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Messaggioda pippobet » 29/04/2004 - 13:41
Lo sapevate che c'è stato anche un signor Gambelli Viterbese...?
Ordinanza 5.6.2003 del Tribunale di Viterbo. Il commento dell'avv.Marco Ripamonti.
Non soltanto Tribunale di Ascoli Piceno e di Torino. Esiste anche un "caso Gambelli" trattato dal Tribunale del Riesame di Viterbo, che già su innumerevoli argomenti ha reso pronunce inedite e clamorose!
L'ordinanza è stata resa in data 5 giugno 2003 e così recita: "I ricorrenti svolgono un'attività organizzata di servizi di collegamento (a mezzo rapporto contrattuale) alla *** società straniera ..autorizzata ad operare quale bookmaker dalle autorità del Regno Unito e sottoposta a controlli quivi previsti. I ricorrenti si occupano della raccolta delle puntate con metodo informatico, della trasmissione delle stesse per via telematica in Inghilterra, della raccolta del denaro degli scommettitori sugli eventi sportivi..e del rilascio di ricevute già formate dal bookmaker inglese che, in via autonoma, organizza le scommesse su eventi sportivi italiani ed esteri assumendosi il rischio economico dell'intera operazione. Tale attività costituisce indubbiamente esercizio di impresa da ricondurre alla previsione di cui all'art.4, comma 4 bis, della legge 401/1989 (comma aggiunto dall'art.37, comma 5, della legge n.388/2000, Finanziaria per il 2001) che punisce chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'art.88 Tulps svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.
Il Giudice Nazionale, in qualità di primo Giudice Comunitario, detiene la potestà di disapplicazione della norma dell'ordinamento interno riconosciuta incompatibile con regole generali dell'ordinamento comunitario.
Quindi deve accertarsi se la normativa italiana sia in effetti volta a tutelare l'ordine pubblico e se sussiste eventualmente proporzionalità delle restrizioni rispetto agli obiettivi perseguiti.
Con la Finanziaria 2001 è stata introdotta la possibilità di esercitare diffusamente attività connesse all'organizzazione ed alla raccolta di giochi e scommesse su eventi sportivi.
Unica preoccupazione del legislatore è stata quella di mantenere la riserva di gestione di tali attività in favore dello Stato e dei suoi concessionari.
Tale intento, come è evidente, lungi dal perseguire finalità di tutela della sicurezza sociale ed economica delle famiglie trova spiegazione esclusivamente nella volontà di assicurare all'erario i consistenti introiti realizzabili dai vari giochi.
Il legislatore Italiano, subordinando l'esercizio delle scommesse al rilascio di concessione statale all'estero solo attraverso i propri concessionari autorizzati, ha seriamente limitato il diritto di libera prestazione dei servizi, il diritto di stabilimento ed il diritto di libera concorrenza in ambito comunitario.
Devesi ancora osservare che l'affidamento in concessione di cui si è detto non prevede verifiche, indagini o accertamenti di qualsivoglia natura in ordine alla personalità del soggetto istante, non rilevando gli eventuali procedimenti penali, non vengono richieste certificazioni antimafia nè attestazioni di altra natura.
In definitiva, difetta nel sistema normativo qualsivoglia verifica posta a garanzia dell'ordine pubblico sotto il profilo della sicurezza pubblica, della prevenzione dei reati o dell'impedimento di infiltrazioni della criminalità organizzata nell'esercizio delle scommesse, richiedendosi agli aspiranti concessionari esclusivamente adeguate garanzie sotto il profilo economico.
In questo quadro le limitazioni imposte dalla normativa italiana non sembrano trovare alcuna giustificazione in esigenze imperative di ordine pubblico. Tali limitazioni risultano, a ben vedere, finalizzate esclusivamente ad assicurare alle casse statali i consistenti introiti derivanti da tali attività .
L'interesse finanziario dello Stato può ben essere soddisfatto attraverso strumenti diversi dalla riserva gestionale e dalla sanzione penale quali, ad esempio, l'imposizione fiscale a carico degli operatori del settore.
