mossuf ha scritto:Enne ha scritto:fumanikke ha scritto:Voglio vedere ora come faranno a giustificare il mancato rilascio della licenza di pubblica sicurezza ad un ctd che non si condona!!
Ne combinano una al giorno!!
Se era già intuibile dal disposto dell'art.1 comma 644 della Stabiltà, la circolare di oggi dovrebbe fugare ogni dubbio al riguardo.
La presentazione dell'istanza di P.S. da parte di soggetti legati a operatori non concessionari diviene assolutamente inutile. Addirittura le Questure potrebbero dichiarare le domande inammissibili per carenza di interesse.
La figura del CTD non condonato è disciplinata positivamente in tutti i suoi aspetti e le esigenze sottese alla richiesta sono assorbite dalla previsione del possesso, in capo al titolare del CTD dei medesimi requisiti previsti dal Testo Unico e dalla sanzione - la chiusura amministrativa - prevista nel caso in cui ne venga accertato il difetto.
Il diritto dell'Unione diviene il crocevia per la definizione dei processi per art. 4, essendo, verosimilmente, superati gli strascichi procedimentali - leggasi l'adozione delle consuete misure cautelari.
Resta il versante tributario, ma c'è tempo per definire strategie ed approntare gli opportuni strumenti di asssitenza fiscale.
Scusa Enne potresti esprimere il pensiero in maniera più semplice, parlo per me che sono ignorante e non lo ho tanto capito.
Grazie
In altre parole, il comma 644 della Stabilità, regolamenta, per la prima volta, la figura del CED/CTD legato ad un bookmaker estero privo di concessione italiana.
La disciplina riguarda l'aspetto amministrativo, cui si riferisce la maggior parte delle norme, quello penale ed il profilo fiscale.
La lettera e), nel fissare gli obblighi comunicativi verso Questure e ADM, suggerisce la possibilità dell'avviamento di nuovi punti di raccolta. Le lettere a) b) c) e d) individuano,invece, le modalità di esercizio dell'attività.
La stessa lettera e) nel precisare che i titolari dei CED devono soddisfare i medesimi requisiti soggettivi previsti dal TULPS, sanzionandone il difetto con la chiusura amministrativa del punto ed i chiarimenti forniti oggi dal Ministero degli Interni, di fatto rendono inutile la presentazione dell'istanza ex art. 88 sia ai fini pratici, sia ai fini strategici.
Il CED denuncia la sua esistenza; è in ogni momento soggetto alle verifiche sui requisiti da parte del Questore; deve attenersi agli obblighi che accostano la raccolta effettuata nel punto a quella dei concessionari. Ciò sopperisce alla necessità del titolo autorizzatorio ed, in effetti, lo stesso Ministero chiarisce che "Quanto ai procedimenti amministrativi conseguenti a domande di licenza per l’apertura di sale scommesse presentate prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni e non ancora definiti si ritiene che tali procedimenti debbano essere definiti sulla base della normativa preesistente, che impedisce il rilascio della licenza a soggetti non muniti di concessione governativa né incaricati di questi ultimi” con ciò lasciando intendere che gli eventuali, nuovi procedimenti, non vadano più definiti sulla medesima base.
D'altra parte rimane impregiudicato il regime della responsabilità penale, ma per gli stessi motivi e, comunque, già se ne parlava, diviene inutile il ricorso alle misure cautelari.
Tanto il sequestro preventivo quanto quello probatorio si basano su esigenze che le norme positive dettate dal comma 644 fanno venir meno.
I profili di incompatibilità del sistema con il diritto dell'Unione,dunque, serviranno a segnare il confine tra archiviazione e rinvio a giudizio nella fase procedimentale o quello tra condanna e proscioglimento nella fase processuale.
Spero di essere stato più chiaro.
Ovviamente questa è e resta la mia personale lettura del quadro attuale, mi piacerebbe confrontarmi con altre opinioni.