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Cassazione: 'Imposta scommesse, dal 2011 dovuta da Ctd e bookmaker'
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Cassazione: 'Imposta scommesse, dal 2011 dovuta da Ctd e bookmaker'
Messaggioda advocatus » 01/04/2021 - 15:00
Cassazione: 'Imposta scommesse, dal 2011 dovuta da Ctd e bookmaker'
Aprile 1, 2021
Scritto da Fm
- Leggi l'ordinanza con il LINK su GiocoNews:
https://www.gioconews.it/scommesse/66-g ... -bookmaker
La Cassazione rigetta ricorso di Stanleybet ed evidenzia che dopo il 2010 l'imposta sulle scommesse è dovuta sia dal Ctd che dal bookmaker straniero. Il commento del Ceo Garrisi.
"Il legislatore, con l'art. 1, comma 66, I. n. 220/10, da un canto ha stabilito che l'imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e, d'altro canto, ha esplicitato l'obbligo delle ricevitorie operanti, come nel caso in esame, per conto di 'bookmaker' privi di concessione, al versamento del tributo e delle relative sanzioni; a questo riguardo ha escluso che l'equiparazione, ai fini tributari, del 'gestore per conto terzi' (ossia del titolare di ricevitoria) al 'gestore per conto proprio' (ossia al 'bookmaker') sia
irragionevole".
Questo il principio attorno al quale ruota l'ordinanza della Corte di cassazione che ha rigettato il ricorso promosso da Stanleybet Malta Limited contro l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che con un avviso di accertamento aveva contestato al concessionario il mancato versamento dell'imposta unica sulle scommesse per l'anno 2012, quale soggetto obbligato in solido con una società che svolgeva l'attività di ricevitoria, in ottemperanza della norma sull’imposta unica per i centri scommesse senza concessione inserita nella legge di Stabilità 2011, che equiparava dal punto di vista fiscale i Ctd alle normali agenzie di betting.
Mentre, da altre ordinanze pubblicate in queste ore, emerge che "per le annualità d’imposta antecedenti al 2011 non rispondono le ricevitorie, ma rispondono i bookmaker, con o senza concessione".
I giudici, pur riconoscendo - come già fatto dalla Corte costituzionale con la sentenza 23 gennaio 2018, n. 27 - l'incertezza correlata all'interpretazione dell'art. 3, d.lgs. n. 504/98 per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa del 2010 (nel senso che era incerto se la pretesa impositiva si potesse rivolgere anche nei confronti dei soggetti che operavano al di fuori del sistema concessorio), ribadiscono che sia la ricevitoria che il bookmaker partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento dell'attività di "organizzazione ed esercizio" delle scommesse soggetta a imposizione, sicché entrambe svolgono l'attività gestoria delle scommesse.
Inoltre, si legge nell'ordinanza, "l'Amministrazione ha adeguatamente chiarito le motivazioni che l'hanno indotta ad adottare l'atto impugnato e cioè l'omesso versamento dell'imposta unica sulle scommesse da parte di un soggetto tenuto a tale adempimento e per ciò che concerne l'aliquota, la stessa Amministrazione ha chiarito che l'applicazione della misura massima è dovuta al fatto che l' obbligato principale, pur a fronte di specifica richiesta in tal senso, non ha fornito all'Ufficio la documentazione necessaria per stabilire l'aliquota applicabile, la
ricorrente non ha riprodotto il contenuto dell'avviso, onde evidenziarne le carenze motivazionali che (secondo le precisazioni rese da questa Corte, per le quali si veda, tra le tante, Cass. 21 novembre 2018, n. 30039) sono riscontrabili quando l'Agenzia si sia limitata a enunciare la pretesa impositiva, senza indicarne 'petitum' e 'causa petendi' e senza ricostruirne gli elementi costitutivi"
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del Dpr n° 115 del 2002, la Cassazione "dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto".
GARRISI (CEO STANLEYBET): “CONTENZIOSO SUL PASSATO CONTINUERÀ, PRONTI A PAGARE TASSE DAL 1° GENNAIO 2021” - Non si è fatto attendere il commento all'ordinanza di Giovanni Garrisi, Ceo di Stanleybet. "Ho piena fiducia nella giustizia, una decisione della Corte di Cassazione va accettata anche quando è negativa. Una cosa però deve essere chiara: il contenzioso sul passato continuerà. Reagiremo all’ordinanza pubblicata ieri, a tutela dei nostri diritti nei modi consentiti dall’ordinamento interno ed europeo".
