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Imposta unica sulle scommesse
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- mintdijesolo
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Messaggioda mintdijesolo » 17/11/2011 - 19:27
Quindi i fiscalisti dei book esteri in quasi 1 anno non sono stati in grado di applicare le disposizioni contenute nella l. n. 220 del 13/12/2010 (legge di stabilità 2011).
Forse è il caso che cambino mestiere.
I book esteri non hanno nessuna voglia ed interesse a mettersi in regola da un punto di vista fiscale con lo stato Italiano (è altresi' ispiegabile come lo Stato attraverso i propri organi non si sia mosso prima).
Il problema lo scaricheranno sui titolari dei CED come in parte sta avvenendo in Sicilia.
Quindi la consulenza lo fornisco io ed anche gratis !
Per chi volesse mettersi in regola :
La legge di stabilità 2011 ha previsto, all’art. 1, commi 65-82, una serie di disposizioni nel settore gioco.
Con la risoluzione n. 23 di ieri, 24 febbraio 2011, l’Agenzia delle Entrate ha istituito una serie di codici tributo per il versamento, tramite modello F24 Accise, delle somme dovute all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (A.A.M.S) rendendo operativi le dispodizioni della legge di stabilità
65. L'articolo 5 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, e` sostituito dal seguente:
«Art. 5. - (Sanzioni). 1. Il soggetto passivo che sottrae, in qualsiasi modo, base imponibile all'imposta unica dei concorsi pronostici o delle scommesse e` punito con la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento della maggiore imposta e, se la base imponibile sottratta e`superiore a euro 50.000, anche con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi.
2. Il soggetto passivo che, nell'ambito degli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66, omette, in tutto o in parte, ovvero ritarda il pagamento dell'imposta dovuta e` punito con una sanzione amministrativa pari al 30 per cento degli importi non pagati nel termine prescritto.
3. Chi non presenta o presenta con indicazioni inesatte la segnalazione certificata di inizio attivita` e` soggetto alla sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.000.
4. In caso di giocate simulate, fermo restando che l'imposta unica e` comunque dovuta, si applica una sanzione amministrativa pari alla vincita conseguente alla giocata simulata, oltre alla chiusura dell'esercizio da tre a sei mesi. In caso di recidiva e` disposta la chiusura dell'esercizio da sei mesi a un anno. Qualora, dopo l'applicazione della sanzione prevista nel periodo precedente, sia accertata un'ulteriore violazione, e` disposta la revoca della concessione.
5. Nell'esercizio delle attribuzioni e dei poteri riconosciuti all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'adempimento dei propri compiti, si applicano, con riferimento alle violazioni commesse, gli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.
6. Salvo quanto previsto dal comma 7 del presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di sanzioni amministrative tributarie recate dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dall'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Tuttavia, ai fini dell'applicazione dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, e successive modificazioni, le sanzioni previste dal presente articolo si applicano separatamente rispetto a tutti gli altri tributi indicati nel comma 4 dello stesso articolo 12.
7. Le sanzioni in materia di concorsi pronostici e di scommesse, previste dal presente articolo, sono ridotte, sempreche´ la violazione non sia stata gia` oggetto di comunicazione di omesso versamento e che, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita` amministrative di contestazione dei quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza:
a) a un dodicesimo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo, se esso e` eseguito nel termine di trenta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore;
b) a un decimo del minimo, se la regolarizzazione delle violazioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dalla violazione.
8. Il pagamento della sanzione ridotta di cui al comma 7 deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonche´ al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno».
66. Ferma restando l'obbligatorieta`,ai sensi della legislazione vigente, di licenze, autorizzazioni e concessioni nazionali per l'esercizio dei concorsi pronostici e delle scommesse, e conseguentemente l'immediata chiusura dell'esercizio nel caso in cui il relativo titolare ovvero esercente risulti sprovvisto di tali titoli abilitativi, ai soli fini tributari:
a) l'articolo 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse e` comunque dovuta ancorche´ la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) l'articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta e`chiunque, ancorche´ in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l'attivita` e` esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attivita` e` esercitata e` obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni.
