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Controlli Green Pass in sale giochi e scommesse. Ecco come l’ADM procede nelle verifiche e sanzioni (TESTO)
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Controlli Green Pass in sale giochi e scommesse. Ecco come l’ADM procede nelle verifiche e sanzioni (TESTO)
Messaggioda scommettitore siracusano » 24/08/2021 - 09:40
Controlli Green Pass in sale giochi e scommesse. Ecco come l’ADM procede nelle verifiche e sanzioni (TESTO)
23 Agosto 2021 - 09:27
Undici pagine di manuale operativo per indicare come procedere nella verifica del Green Pass e in caso di contestazione di sanzioni. Questo in sintesi il documento messo a punto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per agevolare le operazioni di controlli nelle sale giochi da parte del personale Adm e che Jamma ha potuto visionare.
Si tratta a tutti gli effetti di un “manuale che illustra le attività che il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in quanto “pubblici ufficiali”, “agenti” e “ufficiali” di polizia giudiziaria ai sensi del codice di procedura penale, dovrà porre in essere in occasione della verifica delle certificazioni di vaccinazione (Green Pass). In particolare, i dipendenti dell’Amministrazione, nei casi in cui si dovessero trovare a svolgere accessi o compiti di ordinaria verifica ispettiva presso attività di competenza dell’Agenzia, dovranno seguire, in materia di Green Pass, le presenti indicazioni operative”.
“Tutte le volte in cui un dipendente dell’Agenzia dovesse eseguire un accesso o un’attività di verifica ispettiva presso un punto di raccolta del gioco indicato dal Decreto Legge, dovrà verificare anche l’adempimento dell’obbligo di vaccinazione a cura dell’avventore fisicamente presente in sala”, si legge nel documento.
“In tal senso il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021 “Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto–legge 22 aprile 2021, n. 52, all’art. 13 – Verifica delle certificazioni verdi COVID–19emesse dalla Piattaforma nazionale” stabilisce che la verifica delle certificazioni verdi COVID–19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l’applicazione mobile descritta” e “che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione. Continua il DPCM stabilendo che, alla verifica di cui al comma 1, sono deputati i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni. In virtù di quanto precede è di tutta evidenza che, ricoprendo i dipendenti dell’Agenzia la qualifica di pubblici ufficiali, dovranno perfezionarsi tutte le verifiche del caso anche nelle attività commerciali che sviluppano una inerenza, fisica o per materia, rispetto alle competenze attribuite dalla legge all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In particolare, tutte le volte in cui, all’interno di una attività soggetta alle ordinarie verifiche di competenza dell’Agenzia, dovessero esser rinvenute altre attività soggette alla disciplina “Green Pass”, proprio per il principio dell’inerenza, dovranno comunque esser attuate tutte le linee operative di seguito previste, in prima analisi, per il settore Giochi.”
“Gli operatori dell’Agenzia dovranno, nell’ambito dei propri accessi, da eseguirsi per gli ordinari e straordinari controlli nelle materie di competenza, verificare le certificazioni Covid–19 di tutti i soggetti presenti all’interno dei locali per l’accertamento del rispetto delle norme sanitarie in vigore. Trattandosi, questa, di un’attività che consiste nella richiesta di esibizione di un documento d’identità, le disposizioni citate indicano tra i soggetti investiti di tale verifica, in primo luogo, i “pubblici ufficiali” nell’esercizio delle relative funzioni, muniti, infatti, del potere di identificazione delle persone per fini di controllo stabiliti a vario titolo dalla legge. In particolare, sotto l’aspetto operativo e con riguardo agli accessi in cui si constateranno anche le certificazioni Green Pass, il giorno dell’intervento, salvo diverse specifiche valutazioni, i dipendenti dell’Agenzia indosseranno l’abbigliamento operativo per agevolare il riconoscimento della qualifica degli operanti, nonché come tutela preventiva della loro sicurezza personale. Una volta entrati all’interno dei locali, il Capo Verifica, si presenterà al titolare o al rappresentante legale dell’attività commerciale ovvero ad un suo sostituto, qualificandosi mediante l’esibizione delle tessere personali di riconoscimento e mostrando il foglio di servizio firmato dal Dirigente competente, contenente l’ordine di accesso, nonché dell’elenco del personale incaricato eventualmente a questo allegato e renderanno manifesti gli scopi dell’intervento, sostanzialmente coincidenti con le informazioni da riportare
successivamente a verbale di verifica circa le ragioni giustificative e l’oggetto dell’intervento stesso, oltre che delle effettive esigenze di controllo del luogo”.