Ma, aggiunge Garrisi, "Non è la prima volta che la Suprema Corte, in altre composizioni, ha poi cambiato orientamento. Sono convinto che ci sarà una lettura e una disamina ulteriore delle molteplici istanze difensive rimaste senza risposta. Per la Cassazione penale l’attività della compagnia è pienamente lecita, ma ci viene chiesto dal regolatore di pagare l’imposta unica sulla base di una legge che ha come presupposto lo scoraggiamento del gioco illecito. Insomma, anziché dirci che, dato che la nostra attività è lecita, abbiamo anche il dovere di pagare l’imposta unica (il che è pacificamente accettabile) ci viene detto che dobbiamo pagare l’imposta unica sulla base di una legge fatta per gli operatori illeciti, il che, anche moralmente, è difficile da accettare. Che si creda o no, questo è il nocciolo del problema.
Stiamo cercando, nella nostra interlocuzione con Adm, di trovare soluzioni per il pagamento dell’imposta unica sulle scommesse per il futuro. Una mia lettera in tal senso, spedita al direttore Adm in data 01.03.2021, ove è contenuta addirittura la proposta di iniziare a pagare l’imposta unica in Italia con decorrenza retroattiva 01.01.2021, è in attesa di risposta. Lettere di disponibilità al pagamento dell’imposta unica in Italia sono state inviate dalla Stanley ad Adm fin dal 30.06.2016.
Ma una vera interlocuzione è iniziata, con l’attuale direttore, solo dall’inizio dello scorso anno e sicuramente sono stati fatti progressi nella giusta direzione. Continueremo ad impegnarci per far comprendere in tutte le sedi giudiziarie di tutti i gradi le ragioni del nostro dissenso dalla recente ordinanza della Cassazione, che lascia aperte vaste aree di incertezza e non affronta diverse questioni costituzionali e di diritto europeo.
Sotto altro riguardo, non posso non ricordare che l’ordinanza appena pubblicata è stata resa con procedura di camera di consiglio non partecipata, vale a dire, senza udienza pubblica e senza audizione orale dei difensori, nonostante specifiche istanze depositate e reiterate in ogni singola causa, che sono state espressamente rigettate. Questa scelta procedurale della Suprema Corte, non realmente motivata e francamente poco comprensibile, trattandosi di una vicenda giunta per la prima volta al suo massimo grado di giurisdizione, che ha impegnato per anni e anni i giudici di ogni ordine e grado in migliaia di cause, la Corte costituzionale e la Corte di giustizia europea, ha visto nella oggettività violato un elemento-chiave del giusto processo: il diritto fondamentale all’udienza pubblica con la presenza fisica in udienza dei difensori e il contradditorio reale con il Procuratore generale ed il Collegio giudicante.
La compagnia inizierà immediatamente a lavorare su un ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo. Non è sorprendente che l’atto finale di un immenso contenzioso lungo ben 11 anni – che coinvolge l’economia e, in definitiva, il reddito e la vita di migliaia di famiglie, per di più, nei tempi difficili della pandemia – sia stato celebrato senza la presenza fisica e il contraddittorio della difesa dei Ctd e della Stanley? Ma c’è di più: è ora sotto attenta valutazione anche il rifiuto da parte del Collegio giudicante di considerare, e dare giusto seguito, alla nostra richiesta di un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per fare chiarezza sulla quanto mai oscura sentenza ‘Stanleyparma’. Un rifiuto che noi non possiamo accettare e, per il quale, ben conosciamo i rimedi consentiti dal nostro ordinamento.
È forte l’impressione che l’ordinanza della Cassazione, che ha, in sostanza, completamente ignorato gli argomenti della difesa, possa apparire, per così dire, 'già scritta' e che le sue motivazioni abbiano ricostruito in ‘buona forma’ una conclusione già raggiunta. Ciò nonostante, ribadisco la mia fiducia nella giustizia, ed il mio rispetto per la decisione della Corte. Quindi, fatto salvo l’esercizio in parallelo dei nostri diritti, e ogni ulteriore iniziativa giudiziaria, la compagnia intende proseguire il dialogo con il regolatore per cercare di delineare una applicazione quanto più possibile condivisa delle conseguenze dell’ordinanza"
Aprile 1, 2021
Scritto da Fm
- Leggi l'ordinanza con il LINK su GiocoNews:
https://www.gioconews.it/scommesse/66-g ... -bookmaker
La Cassazione rigetta ricorso di Stanleybet ed evidenzia che dopo il 2010 l'imposta sulle scommesse è dovuta sia dal Ctd che dal bookmaker straniero. Il commento del Ceo Garrisi.
