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Riesame del Tribunale di torino
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Riesame del Tribunale di torino
Messaggioda pippobet » 23/04/2004 - 13:06
Il Tribunale del Riesame di Torino “ boccia” la normativa sui videogiochi per concessione
In una sentenza del gennaio scorso la sezione del Riesame del Tribunale di Torino si legge che l’esigenza di “favorire il recupero del fenomeno dell’evasione fiscale” ( così come richiamato dall’art. 22 L.289/2002 ) non costituisce “motivo imperativo di interesse generale”, e quindi rappresentare una deroga ai principi del Trattato comunitario ( relativi alla libertà di prestazioni di servizi). Infatti tale tesi, avanzata alla Corte dai governi ellenico e portoghese, è stata respinta: “è sufficiente ricordare che, secondo costante giurisprudenza, la riduzione o la diminuzione delle entrate fiscali non rientra fra i motivi enunciati all'art. 46 CE e non può essere considerata come un motivo imperativo di interesse generale che possa essere fatto valere per giustificare una restrizione alla libertà di stabilimento o alla libera prestazione dei servizi.”
Pubblichiamo di seguito uno stralcio della sentenza del Tribunale Ordinario di Torino sez. del Riesame composto dal Presidente M.Enrica Pennello ed i giudici Giannone e Pastore. La sentenza si riferisce ad un provvedimento di sequestro , e ordinanza di chiusura, di un esercizio da cui si effettuavano scommesse attraverso un bookmaker austriaco , e quindi in assenza di una autorizzazione dello Stato.
Il Collegio da quanto sopra trae le seguenti conclusioni.
Il Trattato CE è immediatamente operativo in quanto recepito nell’ordinamento e costituisce norma gerarchicamente superiore a quella nazionale che si ponga con essa in contrasto.
Nel caso di specie, a fugare ogni dubbio sulla possibilità che la norma penale italiana sia conforme al Trattato - in quanto, eventualmente, rientrante nella possibilità di deroga nel medesimo prevista - soccorrono gli stessi argomenti svolti dalla Corte, in particolare sub 68 e 73.
Gli argomenti proposti dal Governo Italiano in merito sono stati riportati nel dare conto del contenuto della decisione della Corte (punto 31).
Si ammette l’esercizio del gioco e delle scommesse nel nostro Paese in regime di sostanziale monopolio, gestito tramite concessionari (dei requisiti richiesti dall’ultimo bando di gara e dunque della difficoltà di accedervi si è già detto) e si richiama, a giustificare le restrizioni, l’esigenza di ridurre le opportunità di gioco.
Tuttavia tale esigenza sarebbe correttamente perseguita solo ove a nessun soggetto fosse consentito l’esercizio dell’attività in questione.
La riserva a favore dello Stato, o di operatori che facciano parte del sistema di monopolio, tale dovendosi considerare quello delineato dalle modalità di accesso ai bandi, della gestione delle attività di gioco non garantisce, infatti, il denunciato scopo di limitare il medesimo, in presenza di parallele attività promozionali, intense e notorie, inerenti il gioco medesimo. Vero è che non si pubblicizzano le cosiddette Bet Houses, cioè i punti, in genere allestiti presso le agenzie ippiche, ove si tengono le vere e proprie scommesse sugli eventi sportivi. Vero altrettanto che Televisione e Radio di Stato danno spazio ed evidenza alle vincite derivanti da lotterie varie, l’estrazione dei biglietti delle quali è spesso abbinata a trasmissioni a grande seguito, riportano con enfasi i risultati del gioco del Totocalcio e le relative vincite, promuovono Lotto, Superenalotto e simili giochi, gestiti in sostanza dallo Stato, con spot in cui talora è ventilata la destinazione ad usi sociali degli introiti (sul punto la Corte Europea ha evidenziato che “il finanziamento di attività sociali attraverso un prelievo sugli introiti derivanti dai giuochi autorizzati costituisce solo una conseguenza vantaggiosa accessoria, e non la reale giustificazione, della politica restrittiva attuata”).