Gli strumenti adottati dal legislatore italiano risultano dunque sproporzionati ed incongrui riispetto ai fini perseguiti.
In forza di quanto detto, la norma penale in contestazione deve essere disapplicata per violazione degli artt.43, 46, 48, 50 e 55 del Trattato CE. P.Q.M. in accoglimento dell'istanza di riesame annulla i decreti di sequestro......".
*** ***
L'avv.Marco Ripamonti, pur non essendosi occupato del caso, ha esaminato la pronuncia e così commenta:
"Nella fattispecie, come emerge, i ricorrenti svolgevano attività organizzata di servizi di collegamento con società straniera autorizzata dalle Autorità britanniche ad operare quale bookmaker. Detta attività consisteva nella raccolta delle puntate con il metodo informatico e nella trasmissione delle stesse, con rilascio di ricevute già firmate dal bookmaker straniero, che si assumeva il rischio dell'impresa, vertente su eventi sportivi italiani e non. Ad avviso del Tribunale l'attività era da ricondurre alla previsione di cui all'art.4, comma 4 bis, l.401/1989.
La pronuncia del Tribunale di Viterbo è, all'evidenza, secca, decisa, sferzante e colpisce davvero per come pone in evidenza, senza veli e direi quasi bruscamente, la illegittimità delle restrizioni imposte dalla normativa interna, in quanto dettate soltanto dal pragmatico e neanche troppo celato intento di accrescere le casse erariali.
Il Collegio del Riesame ha, così, censurato le sproporzionate limitazioni poste dallo Stato, in quanto non dovute alla esigenza di garantire l'ordine pubblico, bensì - come detto - esclusivamente per assicurarsi gli ingenti introiti derivanti da tali attività , quando lo stesso fine potrebbe essere perseguito con altri mezzi e modalità .
In tale situazione, legittimamente il Tribunale di Viterbo, reputando violate talune norme di diritto comunitario, ha ritenuto di disapplicare la norma di diritto interno, in base al principio che prevede che, in ipotesi di contrasto tra normativa comunitaria e normativa interna, quantunque posteriore, il giudice dello stato membro sia tenuto a procedere alla relativa disapplicazione.
L'ordinanza, ancorchè proveniente da un Tribunale del Riesame, è stata antesignana rispetto alla nota pronuncia del 6 novembre 2003, resa dalla Corte di Giustizia Europea. Con tale decisione, come altresì noto, la Corte ha ritenuto ingiustificate le restrizioni imposte dalla legislazione italiana alla libertà di stabilimento, nella veste di limitazione all'apertura di filiali o agenzie, nonchè alla libera prestazione di servizi. La censura della corte comunitaria ha tratto ragione dall'argomento in base al quale gli interessi fiscali dello stato membro non possono giustificare la restrizione di tali libertà , laddove - si potrebbe aggiungere - lo stesso stato membro, oltretutto, si ponga nella situazione di non poter davvero invocare ragioni di ordine pubblico e di salvaguardia delle famiglie e delle tasche dei consumatori, atte a giustificare le restrizioni imposte, atteso che esso stesso, apparato statale, senza inibizioni, incentiva ed incoraggia, nel contempo, i consumatori a partecipare a giochi e scommesse (basti pensare, in proposito, all'ambito pubblicitario cui assistiamo quotidianamente).
Tale vicenda giudiziaria, di certo, offrirà ulteriori sviluppi, soprattutto all'esito della pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la cui motivazione sarà interessante esaminare.
Di certo, valutando le censure rivolte alla norma di diritto interno dalla pronuncia succitata della Corte Europea, nonchè dalle ordinanze dei Tribunali del Riesame di Ascoli Piceno del 28.3.2001 e di Viterbo del 5 giugno 2003, non possono non rilevarsi delle marcate analogie con il noto decreto 12 marzo 2004 n.86, che istituisce in un "sol colpo" un regime di tipo concessorio (con tutte le relative conseguenze, o meglio restrizioni e frustrazioni, sulle attività imprenditoriali che ne vengono "compresse") non nascondendo il riferimento all'art.39 del decreto legge 30 settembre 2003, n.269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo (?) e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici....................".