"Il legislatore, con l'art. 1, comma 66, I. n. 220/10, da un canto ha stabilito che l'imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e, d'altro canto, ha esplicitato l'obbligo delle ricevitorie operanti, come nel caso in esame, per conto di 'bookmaker' privi di concessione, al versamento del tributo e delle relative sanzioni; a questo riguardo ha escluso che l'equiparazione, ai fini tributari, del 'gestore per conto terzi' (ossia del titolare di ricevitoria) al 'gestore per conto proprio' (ossia al 'bookmaker') sia
irragionevole".
Questo il principio attorno al quale ruota l'ordinanza della Corte di cassazione che ha rigettato il ricorso promosso da Stanleybet Malta Limited contro l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che con un avviso di accertamento aveva contestato al concessionario il mancato versamento dell'imposta unica sulle scommesse per l'anno 2012, quale soggetto obbligato in solido con una società che svolgeva l'attività di ricevitoria, in ottemperanza della norma sull’imposta unica per i centri scommesse senza concessione inserita nella legge di Stabilità 2011, che equiparava dal punto di vista fiscale i Ctd alle normali agenzie di betting.
Mentre, da altre ordinanze pubblicate in queste ore, emerge che "per le annualità d’imposta antecedenti al 2011 non rispondono le ricevitorie, ma rispondono i bookmaker, con o senza concessione".
I giudici, pur riconoscendo - come già fatto dalla Corte costituzionale con la sentenza 23 gennaio 2018, n. 27 - l'incertezza correlata all'interpretazione dell'art. 3, d.lgs. n. 504/98 per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa del 2010 (nel senso che era incerto se la pretesa impositiva si potesse rivolgere anche nei confronti dei soggetti che operavano al di fuori del sistema concessorio), ribadiscono che sia la ricevitoria che il bookmaker partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento dell'attività di "organizzazione ed esercizio" delle scommesse soggetta a imposizione, sicché entrambe svolgono l'attività gestoria delle scommesse.
Inoltre, si legge nell'ordinanza, "l'Amministrazione ha adeguatamente chiarito le motivazioni che l'hanno indotta ad adottare l'atto impugnato e cioè l'omesso versamento dell'imposta unica sulle scommesse da parte di un soggetto tenuto a tale adempimento e per ciò che concerne l'aliquota, la stessa Amministrazione ha chiarito che l'applicazione della misura massima è dovuta al fatto che l' obbligato principale, pur a fronte di specifica richiesta in tal senso, non ha fornito all'Ufficio la documentazione necessaria per stabilire l'aliquota applicabile, la
ricorrente non ha riprodotto il contenuto dell'avviso, onde evidenziarne le carenze motivazionali che (secondo le precisazioni rese da questa Corte, per le quali si veda, tra le tante, Cass. 21 novembre 2018, n. 30039) sono riscontrabili quando l'Agenzia si sia limitata a enunciare la pretesa impositiva, senza indicarne 'petitum' e 'causa petendi' e senza ricostruirne gli elementi costitutivi"
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del Dpr n° 115 del 2002, la Cassazione "dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto".
GARRISI (CEO STANLEYBET): “CONTENZIOSO SUL PASSATO CONTINUERÀ, PRONTI A PAGARE TASSE DAL 1° GENNAIO 2021” - Non si è fatto attendere il commento all'ordinanza di Giovanni Garrisi, Ceo di Stanleybet. "Ho piena fiducia nella giustizia, una decisione della Corte di Cassazione va accettata anche quando è negativa. Una cosa però deve essere chiara: il contenzioso sul passato continuerà. Reagiremo all’ordinanza pubblicata ieri, a tutela dei nostri diritti nei modi consentiti dall’ordinamento interno ed europeo".
Ma, aggiunge Garrisi, "Non è la prima volta che la Suprema Corte, in altre composizioni, ha poi cambiato orientamento. Sono convinto che ci sarà una lettura e una disamina ulteriore delle molteplici istanze difensive rimaste senza risposta. Per la Cassazione penale l’attività della compagnia è pienamente lecita, ma ci viene chiesto dal regolatore di pagare l’imposta unica sulla base di una legge che ha come presupposto lo scoraggiamento del gioco illecito. Insomma, anziché dirci che, dato che la nostra attività è lecita, abbiamo anche il dovere di pagare l’imposta unica (il che è pacificamente accettabile) ci viene detto che dobbiamo pagare l’imposta unica sulla base di una legge fatta per gli operatori illeciti, il che, anche moralmente, è difficile da accettare. Che si creda o no, questo è il nocciolo del problema.
