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ordinanza Disciplina degli orari di esercizio dei giochi
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ordinanza Disciplina degli orari di esercizio dei giochi
Messaggioda teddybet » 05/07/2016 - 14:56
http://www.comune.venezia.it/archivio/91241
Venezia, 16 giugno 2016
Prot. n. 2016 /287159 .
Ordinanza n. 363/2016
OGGETTO: disciplina degli orari di esercizio dei giochi leciti ove è consentita la vincita di
denaro installati in sale giochi, sale scommesse e in esercizi commerciali, nonché
delle sale scommesse.
IL SINDACO
Premesso che:
• il gioco d’azzardo patologico (G.A.P) o ludopatia è definito dall’Organizzazione Mondiale
della Santità (OMS) “malattia sociale” e rientra tra i disturbi del controllo degli impulsi e ha
grande affinità con le manifestazioni impulsivo-ossessive ed in particolare, con i
comportamenti d’abuso e dipendenza;
• il giocatore spesso è vittima della propria compulsività ed è indotto a compiere condotte
antigiuridiche per ottenere denaro, senza tralasciare i possibili aspetti connessi alla
criminalità, quali lo sfruttamento delle situazioni di vulnerabilità per trarne enormi profitti;
• il 14 luglio 2014 la Commissione Europea sui servizi del gioco d’azzardo on line, ha
adottato una raccomandazione sui servizi di gioco d’azzardo on-line che incoraggia gli stati
membri a realizzare un livello elevato di protezione per i consumatori, al fine di
salvaguardare la salute e ridurre al minimo gli eventuali danni economici che possono
derivare dal gioco d’azzardo eccessivo e compulsivo;
• il D.L. del 13 settembre 2012, n. 158 “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del
paese mediante un più alto livello di tutela della salute”, convertito in legge, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1 della Legge 8 novembre 2012, n. 189, prevede di
aggiornare i livelli essenziali di assistenza (LEA) “con riferimento alle prestazioni di
prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come
patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così
come definito dall’Organizzazione mondiale della sanità”;
Rilevato che:
IL SINDACO
2
• in data 25 febbraio 2016 la Prefettura di Venezia, il Comune di Venezia, i Comuni della
Provincia di Venezia, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico di Venezia, l’Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato di Venezia, i direttori delle ULSS di Venezia e Provincia,
la Camera di Commercio di Venezia, la Fondazione Caponnetto di Venezia, hanno firmato il
protocollo d’intesa per la prevenzione ed il contrasto del gioco illegale, la sicurezza del
gioco e la tutela delle fasce deboli;
• al protocollo d’intesa di cui sopra hanno aderito anche la Questura di Venezia il Comando
Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Venezia, il Comando Provinciale della Guardia di
Finanza di Venezia e il Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per il Veneto;
• il protocollo d’intensa citato si propone arie attività atte a contrastare il fenomeno della
ludopatia e tra queste istituire un tavolo interdirezionale di confronto al fine di procedere
all’individuazione degli interventi da porre in essere atti a tutelare le persone affette da
dipendenza;
• in particolare, la Prefettura, nell’ambito delle attività di attuazione del predetto accordo, ha
predisposto una proposta di regolamento comunale tipo in materia di giochi, presentato in
data 20 maggio 2016;
Considerato che rientra tra i compiti e le funzioni del Comune individuare un sistema di
prevenzione sociale e contribuire al contrasto dei fenomeni di patologia connessi al gioco
compulsivo anche attraverso interventi volti a regolare e limitare l’accesso alle apparecchiature di
gioco, soprattutto per tutelare i soggetti psicologicamente vulnerabili e quindi maggiormente esposti
alla capacità suggestiva dell’illusione di conseguire, tramite il gioco, vincite e facili guadagni;
Acquisita a tale proposito la relazione redatta dall’Osservatorio Locale sulle Dipendenze
Patologiche dell’Azienda U.L.S.S. 12 Veneziana, Dipartimento Dipendenze Unità Operative:
SER.D. Venezia, relativa all’attività del 2014, pubblicata nel 2015 nel sito http://www.ulss12.ve.it,
dalla quale si evince:
• un incremento di pazienti con elevata età media che il servizio “Informagioco” ha seguito;
• il 34% dei pazienti seguiti risulta composto da soggetti in trattamento per la prima volta;
• tra gli utenti seguiti prevale la componente di sesso maschile, le donne risultano nella
percentuale del 14%;
• un numero significativo di pazienti proviene da aree esterne alle competenze dell’AUSL n.