Né si può ritenere che la deroga ai principi del Trattato possa essere giustificata, in quanto costituenti “motivo imperativo di interesse generale”, da esigenze fiscali, quelle che, in effetti, paiono porsi a fondamento della fattispecie penale e quali denunciate dallo stesso fatto che la norma incriminatrice è contenuta in una legge finanziaria (sempre in una legge finanziaria, L.289/2002, è del resto, contenuta la norma – art. 22 - che, palesemente richiamando l’esigenza di “favorire il recupero del fenomeno dell’evasione fiscale”, ha inasprito le pene per l’esercizio abusivo dei videogiochi e, al punto 8, subordinato ad assenso il trasferimento del concessionario, per evitare che lo stesso dia luogo a decremento della capacità di raccolta di fondi). Infatti tale tesi, avanzata alla Corte dai governi ellenico e portoghese, è stata respinta: “è sufficiente ricordare che, secondo costante giurisprudenza, la riduzione o la diminuzione delle entrate fiscali non rientra fra i motivi enunciati all'art. 46 CE e non può essere considerata come un motivo imperativo di interesse generale che possa essere fatto valere per giustificare una restrizione alla libertà di stabilimento o alla libera prestazione dei servizi (v., in tal senso, sentenze 16 luglio 1998, causa C-264/96, ICI, Racc. pag. I-4695, punto 28, e 3 ottobre 2002, causa C-136/00, Danner, Racc. pag. I-8147, punto 56).”
Ne consegue che non risulta soddisfatto il requisito in primo luogo richiesto perché le restrizioni imposte da uno Stato membro alla libera circolazione dei servizi si possano ritenere giustificate.
La Corte di giustizia Europea prospetta la necessità di verificare gli altri requisiti (inerenti la congruità allo scopo e l’eventuale sproporzione dei mezzi usati a perseguire il fine), solo una volta che si ritenga l’”interesse superiore generale” sussistere e da questo giustificata la compressione alla libera circolazione dei servizi.
In una sentenza del gennaio scorso la sezione del Riesame del Tribunale di Torino si legge che l’esigenza di “favorire il recupero del fenomeno dell’evasione fiscale” ( così come richiamato dall’art. 22 L.289/2002 ) non costituisce “motivo imperativo di interesse generale”, e quindi rappresentare una deroga ai principi del Trattato comunitario ( relativi alla libertà di prestazioni di servizi). Infatti tale tesi, avanzata alla Corte dai governi ellenico e portoghese, è stata respinta: “è sufficiente ricordare che, secondo costante giurisprudenza, la riduzione o la diminuzione delle entrate fiscali non rientra fra i motivi enunciati all'art. 46 CE e non può essere considerata come un motivo imperativo di interesse generale che possa essere fatto valere per giustificare una restrizione alla libertà di stabilimento o alla libera prestazione dei servizi.”
Pubblichiamo di seguito uno stralcio della sentenza del Tribunale Ordinario di Torino sez. del Riesame composto dal Presidente M.Enrica Pennello ed i giudici Giannone e Pastore. La sentenza si riferisce ad un provvedimento di sequestro , e ordinanza di chiusura, di un esercizio da cui si effettuavano scommesse attraverso un bookmaker austriaco , e quindi in assenza di una autorizzazione dello Stato.
Il Collegio da quanto sopra trae le seguenti conclusioni.
Il Trattato CE è immediatamente operativo in quanto recepito nell’ordinamento e costituisce norma gerarchicamente superiore a quella nazionale che si ponga con essa in contrasto.
Nel caso di specie, a fugare ogni dubbio sulla possibilità che la norma penale italiana sia conforme al Trattato - in quanto, eventualmente, rientrante nella possibilità di deroga nel medesimo prevista - soccorrono gli stessi argomenti svolti dalla Corte, in particolare sub 68 e 73.