67. La base imponibile sottratta, accertata ai fini dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e` posta a base delle rettifiche e degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attivita` produttive eventualmente applicabili al soggetto. A tale scopo, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e il Corpo della guardia di finanza comunicano all'Agenzia delle entrate le violazioni rispettivamente accertate e constatate in sede di controllo dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse. Per le violazioni constatate dal Corpo della guardia di finanza, la rilevanza della base imponibile sottratta od occultata, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attivita` produttive, e` subordinata all'avvenuto accertamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le modalita` e i termini di comunicazione all'Agenzia delle entrate sono definiti con provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Direttore generale dell'Agenzia delle entrate e con il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza.
legge stabilità 2011 articoli riguardanti i giochi
65. L'articolo 5 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, e` sostituito dal seguente:
«Art. 5. - (Sanzioni). 1. Il soggetto passivo che sottrae, in qualsiasi modo, base imponibile all'imposta unica dei concorsi pronostici o delle scommesse e` punito con la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento della maggiore imposta e, se la base imponibile sottratta e`superiore a euro 50.000, anche con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi.
2. Il soggetto passivo che, nell'ambito degli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66, omette, in tutto o in parte, ovvero ritarda il pagamento dell'imposta dovuta e` punito con una sanzione amministrativa pari al 30 per cento degli importi non pagati nel termine prescritto.
3. Chi non presenta o presenta con indicazioni inesatte la segnalazione certificata di inizio attivita` e` soggetto alla sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.000.
4. In caso di giocate simulate, fermo restando che l'imposta unica e` comunque dovuta, si applica una sanzione amministrativa pari alla vincita conseguente alla giocata simulata, oltre alla chiusura dell'esercizio da tre a sei mesi. In caso di recidiva e` disposta la chiusura dell'esercizio da sei mesi a un anno. Qualora, dopo l'applicazione della sanzione prevista nel periodo precedente, sia accertata un'ulteriore violazione, e` disposta la revoca della concessione.
5. Nell'esercizio delle attribuzioni e dei poteri riconosciuti all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'adempimento dei propri compiti, si applicano, con riferimento alle violazioni commesse, gli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.
6. Salvo quanto previsto dal comma 7 del presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di sanzioni amministrative tributarie recate dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dall'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Tuttavia, ai fini dell'applicazione dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, e successive modificazioni, le sanzioni previste dal presente articolo si applicano separatamente rispetto a tutti gli altri tributi indicati nel comma 4 dello stesso articolo 12.
7. Le sanzioni in materia di concorsi pronostici e di scommesse, previste dal presente articolo, sono ridotte, sempreche´ la violazione non sia stata gia` oggetto di comunicazione di omesso versamento e che, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita` amministrative di contestazione dei quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza:
a) a un dodicesimo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo, se esso e` eseguito nel termine di trenta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore;
b) a un decimo del minimo, se la regolarizzazione delle violazioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dalla violazione.
8. Il pagamento della sanzione ridotta di cui al comma 7 deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonche´ al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno».
66. Ferma restando l'obbligatorieta`,ai sensi della legislazione vigente, di licenze, autorizzazioni e concessioni nazionali per l'esercizio dei concorsi pronostici e delle scommesse, e conseguentemente l'immediata chiusura dell'esercizio nel caso in cui il relativo titolare ovvero esercente risulti sprovvisto di tali titoli abilitativi, ai soli fini tributari:
a) l'articolo 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse e` comunque dovuta ancorche´ la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) l'articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta e`chiunque, ancorche´ in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l'attivita` e` esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attivita` e` esercitata e` obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni.
67. La base imponibile sottratta, accertata ai fini dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e` posta a base delle rettifiche e degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attivita` produttive eventualmente applicabili al soggetto. A tale scopo, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e il Corpo della guardia di finanza comunicano all'Agenzia delle entrate le violazioni rispettivamente accertate e constatate in sede di controllo dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse. Per le violazioni constatate dal Corpo della guardia di finanza, la rilevanza della base imponibile sottratta od occultata, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attivita` produttive, e` subordinata all'avvenuto accertamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le modalita` e i termini di comunicazione all'Agenzia delle entrate sono definiti con provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Direttore generale dell'Agenzia delle entrate e con il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza.