“Durante l’adempimento della verifica e dell’accesso da eseguirsi secondo le canoniche modalità operative, gli operatori ADM, avendo avuto cura di installare, prima dell’avvio delle attività, sul proprio cellulare smart–phone, l’applicativo per la verifica del codice a barre bidimensionale, verificheranno la presenza di persone in sala non munite dell’apposita certificazione “Green Pass”.
Nell’ambito dell’attività esercitata, le facoltà conferite dalla legge agli operatori ADM
intervenuti, consentiranno l’identificazione delle persone. In virtù di tutti gli elementi finora forniti, gli operatori ADM, in tutti i casi in cui accertassero nei locali ispezionati durante l’accesso e riferibili al sistema delle attività di sale gioco, sale scommesse e sale bingo o ad esse connesse, presenza di soggetti non muniti di “Green Pass”, provvederanno a redigere il Processo Verbale di Constatazione(4) nel quale verranno riportate, oltre tutte le formalità di rito, le violazioni riferibili agli articoli di legge indicati per il mancato possesso del “Green Pass” al soggetto controllato. L’atto, compilato dai funzionari incaricati del controllo, verrà redatto in quadrupla copia di cui, una rilasciata al soggetto constatato ed una al titolare dell’attività commerciale in cui è eseguito l’accesso. La terza copia verrà inviata all’Organo competente per emettere l’avviso di accertamento per l’irrogazione delle conseguenti sanzioni”. “L’identità di una persona è data da quel complesso di dati personali, caratteristici e fondamentali, che consentono l’individuazione o garantiscono l’autenticità e l’unicità del soggetto. Si tratta, infatti, dell’insieme dei caratteri fisici e somatici uniti alle generalità”, quindi attraverso la carta d’identità, come si specifica nel manuale o “equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purche’ munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato.
“Dal tenore testuale della norma e secondo la disposizione del fatto tipico è necessario chiarire che è punibile il comportamento di chi rifiuta di dare indicazioni e non di chi si rifiuti di fornire il proprio documento di identità”. Tra le indicazioni operative si specifica che “la contravvenzione in argomento non presuppone in alcun modo che il soggetto richiesto di fornire le proprie generalità sia responsabile di qualche reato o di qualche illecito amministrativo. Inoltre il rifiuto non è riferito al solo nome e cognome, ma anche a tutte le altre indicazioni richieste per una completa identificazione del soggetto. Trattandosi di contravvenzione, è sufficiente la colpa, non occorrendo dunque la conoscenza, ma la semplice rappresentabilità della qualifica di pubblico ufficiale”.
Come procedere nella verifica
“I verificatori di ADM, richiederanno un documento valido di riconoscimento per la verifica di congruenza tra il certificato “Green Pass” ed il soggetto che lo presenta, e si vedranno negare tale esibizione identificativa, dovranno accertare in apposito verbale, le generalità dichiarate dal soggetto, ammonendolo del fatto che qualora tali generalità, non fossero aderenti alla reale consistenza dei fatti, si dovrà procedere, d’ufficio, alla denuncia alla Procura compente per violazione dell’articolo 651 del codice penale. I dipendenti dell’Agenzia provvederanno ad inserire a verbale le generalità del sedicente soggetto prendendo atto se quest’ultimo si trovi in compagnia di altri, identificati per mezzo di documento di identità, che possano certificare le sue generalità. In caso contrario, quando il soggetto si rifiuti di dichiarare le proprie generalità agli operatori ADM, ovvero quando esibisca documenti dai quali si evincano sufficienti indizi per ritenere false le informazioni fornite, gli “agenti” e “ufficiali” di polizia giudiziaria possono altresì procedere al fermo–accompagnamento per identificazione, a mezzo “foto segnalamento”.
