Pagina 1 di 1

Francamente una sorpresa!

Inviato: 26/04/2004 - 22:13
da concessionario
E' vero non aspettavo una decisione cosi netta (almeno nel comunicato) delle sezioni unite.
Qualche tempo fa avevo dei forti dubbi che era a favore dei ctd (molti di voi mi attaccarono giustamente) ma negli ultimi tempi mi ero fatto una convinzione del contrario.
Devo dire come ho riportato nei post vecchi che le perplessità  di amici avvocati e un giudice che la faccenda si evolvesse a favore dei ctd era giusta.
Daltronde non potevano fare altro che difendere lo Stato e l'Erario ma mi aspettavo almeno un invito alle istituzioni che mettessero mano ad una regolamentazione del settore (speriamo sia nelle motivazioni).
Questa sentenza non mi fa contento (scusate il riferimento) anche perchè intravedo ora una regolamentazione per il telematico più restrittiva (forte di tale sentenza) che liberista a favore delle solite lobbi.
Purtroppo alcune mie affermazioni del passato (criticate) ora mi danno ragione come quella che la corte europea aveva demandato al giudice nazionale di decidere e ha deciso!
Molti affermavano che la Cassazione doveva PER FORZA attenersi alla corte europea e io affermavo che se solo dovevano attenersi per le motivazioni campa cavallo che l'erba cresce.
Scusate se sono frainteso ma oggi non è la mia vittoria ma l'inizio della mia preoccupazione!
Ciao

Concessionario

Inviato: 27/04/2004 - 13:32
da Nemesis
Letteralmente dalla sentenza Gambelli della Corte di Giustizia delle Comunità  Europee (procedimento C243/01 del 6 Novembre 2003).

"...Per questi motivi, LA CORTE, pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Tribunale di Ascoli Piceno con ordinanza 30 Marzo 2001, dichiara: Una normativa nazionale contenente divieti - penalmente sanzionati - di svolgere attività  di raccolta, accettazione, prenotazione e trasmissione proposte di scommessa, relative, in particolare, a eventi sportivi, in assenza di concessione o autorizzazzione rilasciata dallo Stato membro interessato, costituisce una restrizione alla libertà  di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi previste, rispettivamente, agli artt. 43 CE e 49 CE. Spetta al giudice del rinvio verificare se tale normativa, alla luce delle sue concrete modalità  di applicazione, risponda realmente ad obiettivi tali da giustificarla e se le restrizioni che essa impone non risultino sproporzionate rispetto a tali obiettivi...".

Inviato: 27/04/2004 - 13:36
da incazzatonero
Nemesis ha scritto:Letteralmente dalla sentenza Gambelli della Corte di Giustizia delle Comunità  Europee (procedimento C243/01 del 6 Novembre 2003).

"...Per questi motivi, LA CORTE, pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Tribunale di Ascoli Piceno con ordinanza 30 Marzo 2001, dichiara: Una normativa nazionale contenente divieti - penalmente sanzionati - di svolgere attività  di raccolta, accettazione, prenotazione e trasmissione proposte di scommessa, relative, in particolare, a eventi sportivi, in assenza di concessione o autorizzazzione rilasciata dallo Stato membro interessato, costituisce una restrizione alla libertà  di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi previste, rispettivamente, agli artt. 43 CE e 49 CE. Spetta al giudice del rinvio verificare se tale normativa, alla luce delle sue concrete modalità  di applicazione, risponda realmente ad obiettivi tali da giustificarla e se le restrizioni che essa impone non risultino sproporzionate rispetto a tali obiettivi...".


Tutto vero, ma troveremo dei giudici con le palle disposti ad andare contro la cassazione? e anche se così fosse risulterebbero poi vincenti i ricorsi che inevitabilmente proporranno i p.m.

Inviato: 27/04/2004 - 13:59
da concessionario
Amici il problema è serio! mi spiego!
Al sequestro di un ctd da oggi ho forti dubbi che un giudice del riesame accolga il dissequestro in quanto il pm gli sbatte sul muso la sentenza della suprema corte di ieri e il giudice non puo prendere atto di cio applicando la normativa vigente.
Anche se trovassimo un giudice del rieasame fratello di un titolare di ctd e concedesse il dissequestro basti che il pm faccia ricorso e prima o poi si arriva proprio li in Cassazione e immaginate quale sia il verdetto con la consequenza della chiusura solo questa volta difinitiva e senza appello.
Questa è la situazione....credo.
La Stanley non potrà  neanche riportare lo Stato davanti alla corte europea proprio perche non ha senso visto che proprio la corte europea aveva lasciato le decisioni (quelle importanti ed esecutive) al giudice nazionale.
Ciao

www.flashbet.it

Inviato: 27/04/2004 - 14:35
da Nemesis
incazzatonero ha scritto:
Nemesis ha scritto:Letteralmente dalla sentenza Gambelli della Corte di Giustizia delle Comunità  Europee (procedimento C243/01 del 6 Novembre 2003).

"...Per questi motivi, LA CORTE, pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Tribunale di Ascoli Piceno con ordinanza 30 Marzo 2001, dichiara: Una normativa nazionale contenente divieti - penalmente sanzionati - di svolgere attività  di raccolta, accettazione, prenotazione e trasmissione proposte di scommessa, relative, in particolare, a eventi sportivi, in assenza di concessione o autorizzazzione rilasciata dallo Stato membro interessato, costituisce una restrizione alla libertà  di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi previste, rispettivamente, agli artt. 43 CE e 49 CE. Spetta al giudice del rinvio verificare se tale normativa, alla luce delle sue concrete modalità  di applicazione, risponda realmente ad obiettivi tali da giustificarla e se le restrizioni che essa impone non risultino sproporzionate rispetto a tali obiettivi...".


Tutto vero, ma troveremo dei giudici con le palle disposti ad andare contro la cassazione? e anche se così fosse risulterebbero poi vincenti i ricorsi che inevitabilmente proporranno i p.m.


Siamo in Italia; più che sperare in giudici con le palle, io avrei paura di giudici senza palle!
Per quanto riguarda i ricorsi in Cassazione: nulla cambia rispetto a prima, poichè anche prima i PM che ricorrevano in Cassazione la spuntavano. Ossia il caso veniva rimandato indietro al Tribunale di competenza per un nuovo riesame, dove spesso non si faceva altro che confermare quanto precedentemente sentenziato dal "giudice a quo", e non certo dal PM (che non può sentenziare un bel nulla) o dalla Cassazione. Ripeto: delegato alla verifica delle condizioni di applicabilità  della 401 è il giudice competente territorialmente. L'Italia è piena di CTD che lavorano regolarmente nonostante PM che sbraitano in nome della Cassazione!
E con ciò penso di aver risposto anche a Concessionario.

Inviato: 27/04/2004 - 14:52
da concessionario
Si forse hai ragione ma questo avveniva fino a ieri da domani o forti dubbi che accada quello che tu dici!
Anche se credo che la sentenza di ieri sia rivolta alla magistratura tutta sul fatto che la 401 non vada disapplicata e sempre secondo me la suprema corte sia l'organo giudiziario piu alto in grado in Italia.
Quindi di norma i giudici del riesame devono attenersi a quello che hanno deciso i loro "superiori".
Vediamo cosa succede!

Ciao