68. All'articolo 39-quater del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il predetto importo forfetario o, se maggiore, l'ammontare effettivo accertato ai fini della determinazione del prelievo erariale unico e` posto a base delle rettifiche e degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attivita` produttive eventualmente applicabili al soggetto. A tale scopo, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e il Corpo della guardia di finanza comunicano all'Agenzia delle entrate le violazioni rispettivamente accertate e constatate in sede di controllo in materia di prelievo erariale unico. Per le violazioni constatate dal Corpo della guardia di finanza, la rilevanza dell'importo forfetario delle somme giocate determinato ai sensi del presente comma, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attivita` produttive, e` subordinata all'avvenuto accertamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le modalita` e i termini di comunicazione all'Agenzia delle entrate sono definiti con provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Direttore generale dell'Agenzia delle entrate e con il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza».
segue .......
risoluzione agenzia entrate
Per consentire il versamento dell’imposta unica accertata, degli interessi e delle relative sanzioni, la ris. n. 23 ha istituito 24 nuovi codici tributo (da “5220â€
Forse è il caso che cambino mestiere.
I book esteri non hanno nessuna voglia ed interesse a mettersi in regola da un punto di vista fiscale con lo stato Italiano (è altresi' ispiegabile come lo Stato attraverso i propri organi non si sia mosso prima).
Il problema lo scaricheranno sui titolari dei CED come in parte sta avvenendo in Sicilia.
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Per chi volesse mettersi in regola :
La legge di stabilità 2011 ha previsto, all’art. 1, commi 65-82, una serie di disposizioni nel settore gioco.
Con la risoluzione n. 23 di ieri, 24 febbraio 2011, l’Agenzia delle Entrate ha istituito una serie di codici tributo per il versamento, tramite modello F24 Accise, delle somme dovute all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (A.A.M.S) rendendo operativi le dispodizioni della legge di stabilità
65. L'articolo 5 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, e` sostituito dal seguente:
«Art. 5. - (Sanzioni). 1. Il soggetto passivo che sottrae, in qualsiasi modo, base imponibile all'imposta unica dei concorsi pronostici o delle scommesse e` punito con la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento della maggiore imposta e, se la base imponibile sottratta e`superiore a euro 50.000, anche con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi.
2. Il soggetto passivo che, nell'ambito degli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66, omette, in tutto o in parte, ovvero ritarda il pagamento dell'imposta dovuta e` punito con una sanzione amministrativa pari al 30 per cento degli importi non pagati nel termine prescritto.
3. Chi non presenta o presenta con indicazioni inesatte la segnalazione certificata di inizio attivita` e` soggetto alla sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.000.
4. In caso di giocate simulate, fermo restando che l'imposta unica e` comunque dovuta, si applica una sanzione amministrativa pari alla vincita conseguente alla giocata simulata, oltre alla chiusura dell'esercizio da tre a sei mesi. In caso di recidiva e` disposta la chiusura dell'esercizio da sei mesi a un anno. Qualora, dopo l'applicazione della sanzione prevista nel periodo precedente, sia accertata un'ulteriore violazione, e` disposta la revoca della concessione.
5. Nell'esercizio delle attribuzioni e dei poteri riconosciuti all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'adempimento dei propri compiti, si applicano, con riferimento alle violazioni commesse, gli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.
6. Salvo quanto previsto dal comma 7 del presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di sanzioni amministrative tributarie recate dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dall'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Tuttavia, ai fini dell'applicazione dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, e successive modificazioni, le sanzioni previste dal presente articolo si applicano separatamente rispetto a tutti gli altri tributi indicati nel comma 4 dello stesso articolo 12.
7. Le sanzioni in materia di concorsi pronostici e di scommesse, previste dal presente articolo, sono ridotte, sempreche´ la violazione non sia stata gia` oggetto di comunicazione di omesso versamento e che, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita` amministrative di contestazione dei quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza:
a) a un dodicesimo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo, se esso e` eseguito nel termine di trenta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore;
b) a un decimo del minimo, se la regolarizzazione delle violazioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dalla violazione.
8. Il pagamento della sanzione ridotta di cui al comma 7 deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonche´ al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno».
