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LAZIO-ROMA sospesa per voci incontrollate...ci risiamo!

Inviato: 28/04/2004 - 12:06
da pull
27/04/2004 23:52


Stanley: fiducia nelle motivazioni della Cassazione

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L'apparente sconfitta dei Ctd, ieri in Cassazione, non sposta di un millimetro la posizione della Stanley. Il quarto bookmaker del mondo comunica ad Agipro, attraverso le parole di John Whittaker, managing Director di Stanley Racing e Chairman di Stanley International, parole di grande fiducia: "Siamo fiduciosi che le motivazioni che saranno emanate dalla Corte di Cassazione - ha detto Whittaker - rifletteranno correttamente i principi espressi nella sentenza Gambelli, che la Corte di Giustizia Europea ha chiaramente espresso, con effetti vincolanti su tutte le giurisdizioni degli stati membri dell'Unione. Stanley conferma ancora il suo impegno ad operare come un attore sul mercato italiano, e continuerà  ad offrire i suoi servizi ai consumatori italiani. Speriamo che le autorità  italiane coglieranno l'opportunità  di dettare le regole in conformità  con le indicazioni della Gambelli".
(AGIPRO)



ORA è DIVENTATA APPARENTE SCONFITTA...PRIMA DI FARE PROCLAMI E MANDARE IN GIRO NOTIZIE LE AG. DI STAMPA FAREBBERO BENE AD ASPETTARE E SENTIRE ENTRAMBE LE CAMPANE, COME SANNO I CTD STANLEY IL TUTTO è STATO TRAVISATO...E L'ONOREVOLE CHE FINE HA FATTO? STA FACENDO LE VALIGE INSIEME A QUELL'IMBECILLE DI BISCA...

ricordate lazio roma fu sospesa per niente, e la sentenza del 6novembre inizialmente fu presa come sconfitta...

Inviato: 28/04/2004 - 14:52
da bisca
L'apparente sconfitta dei Ctd, ieri in Cassazione,......

APPARENTE SCONFITTA?
HA HA HA HA HA HA HA

UN CONSIGLIO MATERIALIZZI QUEL CAVALLO CHA HAI COME AVATAR E COMINCIA A CORRERE :lol: :lol:

INCREDIBILE! "APPARENTE SCONFITTA" :lol: :lol: :lol: :smoke: :smoke:

Inviato: 28/04/2004 - 14:59
da bisca
1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività  sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità  è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità  effettuate con qualunque mezzo di diffusione.
2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità  di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà  pubblicità  al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.
3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità  di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

Art. 4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell’articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, appovato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività  organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l’accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all’estero.

Art. 4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall’articolo 11 del decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell’articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all’uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione».

QUESTA NORMATIVA NON VA DISAPPLICATA :lol: :smoke:

Inviato: 28/04/2004 - 15:00
da anci4ever
bisca, ma stai tutto il giorno davanti al computer?
non lavori mai?
al comando di viale 21 Aprile??

Inviato: 28/04/2004 - 15:14
da pull
le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all’uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione».

bisca ce l'ho l'autorizzazione se mi dai un recapito te la mando :wink:

Inviato: 28/04/2004 - 15:26
da Nemesis
bisca ha scritto:...UN CONSIGLIO MATERIALIZZI QUEL CAVALLO CHA HAI COME AVATAR E COMINCIA A CORRERE...


Dì un po': ma con i verbi ci hai proprio litigato?

Inviato: 28/04/2004 - 15:59
da pull
BISCA E IGNORANTE O è IGNORANTE SEMPRE ACEFALO E O è! è L'UNICO CASO IN CUI LA GRAMMATICA CONCEDE UN ECCEZIONE, VISTA L'EVIDENZA DI TALE AFFERMAZIONE... :lol: :wink:

Inviato: 28/04/2004 - 17:48
da Nemesis
pull ha scritto:...ECCEZIONE...


Femminile... :P

Inviato: 28/04/2004 - 22:06
da bisca
pull ha scritto:le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all’uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione».

bisca ce l'ho l'autorizzazione se mi dai un recapito te la mando :wink:


QUELLA DEL MINISTERO PER LE COMUNICAZIONI? :lol:
QUELLA LA PUOI METTERE SOLO NEL CESSO :lol: