Comparazione bonus scommesse
effetti post placanica...
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Messaggioda enzo-bet » 15/03/2007 - 14:37
Mi trovi daccordo rebnat,se dedicassero piu' tempo alle truffe che vengono fatte alla povera gente da parte di pseudo maghi,guaritori ecc...,credo che si eliminerebbe molta spazzatura che c'e' in giro.Secondo me basterebbe mettere dei paletti,tipo...un book nn puo aprire piu' di un numero di affiliati,distanze tra negozi in base agli abitanti,obbligo di pagare le tasse allo stato dove operano questi negozi,obbligo di controlli frequenti per accettarsi che nn vi siano infiltrazioni criminali e altro ancora.Capisco di nn aver scoperto l'acqua calda,capisco che la politica ha degli interessi personali che nn sono quelli per il bene del paese,se no nn ci sarebbe stato un bando che di fatto mettera' in mezzo una strada tantissimi ricevitori che fino ad oggi hanno dedicato parte della loro vita all'interno delle ricevitorie,solo perche' nn hanno avuto la possibilita' di partecipare al bando o nn hanno voluto.
Messaggioda bigmatch » 15/03/2007 - 18:25
rebnat ha scritto:MA A CHE c***o SERVE FARE UN BANDO!!!!!aprite gli occhi porcaccia la miseria!!!
Perchè non fanno un bando sui telefoni erotici o sulla cartomanzia telefonica? Così stabiliscono chi ha i requisiti migliori per inculare la gente!!!
ma dico io , almeno la libertà di farci inculare da chi c***o vogliamo noi ce la potrebbero lasciare!!è un nostro diritto!!
mi pare tutto un trenino gay!!!
il bando serve solo a riempire le casse dello stato...come il bando del '99
non si sono preoccupati minimamente che le agenzie chiudevano .....già nel 2001 a solo 1anno dall'apertura ...figurati per questo bando ...non apriranno neanche ...
Messaggioda superibra » 15/03/2007 - 20:07
io oggi ho chiamato la Stanley......sono loro i primi a dire...che in realta' non e' cambiato nulla......apri...e speri......il rischio chiusura c'e' sempre.......se uno vuole lavorare cosi'.....prego.....si accomodi pure....io ho preso il corner per non avere problemi con il telematico....figuriamoci se posso partire come CTD.
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humanoidale
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Messaggioda humanoidale » 15/03/2007 - 21:00
rebnat ha scritto:humanoidale ha scritto:stefano777 ha scritto:lo Stato italiano che ritorna sui propri passi?
lo Stato italiano che RESTITUISCE dei soldi?
i siti oscurati rimarranno tali !
chi ha investito non rivedrà i propri soldi ma potrà VENDERE IL PRODOTTO CHE VUOLE, avendo pagato la tangente allo stato ( la licenza)
stefano bz
Il pagamento di "tangenti" allo Stato sono frutto di un bando (a vostro giudizio irregolare) che è stato fatto per limitare e contingentare - cosa assolutamente necessaria per un mercato tendente all'infinito, in cui si vedevano nascere nei punti più impensabili centri per le scommesse.
Il fatto che abbiano potuto partecipare oltre 150 società accreditate (non ricordo di preciso il munero), vuol dire che è stato data la possibilità a chi aveva effettivamente la capacità economica di potersi aggiudicare i punti.
Tutto il resto è sorpassato....
Per quanto riguarda l'Europa poi....
Ne possiamo parlare fra circa 87 anni circa....
forse allora si potrà riprendere il discorso scommesse
Ciao
tipico soggetto con caratteristiche consone all'AAMS!
perchè non fai il bando per farti assumere?basta pagare vedrai che ti assumono!
MA A CHE c***o SERVE FARE UN BANDO!!!!!
aprite gli occhi porcaccia la miseria!!!
Perchè non fanno un bando sui telefoni erotici o sulla cartomanzia telefonica? Così stabiliscono chi ha i requisiti migliori per inculare la gente!!!
ma dico io , almeno la libertà di farci inculare da chi c***o vogliamo noi ce la potrebbero lasciare!!è un nostro diritto!!
mi pare tutto un trenino gay!!!
Quando vengono a chiudervi....
fate vedere quello che scrivete sul forum....
chiamate i vostri avvocati e sicuramente avrete qualche attuenuante alle multe che faranno.....
Comunque addio.....
Messaggioda rebnat » 15/03/2007 - 21:32
humanoidale ha scritto:Quando vengono a chiudervi....
fate vedere quello che scrivete sul forum....
chiamate i vostri avvocati e sicuramente avrete qualche attuenuante alle multe che faranno.....
Comunque addio.....
bravo , vedo che ti stai applicando con le direttive AAMS,
comunque non mi hai risposto, volevo il tuo parere su quali sono i motivi e le necessità nel fare un bando di concorso,o rilasciare apposite licenze per svolgere la attività di bookmaker in Italia. tutto qui .
Io vendo olio d'oliva, a sto punto se il governo francese non mi da il permesso io il mio olio ai francesi non glielo vendo!!
Voglio prima il permesso dai galletti!
Aimo Nole - Claudio Marchisio - Ahmadinejad -- Sexy Alisa - Bell'Agniella - ReDavid -
STANLEY: ALTRE SEI ASSOLUZIONI IN ITALIA
Messaggioda ercolino » 16/03/2007 - 21:39
ca - 16/03/2007 - 18:40
Altri sei Ctd Stanley, chiusi qualche tempo fa dalle autorità giudiziarie italiane, sarebbero stati assolti da altrettanti tribunali italiani sparsi in tutta la penisola. A questo punto salgono a nove le assoluzioni di centri Stanley e, con il passare dei giorni, potrebbero aumentare a dismisura.
Fonte:Lautomatico.net
Altri sei Ctd Stanley, chiusi qualche tempo fa dalle autorità giudiziarie italiane, sarebbero stati assolti da altrettanti tribunali italiani sparsi in tutta la penisola. A questo punto salgono a nove le assoluzioni di centri Stanley e, con il passare dei giorni, potrebbero aumentare a dismisura.
Fonte:Lautomatico.net
erc
STANLEY: PARLA L'AVVOCATO TERRANOVA
Messaggioda ercolino » 17/03/2007 - 11:11
"Il pronunciamento della Corte di Giustizia Europea del 6 marzo scorso secondo noi modifica sensibilmente il quadro legislativo incerto previdente e un notevole cambiamento di fronte sui processi penali pendenti", esordisce in esclusiva a L'Automatico Gioco&Giochi, Antonella Terranova, l'avvocato dello studio legale De Becchi-Jacchia chiamata da qualche tempo a curare gli aspetti amministrativi e della normativa comunitaria relativi al conflitto tra Stanleybet, il bookmaker di Liverpool e lo Stato Italiano, in particolare l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.
L'avvocatessa romana si è resa conto di essere entrata in qualche modo nella storia del diritto comunitario e, naturalmente, del betting internazionale. Non è azzardato, infatti, paragonare la sentenza Placanica a quella che riguardò il caso del calciatore Johnny Bosmann che rivoluzionò la tratta europea dei giocatori di calcio professionisti: "I principi enunciati nella sentenza Placanica contengono elementi molto importanti per il futuro del settore - spiega Antonella Terranova - non ci sono più ombre (quelle che invece l'analoga sentenza sul caso Gambelli aveva lasciato, ndr) e adesso eventuali restrizioni agli articoli 43 e 49 del trattato comunitario non sono più contemplate e verranno rimosse". La sentenza della Corte del Lussemburgo può trasformarsi in uno strumento molto particolare: "Ogni provvedimento dovrà passare il test della Placanica - sottolinea Terranova - che servirà a pesare la congruità dei casi in esame rispetto ai principi comunitari della libera prestazione di servizi, della libertà di stabilimento delle imprese sul territorio europeo e della libera circolazione delle merci e dei capitali".
C'è chi ha spostato l'attenzione sul contesto della sentenza Placanica che si riferisce al mercato italiano del betting del 1999, alle ‘vecchie' mille concessioni: "Nel vecchio sistema c'era una chiusura alla partecipazione di alcuni soggetti, compresi quelli stranieri - chiarisce l'avvocato Terranova - l'attuale situazione, la gara, sembra essere in grado di passare il test Placanica. Tuttavia anche nell'attuale sistema contiamo delle restrizioni all'ingresso degli operatori nel mercato italiano". Un sistema concessorio che, come dicono i Monopoli, è stato elogiato dalla Corte Europea. "Sì, l'elogio c'è stato - precisa Terranova dello studio De Becchi/Jacchia - ma principalmente per il regime concessorio inteso come ottimo strumento di controllo della legalità sul territorio. All'interno del sistema, però, le regole devono essere proporzionate ai soliti principi comunitari dai quali non si può prescindere". L'elogio va visto positivamente se confrontato con la situazione di altri mercati europei dove il monopolio è ancora più severo: "I principi potrebbero cambiare sensibilmente la situazione di altri stati membri".
Intanto dai tribunali italiani arrivano i primi riscontri positivi: "Dal punto di vista delle sanzioni penali e delle relative cause che vedevano protagonisti gli intermediari Stanley, abbiamo avuto una positiva conferma". Si va avanti così, quindi: "Si, volta per volta saranno i giudici a dover applicare i principi contenuti nella Placanica quando si ripresenteranno casi simili a quelli già discussi nella aule dei tribunali italiani".
Fonte:Lautomatico.net
L'avvocatessa romana si è resa conto di essere entrata in qualche modo nella storia del diritto comunitario e, naturalmente, del betting internazionale. Non è azzardato, infatti, paragonare la sentenza Placanica a quella che riguardò il caso del calciatore Johnny Bosmann che rivoluzionò la tratta europea dei giocatori di calcio professionisti: "I principi enunciati nella sentenza Placanica contengono elementi molto importanti per il futuro del settore - spiega Antonella Terranova - non ci sono più ombre (quelle che invece l'analoga sentenza sul caso Gambelli aveva lasciato, ndr) e adesso eventuali restrizioni agli articoli 43 e 49 del trattato comunitario non sono più contemplate e verranno rimosse". La sentenza della Corte del Lussemburgo può trasformarsi in uno strumento molto particolare: "Ogni provvedimento dovrà passare il test della Placanica - sottolinea Terranova - che servirà a pesare la congruità dei casi in esame rispetto ai principi comunitari della libera prestazione di servizi, della libertà di stabilimento delle imprese sul territorio europeo e della libera circolazione delle merci e dei capitali".
C'è chi ha spostato l'attenzione sul contesto della sentenza Placanica che si riferisce al mercato italiano del betting del 1999, alle ‘vecchie' mille concessioni: "Nel vecchio sistema c'era una chiusura alla partecipazione di alcuni soggetti, compresi quelli stranieri - chiarisce l'avvocato Terranova - l'attuale situazione, la gara, sembra essere in grado di passare il test Placanica. Tuttavia anche nell'attuale sistema contiamo delle restrizioni all'ingresso degli operatori nel mercato italiano". Un sistema concessorio che, come dicono i Monopoli, è stato elogiato dalla Corte Europea. "Sì, l'elogio c'è stato - precisa Terranova dello studio De Becchi/Jacchia - ma principalmente per il regime concessorio inteso come ottimo strumento di controllo della legalità sul territorio. All'interno del sistema, però, le regole devono essere proporzionate ai soliti principi comunitari dai quali non si può prescindere". L'elogio va visto positivamente se confrontato con la situazione di altri mercati europei dove il monopolio è ancora più severo: "I principi potrebbero cambiare sensibilmente la situazione di altri stati membri".
Intanto dai tribunali italiani arrivano i primi riscontri positivi: "Dal punto di vista delle sanzioni penali e delle relative cause che vedevano protagonisti gli intermediari Stanley, abbiamo avuto una positiva conferma". Si va avanti così, quindi: "Si, volta per volta saranno i giudici a dover applicare i principi contenuti nella Placanica quando si ripresenteranno casi simili a quelli già discussi nella aule dei tribunali italiani".
Fonte:Lautomatico.net
erc
Scommesse online:è ancora disapplicazione della norma penale
Messaggioda ercolino » 20/03/2007 - 22:45
20/03/2007
Scommesse on line: è ancora disapplicazione della norma penale incriminatrice, per violazione col diritto comunitario.
"Nella legge italiana in materia di scommesse si rinvengono interessi di natura esclusivamente finanziaria e, pertanto, la disposizione di cui all'articolo 4, comma 4bis, della legge 401/89 non può essere applicata, in quanto in contrasto con i principi comunitari della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione Europea (articoli 43 e 49 Trattato Ue), in riferimento ai quali non si possono giustificare restrizioni dovute soltanto a motivi finanziari". Così il Tribunale di Civitavecchia che, prima ancora che fosse depositata la sentenza Placanica della Corte di giustizia Ce (v. arretrati del 7 marzo scorso), con sentenza depositata il 4 gennaio scorso (e qui disponibile nei documenti correlati), all'esito di un giudizio abbreviato ha assolto due imputati "perché il fatto non sussiste" dall'imputazione di aver organizzato in due distinte agenzie, in assenza della prescritta licenza amministrativa, centri di raccolta di scommesse legate ad eventi sportivi, che venivano trasmesse in via telematica ad un bookmaker operante in Inghilterra.
La sentenza del Tribunale di Civitavecchia: il fatto non sussiste. A giudizio del tribunale laziale, malgrado l'opposto orientamento di legittimità a favore dell'adeguatezza della normazione penale interna - autorevolmente, anche se apoditticamente, sostenuto dalle Sezioni Unite della Cassazione - in realtà nella disposizione di cui all'articolo 4, comma 4bis, della legge 401/89 non si rinvengono elementi di tutela né dell'obiettivo pubblicistico di evitare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'attività delle scommesse, né di quello sociale di contenere le occasioni di gioco (la cd. ludopatia). Appare, invece, al giudice di prime cure che con la norma in esame si siano voluti canalizzare gli ingenti proventi economici delle giocate nel circuito ristretto dei soggetti normativamente autorizzati alla gestione delle scommesse, con ciò, di fatto, con fare quasi protezionistico, impedendo agli scommettitori regolarmente autorizzati in altri Stati membri di fare ingresso nel territorio dello Stato.
Del resto - spiega la sentenza de qua - l'articolo 88 del Tulps, come modificato dall'articolo 37 della legge 388/00 (legge finanziaria 2001), prevede come regola generale che chi voglia organizzare nel territorio dello Stato attività diretta all'accettazione od alla raccolta di scommesse sportive debba dotarsi, tra l'altro, anche della licenza di polizia. Nella valutazione degli aspiranti aggiudicatari delle concessioni per l'organizzazione delle scommesse, tuttavia, a giudizio del tribunale i controlli in riferimento alla personalità criminale dell'istante non appaiono prevalere sulle indagini circa la sua solidità economica, circa il fatto che lo stesso, in caso di ottenimento della concessione, sia poi in grado in ogni momento di fare fronte ai propri obblighi fiscali verso l'erario. In poche parole le Sezioni unite, pur senza negare che il legislatore italiano da vari anni persegue una politica espansiva nel settore delle scommesse, che appare del tutto idonea ad incentivare (piuttosto che disincentivare) la propensione al giuoco, tuttavia hanno affermato, benché in modo, tutto sommato, definito apodittico dal decidente - che nella disciplina nazionale si rinviene l'intento pubblicistico di canalizzare la domanda e l'offerta di scommesse in circuiti controllabili, al fine di prevenire la possibile degenerazione criminale, intento che, dunque, rientra in quei motivi di ordine e sicurezza pubblica che sono pienamente idonei a giustificare le restrizioni alle disposizioni comunitarie.
Riassunti così i termini essenziali della vicenda, il Tribunale di Civitavecchia ritiene che - nel caso in esame - la disposizione di cui all'articolo 4, comma 4bis, della legge 401/89 non possa essere applicata, in quanto in contrasto con i principi comunitari della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione Europea (articoli 43 e 49 Trattato Ue).
Afferma ciò facendo sostanzialmente riferimento alle argomentazioni svolte dalla Corte di Giustizia nella sentenza Gambelli (giacché la sentenza Placanica ancora non era stata depositata, nda), laddove espressamente il giudice comunitario ha escluso in radice che i motivi imperativi di interesse generale in grado di giustificare restrizioni alle disposizioni comunitarie possano essere di natura esclusivamente finanziaria (vedi il punto 67 della sentenza Gambelli), argomentazioni che sono state, peraltro, fatte proprie anche dal Procuratore Generale presso la Cassazione nel corso dell'udienza camerale avanti alle Sezioni Unite. "Invero, proprio tali ragioni finanziarie appaiono il principale obiettivo perseguito dalle stesse autorità italiane quando negli ultimi anni, tramite la creazione di numerosissime occasioni di gioco, hanno sempre di più indotto ed incoraggiato i consumatori a partecipare a lotterie, giuochi d'azzardo e scommesse, all'evidente fine di incrementare i benefici dell' erario sul piano finanziario".
Dunque, Sezioni unite della Cassazione sono sempre più sole nella loro, ostinata, "difesa officiosa" della legge italiana.
La sentenza del Tribunale di Viterbo: il fatto non costituisce reato. Intanto, sempre sul fronte della giurisprudenza di merito, si segnala un'altra interessante decisione disapplicativa, stavolta pronunciata però all'indomani della sentenza Placanica.
Si tratta della pronuncia 190/07 del Tribunale di Viterbo che, con sentenza del 15 marzo scorso (e qui disponibile tra i documenti correlati) ha egualmente assolto un imputato titolare di un centro di trasmissione dati per la raccolta di scommesse, ma con la formula "perché il fatto non costituisce reato". Niente coscienza e volontà di infrangere la legge italiana, dunque, in capo a chi pone in essere un'attività organizzata in assenza di titoli amministrativi che, stando ai numerosi Tribunali de libertate e di merito, oltreché della stessa giurisprudenza comunitaria, non sono richiesti. "Il contrasto sussistente in sede giurisprudenziale e normativa - ha sentenziato il giudice viterbese - lascia intendere che nessuna penale responsabilità possa esser ascritta al prevenuto quanto meno sotto il profilo del dolo".
I PRECEDENTI NELLA GIURISPRUDENZA DI MERITO
Quelli odierni costituiscono soltanto gli ultimi approdi assolutori della giurisprudenza di merito nella subiecta materia.
Da anni, infatti, si è venuto consolidando un consistente filone "disapplicativo" che, a partire dai tribunali de libertate, è stato via via recepito anche all'esito dei giudizi dibattimentali, contaminando peraltro anche la giurisprudenza amministrativa dei Tar (v. ex plurimis Tar Abruzzo, sentenza 661/05, pubblicata su D&G n. 34/05, p. 100, con commento di Natalini, Scommesse, se il Tar disapplica il Tulps. Sì alle giocate on line, ermellini smentiti). Il che ha dimostrato evidentemente la debolezza delle giustificazioni pubblicistiche date dalle supreme magistrature, penale prima (Su, sentenza 23273/04, in quotidiano on line Dirittoegiustizia.it del 20 maggio 2004) ed amministrativa poi (Consiglio di Stato, sezione IV, decisione 5644/06, in D&G 39/06, p. 85, con nota di Natalini, Scommesse "liberalizzate"? No, grazie. L'ordine pubblico prevale sui principi Ue).