Stiamo cercando, nella nostra interlocuzione con Adm, di trovare soluzioni per il pagamento dell’imposta unica sulle scommesse per il futuro. Una mia lettera in tal senso, spedita al direttore Adm in data 01.03.2021, ove è contenuta addirittura la proposta di iniziare a pagare l’imposta unica in Italia con decorrenza retroattiva 01.01.2021, è in attesa di risposta. Lettere di disponibilità al pagamento dell’imposta unica in Italia sono state inviate dalla Stanley ad Adm fin dal 30.06.2016.
Ma una vera interlocuzione è iniziata, con l’attuale direttore, solo dall’inizio dello scorso anno e sicuramente sono stati fatti progressi nella giusta direzione. Continueremo ad impegnarci per far comprendere in tutte le sedi giudiziarie di tutti i gradi le ragioni del nostro dissenso dalla recente ordinanza della Cassazione, che lascia aperte vaste aree di incertezza e non affronta diverse questioni costituzionali e di diritto europeo.
Sotto altro riguardo, non posso non ricordare che l’ordinanza appena pubblicata è stata resa con procedura di camera di consiglio non partecipata, vale a dire, senza udienza pubblica e senza audizione orale dei difensori, nonostante specifiche istanze depositate e reiterate in ogni singola causa, che sono state espressamente rigettate. Questa scelta procedurale della Suprema Corte, non realmente motivata e francamente poco comprensibile, trattandosi di una vicenda giunta per la prima volta al suo massimo grado di giurisdizione, che ha impegnato per anni e anni i giudici di ogni ordine e grado in migliaia di cause, la Corte costituzionale e la Corte di giustizia europea, ha visto nella oggettività violato un elemento-chiave del giusto processo: il diritto fondamentale all’udienza pubblica con la presenza fisica in udienza dei difensori e il contradditorio reale con il Procuratore generale ed il Collegio giudicante.
La compagnia inizierà immediatamente a lavorare su un ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo. Non è sorprendente che l’atto finale di un immenso contenzioso lungo ben 11 anni – che coinvolge l’economia e, in definitiva, il reddito e la vita di migliaia di famiglie, per di più, nei tempi difficili della pandemia – sia stato celebrato senza la presenza fisica e il contraddittorio della difesa dei Ctd e della Stanley? Ma c’è di più: è ora sotto attenta valutazione anche il rifiuto da parte del Collegio giudicante di considerare, e dare giusto seguito, alla nostra richiesta di un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per fare chiarezza sulla quanto mai oscura sentenza ‘Stanleyparma’. Un rifiuto che noi non possiamo accettare e, per il quale, ben conosciamo i rimedi consentiti dal nostro ordinamento.
È forte l’impressione che l’ordinanza della Cassazione, che ha, in sostanza, completamente ignorato gli argomenti della difesa, possa apparire, per così dire, 'già scritta' e che le sue motivazioni abbiano ricostruito in ‘buona forma’ una conclusione già raggiunta. Ciò nonostante, ribadisco la mia fiducia nella giustizia, ed il mio rispetto per la decisione della Corte. Quindi, fatto salvo l’esercizio in parallelo dei nostri diritti, e ogni ulteriore iniziativa giudiziaria, la compagnia intende proseguire il dialogo con il regolatore per cercare di delineare una applicazione quanto più possibile condivisa delle conseguenze dell’ordinanza"
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- Budinone Imperiale
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Re: Cassazione: 'Imposta scommesse, dal 2011 dovuta da Ctd e bookmaker'
Messaggioda Beatriz1986 » 01/04/2021 - 18:33
Come avevo scritto in un post precedente c'erano secondo il mio modesto parere 3 vie per poter riuscire a vedere un minimo di luce.
1)ADM chiude i centri scommesse che non versano l'imposta unica
2) cause collettive
3) ritorno alla corte europea
Il dr. Garrisi su questo suo tempestivo intervento ne ha toccato due .....intanto per quanto riguarda il punto 3 è facile parlare di corte europea di contenziosi,lettere e proposte quando gli ex gestori stanno affrontando spese legali, cartelle e pignoramenti e gli attuali gestori vivono nell incertezza e giustamente hanno la tutela legale ma non credo che la stanley si faccia carico delle cartelle e dei accertamenti.
