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Scommesse. Sentenze di primo grado e titoli eclatanti di giornali, che generano solo confusione.
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Scommesse. Sentenze di primo grado e titoli eclatanti di giornali, che generano solo confusione.
Messaggioda scommettitore siracusano » 26/09/2016 - 14:56
Come è noto, le leggi e le norme si interpretano, e ogni singolo giudice le interpreta secondo il suo libero convincimento.
Molto spesso, però, in un settore così complesso e articolato come quello italiano, con doppio sistema concessorio, mai messo in dubbio dalla Corte di Giustizia Europea, assistiamo spesso ad interpretazioni personali di giudici di primo grado, del tutto fuori dal reale contesto.
Il che è anche plausibile, visto che poi c'è l'Appello, la Cassazione e la CJEU (in alcuni casi).
Meno plausibili, se non per fare share, i titoli di alcuni giornali del settore che evidenziano solo queste interpretazioni personalistiche di alcuni giudici di primo grado, contrinuendo a fare confusione nei gestori.
Penso che sarebbero auspicabili delle circolari informative molto dettagliate, da parte del Ministero di Grazia e Giustizia, come già auspicate dallAvvocatura dello Stato, per formare e aggiornare anche i giudici penali di primo grado.
Molto spesso, però, in un settore così complesso e articolato come quello italiano, con doppio sistema concessorio, mai messo in dubbio dalla Corte di Giustizia Europea, assistiamo spesso ad interpretazioni personali di giudici di primo grado, del tutto fuori dal reale contesto.
Il che è anche plausibile, visto che poi c'è l'Appello, la Cassazione e la CJEU (in alcuni casi).
Meno plausibili, se non per fare share, i titoli di alcuni giornali del settore che evidenziano solo queste interpretazioni personalistiche di alcuni giudici di primo grado, contrinuendo a fare confusione nei gestori.
Penso che sarebbero auspicabili delle circolari informative molto dettagliate, da parte del Ministero di Grazia e Giustizia, come già auspicate dallAvvocatura dello Stato, per formare e aggiornare anche i giudici penali di primo grado.
La pluralità e il confronto delle corrette informazioni è alla base di ogni civile convivenza in una comunità democratica.
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Re: Scommesse. Sentenze di primo grado e titoli eclatanti di giornali, che generano solo confusione.
Messaggioda scommettitore siracusano » 27/09/2016 - 14:22
Invece le SENTENZE della Cassazione, sono tutt'altra cosa
Cassazione: 'Ctd illegali, legittimi sequestri probatori corpi di reato'
Creato Martedì, 27 Settembre 2016 13:22
Data pubblicazione
Scritto da Fm
http://www.gioconews.it/scommesse/49-no ... i-di-reato
La Corte di Cassazione ribadisce il via libera ai sequestri dei corpi di reato rivenuti in Ctd operanti senza concessione italiana.
L'Autorità Giudiziaria "dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reatonecessarie per l'accertamento dei fatti, al secondo comma: sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo. Il dato normativo consente, di ritenere che, in tema di sequestro probatorio, necessarie per l'accertamento dei fatti, sono solo le cose pertinenti al reato; mentre analoga valutazione non è richiesta per il corpo del reato, e, quindi, per le cose individuate dal legislatore, nel secondo comma dell'art. 253 cod. proc. pen., per esse, invero, il rapporto con il reato non è mediato dalla finalità della prova, ma è immediato, tant'è che, in via generale, ne è prevista la confisca". Si richiama all'articolo 253 del Codice di procedura penale la sentenza con cui la Corte di Cassazione conferma il sequestro probatorio disposto dalla Guardia di Finanza di Andria, di una somma di denaro ritrovata all'interno di un centro di raccolta scommesse per conto di un operatore estero, in mancanza di concessione e di autorizzazione dell'autorizzazione prevista ai sensi dell'articolo 88 Tulps.
"Il provvedimento non appare censurabile - si legge nella sentenza - posto che il Tribunale del riesame ha giustificato il sequestro della somma di denaro di € 1.325,00, rivenuta all'interno delle cinque casse, in quanto costituente corpo del reato trattandosi di profitto/provento del reato dell'attività illecita di raccolta di scommesse in assenza di autorizzazione ex art. 88 Tulps e concessione A.A.M.M., motivazione congrua e rispettosa dei principi sopra evidenziati avendo evidenziato il Tribunale la relazione immediata tra la cosa e il reato, peraltro neppure contestata dal ricorrente.
"All'atto del controllo - concludono i giudici della Cassazione - nel locale venivano trovati 5 monitor collegati che consentivano le scommesse online, cinque avventori stavano effettuando le scommesse, e il legale rappresentante del centro scommesse era risultato privo dell'autorizzazione ex art. 88 Tulps, né aveva esibito alcun atto concessorio dell'allibratore straniero, anzi aveva esibito una nota della Questura di Bari del 2014 di rigetto della richiesta di autorizzazione".
Ad agosto la Corte di Cassazione aveva confermato la legittimità del sequestro per i Ctd collegati a bookmaker operanti senza concessione italiana.
Cassazione: 'Ctd illegali, legittimi sequestri probatori corpi di reato'
Creato Martedì, 27 Settembre 2016 13:22
Data pubblicazione
Scritto da Fm
http://www.gioconews.it/scommesse/49-no ... i-di-reato
La Corte di Cassazione ribadisce il via libera ai sequestri dei corpi di reato rivenuti in Ctd operanti senza concessione italiana.
L'Autorità Giudiziaria "dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reatonecessarie per l'accertamento dei fatti, al secondo comma: sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo. Il dato normativo consente, di ritenere che, in tema di sequestro probatorio, necessarie per l'accertamento dei fatti, sono solo le cose pertinenti al reato; mentre analoga valutazione non è richiesta per il corpo del reato, e, quindi, per le cose individuate dal legislatore, nel secondo comma dell'art. 253 cod. proc. pen., per esse, invero, il rapporto con il reato non è mediato dalla finalità della prova, ma è immediato, tant'è che, in via generale, ne è prevista la confisca". Si richiama all'articolo 253 del Codice di procedura penale la sentenza con cui la Corte di Cassazione conferma il sequestro probatorio disposto dalla Guardia di Finanza di Andria, di una somma di denaro ritrovata all'interno di un centro di raccolta scommesse per conto di un operatore estero, in mancanza di concessione e di autorizzazione dell'autorizzazione prevista ai sensi dell'articolo 88 Tulps.
"Il provvedimento non appare censurabile - si legge nella sentenza - posto che il Tribunale del riesame ha giustificato il sequestro della somma di denaro di € 1.325,00, rivenuta all'interno delle cinque casse, in quanto costituente corpo del reato trattandosi di profitto/provento del reato dell'attività illecita di raccolta di scommesse in assenza di autorizzazione ex art. 88 Tulps e concessione A.A.M.M., motivazione congrua e rispettosa dei principi sopra evidenziati avendo evidenziato il Tribunale la relazione immediata tra la cosa e il reato, peraltro neppure contestata dal ricorrente.
"All'atto del controllo - concludono i giudici della Cassazione - nel locale venivano trovati 5 monitor collegati che consentivano le scommesse online, cinque avventori stavano effettuando le scommesse, e il legale rappresentante del centro scommesse era risultato privo dell'autorizzazione ex art. 88 Tulps, né aveva esibito alcun atto concessorio dell'allibratore straniero, anzi aveva esibito una nota della Questura di Bari del 2014 di rigetto della richiesta di autorizzazione".
Ad agosto la Corte di Cassazione aveva confermato la legittimità del sequestro per i Ctd collegati a bookmaker operanti senza concessione italiana.
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Re: Scommesse. Sentenze di primo grado e titoli eclatanti di giornali, che generano solo confusione.
Messaggioda scommettitore siracusano » 29/09/2016 - 14:50
Cassazione: 'Scommesse, provare esclusione illegittima da gare'
http://www.gioconews.it/scommesse/49-no ... ma-da-gare
Creato Giovedì, 29 Settembre 2016 13:37
Per la Corte di Cassazione si possono raccogliere scommesse per boomaker esteri senza concessione solo per illegittima esclusione da gare.