Redazione Jamma
Ordinanza 5.6.2003 del Tribunale di Viterbo. Il commento dell'avv.Marco Ripamonti.
Non soltanto Tribunale di Ascoli Piceno e di Torino. Esiste anche un "caso Gambelli" trattato dal Tribunale del Riesame di Viterbo, che già su innumerevoli argomenti ha reso pronunce inedite e clamorose!
L'ordinanza è stata resa in data 5 giugno 2003 e così recita: "I ricorrenti svolgono un'attività organizzata di servizi di collegamento (a mezzo rapporto contrattuale) alla *** società straniera ..autorizzata ad operare quale bookmaker dalle autorità del Regno Unito e sottoposta a controlli quivi previsti. I ricorrenti si occupano della raccolta delle puntate con metodo informatico, della trasmissione delle stesse per via telematica in Inghilterra, della raccolta del denaro degli scommettitori sugli eventi sportivi..e del rilascio di ricevute già formate dal bookmaker inglese che, in via autonoma, organizza le scommesse su eventi sportivi italiani ed esteri assumendosi il rischio economico dell'intera operazione. Tale attività costituisce indubbiamente esercizio di impresa da ricondurre alla previsione di cui all'art.4, comma 4 bis, della legge 401/1989 (comma aggiunto dall'art.37, comma 5, della legge n.388/2000, Finanziaria per il 2001) che punisce chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'art.88 Tulps svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.
Il Giudice Nazionale, in qualità di primo Giudice Comunitario, detiene la potestà di disapplicazione della norma dell'ordinamento interno riconosciuta incompatibile con regole generali dell'ordinamento comunitario.
Quindi deve accertarsi se la normativa italiana sia in effetti volta a tutelare l'ordine pubblico e se sussiste eventualmente proporzionalità delle restrizioni rispetto agli obiettivi perseguiti.
Con la Finanziaria 2001 è stata introdotta la possibilità di esercitare diffusamente attività connesse all'organizzazione ed alla raccolta di giochi e scommesse su eventi sportivi.
Unica preoccupazione del legislatore è stata quella di mantenere la riserva di gestione di tali attività in favore dello Stato e dei suoi concessionari.
Tale intento, come è evidente, lungi dal perseguire finalità di tutela della sicurezza sociale ed economica delle famiglie trova spiegazione esclusivamente nella volontà di assicurare all'erario i consistenti introiti realizzabili dai vari giochi.
Il legislatore Italiano, subordinando l'esercizio delle scommesse al rilascio di concessione statale all'estero solo attraverso i propri concessionari autorizzati, ha seriamente limitato il diritto di libera prestazione dei servizi, il diritto di stabilimento ed il diritto di libera concorrenza in ambito comunitario.
Devesi ancora osservare che l'affidamento in concessione di cui si è detto non prevede verifiche, indagini o accertamenti di qualsivoglia natura in ordine alla personalità del soggetto istante, non rilevando gli eventuali procedimenti penali, non vengono richieste certificazioni antimafia nè attestazioni di altra natura.
In definitiva, difetta nel sistema normativo qualsivoglia verifica posta a garanzia dell'ordine pubblico sotto il profilo della sicurezza pubblica, della prevenzione dei reati o dell'impedimento di infiltrazioni della criminalità organizzata nell'esercizio delle scommesse, richiedendosi agli aspiranti concessionari esclusivamente adeguate garanzie sotto il profilo economico.
In questo quadro le limitazioni imposte dalla normativa italiana non sembrano trovare alcuna giustificazione in esigenze imperative di ordine pubblico. Tali limitazioni risultano, a ben vedere, finalizzate esclusivamente ad assicurare alle casse statali i consistenti introiti derivanti da tali attività .
L'interesse finanziario dello Stato può ben essere soddisfatto attraverso strumenti diversi dalla riserva gestionale e dalla sanzione penale quali, ad esempio, l'imposizione fiscale a carico degli operatori del settore.