12 Veneziana e, una parte di questi risultano già in trattamento da alcuni anni;
• una parte esigua di pazienti risulta composta da stranieri e quasi tutti dell’Est Europa;
• nei pazienti seguiti, l’utilizzo delle Slot Machine e delle VLT è la tipologia di gioco sulla
quale si è strutturata prevalentemente la dipendenza da gioco (83%);
IL SINDACO
3
Acquisito inoltre il “Report Ser.D. sul Gioco d’Azzardo patologico” dell’Azienda U.L.S.S. 12
Veneziana, Dipartimento Dipendenze Unità Operative: SER.D. Venezia con nota prot. 2016/26267
del 8 aprile2016 nonché la relativa integrazione del 31 maggio 2016, dai quali emerge:
• modificazione del fenomeno sia in termini quantitativi (numero sempre maggiore di giochi)
sia qualitativi (giochi con semplice facilità di accesso);
• mercato rivolto sempre più ad un pubblico generalmente lontano dall’azzardo (adolescenti,
casalinghe, pensionati);
• età media dei giocatori patologici vicina ai 50 anni, con assoluta prevalenza maschile;
• dipendenza riconducibile prevalentemente all’uso delle c.d. “slot machines”, in orari
maggiormente serali e notturni (dalle 17.00 alle 23.00) e nelle festività;
• frequente connessione fra ludopatia e altre dipendenze;
Rilevato che il giocatore d’azzardo ha un’incapacità cronica e progressiva di resistere all’impulso
di giocare d’azzardo tale da compromettere se stesso, la sua famiglia e la sua attività professionale;
Ravvisato che la dipendenza da gioco è riferibile sia alla frequentazione di locali dedicati al gioco
(sale scommesse e sale VLT), sia all’utilizzo degli apparecchi per il gioco di cui al comma 6
dell’art. 110 TULPS installati presso pubblici esercizi, tabaccherie, esercizi commerciali vari e che
tale fenomeno è da considerarsi un grave pericolo per la salute individuale ed il benessere psichico e
socio-economico della popolazione locale, oltre che motivo di forte disagio e origine di episodi di
disturbo della quiete pubblica;
Dato atto che la Legge Regionale 27/04/2015, n. 6, in particolare l’art. 20 “Disposizioni in materia
di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio dalla dipendenza dal gioco d’azzardo patologico
(GAP)” prevede al comma 3 lettera b) la possibilità, da parte dei comuni, tenendo conto
dell’impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, nonché dei problemi connessi alla
viabilità, all’inquinamento acustico e alla quiete pubblica, di individuare gli orari di apertura delle
sale giochi e la relativa sanzione amministrativa in caso di mancato rispetto degli stessi;
Ritenuto quindi necessario disciplinare, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2016, gli orari di
funzionamento dei locali dedicati al gioco (sale scommesse e sale VLT) e gli orari di
funzionamento degli apparecchi per il gioco di cui al comma 6 dell’art. 110 TULPS installati presso
pubblici esercizi, tabaccherie, esercizi commerciali vari, nell’ottica di contrastare l’insorgere di
fenomeni devianti nell’utilizzo degli stessi, tenendo conto che fra i fruitori vi sono soggetti
psicologicamente fragili, inconsapevoli dei danni derivanti dal gioco compulsivo, ricadendo in
forme di dipendenza patologica con pregiudizio della salute e delle dinamiche relazionali;
IL SINDACO
4
Informate al riguardo le associazioni di categoria con nota prot.2016/262809 del 01 giugno 2016 e,
in data 10 giugno 2016, sentita la SAPAR;
Visti:
il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 " Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza”,
nonché il Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 " Regolamento per l'esecuzione del Testo
Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza ";
il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 ottobre 2003 “Determinazione del
numero massimo di apparecchi e congegni di cui all’art. 110 – commi 6 e 7 lett. b) TULPS che
possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri
giochi autorizzati”;
il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 18 gennaio 2007 “Individuazione del
numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110 – commi 6 e 7 del TULPS
che possono essere installati presso punti vendita aventi come attività principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici”;
il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 27 luglio 2011 “Determinazione dei criteri
e dei parametri numerico quantitativi per l’installabilità di apparecchi di cui al citato art. 110,
comma 6, del TULPS;
il Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla legge 8
novembre 2012, n. 189 “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante
un più alto livello di tutela della salute”;
• l’art. 3 comma 2 del D.lgs 267/2000 che recita: “il Comune è l’Ente locale che rappresenta
la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”;
• l’art. 50 comma 7 del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii., “Il Sindaco, altresì, coordina e
riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell’ambito dei criteri
eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi
e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle
Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati
nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento di servizi con le esigenze complessive e
generali degli utenti”;
• la legge regionale 27 aprile 2015, n. 6, in particolare l’art. 20 “Disposizioni in materia di
prevenzione, contrasto e riduzione del rischio dalla dipendenza dal gioco d’azzardo patologico
(GAP)” che al comma 3 lettera b) prevede la possibilità di individuare gli orari di apertura delle
sale giochi e la relativa sanzione amministrativa in caso di mancato rispetto degli stessi,
IL SINDACO
5
tenendo conto dell’impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, nonché dei
problemi connessi alla viabilità, all’inquinamento acustico e alla quiete pubblica;
• la circolare n. 557/PASS.7801.1200 del 23 giugno 2010 e la nota del 19 marzo 2013 del