Il filone della magistratura "ribelle". Infatti, il fronte della magistratura penale "di frontiera" si è da subito disallineato, con vari argomenti critici, ai dicta del plenum della Cassazione, disapplicando la normativa incriminatrice interna ovvero riproponendo, in altri casi, la questione interpretativa pregiudiziale in sede europea - da ultimo decisa con la sentenza Placanica (pubblicata negli arretrati del 7 marzo scorso) - o addirittura sollevando ex novo una questione di legittimità costituzionale (v. Tribunale di Teramo, ordinanza 25 ottobre 2004, pubblicata su D&G n. 44/04, p. 87, con commento di Natalini, Scommesse, la parola alla Consulta), reputata però dalla Consulta "manifestamente inammissibile" per irrilevanza (Corte Costituzionale, ordinanza 454&06, pubblicata su quotidiano on line Dirittoegiustizia.it del 6 gennaio 2006, con commento di Natalini, Scommesse e libertà comunitarie: dalla Consulta un nulla di fatto).
In particolare: il Gup di Mantova. In particolare, prima sentenza edita "comunitariamente" orientata è stata quella del Gup di Mantova (sentenza 332/04, pubblicata su "D&G" n. 47/2004, p. 93, con commento di Natalini, Scommesse, prime assoluzioni nel merito) che, all'indomani della Gambelli, subito recepì, nel merito, la stessa "linea disapplicativa" già sposata dai Tribunali del riesame (v. ad esempio Tribunale di Larino, ordinanza 8 luglio 2004 e Tribunale di Catania, 25 luglio 2004, entrambe pubblicate su "D&G" n. 38/2004, p. 77, con commento di Aldo Natalini, La rivolta dei giudici di merito contro le sezioni unite della Cassazione), nell'ambito delle fasi cautelari costituite dai ricorsi avverso i provvedimenti di sequestro penale dei ritenuti corpora delicti (computer, modem, denaro, sale giochi, ecc.).
All'esito della processuale di cognizione piena, il giudice mantovano riconobbe - come oggi quello viterbese - l'insussistenza dell'elemento psicologico del contestato reato ex articolo 4, comma 4bis, legge 401/89.
"La Corte - stigmatizzò il decidente lombardo, con argomentazioni tuttora valide ed accolte, in sostanza, dal Giudice di Civitavecchia - ha affrontato il problema [della discriminazione dei bookmakers esteri] risolvendolo con l'annotazione - meramente formale - che i requisiti di partecipazione ai bandi sono stati recentemente modificati con la legge finanziaria 289/02 secondo cui alle procedure concorrenziali possono partecipare ora anche le società di capitali e che, a partire dal 1° gennaio 2004, la riforma del diritto societario italiano ha perfezionato la parificazione giuridica del regime delle società italiane a quello delle altre società europee "aperte" e dunque in nessun caso può dirsi che queste ultime siano svantaggiate rispetto alle prime nel concorso per le concessioni". A ben vedere però - argomentò lucidamente il Gup - l'Italia si è adeguata soltanto in apparenza a tali principi perché l'ostacolo che aveva precluso anche a società estere (come la Stanley) l'accesso al mercato italiano delle scommesse in condizioni paritetiche con gli altri aspiranti sarà definitivamente rimosso solo nel 2012, data in cui scadranno definitivamente le precedenti concessioni ed i provvedimenti di rinnovo automatico. Insomma, "la discriminazione, rimossa in forma solo apparente, resiste tuttora operando in danno delle società estere in forma indiretta e dissimulata, a fronte viceversa di un'applicazione immediata di norme comunitarie del più elevato livello (Trattato) che, fissando libertà "fondamentali", non possono in nessun caso essere derogate dal singolo Stato membro con disposizioni di fatto preclusive". di Aldo Natalini da Dirittoegiustizia.
Fonte:jamma.it
Scommesse on line: è ancora disapplicazione della norma penale incriminatrice, per violazione col diritto comunitario.
"Nella legge italiana in materia di scommesse si rinvengono interessi di natura esclusivamente finanziaria e, pertanto, la disposizione di cui all'articolo 4, comma 4bis, della legge 401/89 non può essere applicata, in quanto in contrasto con i principi comunitari della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione Europea (articoli 43 e 49 Trattato Ue), in riferimento ai quali non si possono giustificare restrizioni dovute soltanto a motivi finanziari". Così il Tribunale di Civitavecchia che, prima ancora che fosse depositata la sentenza Placanica della Corte di giustizia Ce (v. arretrati del 7 marzo scorso), con sentenza depositata il 4 gennaio scorso (e qui disponibile nei documenti correlati), all'esito di un giudizio abbreviato ha assolto due imputati "perché il fatto non sussiste" dall'imputazione di aver organizzato in due distinte agenzie, in assenza della prescritta licenza amministrativa, centri di raccolta di scommesse legate ad eventi sportivi, che venivano trasmesse in via telematica ad un bookmaker operante in Inghilterra.