Gli strumenti adottati dal legislatore italiano risultano dunque sproporzionati ed incongrui riispetto ai fini perseguiti.
In forza di quanto detto, la norma penale in contestazione deve essere disapplicata per violazione degli artt.43, 46, 48, 50 e 55 del Trattato CE. P.Q.M. in accoglimento dell'istanza di riesame annulla i decreti di sequestro......".
*** ***
L'avv.Marco Ripamonti, pur non essendosi occupato del caso, ha esaminato la pronuncia e così commenta:
"Nella fattispecie, come emerge, i ricorrenti svolgevano attività organizzata di servizi di collegamento con società straniera autorizzata dalle Autorità britanniche ad operare quale bookmaker. Detta attività consisteva nella raccolta delle puntate con il metodo informatico e nella trasmissione delle stesse, con rilascio di ricevute già firmate dal bookmaker straniero, che si assumeva il rischio dell'impresa, vertente su eventi sportivi italiani e non. Ad avviso del Tribunale l'attività era da ricondurre alla previsione di cui all'art.4, comma 4 bis, l.401/1989.
La pronuncia del Tribunale di Viterbo è, all'evidenza, secca, decisa, sferzante e colpisce davvero per come pone in evidenza, senza veli e direi quasi bruscamente, la illegittimità delle restrizioni imposte dalla normativa interna, in quanto dettate soltanto dal pragmatico e neanche troppo celato intento di accrescere le casse erariali.
Il Collegio del Riesame ha, così, censurato le sproporzionate limitazioni poste dallo Stato, in quanto non dovute alla esigenza di garantire l'ordine pubblico, bensì - come detto - esclusivamente per assicurarsi gli ingenti introiti derivanti da tali attività , quando lo stesso fine potrebbe essere perseguito con altri mezzi e modalità .
In tale situazione, legittimamente il Tribunale di Viterbo, reputando violate talune norme di diritto comunitario, ha ritenuto di disapplicare la norma di diritto interno, in base al principio che prevede che, in ipotesi di contrasto tra normativa comunitaria e normativa interna, quantunque posteriore, il giudice dello stato membro sia tenuto a procedere alla relativa disapplicazione.
L'ordinanza, ancorchè proveniente da un Tribunale del Riesame, è stata antesignana rispetto alla nota pronuncia del 6 novembre 2003, resa dalla Corte di Giustizia Europea. Con tale decisione, come altresì noto, la Corte ha ritenuto ingiustificate le restrizioni imposte dalla legislazione italiana alla libertà di stabilimento, nella veste di limitazione all'apertura di filiali o agenzie, nonchè alla libera prestazione di servizi. La censura della corte comunitaria ha tratto ragione dall'argomento in base al quale gli interessi fiscali dello stato membro non possono giustificare la restrizione di tali libertà , laddove - si potrebbe aggiungere - lo stesso stato membro, oltretutto, si ponga nella situazione di non poter davvero invocare ragioni di ordine pubblico e di salvaguardia delle famiglie e delle tasche dei consumatori, atte a giustificare le restrizioni imposte, atteso che esso stesso, apparato statale, senza inibizioni, incentiva ed incoraggia, nel contempo, i consumatori a partecipare a giochi e scommesse (basti pensare, in proposito, all'ambito pubblicitario cui assistiamo quotidianamente).
Tale vicenda giudiziaria, di certo, offrirà ulteriori sviluppi, soprattutto all'esito della pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la cui motivazione sarà interessante esaminare.
Di certo, valutando le censure rivolte alla norma di diritto interno dalla pronuncia succitata della Corte Europea, nonchè dalle ordinanze dei Tribunali del Riesame di Ascoli Piceno del 28.3.2001 e di Viterbo del 5 giugno 2003, non possono non rilevarsi delle marcate analogie con il noto decreto 12 marzo 2004 n.86, che istituisce in un "sol colpo" un regime di tipo concessorio (con tutte le relative conseguenze, o meglio restrizioni e frustrazioni, sulle attività imprenditoriali che ne vengono "compresse") non nascondendo il riferimento all'art.39 del decreto legge 30 settembre 2003, n.269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo (?) e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici....................".