[b]
Non si possono raccogliere scommesse su eventi sportivi "per conto di un allibratore straniero senza il
preventivo rilascio della prescritta licenza di pubblica sicurezza o la dimostrazione che l'operatore estero non abbia ottenuto le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare".[/b]
Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione che con una sentenza ha rigettato il ricorso di un esercente contro il sequestro preventivo disposto dal Gip del Tribunale di Vercelli per svolgimento abusivo di attività organizzata al fine di accettare o raccogliere scommesse all'interno del suo esercizio.
Secondo il ricorrente, "la sanzione penale direttamente connessa alla mancanza di concessione contrasterebbe con l'ordinamento comunitario" e con la sentenza della Corte europea di giustizia nel procedimento Gambelli per la quale "le restrizioni alla libertà di stabilimento delle imprese e alla libera circolazione delle merci e dei servizi sono ammissibili solo se giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica tanto che nel corso degli anni, sulla base di tale principio, sono state ritenute contrarie alla disciplina europea numerose restrizioni poste dalla disciplina interna". Inoltre, la difesa dell'esercente si richiama anche all'applicazione della sentenza Laezza nel caso Stanleybet per cui "la disciplina che impone al concessionario di cedere a titolo non oneroso all'atto della cessazione dell'attività per scadenza del termine della concessione l'uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco è incompatibile con gli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea".
Per i giudici della Cassazione però "il ricorrente non contesta l'assenza, nella specie, della concessione di legge in capo al bookmaker e, conseguentemente, della licenza del Questore per lo svolgimento della attività di raccolta delle scommesse, ma deduce l'inapplicabilità di detta disciplina giacché produttiva, nel
solco dei principi affermati dalla Corte di giustizia, di esiti discriminatori". Il contrasto con i principi comunitari della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione
europea va riconosciuto soltanto nel caso, giustificativo della sua non applicazione, in cui il soggetto svolga senza autorizzazione di pubblica sicurezza attività organizzata di intermediazione per l'accettazione e la raccolta di scommesse sportive in favore di un allibratore straniero che non abbia potuto ottenere in Italia le concessioni o le autorizzazioni richieste dalla normativa nazionale a causa del rifiuto dello Stato italiano di concederle e tale rifiuto abbia violato il diritto comunitario", ma tale principio non può valere per il caso in esame. "In definitiva, non risulta che il bookmaker abbia mai partecipato ad una gara per l'assegnazione di una concessione in Italia né che la stesso sia stata escluso illegittimamente, sì che, appunto, deve farsi applicazione del principio secondo cui integra il reato previsto dall'art. 4 della I. 13 dicembre 1989, n. 401 la raccolta di scommesse su eventi sportivi da parte di un soggetto che compia attività di intermediazione per conto di un allibratore straniero senza il preventivo rilascio della prescritta licenza di pubblica sicurezza o la dimostrazione che l'operatore estero non abbia ottenuto le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare", conclude il Collegio.
http://www.gioconews.it/scommesse/49-no ... ma-da-gare
Creato Giovedì, 29 Settembre 2016 13:37
Per la Corte di Cassazione si possono raccogliere scommesse per boomaker esteri senza concessione solo per illegittima esclusione da gare.
[b]
Non si possono raccogliere scommesse su eventi sportivi "per conto di un allibratore straniero senza il
preventivo rilascio della prescritta licenza di pubblica sicurezza o la dimostrazione che l'operatore estero non abbia ottenuto le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare".[/b]
Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione che con una sentenza ha rigettato il ricorso di un esercente contro il sequestro preventivo disposto dal Gip del Tribunale di Vercelli per svolgimento abusivo di attività organizzata al fine di accettare o raccogliere scommesse all'interno del suo esercizio.
Secondo il ricorrente, "la sanzione penale direttamente connessa alla mancanza di concessione contrasterebbe con l'ordinamento comunitario" e con la sentenza della Corte europea di giustizia nel procedimento Gambelli per la quale "le restrizioni alla libertà di stabilimento delle imprese e alla libera circolazione delle merci e dei servizi sono ammissibili solo se giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica tanto che nel corso degli anni, sulla base di tale principio, sono state ritenute contrarie alla disciplina europea numerose restrizioni poste dalla disciplina interna". Inoltre, la difesa dell'esercente si richiama anche all'applicazione della sentenza Laezza nel caso Stanleybet per cui "la disciplina che impone al concessionario di cedere a titolo non oneroso all'atto della cessazione dell'attività per scadenza del termine della concessione l'uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco è incompatibile con gli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea".