Per quanto riguarda il punto 1 vi posso assicurare che per esperienza personale e non,ADM e tribunali stanno andando velocissimi .....a due anni dall accertamento già c'e la discussione del ricorso calcolando 1 anno di pandemia con i tribunali fermi.....mai vista una cosa del genere in italia.
Per quanto riguarda le proposte di pagare l'imposta unica dal 1/1/2021 spero vivamente che ADM accetti ma non credo. Sarebbe la prova ma è più che evidente che l'imposta unica deve gravare solo esclusivamente sul bookmaker e non in solido con il ctd
Io dalla disperazione ho chiesto a ADM di poter pagare la metà dei accertamenti di tasca mia per poter mettere fine a questa angoscia....invece mi tocca pagare tutto l'importo aumentato del 120% della somma non versata + le sanzioni. In media paghi circa 3 volte tanto l'imposta non versata!!!!!!!!!
Se la stanley entra nel mercato italiano sarà un bene per i gestori che avranno più certezze lavorative e anche per gli ex gestori che secondo me sono un nr consistente in quanto si potrebbero aprire scenari per intraprendere vie legali nel caso che la stanley non versi imposta unica per gli ex gestori cosa molto probabile,quasi certa.
Parole parole parole diceva una canzone.....di certo sono solamente gli avvisi di accertamento,cartelle e pignoramenti e di questo il Dr garrisi non ne parla.....giustamente!
Buona serata a tutti
1)ADM chiude i centri scommesse che non versano l'imposta unica
2) cause collettive
3) ritorno alla corte europea
Il dr. Garrisi su questo suo tempestivo intervento ne ha toccato due .....intanto per quanto riguarda il punto 3 è facile parlare di corte europea di contenziosi,lettere e proposte quando gli ex gestori stanno affrontando spese legali, cartelle e pignoramenti e gli attuali gestori vivono nell incertezza e giustamente hanno la tutela legale ma non credo che la stanley si faccia carico delle cartelle e dei accertamenti.
Per quanto riguarda il punto 1 vi posso assicurare che per esperienza personale e non,ADM e tribunali stanno andando velocissimi .....a due anni dall accertamento già c'e la discussione del ricorso calcolando 1 anno di pandemia con i tribunali fermi.....mai vista una cosa del genere in italia.
Per quanto riguarda le proposte di pagare l'imposta unica dal 1/1/2021 spero vivamente che ADM accetti ma non credo. Sarebbe la prova ma è più che evidente che l'imposta unica deve gravare solo esclusivamente sul bookmaker e non in solido con il ctd
Io dalla disperazione ho chiesto a ADM di poter pagare la metà dei accertamenti di tasca mia per poter mettere fine a questa angoscia....invece mi tocca pagare tutto l'importo aumentato del 120% della somma non versata + le sanzioni. In media paghi circa 3 volte tanto l'imposta non versata!!!!!!!!!
Se la stanley entra nel mercato italiano sarà un bene per i gestori che avranno più certezze lavorative e anche per gli ex gestori che secondo me sono un nr consistente in quanto si potrebbero aprire scenari per intraprendere vie legali nel caso che la stanley non versi imposta unica per gli ex gestori cosa molto probabile,quasi certa.
Parole parole parole diceva una canzone.....di certo sono solamente gli avvisi di accertamento,cartelle e pignoramenti e di questo il Dr garrisi non ne parla.....giustamente!
Buona serata a tutti
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Re: Cassazione: 'Imposta scommesse, dal 2011 dovuta da Ctd e bookmaker'
Messaggioda Federico81 » 13/04/2021 - 17:13
Sono un ex gestore stanley.
Sto aspettando da 6 anni questo accordo con i monopoli ma non si fatto nulla e dopo tanti anni ormai credo che è solo un modo per tenere buoni i gestori.
Perche la stanleybet non sana la sua posizione come altre società?
Perche vuole pagare dal 2021 e continuare le cause dal 2011? E nel 2022 vorrà cominciare a pagare dal 2022
Cosa chiede in cambio dai monopoli?