Redazione Jamma
Messaggioda pippobet » 29/04/2004 - 13:44
..e dopo la sentenza della Corte di Cassazione la guerra delle scommesse
RIMINI - Scommesse "clandestine" anche se fatte alla luce del sole. La presenza a Rimini di agenzie affiliate alla Stanley Betting International, collegate ai bookmaker inglesi, ha mandato su tutte le furie i "concessionari" regolarmente autorizzati della provincia di Rimini (punti "Snai", in testa) che attraverso l'avvocato Roberto Brancaleoni hanno presentato un esposto alla procura. Dalla loro, nel giro di pochi giorni, si sono ritrovati come alleati la questura, che sabato ha disposto la chiusura di un esercizio abusivo in via Flaminia, e soprattutto le sezioni riunite della Corte di cassazione. I giudici supremi, infatti, proprio lunedì scorso si sono pronunciati sulla questione sbarrando la strada agli allibratori d'oltremanica. La normativa italiana, che sanziona penalmente la raccolta non autorizzata di scommesse, in nessun caso può essere disapplicata. Neppure se si tratta di operatori stranieri, anche di grande esperienza e tradizione, che vogliono svolgere la propria attività in Italia. La Stanley ha già tentato altrove di sfondare sostenendo che le leggi italiane a protezione dell’attuale assetto del mercato nazionale delle scommesse sarebbero in palese violazione con la normativa europea sulla libera prestazioni di servizi. . I bookmaker inglesi, fino a lunedì, si facevano forti del pronunciamento del 13 marzo 2003 dela Corte europea secondo cui, tra l’altro, “laddove le autorità di uno Stato membro inducano e incoraggino i consumatori a partecipare alle scommesse affinché l'erario ne benefici sul piano finanziario, non possono poi invocare l'ordine pubblico sociale con riguardo alla necessità di ridurre le occasioni di gioco per giustificare la norme emanate". Per la Cassazione, invece, gli articoli 4 della legge 401 e 88 del Tulps non sono in contraddizione con il principio di “libero stabilimento” delle imprese e quindi i titolari delle agenzie ufficiali possono dormire sonni tranquilli. Più agitati, invece, quelli di chi ha avviato un rapporto, in franchising, con gli inglesi, e ora rischia di vedersi piombare gli agenti della Divisione amministrativa della questura pronti a sigillare banco, monitor e computer destinati alla raccolta delle scommesse con quote mediamente più favorevoli di quelle ufficiali. Giocando d’anticipo, nelle scorse settimane, il bookmaker Stanley aveva notificato anche agli operatori riminesi del gioco un atto stragiudiziale, che diffidava i “concessionari” a "interrompere pretestuose azioni denigratorie nei confronti degli operatori italiani collegati con Stanley e avvertiva che "a fronte di ulteriori segnalazioni, esposti e denunzie avrebbe proceduto ad avviare azioni per il risarcimento dei danni provocati per l'ingiusta discriminazione sia in sede civile che penale".La battaglia, c’è da scommetterci, non finisce qui.