66. Ferma restando l'obbligatorieta`,ai sensi della legislazione vigente, di licenze, autorizzazioni e concessioni nazionali per l'esercizio dei concorsi pronostici e delle scommesse, e conseguentemente l'immediata chiusura dell'esercizio nel caso in cui il relativo titolare ovvero esercente risulti sprovvisto di tali titoli abilitativi, ai soli fini tributari:
a) l'articolo 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse e` comunque dovuta ancorche´ la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) l'articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta e`chiunque, ancorche´ in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l'attivita` e` esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attivita` e` esercitata e` obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni.
67. La base imponibile sottratta, accertata ai fini dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e` posta a base delle rettifiche e degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attivita` produttive eventualmente applicabili al soggetto. A tale scopo, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e il Corpo della guardia di finanza comunicano all'Agenzia delle entrate le violazioni rispettivamente accertate e constatate in sede di controllo dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse. Per le violazioni constatate dal Corpo della guardia di finanza, la rilevanza della base imponibile sottratta od occultata, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attivita` produttive, e` subordinata all'avvenuto accertamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le modalita` e i termini di comunicazione all'Agenzia delle entrate sono definiti con provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Direttore generale dell'Agenzia delle entrate e con il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza.
legge stabilità 2011 articoli riguardanti i giochi
65. L'articolo 5 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, e` sostituito dal seguente:
«Art. 5. - (Sanzioni). 1. Il soggetto passivo che sottrae, in qualsiasi modo, base imponibile all'imposta unica dei concorsi pronostici o delle scommesse e` punito con la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento della maggiore imposta e, se la base imponibile sottratta e`superiore a euro 50.000, anche con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi.
2. Il soggetto passivo che, nell'ambito degli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66, omette, in tutto o in parte, ovvero ritarda il pagamento dell'imposta dovuta e` punito con una sanzione amministrativa pari al 30 per cento degli importi non pagati nel termine prescritto.
3. Chi non presenta o presenta con indicazioni inesatte la segnalazione certificata di inizio attivita` e` soggetto alla sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.000.
4. In caso di giocate simulate, fermo restando che l'imposta unica e` comunque dovuta, si applica una sanzione amministrativa pari alla vincita conseguente alla giocata simulata, oltre alla chiusura dell'esercizio da tre a sei mesi. In caso di recidiva e` disposta la chiusura dell'esercizio da sei mesi a un anno. Qualora, dopo l'applicazione della sanzione prevista nel periodo precedente, sia accertata un'ulteriore violazione, e` disposta la revoca della concessione.
5. Nell'esercizio delle attribuzioni e dei poteri riconosciuti all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'adempimento dei propri compiti, si applicano, con riferimento alle violazioni commesse, gli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.
6. Salvo quanto previsto dal comma 7 del presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di sanzioni amministrative tributarie recate dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dall'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Tuttavia, ai fini dell'applicazione dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, e successive modificazioni, le sanzioni previste dal presente articolo si applicano separatamente rispetto a tutti gli altri tributi indicati nel comma 4 dello stesso articolo 12.
7. Le sanzioni in materia di concorsi pronostici e di scommesse, previste dal presente articolo, sono ridotte, sempreche´ la violazione non sia stata gia` oggetto di comunicazione di omesso versamento e che, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita` amministrative di contestazione dei quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza:
a) a un dodicesimo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo, se esso e` eseguito nel termine di trenta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore;
b) a un decimo del minimo, se la regolarizzazione delle violazioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dalla violazione.
8. Il pagamento della sanzione ridotta di cui al comma 7 deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonche´ al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno».
66. Ferma restando l'obbligatorieta`,ai sensi della legislazione vigente, di licenze, autorizzazioni e concessioni nazionali per l'esercizio dei concorsi pronostici e delle scommesse, e conseguentemente l'immediata chiusura dell'esercizio nel caso in cui il relativo titolare ovvero esercente risulti sprovvisto di tali titoli abilitativi, ai soli fini tributari:
a) l'articolo 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse e` comunque dovuta ancorche´ la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) l'articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta e`chiunque, ancorche´ in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l'attivita` e` esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attivita` e` esercitata e` obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni.
