mandrake76 ha scritto:Pare confermato sia austriaco, peró é molto strano perché io da ambienti Stanley ho sentito si tratti di un book maltese,
SENT. CGE APPLICABILE SOLO ESCLUSI GARE
La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro di un'agenzia di Palermo: Non risulta che l'allibratore austriaco sia stato escluso da una gara
La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro di un'agenzia di raccolta scommesse di Palermo (collegata a una compagnia austriaca), dal momento che l'indagato non era legato "a un operatore che era stato escluso dalle gare pertinenti in violazione del diritto dell'Unione". E' quanto ha deciso la Terza Sezione Penale prendendo in esame anche la sentenza dello scorso febbraio che la Corte di Giustizia ha pronunciato sui casi Costa e Cifone. Quest'ultima - come riassume la Cassazione - ha ribadito che lo Stato italiano "non può applicare sanzioni penali per l'esercizio di un'attività organizzata di raccolta di scommesse senza concessione o autorizzazione di polizia a persone legate a un operatore che era stato escluso dalle gare pertinenti in violazione del diritto dell'Unione". Il caso esaminato dalla Cassazione, in altre parole, non ricade nell'ambito di applicazione della sentenza della CGE: "non risulta e non è stato nemmeno dedotto che l'allibratore austriaco sia stato escluso da una gara". Per la Cassazione: "la sentenza Costa Cifone ha affermato che nei confronti della società di diritto inglese Stanleybet e dei centri trasmissione dati che operano in Italia su suo incarico non sono applicabili le sanzioni penali" previste dalla normativa italiana. Di conseguenza, "la normativa italiana che esclude la Stanleybet dalla possibilità di svolgere in Italia la propria attività costituisce, nei confronti di detta società e di altre che si trovano nell'identica situazione, violazione degli articoli 43 e 49 del Trattato". E quindi, conclude la Suprema Corte:qualora non si tratti di una società che si trovi in questa particolare situazione, la normativa nazionale che sottopone a concessione e autorizzazione di polizia la raccolta di scommesse non è in contrasto con norme del Trattato, essendo finalizzata alla tutela di interessi di ordine pubblico, con l'ulteriore conseguenza che i centri di trasmissione dati che operano per società che non si trovano nella detta situazione (...) non sono esenti da sanzioni penali".
Gentile Collaboratore,
a seguito delle notizie, riportate da alcuni organi di informazione di settore, in merito alla Sentenza pronunciata dalla Suprema Corte di Cassazione lo scorso 16 maggio, appaiono necessarie alcune precisazioni.
Nonostante il nostro modo di "fare informazione" sia ormai noto a tutti poichè "Non giudichiamo vicende altrui tantomeno giudiziarie", appare necessario prendere le dovute distanze dalle errate e tendenziose interpretazioni date alla Sentenza sopra citata.
Infatti, i giudici della Suprema Corte sono stati chiamati a pronunciarsi relativamente all'attività di un centro non collegato nè alla società GoldBet nè alla società StanleyBet.
Non vorremmo essere ripetitivi ma è necessario: La piena applicabilità dei principi sanciti dalla sentenza Costa-Cifone alla società GoldBet è stata espressamente dichiarata con l'ordinanza "Zungri" emessa in data 16 febbraio 2012 dalla Corte di Giustizia Europea (già applicata da diversi Tribunali italiani).
Pertanto, Vi auguriamo Buon Lavoro e restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
GoldBet Legal Dept