esercizio di impresa da ricondurre alla previsione di cui all'art.4, comma 4 bis, della legge 401/1989 (comma aggiunto dall'art.37, comma 5, della legge n.388/2000, Finanziaria per il 2001) che punisce chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'art.88 Tulps svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.
Il Giudice Nazionale, in qualità di primo Giudice Comunitario, detiene la potestà di disapplicazione della norma dell'ordinamento interno riconosciuta incompatibile con regole generali dell'ordinamento comunitario.
Quindi deve accertarsi se la normativa italiana sia in effetti volta a tutelare l'ordine pubblico e se sussiste eventualmente proporzionalità delle restrizioni rispetto agli obiettivi perseguiti.
Con la Finanziaria 2001 è stata introdotta la possibilità di esercitare diffusamente attività connesse all'organizzazione ed alla raccolta di giochi e scommesse su eventi sportivi.
Unica preoccupazione del legislatore è stata quella di mantenere la riserva di gestione di tali attività in favore dello Stato e dei suoi concessionari.
Tale intento, come è evidente, lungi dal perseguire finalità di tutela della sicurezza sociale ed economica delle famiglie trova spiegazione esclusivamente nella volontà di assicurare all'erario i consistenti introiti realizzabili dai vari giochi.
Il legislatore Italiano, subordinando l'esercizio delle scommesse al rilascio di concessione statale all'estero solo attraverso i propri concessionari autorizzati, ha seriamente limitato il diritto di libera prestazione dei servizi, il diritto di stabilimento ed il diritto di libera concorrenza in ambito comunitario.
Devesi ancora osservare che l'affidamento in concessione di cui si è detto non prevede verifiche, indagini o accertamenti di qualsivoglia natura in ordine alla personalità del soggetto istante, non rilevando gli eventuali procedimenti penali, non vengono richieste certificazioni antimafia nè attestazioni di altra natura.
In definitiva, difetta nel sistema normativo qualsivoglia verifica posta a garanzia dell'ordine pubblico sotto il profilo della sicurezza pubblica, della prevenzione dei reati o dell'impedimento di infiltrazioni della criminalità organizzata nell'esercizio delle scommesse, richiedendosi agli aspiranti concessionari esclusivamente adeguate garanzie sotto il profilo economico.
In questo quadro le limitazioni imposte dalla normativa italiana non sembrano trovare alcuna giustificazione in esigenze imperative di ordine pubblico. Tali limitazioni risultano, a ben vedere, finalizzate esclusivamente ad assicurare alle casse statali i consistenti introiti derivanti da tali attività .
L'interesse finanziario dello Stato può ben essere soddisfatto attraverso strumenti diversi dalla riserva gestionale e dalla sanzione penale quali, ad esempio, l'imposizione fiscale a carico degli operatori del settore.
Gli strumenti adottati dal legislatore italiano risultano dunque sproporzionati ed incongrui riispetto ai fini perseguiti.
In forza di quanto detto, la norma penale in contestazione deve essere disapplicata per violazione degli artt.43, 46, 48, 50 e 55 del Trattato CE. P.Q.M. in accoglimento dell'istanza di riesame annulla i decreti di sequestro......".
*** ***
L'avv.Marco Ripamonti, pur non essendosi occupato del caso, ha esaminato la pronuncia e così commenta:
"Nella fattispecie, come emerge, i ricorrenti svolgevano attività organizzata di servizi di collegamento con società straniera autorizzata dalle Autorità britanniche ad operare quale bookmaker. Detta attività consisteva nella raccolta delle puntate con il metodo informatico e nella trasmissione delle stesse, con rilascio di ricevute già firmate dal bookmaker straniero, che si assumeva il rischio dell'impresa, vertente su eventi sportivi italiani e non. Ad avviso del Tribunale l'attività era da ricondurre alla previsione di cui all'art.4, comma 4 bis, l.401/1989.
La pronuncia del Tribunale di Viterbo è, all'evidenza, secca, decisa, sferzante e colpisce davvero per come pone in evidenza, senza veli e direi quasi bruscamente, la illegittimità delle restrizioni imposte dalla normativa interna, in quanto dettate soltanto dal pragmatico e neanche troppo celato intento di accrescere le casse erariali.
Il Collegio del Riesame ha, così, censurato le sproporzionate limitazioni poste dallo Stato, in quanto non dovute alla esigenza di garantire l'ordine pubblico, bensì - come detto - esclusivamente per assicurarsi gli ingenti introiti derivanti da tali attività , quando lo stesso fine potrebbe essere perseguito con altri mezzi e modalità .
In tale situazione, legittimamente il Tribunale di Viterbo, reputando violate talune norme di diritto comunitario, ha ritenuto di disapplicare la norma di diritto interno, in base al principio che prevede che, in ipotesi di contrasto tra normativa comunitaria e normativa interna, quantunque posteriore, il giudice dello stato membro sia tenuto a procedere alla relativa disapplicazione.
L'ordinanza, ancorchè proveniente da un Tribunale del Riesame, è stata antesignana rispetto alla nota pronuncia del 6 novembre 2003, resa dalla Corte di Giustizia Europea. Con tale decisione, come altresì noto, la Corte ha ritenuto ingiustificate le restrizioni imposte dalla legislazione italiana alla libertà di stabilimento, nella veste di limitazione all'apertura di filiali o agenzie, nonchè alla libera prestazione di servizi. La censura della corte comunitaria ha tratto ragione dall'argomento in base al quale gli interessi fiscali dello stato membro non possono giustificare la restrizione di tali libertà , laddove - si potrebbe aggiungere - lo stesso stato membro, oltretutto, si ponga nella situazione di non poter davvero invocare ragioni di ordine pubblico e di salvaguardia delle famiglie e delle tasche dei consumatori, atte a giustificare le restrizioni imposte, atteso che esso stesso, apparato statale, senza inibizioni, incentiva ed incoraggia, nel contempo, i consumatori a partecipare a giochi e scommesse (basti pensare, in proposito, all'ambito pubblicitario cui assistiamo quotidianamente).
Tale vicenda giudiziaria, di certo, offrirà ulteriori sviluppi, soprattutto all'esito della pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la cui motivazione sarà interessante esaminare.
Di certo, valutando le censure rivolte alla norma di diritto interno dalla pronuncia succitata della Corte Europea, nonchè dalle ordinanze dei Tribunali del Riesame di Ascoli Piceno del 28.3.2001 e di Viterbo del 5 giugno 2003, non possono non rilevarsi delle marcate analogie con il noto decreto 12 marzo 2004 n.86, che istituisce in un "sol colpo" un regime di tipo concessorio (con tutte le relative conseguenze, o meglio restrizioni e frustrazioni, sulle attività imprenditoriali che ne vengono "compresse") non nascondendo il riferimento all'art.39 del decreto legge 30 settembre 2003, n.269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo (?) e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici....................".
Redazione Jamma