67. La base imponibile sottratta, accertata ai fini dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e` posta a base delle rettifiche e degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attivita` produttive eventualmente applicabili al soggetto. A tale scopo, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e il Corpo della guardia di finanza comunicano all'Agenzia delle entrate le violazioni rispettivamente accertate e constatate in sede di controllo dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse. Per le violazioni constatate dal Corpo della guardia di finanza, la rilevanza della base imponibile sottratta od occultata, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attivita` produttive, e` subordinata all'avvenuto accertamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le modalita` e i termini di comunicazione all'Agenzia delle entrate sono definiti con provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Direttore generale dell'Agenzia delle entrate e con il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza.
68. All'articolo 39-quater del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il predetto importo forfetario o, se maggiore, l'ammontare effettivo accertato ai fini della determinazione del prelievo erariale unico e` posto a base delle rettifiche e degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attivita` produttive eventualmente applicabili al soggetto. A tale scopo, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e il Corpo della guardia di finanza comunicano all'Agenzia delle entrate le violazioni rispettivamente accertate e constatate in sede di controllo in materia di prelievo erariale unico. Per le violazioni constatate dal Corpo della guardia di finanza, la rilevanza dell'importo forfetario delle somme giocate determinato ai sensi del presente comma, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attivita` produttive, e` subordinata all'avvenuto accertamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le modalita` e i termini di comunicazione all'Agenzia delle entrate sono definiti con provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Direttore generale dell'Agenzia delle entrate e con il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza».
segue .......
risoluzione agenzia entrate
Per consentire il versamento dell’imposta unica accertata, degli interessi e delle relative sanzioni, la ris. n. 23 ha istituito 24 nuovi codici tributo (da “5220â€
Messaggioda Aneurism » 18/11/2011 - 10:03
ahahah , scusate. Mint , come in precedenza detto a miloch , sono felice che ci sia gente come te che crede nel sistema, beati voi perche entrerete nel regno dei cieli.
io purtroppo sono un "satanista" , vorrei fare 2 mi(gh)liardi di debito anche io , ma non ci riesco voglio rivendermi un palazzo a 1/10 del prezzo ma non ci riesco!, voglio anche io prendere soldi per riaprire un negozio poi lo riapro che so in romania o cina, ci sono tanti esempi che vorrei fare , peccato che sono solo un fallito.
Saluti un satanista fallito.
io purtroppo sono un "satanista" , vorrei fare 2 mi(gh)liardi di debito anche io , ma non ci riesco voglio rivendermi un palazzo a 1/10 del prezzo ma non ci riesco!, voglio anche io prendere soldi per riaprire un negozio poi lo riapro che so in romania o cina, ci sono tanti esempi che vorrei fare , peccato che sono solo un fallito.
Saluti un satanista fallito.
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lovekill78
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Messaggioda lovekill78 » 18/11/2011 - 10:52
Aneurism ha scritto:ahahah , scusate. Mint , come in precedenza detto a miloch , sono felice che ci sia gente come te che crede nel sistema, beati voi perche entrerete nel regno dei cieli.
io purtroppo sono un "satanista" , vorrei fare 2 mi(gh)liardi di debito anche io , ma non ci riesco voglio rivendermi un palazzo a 1/10 del prezzo ma non ci riesco!, voglio anche io prendere soldi per riaprire un negozio poi lo riapro che so in romania o cina, ci sono tanti esempi che vorrei fare , peccato che sono solo un fallito.
Saluti un satanista fallito.
NOOOOO non ci credo!!!!!! Eri un mito per me.....alla fine scopro che sei più fallito di SNAI!!!!! Comunque se pensi di fondare ad una setta sarò sicuramente un tuo adepto...fammi sapere magari potremmo chiamarla DEVILBET O HELLBET O GODBET!!! che dici?
- mintdijesolo
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Messaggioda mintdijesolo » 18/11/2011 - 11:07
Ognuno è libero di tenere i comportamenti che ritiene più opportuni in materia fiscale. Una sola cosa se è quando contesteranno il mancato pagamento delle imposte speriamo almeno che non griderete al complotto e che nessuno dica non lo sapevo o nessuno dei capi mi aveva avvertito.
Saluti
Saluti
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