La sentenza del Tribunale di Civitavecchia: il fatto non sussiste. A giudizio del tribunale laziale, malgrado l'opposto orientamento di legittimità a favore dell'adeguatezza della normazione penale interna - autorevolmente, anche se apoditticamente, sostenuto dalle Sezioni Unite della Cassazione - in realtà nella disposizione di cui all'articolo 4, comma 4bis, della legge 401/89 non si rinvengono elementi di tutela né dell'obiettivo pubblicistico di evitare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'attività delle scommesse, né di quello sociale di contenere le occasioni di gioco (la cd. ludopatia). Appare, invece, al giudice di prime cure che con la norma in esame si siano voluti canalizzare gli ingenti proventi economici delle giocate nel circuito ristretto dei soggetti normativamente autorizzati alla gestione delle scommesse, con ciò, di fatto, con fare quasi protezionistico, impedendo agli scommettitori regolarmente autorizzati in altri Stati membri di fare ingresso nel territorio dello Stato.
Del resto - spiega la sentenza de qua - l'articolo 88 del Tulps, come modificato dall'articolo 37 della legge 388/00 (legge finanziaria 2001), prevede come regola generale che chi voglia organizzare nel territorio dello Stato attività diretta all'accettazione od alla raccolta di scommesse sportive debba dotarsi, tra l'altro, anche della licenza di polizia. Nella valutazione degli aspiranti aggiudicatari delle concessioni per l'organizzazione delle scommesse, tuttavia, a giudizio del tribunale i controlli in riferimento alla personalità criminale dell'istante non appaiono prevalere sulle indagini circa la sua solidità economica, circa il fatto che lo stesso, in caso di ottenimento della concessione, sia poi in grado in ogni momento di fare fronte ai propri obblighi fiscali verso l'erario. In poche parole le Sezioni unite, pur senza negare che il legislatore italiano da vari anni persegue una politica espansiva nel settore delle scommesse, che appare del tutto idonea ad incentivare (piuttosto che disincentivare) la propensione al giuoco, tuttavia hanno affermato, benché in modo, tutto sommato, definito apodittico dal decidente - che nella disciplina nazionale si rinviene l'intento pubblicistico di canalizzare la domanda e l'offerta di scommesse in circuiti controllabili, al fine di prevenire la possibile degenerazione criminale, intento che, dunque, rientra in quei motivi di ordine e sicurezza pubblica che sono pienamente idonei a giustificare le restrizioni alle disposizioni comunitarie.
Riassunti così i termini essenziali della vicenda, il Tribunale di Civitavecchia ritiene che - nel caso in esame - la disposizione di cui all'articolo 4, comma 4bis, della legge 401/89 non possa essere applicata, in quanto in contrasto con i principi comunitari della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione Europea (articoli 43 e 49 Trattato Ue).
Afferma ciò facendo sostanzialmente riferimento alle argomentazioni svolte dalla Corte di Giustizia nella sentenza Gambelli (giacché la sentenza Placanica ancora non era stata depositata, nda), laddove espressamente il giudice comunitario ha escluso in radice che i motivi imperativi di interesse generale in grado di giustificare restrizioni alle disposizioni comunitarie possano essere di natura esclusivamente finanziaria (vedi il punto 67 della sentenza Gambelli), argomentazioni che sono state, peraltro, fatte proprie anche dal Procuratore Generale presso la Cassazione nel corso dell'udienza camerale avanti alle Sezioni Unite. "Invero, proprio tali ragioni finanziarie appaiono il principale obiettivo perseguito dalle stesse autorità italiane quando negli ultimi anni, tramite la creazione di numerosissime occasioni di gioco, hanno sempre di più indotto ed incoraggiato i consumatori a partecipare a lotterie, giuochi d'azzardo e scommesse, all'evidente fine di incrementare i benefici dell' erario sul piano finanziario".
Dunque, Sezioni unite della Cassazione sono sempre più sole nella loro, ostinata, "difesa officiosa" della legge italiana.
La sentenza del Tribunale di Viterbo: il fatto non costituisce reato. Intanto, sempre sul fronte della giurisprudenza di merito, si segnala un'altra interessante decisione disapplicativa, stavolta pronunciata però all'indomani della sentenza Placanica.
Si tratta della pronuncia 190/07 del Tribunale di Viterbo che, con sentenza del 15 marzo scorso (e qui disponibile tra i documenti correlati) ha egualmente assolto un imputato titolare di un centro di trasmissione dati per la raccolta di scommesse, ma con la formula "perché il fatto non costituisce reato". Niente coscienza e volontà di infrangere la legge italiana, dunque, in capo a chi pone in essere un'attività organizzata in assenza di titoli amministrativi che, stando ai numerosi Tribunali de libertate e di merito, oltreché della stessa giurisprudenza comunitaria, non sono richiesti. "Il contrasto sussistente in sede giurisprudenziale e normativa - ha sentenziato il giudice viterbese - lascia intendere che nessuna penale responsabilità possa esser ascritta al prevenuto quanto meno sotto il profilo del dolo".
I PRECEDENTI NELLA GIURISPRUDENZA DI MERITO
Quelli odierni costituiscono soltanto gli ultimi approdi assolutori della giurisprudenza di merito nella subiecta materia.