dal Corriere di Romagna
RIMINI - Scommesse "clandestine" anche se fatte alla luce del sole. La presenza a Rimini di agenzie affiliate alla Stanley Betting International, collegate ai bookmaker inglesi, ha mandato su tutte le furie i "concessionari" regolarmente autorizzati della provincia di Rimini (punti "Snai", in testa) che attraverso l'avvocato Roberto Brancaleoni hanno presentato un esposto alla procura. Dalla loro, nel giro di pochi giorni, si sono ritrovati come alleati la questura, che sabato ha disposto la chiusura di un esercizio abusivo in via Flaminia, e soprattutto le sezioni riunite della Corte di cassazione. I giudici supremi, infatti, proprio lunedì scorso si sono pronunciati sulla questione sbarrando la strada agli allibratori d'oltremanica. La normativa italiana, che sanziona penalmente la raccolta non autorizzata di scommesse, in nessun caso può essere disapplicata. Neppure se si tratta di operatori stranieri, anche di grande esperienza e tradizione, che vogliono svolgere la propria attività in Italia. La Stanley ha già tentato altrove di sfondare sostenendo che le leggi italiane a protezione dell’attuale assetto del mercato nazionale delle scommesse sarebbero in palese violazione con la normativa europea sulla libera prestazioni di servizi. . I bookmaker inglesi, fino a lunedì, si facevano forti del pronunciamento del 13 marzo 2003 dela Corte europea secondo cui, tra l’altro, “laddove le autorità di uno Stato membro inducano e incoraggino i consumatori a partecipare alle scommesse affinché l'erario ne benefici sul piano finanziario, non possono poi invocare l'ordine pubblico sociale con riguardo alla necessità di ridurre le occasioni di gioco per giustificare la norme emanate". Per la Cassazione, invece, gli articoli 4 della legge 401 e 88 del Tulps non sono in contraddizione con il principio di “libero stabilimento” delle imprese e quindi i titolari delle agenzie ufficiali possono dormire sonni tranquilli. Più agitati, invece, quelli di chi ha avviato un rapporto, in franchising, con gli inglesi, e ora rischia di vedersi piombare gli agenti della Divisione amministrativa della questura pronti a sigillare banco, monitor e computer destinati alla raccolta delle scommesse con quote mediamente più favorevoli di quelle ufficiali. Giocando d’anticipo, nelle scorse settimane, il bookmaker Stanley aveva notificato anche agli operatori riminesi del gioco un atto stragiudiziale, che diffidava i “concessionari” a "interrompere pretestuose azioni denigratorie nei confronti degli operatori italiani collegati con Stanley e avvertiva che "a fronte di ulteriori segnalazioni, esposti e denunzie avrebbe proceduto ad avviare azioni per il risarcimento dei danni provocati per l'ingiusta discriminazione sia in sede civile che penale".La battaglia, c’è da scommetterci, non finisce qui.
dal Corriere di Romagna
Messaggioda pull » 29/04/2004 - 13:52
LA CORTE DI CASSAZIONE NON HA ACCOLTO IL RICORSO DI UN PM SUI DISSEQUESTRI DI UN GRUPPO DI CTD E HA RIMANDATO LA DECISIONE AL TRIBUNALE DI PRATO CHE DOVRà GIUDICARE PRENDENDO SPUNTO DALLE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE!!
IL PROCURATORE GENERALE (OVVERO L'ACCUSA DURANTE L'UDIENZA) SI è ESPRESSO FAVOREVOLMENTE NEI CONFRONTI DEI CTD, QUESTO LASCIA PENSARE A MOTIVAZIONI POSITIVE NEI LORO CONFRONTI...MA SIAMO IN ITALIA QUINDI AL DI LA DI TANTE CHIACCHIERE, CONOSCIAMO LE MOTIVAZIONI? NO!! QUINDI ASPETTIAMO...SONO INUTILI PAREI DI PRESUNTI LUMINARI DEL FORO, NONCHè DI SICURI LUMINARI DELL'IGNORANZA (FACILE CAPIRE A CHI MI RIFERISCO)
PIPPOBET SECONDO TE HO RAGIONE O SPARO STRONZATE?[/b]
IL PROCURATORE GENERALE (OVVERO L'ACCUSA DURANTE L'UDIENZA) SI è ESPRESSO FAVOREVOLMENTE NEI CONFRONTI DEI CTD, QUESTO LASCIA PENSARE A MOTIVAZIONI POSITIVE NEI LORO CONFRONTI...MA SIAMO IN ITALIA QUINDI AL DI LA DI TANTE CHIACCHIERE, CONOSCIAMO LE MOTIVAZIONI? NO!! QUINDI ASPETTIAMO...SONO INUTILI PAREI DI PRESUNTI LUMINARI DEL FORO, NONCHè DI SICURI LUMINARI DELL'IGNORANZA (FACILE CAPIRE A CHI MI RIFERISCO)
PIPPOBET SECONDO TE HO RAGIONE O SPARO STRONZATE?[/b]
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