Per i giudici della Cassazione però "il ricorrente non contesta l'assenza, nella specie, della concessione di legge in capo al bookmaker e, conseguentemente, della licenza del Questore per lo svolgimento della attività di raccolta delle scommesse, ma deduce l'inapplicabilità di detta disciplina giacché produttiva, nel
solco dei principi affermati dalla Corte di giustizia, di esiti discriminatori". Il contrasto con i principi comunitari della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione
europea va riconosciuto soltanto nel caso, giustificativo della sua non applicazione, in cui il soggetto svolga senza autorizzazione di pubblica sicurezza attività organizzata di intermediazione per l'accettazione e la raccolta di scommesse sportive in favore di un allibratore straniero che non abbia potuto ottenere in Italia le concessioni o le autorizzazioni richieste dalla normativa nazionale a causa del rifiuto dello Stato italiano di concederle e tale rifiuto abbia violato il diritto comunitario", ma tale principio non può valere per il caso in esame. "In definitiva, non risulta che il bookmaker abbia mai partecipato ad una gara per l'assegnazione di una concessione in Italia né che la stesso sia stata escluso illegittimamente, sì che, appunto, deve farsi applicazione del principio secondo cui integra il reato previsto dall'art. 4 della I. 13 dicembre 1989, n. 401 la raccolta di scommesse su eventi sportivi da parte di un soggetto che compia attività di intermediazione per conto di un allibratore straniero senza il preventivo rilascio della prescritta licenza di pubblica sicurezza o la dimostrazione che l'operatore estero non abbia ottenuto le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare", conclude il Collegio.
La pluralità e il confronto delle corrette informazioni è alla base di ogni civile convivenza in una comunità democratica.
Re: Scommesse. Sentenze di primo grado e titoli eclatanti di giornali, che generano solo confusione.
Messaggioda R23 » 29/09/2016 - 15:16
scommettitore siracusano ha scritto:Cassazione: 'Scommesse, provare esclusione illegittima da gare'
http://www.gioconews.it/scommesse/49-no ... ma-da-gare
Creato Giovedì, 29 Settembre 2016 13:37
Per la Corte di Cassazione si possono raccogliere scommesse per boomaker esteri senza concessione solo per illegittima esclusione da gare.
[b]
Non si possono raccogliere scommesse su eventi sportivi "per conto di un allibratore straniero senza il
preventivo rilascio della prescritta licenza di pubblica sicurezza o la dimostrazione che l'operatore estero non abbia ottenuto le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare".[/b]
Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione che con una sentenza ha rigettato il ricorso di un esercente contro il sequestro preventivo disposto dal Gip del Tribunale di Vercelli per svolgimento abusivo di attività organizzata al fine di accettare o raccogliere scommesse all'interno del suo esercizio.
Secondo il ricorrente, "la sanzione penale direttamente connessa alla mancanza di concessione contrasterebbe con l'ordinamento comunitario" e con la sentenza della Corte europea di giustizia nel procedimento Gambelli per la quale "le restrizioni alla libertà di stabilimento delle imprese e alla libera circolazione delle merci e dei servizi sono ammissibili solo se giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica tanto che nel corso degli anni, sulla base di tale principio, sono state ritenute contrarie alla disciplina europea numerose restrizioni poste dalla disciplina interna". Inoltre, la difesa dell'esercente si richiama anche all'applicazione della sentenza Laezza nel caso Stanleybet per cui "la disciplina che impone al concessionario di cedere a titolo non oneroso all'atto della cessazione dell'attività per scadenza del termine della concessione l'uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco è incompatibile con gli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea".
Per i giudici della Cassazione però "il ricorrente non contesta l'assenza, nella specie, della concessione di legge in capo al bookmaker e, conseguentemente, della licenza del Questore per lo svolgimento della attività di raccolta delle scommesse, ma deduce l'inapplicabilità di detta disciplina giacché produttiva, nel
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Da quello che so io solo la Stanley puo' usare il .com il resto sono tutti illegali
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