L’accompagnamento è consentito unicamente nei seguenti casi:
se la persona rifiuta di dichiarare le proprie generalità;
quando ricorrono sufficienti indizi per ritenere che le dichiarazioni sulla propria identità siano false;
quando ricorrono sufficienti indizi per ritenere che i documenti esibiti siano falsi.
Per lo svolgimento dell’attività tecnica, è necessario avvalersi dell’ausilio della forza di Polizia. Il rifiuto costituisce reato ex art. 651 codice penale ed il foto segnalamento avviene in base all’art. 349 codice procedura penale.
“Prima dell’accesso e dell’avvio dell’ispezione e della verifica presso le sale gioco, sale scommesse e sale bingo o attività ad esse connesse, i dirigenti dell’Agenzia
competenti per territorio, senza comunicare l’attività commerciale da porre sotto controllo, prenderanno diretti contatti con i Commissariati di zona della Polizia di Stato“.
23 Agosto 2021 - 09:27
Undici pagine di manuale operativo per indicare come procedere nella verifica del Green Pass e in caso di contestazione di sanzioni. Questo in sintesi il documento messo a punto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per agevolare le operazioni di controlli nelle sale giochi da parte del personale Adm e che Jamma ha potuto visionare.
Si tratta a tutti gli effetti di un “manuale che illustra le attività che il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in quanto “pubblici ufficiali”, “agenti” e “ufficiali” di polizia giudiziaria ai sensi del codice di procedura penale, dovrà porre in essere in occasione della verifica delle certificazioni di vaccinazione (Green Pass). In particolare, i dipendenti dell’Amministrazione, nei casi in cui si dovessero trovare a svolgere accessi o compiti di ordinaria verifica ispettiva presso attività di competenza dell’Agenzia, dovranno seguire, in materia di Green Pass, le presenti indicazioni operative”.
“Tutte le volte in cui un dipendente dell’Agenzia dovesse eseguire un accesso o un’attività di verifica ispettiva presso un punto di raccolta del gioco indicato dal Decreto Legge, dovrà verificare anche l’adempimento dell’obbligo di vaccinazione a cura dell’avventore fisicamente presente in sala”, si legge nel documento.
“In tal senso il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021 “Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto–legge 22 aprile 2021, n. 52, all’art. 13 – Verifica delle certificazioni verdi COVID–19emesse dalla Piattaforma nazionale” stabilisce che la verifica delle certificazioni verdi COVID–19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l’applicazione mobile descritta” e “che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione. Continua il DPCM stabilendo che, alla verifica di cui al comma 1, sono deputati i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni. In virtù di quanto precede è di tutta evidenza che, ricoprendo i dipendenti dell’Agenzia la qualifica di pubblici ufficiali, dovranno perfezionarsi tutte le verifiche del caso anche nelle attività commerciali che sviluppano una inerenza, fisica o per materia, rispetto alle competenze attribuite dalla legge all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In particolare, tutte le volte in cui, all’interno di una attività soggetta alle ordinarie verifiche di competenza dell’Agenzia, dovessero esser rinvenute altre attività soggette alla disciplina “Green Pass”, proprio per il principio dell’inerenza, dovranno comunque esser attuate tutte le linee operative di seguito previste, in prima analisi, per il settore Giochi.”