Da anni, infatti, si è venuto consolidando un consistente filone "disapplicativo" che, a partire dai tribunali de libertate, è stato via via recepito anche all'esito dei giudizi dibattimentali, contaminando peraltro anche la giurisprudenza amministrativa dei Tar (v. ex plurimis Tar Abruzzo, sentenza 661/05, pubblicata su D&G n. 34/05, p. 100, con commento di Natalini, Scommesse, se il Tar disapplica il Tulps. Sì alle giocate on line, ermellini smentiti). Il che ha dimostrato evidentemente la debolezza delle giustificazioni pubblicistiche date dalle supreme magistrature, penale prima (Su, sentenza 23273/04, in quotidiano on line Dirittoegiustizia.it del 20 maggio 2004) ed amministrativa poi (Consiglio di Stato, sezione IV, decisione 5644/06, in D&G 39/06, p. 85, con nota di Natalini, Scommesse "liberalizzate"? No, grazie. L'ordine pubblico prevale sui principi Ue).
Il filone della magistratura "ribelle". Infatti, il fronte della magistratura penale "di frontiera" si è da subito disallineato, con vari argomenti critici, ai dicta del plenum della Cassazione, disapplicando la normativa incriminatrice interna ovvero riproponendo, in altri casi, la questione interpretativa pregiudiziale in sede europea - da ultimo decisa con la sentenza Placanica (pubblicata negli arretrati del 7 marzo scorso) - o addirittura sollevando ex novo una questione di legittimità costituzionale (v. Tribunale di Teramo, ordinanza 25 ottobre 2004, pubblicata su D&G n. 44/04, p. 87, con commento di Natalini, Scommesse, la parola alla Consulta), reputata però dalla Consulta "manifestamente inammissibile" per irrilevanza (Corte Costituzionale, ordinanza 454&06, pubblicata su quotidiano on line Dirittoegiustizia.it del 6 gennaio 2006, con commento di Natalini, Scommesse e libertà comunitarie: dalla Consulta un nulla di fatto).
In particolare: il Gup di Mantova. In particolare, prima sentenza edita "comunitariamente" orientata è stata quella del Gup di Mantova (sentenza 332/04, pubblicata su "D&G" n. 47/2004, p. 93, con commento di Natalini, Scommesse, prime assoluzioni nel merito) che, all'indomani della Gambelli, subito recepì, nel merito, la stessa "linea disapplicativa" già sposata dai Tribunali del riesame (v. ad esempio Tribunale di Larino, ordinanza 8 luglio 2004 e Tribunale di Catania, 25 luglio 2004, entrambe pubblicate su "D&G" n. 38/2004, p. 77, con commento di Aldo Natalini, La rivolta dei giudici di merito contro le sezioni unite della Cassazione), nell'ambito delle fasi cautelari costituite dai ricorsi avverso i provvedimenti di sequestro penale dei ritenuti corpora delicti (computer, modem, denaro, sale giochi, ecc.).
All'esito della processuale di cognizione piena, il giudice mantovano riconobbe - come oggi quello viterbese - l'insussistenza dell'elemento psicologico del contestato reato ex articolo 4, comma 4bis, legge 401/89.
"La Corte - stigmatizzò il decidente lombardo, con argomentazioni tuttora valide ed accolte, in sostanza, dal Giudice di Civitavecchia - ha affrontato il problema [della discriminazione dei bookmakers esteri] risolvendolo con l'annotazione - meramente formale - che i requisiti di partecipazione ai bandi sono stati recentemente modificati con la legge finanziaria 289/02 secondo cui alle procedure concorrenziali possono partecipare ora anche le società di capitali e che, a partire dal 1° gennaio 2004, la riforma del diritto societario italiano ha perfezionato la parificazione giuridica del regime delle società italiane a quello delle altre società europee "aperte" e dunque in nessun caso può dirsi che queste ultime siano svantaggiate rispetto alle prime nel concorso per le concessioni". A ben vedere però - argomentò lucidamente il Gup - l'Italia si è adeguata soltanto in apparenza a tali principi perché l'ostacolo che aveva precluso anche a società estere (come la Stanley) l'accesso al mercato italiano delle scommesse in condizioni paritetiche con gli altri aspiranti sarà definitivamente rimosso solo nel 2012, data in cui scadranno definitivamente le precedenti concessioni ed i provvedimenti di rinnovo automatico. Insomma, "la discriminazione, rimossa in forma solo apparente, resiste tuttora operando in danno delle società estere in forma indiretta e dissimulata, a fronte viceversa di un'applicazione immediata di norme comunitarie del più elevato livello (Trattato) che, fissando libertà "fondamentali", non possono in nessun caso essere derogate dal singolo Stato membro con disposizioni di fatto preclusive". di Aldo Natalini da Dirittoegiustizia.
Fonte:jamma.it
erc
UN MERCATO COMUNE ANCHE PER IL BETTING
Messaggioda ercolino » 21/03/2007 - 10:54
UN MERCATO COMUNE ANCHE PER IL BETTING
ca - 21/03/2007 - 10:42
La Sentenza Placanica può favorire la creazione di un mercato unico europeo anche nel settore del gaming? Due esperti del settore del betting, un avvocato e un marketing manager di un bookmaker inglese, dicono la loro sui possibili scenari delle scommesse: stiamo parlando di Andrea Pascerini e Mattia Pellecchia.