Uno sconto? Anche perché se fosse cosi non l'avranno mai. Gli altri bookmakers reagirebbero
Da una pezzo dell intervista di garrisi
"L’attività della compagnia è pienamente lecita, ma ci viene chiesto dal regolatore di pagare l’imposta unica sulla base di una legge che ha come presupposto lo scoraggiamento del gioco illecito. Insomma, anziché dirci che, dato che la nostra attività è lecita, abbiamo anche il dovere di pagare l’imposta unica (il che è pacificamente accettabile) ci viene detto che dobbiamo pagare l’imposta unica sulla base di una legge fatta per gli operatori illeciti, il che, anche moralmente, è difficile da accettare. Che si creda o no, questo è il nocciolo del problema"
Non è una questione morale e solo una questione di 10 anni di pagamenti di imposta
Centinaia di milioni che adesso chiedono agli gestori ed ex gestori!
Sto aspettando da 6 anni questo accordo con i monopoli ma non si fatto nulla e dopo tanti anni ormai credo che è solo un modo per tenere buoni i gestori.
Perche la stanleybet non sana la sua posizione come altre società?
Perche vuole pagare dal 2021 e continuare le cause dal 2011? E nel 2022 vorrà cominciare a pagare dal 2022
Cosa chiede in cambio dai monopoli?
Uno sconto? Anche perché se fosse cosi non l'avranno mai. Gli altri bookmakers reagirebbero
Da una pezzo dell intervista di garrisi
"L’attività della compagnia è pienamente lecita, ma ci viene chiesto dal regolatore di pagare l’imposta unica sulla base di una legge che ha come presupposto lo scoraggiamento del gioco illecito. Insomma, anziché dirci che, dato che la nostra attività è lecita, abbiamo anche il dovere di pagare l’imposta unica (il che è pacificamente accettabile) ci viene detto che dobbiamo pagare l’imposta unica sulla base di una legge fatta per gli operatori illeciti, il che, anche moralmente, è difficile da accettare. Che si creda o no, questo è il nocciolo del problema"
Non è una questione morale e solo una questione di 10 anni di pagamenti di imposta
Centinaia di milioni che adesso chiedono agli gestori ed ex gestori!
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Re: Cassazione: 'Imposta scommesse, dal 2011 dovuta da Ctd e bookmaker'
Messaggioda Federico81 » 23/05/2021 - 10:19
Il primo luglio aprono le sale scommesse e vedremo come si comporterà ADM e i ctd.
I gestori saranno disposti a continuare a lavorare con la paura che prima o poi cartelle e avvisi arrivano oppure avranno il timore di perdere l'assistenza legale e sperano in questo accordo di cui si parla da 6 anni.
Gli scommettitori,anche se la maggior parte non è informata e ancora disponibile a scommettere in una società che non paga l'imposta e ha sede a Malta quando lo possono fare tranquillamente in un punto aams.
Per gli ex gestori che hanno chiuso,andati in pensione o cambiato è arrivato il momento di fare qualcosa.
I gestori saranno disposti a continuare a lavorare con la paura che prima o poi cartelle e avvisi arrivano oppure avranno il timore di perdere l'assistenza legale e sperano in questo accordo di cui si parla da 6 anni.
Gli scommettitori,anche se la maggior parte non è informata e ancora disponibile a scommettere in una società che non paga l'imposta e ha sede a Malta quando lo possono fare tranquillamente in un punto aams.
Per gli ex gestori che hanno chiuso,andati in pensione o cambiato è arrivato il momento di fare qualcosa.
Re: Cassazione: 'Imposta scommesse, dal 2011 dovuta da Ctd e bookmaker'
Messaggioda raider80 » 25/05/2021 - 18:28
Ciao Federico 81 quello che dici Secondo me la verità più assoluta ci possiamo sentire in privato se mi lasci un email
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Re: Cassazione: 'Imposta scommesse, dal 2011 dovuta da Ctd e bookmaker'
Messaggioda Federico81 » 27/05/2021 - 20:43
Ciao ti lascio la mia mail federico.bellini81@yahoo.com
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Re: Cassazione: 'Imposta scommesse, dal 2011 dovuta da Ctd e bookmaker'
Messaggioda Touaregr581 » 16/09/2021 - 16:09
Buongiorno a tutti mi dispiace tantissimo di queste situazioni sono un ex gestore Stanley anno 2005 n37 apertura in Italia ho affrontato di tutto 2 sequestri ecc ecc poi ho cambiato lavoro ho trovato un opportunità per aprire un agenzia sempre Stanley vorrei chiedervi gentilmente se aprendo nel 2021 dovrei aspettarmi varie cartelle esattoriali multe ecc oppure la posizione dal 2021 ne è esente.. Grazie mille
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