Gli argomenti proposti dal Governo Italiano in merito sono stati riportati nel dare conto del contenuto della decisione della Corte (punto 31).
Si ammette l’esercizio del gioco e delle scommesse nel nostro Paese in regime di sostanziale monopolio, gestito tramite concessionari (dei requisiti richiesti dall’ultimo bando di gara e dunque della difficoltà di accedervi si è già detto) e si richiama, a giustificare le restrizioni, l’esigenza di ridurre le opportunità di gioco.
Tuttavia tale esigenza sarebbe correttamente perseguita solo ove a nessun soggetto fosse consentito l’esercizio dell’attività in questione.
La riserva a favore dello Stato, o di operatori che facciano parte del sistema di monopolio, tale dovendosi considerare quello delineato dalle modalità di accesso ai bandi, della gestione delle attività di gioco non garantisce, infatti, il denunciato scopo di limitare il medesimo, in presenza di parallele attività promozionali, intense e notorie, inerenti il gioco medesimo. Vero è che non si pubblicizzano le cosiddette Bet Houses, cioè i punti, in genere allestiti presso le agenzie ippiche, ove si tengono le vere e proprie scommesse sugli eventi sportivi. Vero altrettanto che Televisione e Radio di Stato danno spazio ed evidenza alle vincite derivanti da lotterie varie, l’estrazione dei biglietti delle quali è spesso abbinata a trasmissioni a grande seguito, riportano con enfasi i risultati del gioco del Totocalcio e le relative vincite, promuovono Lotto, Superenalotto e simili giochi, gestiti in sostanza dallo Stato, con spot in cui talora è ventilata la destinazione ad usi sociali degli introiti (sul punto la Corte Europea ha evidenziato che “il finanziamento di attività sociali attraverso un prelievo sugli introiti derivanti dai giuochi autorizzati costituisce solo una conseguenza vantaggiosa accessoria, e non la reale giustificazione, della politica restrittiva attuata”).
Né si può ritenere che la deroga ai principi del Trattato possa essere giustificata, in quanto costituenti “motivo imperativo di interesse generale”, da esigenze fiscali, quelle che, in effetti, paiono porsi a fondamento della fattispecie penale e quali denunciate dallo stesso fatto che la norma incriminatrice è contenuta in una legge finanziaria (sempre in una legge finanziaria, L.289/2002, è del resto, contenuta la norma – art. 22 - che, palesemente richiamando l’esigenza di “favorire il recupero del fenomeno dell’evasione fiscale”, ha inasprito le pene per l’esercizio abusivo dei videogiochi e, al punto 8, subordinato ad assenso il trasferimento del concessionario, per evitare che lo stesso dia luogo a decremento della capacità di raccolta di fondi). Infatti tale tesi, avanzata alla Corte dai governi ellenico e portoghese, è stata respinta: “è sufficiente ricordare che, secondo costante giurisprudenza, la riduzione o la diminuzione delle entrate fiscali non rientra fra i motivi enunciati all'art. 46 CE e non può essere considerata come un motivo imperativo di interesse generale che possa essere fatto valere per giustificare una restrizione alla libertà di stabilimento o alla libera prestazione dei servizi (v., in tal senso, sentenze 16 luglio 1998, causa C-264/96, ICI, Racc. pag. I-4695, punto 28, e 3 ottobre 2002, causa C-136/00, Danner, Racc. pag. I-8147, punto 56).”
Ne consegue che non risulta soddisfatto il requisito in primo luogo richiesto perché le restrizioni imposte da uno Stato membro alla libera circolazione dei servizi si possano ritenere giustificate.
La Corte di giustizia Europea prospetta la necessità di verificare gli altri requisiti (inerenti la congruità allo scopo e l’eventuale sproporzione dei mezzi usati a perseguire il fine), solo una volta che si ritenga l’”interesse superiore generale” sussistere e da questo giustificata la compressione alla libera circolazione dei servizi.
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