Il pronunciamento della Corte di Giustizia Europea continua a mandare indietro feedback di ogni tipo e a produrre le più svariate riflessioni che si trasformano in prospettive, minacce e possibilità per il futuro del mercato del betting.
Secondo Mattia Pellecchia, direttore della divisione delle vendite e del marketing del bookmaker Bet 1128, non è legittimo pensare ad un mercato unico "allo stato attuale ci sarebbe bisogno di un esplicito riconoscimento di validità da parte degli altri Paesi Comunitari delle Concessioni Italiane. La mia non e' una battuta, ma un'affermazione del riconoscimento del principio di reciprocità che soprasiede da sempre alle relazioni internazionali". Ma allo stato attuale delle legislazioni singole di ogni paese un'ipotesi del genere non sembra praticabile: "Fino a che non verranno armonizzate le legislazioni in materia di tutti i Paesi Membri pensare ad un mercato unico e' una vana chimera".
Anche Andrea Pascerini, uno dei primi avvocati a presentare ricorso alla Corte di Giustizia Europea con il caso Zenatti, è intervenuto sulla questione, rilasciando le sue dichiarazioni a nonspammare.com. Per Pascerini, invece, "che si vada sempre più verso un mercato unico dei giochi armonico all'interno della Commissione Europea è evidente".
Il legale del caso Zenatti, tuttavia, ribalta i termini della questione: "Sulle capacità , intese in senso aziendale delle società italiane, posso dire poco. Certo è che se fino ad oggi hanno potuto mantenere il mercato interno solo grazie ai principi "oligopolistici" attuati, vedo con difficoltà una loro espansione in altri paesi, soprattutto nel settore delle scommesse. Tutti ricorderanno che le precedenti ‘esperienze' in tal senso non furono certo positive".
Un'ipotesi ferma allo stato embrionale, quindi. Certo è che nei prossimi mesi si assisterà ad una riorganizzazione del settore. Sembra di capire che saranno tanti i giudici e gli avvocati che si ritroveranno sul tavolo la solita querelle tra Stati membri e bookmakers, in Italia ed in tutta Europa. Anche se il modello italiano sembra auspicabile anche se perfettibile.
Fonte:lautomatico.net
ca - 21/03/2007 - 10:42
La Sentenza Placanica può favorire la creazione di un mercato unico europeo anche nel settore del gaming? Due esperti del settore del betting, un avvocato e un marketing manager di un bookmaker inglese, dicono la loro sui possibili scenari delle scommesse: stiamo parlando di Andrea Pascerini e Mattia Pellecchia.
Il pronunciamento della Corte di Giustizia Europea continua a mandare indietro feedback di ogni tipo e a produrre le più svariate riflessioni che si trasformano in prospettive, minacce e possibilità per il futuro del mercato del betting.
Secondo Mattia Pellecchia, direttore della divisione delle vendite e del marketing del bookmaker Bet 1128, non è legittimo pensare ad un mercato unico "allo stato attuale ci sarebbe bisogno di un esplicito riconoscimento di validità da parte degli altri Paesi Comunitari delle Concessioni Italiane. La mia non e' una battuta, ma un'affermazione del riconoscimento del principio di reciprocità che soprasiede da sempre alle relazioni internazionali". Ma allo stato attuale delle legislazioni singole di ogni paese un'ipotesi del genere non sembra praticabile: "Fino a che non verranno armonizzate le legislazioni in materia di tutti i Paesi Membri pensare ad un mercato unico e' una vana chimera".
Anche Andrea Pascerini, uno dei primi avvocati a presentare ricorso alla Corte di Giustizia Europea con il caso Zenatti, è intervenuto sulla questione, rilasciando le sue dichiarazioni a nonspammare.com. Per Pascerini, invece, "che si vada sempre più verso un mercato unico dei giochi armonico all'interno della Commissione Europea è evidente".
Il legale del caso Zenatti, tuttavia, ribalta i termini della questione: "Sulle capacità , intese in senso aziendale delle società italiane, posso dire poco. Certo è che se fino ad oggi hanno potuto mantenere il mercato interno solo grazie ai principi "oligopolistici" attuati, vedo con difficoltà una loro espansione in altri paesi, soprattutto nel settore delle scommesse. Tutti ricorderanno che le precedenti ‘esperienze' in tal senso non furono certo positive".
Un'ipotesi ferma allo stato embrionale, quindi. Certo è che nei prossimi mesi si assisterà ad una riorganizzazione del settore. Sembra di capire che saranno tanti i giudici e gli avvocati che si ritroveranno sul tavolo la solita querelle tra Stati membri e bookmakers, in Italia ed in tutta Europa. Anche se il modello italiano sembra auspicabile anche se perfettibile.
Fonte:lautomatico.net
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