“Gli operatori dell’Agenzia dovranno, nell’ambito dei propri accessi, da eseguirsi per gli ordinari e straordinari controlli nelle materie di competenza, verificare le certificazioni Covid–19 di tutti i soggetti presenti all’interno dei locali per l’accertamento del rispetto delle norme sanitarie in vigore. Trattandosi, questa, di un’attività che consiste nella richiesta di esibizione di un documento d’identità, le disposizioni citate indicano tra i soggetti investiti di tale verifica, in primo luogo, i “pubblici ufficiali” nell’esercizio delle relative funzioni, muniti, infatti, del potere di identificazione delle persone per fini di controllo stabiliti a vario titolo dalla legge. In particolare, sotto l’aspetto operativo e con riguardo agli accessi in cui si constateranno anche le certificazioni Green Pass, il giorno dell’intervento, salvo diverse specifiche valutazioni, i dipendenti dell’Agenzia indosseranno l’abbigliamento operativo per agevolare il riconoscimento della qualifica degli operanti, nonché come tutela preventiva della loro sicurezza personale. Una volta entrati all’interno dei locali, il Capo Verifica, si presenterà al titolare o al rappresentante legale dell’attività commerciale ovvero ad un suo sostituto, qualificandosi mediante l’esibizione delle tessere personali di riconoscimento e mostrando il foglio di servizio firmato dal Dirigente competente, contenente l’ordine di accesso, nonché dell’elenco del personale incaricato eventualmente a questo allegato e renderanno manifesti gli scopi dell’intervento, sostanzialmente coincidenti con le informazioni da riportare
successivamente a verbale di verifica circa le ragioni giustificative e l’oggetto dell’intervento stesso, oltre che delle effettive esigenze di controllo del luogo”.
“Durante l’adempimento della verifica e dell’accesso da eseguirsi secondo le canoniche modalità operative, gli operatori ADM, avendo avuto cura di installare, prima dell’avvio delle attività, sul proprio cellulare smart–phone, l’applicativo per la verifica del codice a barre bidimensionale, verificheranno la presenza di persone in sala non munite dell’apposita certificazione “Green Pass”.
Nell’ambito dell’attività esercitata, le facoltà conferite dalla legge agli operatori ADM
intervenuti, consentiranno l’identificazione delle persone. In virtù di tutti gli elementi finora forniti, gli operatori ADM, in tutti i casi in cui accertassero nei locali ispezionati durante l’accesso e riferibili al sistema delle attività di sale gioco, sale scommesse e sale bingo o ad esse connesse, presenza di soggetti non muniti di “Green Pass”, provvederanno a redigere il Processo Verbale di Constatazione(4) nel quale verranno riportate, oltre tutte le formalità di rito, le violazioni riferibili agli articoli di legge indicati per il mancato possesso del “Green Pass” al soggetto controllato. L’atto, compilato dai funzionari incaricati del controllo, verrà redatto in quadrupla copia di cui, una rilasciata al soggetto constatato ed una al titolare dell’attività commerciale in cui è eseguito l’accesso. La terza copia verrà inviata all’Organo competente per emettere l’avviso di accertamento per l’irrogazione delle conseguenti sanzioni”. “L’identità di una persona è data da quel complesso di dati personali, caratteristici e fondamentali, che consentono l’individuazione o garantiscono l’autenticità e l’unicità del soggetto. Si tratta, infatti, dell’insieme dei caratteri fisici e somatici uniti alle generalità”, quindi attraverso la carta d’identità, come si specifica nel manuale o “equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purche’ munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato.
“Dal tenore testuale della norma e secondo la disposizione del fatto tipico è necessario chiarire che è punibile il comportamento di chi rifiuta di dare indicazioni e non di chi si rifiuti di fornire il proprio documento di identità”. Tra le indicazioni operative si specifica che “la contravvenzione in argomento non presuppone in alcun modo che il soggetto richiesto di fornire le proprie generalità sia responsabile di qualche reato o di qualche illecito amministrativo. Inoltre il rifiuto non è riferito al solo nome e cognome, ma anche a tutte le altre indicazioni richieste per una completa identificazione del soggetto. Trattandosi di contravvenzione, è sufficiente la colpa, non occorrendo dunque la conoscenza, ma la semplice rappresentabilità della qualifica di pubblico ufficiale”.
Come procedere nella verifica
“I verificatori di ADM, richiederanno un documento valido di riconoscimento per la verifica di congruenza tra il certificato “Green Pass” ed il soggetto che lo presenta, e si vedranno negare tale esibizione identificativa, dovranno accertare in apposito verbale, le generalità dichiarate dal soggetto, ammonendolo del fatto che qualora tali generalità, non fossero aderenti alla reale consistenza dei fatti, si dovrà procedere, d’ufficio, alla denuncia alla Procura compente per violazione dell’articolo 651 del codice penale. I dipendenti dell’Agenzia provvederanno ad inserire a verbale le generalità del sedicente soggetto prendendo atto se quest’ultimo si trovi in compagnia di altri, identificati per mezzo di documento di identità, che possano certificare le sue generalità. In caso contrario, quando il soggetto si rifiuti di dichiarare le proprie generalità agli operatori ADM, ovvero quando esibisca documenti dai quali si evincano sufficienti indizi per ritenere false le informazioni fornite, gli “agenti” e “ufficiali” di polizia giudiziaria possono altresì procedere al fermo–accompagnamento per identificazione, a mezzo “foto segnalamento”.
L’accompagnamento è consentito unicamente nei seguenti casi:
se la persona rifiuta di dichiarare le proprie generalità;
quando ricorrono sufficienti indizi per ritenere che le dichiarazioni sulla propria identità siano false;
quando ricorrono sufficienti indizi per ritenere che i documenti esibiti siano falsi.
Per lo svolgimento dell’attività tecnica, è necessario avvalersi dell’ausilio della forza di Polizia. Il rifiuto costituisce reato ex art. 651 codice penale ed il foto segnalamento avviene in base all’art. 349 codice procedura penale.
“Prima dell’accesso e dell’avvio dell’ispezione e della verifica presso le sale gioco, sale scommesse e sale bingo o attività ad esse connesse, i dirigenti dell’Agenzia
competenti per territorio, senza comunicare l’attività commerciale da porre sotto controllo, prenderanno diretti contatti con i Commissariati di zona della Polizia di Stato“.
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Re: Controlli Green Pass in sale giochi e scommesse. Ecco come l’ADM procede nelle verifiche e sanzioni (TESTO)
Messaggioda scommettitore siracusano » 24/08/2021 - 09:49
L'articolo di cui sopra è di Jamma:
https://www.jamma.tv/adi/controlli-gree ... sto-232109
E segnalo, anche la versione aggiornata della mia proposta che agevola anche questi controlli da parte di ADM e delle forze dell'ordine:
Il green pass è stato concepito, a livello europeo ed internazionale, per essere utilizzato in abbinamento a un documento di identità.
Purtroppo, il nostro ministero degli Interni ha recentemente ed inizialmente commesso un errore nello specificare le modalità del suo utilizzo, poi corretto con le attuali circolari dello stesso ministero alle forze dell’ordine e alle associazioni di esercenti e gestori, diffuse anche dagli organi di informazione specializzati come GiocoNews; ed attualmente stanno fioccando le multe da parte delle forze dell’ordine per i gestori e i clienti inadempienti.
La mia proposta è di scannerizzare, all’atto del vaccino, o del tampone, un documento di riconoscimento dell’interessato e inviarlo telematicamente al ministero della Salute, unitamente a tutti gli altri dati del Green Pass. Sarà poi cura del ministero della Salute ritagliare solo la foto del documento di riconoscimento (ormai la tecnologia informatica lo può fare automaticamente) ed inserirla nel sistema informatico centrale del Ministero della Salute.
Quando con apposito programma o APP, in dotazione agli esercenti e gestori, verra’ letto dagli smartphone del cliente o dal suo documento cartaceo il codice QR, contemporaneamente verrà proiettata nello stesso smartphone in dotazione al gestore o in un monitor del locale, la foto ritagliata dal documento di riconoscimento, archiviata nel sistema informatico centrale del ministero della Salute e al gestore o esercente basterà verificare che la foto corrisponda a chi presenta il green pass.
In questo modo, il gestore non potrà accedere agli altri dati del documento di riconoscimento del cliente, e si avrà una salvaguardia maggiore della privacy. (Già alcuni avvocati stanno pensando a dei ricorsi al TAR in relazione alla verifica del documento di riconoscimento).
Al gestore basterà sapere che la persona della foto proiettata nell’APP o nel monitor, e che vuole accedere al locale, è in regola con il green pass.
E analogamente le stesse forse dell’ordine, o i funzionari ADM addetti ai controlli, potranno semplificare e velocizzare di molto le verifiche.
Ovviamente, questa eventuale sostituzione del nuovo green pass con foto, con il vecchio tipo, avverrà in modo graduale con i prossimi vaccini o tamponi; e nel frattempo coloro che non avranno il green pass, aggiornato con foto, dovranno continuare ad esibire un documento di riconoscimento.
Ferma restando, però, l’opzione che chi ha già il green pass può volontariamente aggiornarlo inviando, in via telematica, al Ministero una copia di un suo documento di riconoscimento.
https://www.jamma.tv/adi/controlli-gree ... sto-232109
E segnalo, anche la versione aggiornata della mia proposta che agevola anche questi controlli da parte di ADM e delle forze dell'ordine:
Il green pass è stato concepito, a livello europeo ed internazionale, per essere utilizzato in abbinamento a un documento di identità.
Purtroppo, il nostro ministero degli Interni ha recentemente ed inizialmente commesso un errore nello specificare le modalità del suo utilizzo, poi corretto con le attuali circolari dello stesso ministero alle forze dell’ordine e alle associazioni di esercenti e gestori, diffuse anche dagli organi di informazione specializzati come GiocoNews; ed attualmente stanno fioccando le multe da parte delle forze dell’ordine per i gestori e i clienti inadempienti.
La mia proposta è di scannerizzare, all’atto del vaccino, o del tampone, un documento di riconoscimento dell’interessato e inviarlo telematicamente al ministero della Salute, unitamente a tutti gli altri dati del Green Pass. Sarà poi cura del ministero della Salute ritagliare solo la foto del documento di riconoscimento (ormai la tecnologia informatica lo può fare automaticamente) ed inserirla nel sistema informatico centrale del Ministero della Salute.
Quando con apposito programma o APP, in dotazione agli esercenti e gestori, verra’ letto dagli smartphone del cliente o dal suo documento cartaceo il codice QR, contemporaneamente verrà proiettata nello stesso smartphone in dotazione al gestore o in un monitor del locale, la foto ritagliata dal documento di riconoscimento, archiviata nel sistema informatico centrale del ministero della Salute e al gestore o esercente basterà verificare che la foto corrisponda a chi presenta il green pass.
In questo modo, il gestore non potrà accedere agli altri dati del documento di riconoscimento del cliente, e si avrà una salvaguardia maggiore della privacy. (Già alcuni avvocati stanno pensando a dei ricorsi al TAR in relazione alla verifica del documento di riconoscimento).
Al gestore basterà sapere che la persona della foto proiettata nell’APP o nel monitor, e che vuole accedere al locale, è in regola con il green pass.
E analogamente le stesse forse dell’ordine, o i funzionari ADM addetti ai controlli, potranno semplificare e velocizzare di molto le verifiche.
Ovviamente, questa eventuale sostituzione del nuovo green pass con foto, con il vecchio tipo, avverrà in modo graduale con i prossimi vaccini o tamponi; e nel frattempo coloro che non avranno il green pass, aggiornato con foto, dovranno continuare ad esibire un documento di riconoscimento.
Ferma restando, però, l’opzione che chi ha già il green pass può volontariamente aggiornarlo inviando, in via telematica, al Ministero una copia di un suo documento di riconoscimento.
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