Ministero dell’Interno – Dip. Della Pubblica Sicurezza, con le quali viene precisato che la
regolamentazione degli orari di apertura e chiusura delle attività di seguito indicate, in quanto
tutte autorizzate dalla Questura ai sensi del TULPS, compete al Sindaco ex art. 50-c.7 del
TUEL, in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli
esercizi pubblici:
o negozi dediti all’attività prevalente di raccolta scommesse;
o esercizi dediti al gioco con apparecchi da intrattenimento denominati “new slots” e
“video lottery terminal”;
o sale bingo;
• le sentenze del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. V) n. 32/71 del 30 giugno 2014 e
n. 3845 del 27 agosto 2014, con le quali i magistrati hanno “avuto già modo di osservare come
la circostanza per la quale il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile
indistintamente agli esercizi commerciali e da quelli di somministrazione, non precluda
all’Amministrazione Comunale la possibilità di esercitare, ai sensi del predetto art. 50 – c.7
del D.lgs 267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di
tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto di terzi al rispetto della
quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di
sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale e salute”;
• la sentenza della Corte Costituzionale n. 220/2014 del 18 luglio 2014 con la quale i giudici
hanno mostrato di ritenere plausibile l’interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata
affermando che “è stato riconosciuto che, in forza della generale previsione del ripetuto art. 50
- c.7 TUEL, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali
siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della
salute, della quiete pubblica ovvero della circolazione stradale”;
• la sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (sez. V) n. 4794 del 20 ottobre 2015,
con la quale viene sottolineato talaltro che “le sale giochi e gli esercizi dotati di
apparecchiature da gioco in quanto locali ove si svolge l’attività attualmente consentita dalla
legge, sono qualificabili, seguendo l’elencazione contenuta nell’art. 50, comma 7, D.lgs
267/2000, come “pubblici esercizi”, di talchè per dette sale il Sindaco può esercitare il proprio
potere regolatorio, anche quando si tratti dell’esercizio del gioco d’azzardo, quando le relative
determinazioni siano funzionali ad esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica.”;
IL SINDACO
6
ORDINA
di stabilire in via sperimentale fino al 31 dicembre 2016 i seguenti orari di esercizio delle sale
scommesse e delle sale VLT di cui all’art. 88 TULPS nonché gli orari di utilizzo degli
apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro di cui al comma 6 dell’art. 110
TULPS installati presso pubblici esercizi, tabaccherie, esercizi commerciali vari, così come di
seguito indicato:
1) ORARI DI ESERCIZIO DELLE SALE SCOMMESSE E DELLE SALE VLT, art. 88
TULPS:
l’orario di esercizio è dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 di tutti i
giorni, compresi i festivi.
2) ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO E
SVAGO CON VINCITA IN DENARO, DI CUI ALL’ART. 110, COMMA 6 DEL TULPS:
l’orario di esercizio è dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 di tutti i
giorni, compresi i festivi.
Detti apparecchi nelle ore di “non funzionamento”, devono essere spenti tramite apposito
interruttore elettrico.
DISPONE
ai sensi dell’art. 9 del TULPS, il titolare dei titoli abilitativi per la gestione degli apparecchi da
gioco con vincita in denaro è tenuto ad osservare quanto sopra ordinato, nonché le seguenti
prescrizioni:
è fatto obbligo di esposizione su apposite targhe, da posizionare all’interno del locale in
luogo ben visibile al pubblico, di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla
pratica di giochi con vincita in denaro;
è fatto obbligo di esposizione con visibilità all’esterno del locale degli orari di apertura delle
sale scommesse e delle sale VLT o di funzionamento dei giochi di cui al comma 6 dell’art.
110 TULPS;
DISPONE ALTRESÌ
la violazione alle disposizioni previste dalla presente ordinanza, comporta la sanzione
amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500.00, ai sensi
dell’art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000 con l’applicazione delle disposizioni di cui alla Legge
IL SINDACO
7
24/11/1981, n. 689, il cui pagamento in misura ridotta verrà determinato con apposita
deliberazione della Giunta Comunale;
AVVERTE CHE
il presente provvedimento, che ha efficacia il 30° giorno dalla pubblicazione, verrà comunicato a
mezzo PEC alla Prefettura, Questura, al Comando P.le dei Carabinieri, al Comando P.le della
Guardia di Finanza, all’Agenzie delle Dogane e dei Monopoli, alle Associazioni di Categoria più
rappresentative nel territorio.
La presente Ordinanza verrà esposta all’Albo Pretorio del Comune di Venezia per giorni quindici e
pubblicata sul sito del Comune di Venezia.
A norma dell’art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente
ordinanza, chiunque abbia un interesse concreto e attuale potrà presentare ricorso, ai sensi della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, al TAR Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre
1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.
IL SINDACO
Luigi Brugnaro
Venezia, 16 giugno 2016
Prot. n. 2016 /287159 .
Ordinanza n. 363/2016
OGGETTO: disciplina degli orari di esercizio dei giochi leciti ove è consentita la vincita di
denaro installati in sale giochi, sale scommesse e in esercizi commerciali, nonché
delle sale scommesse.
IL SINDACO
Premesso che:
• il gioco d’azzardo patologico (G.A.P) o ludopatia è definito dall’Organizzazione Mondiale
della Santità (OMS) “malattia sociale” e rientra tra i disturbi del controllo degli impulsi e ha
grande affinità con le manifestazioni impulsivo-ossessive ed in particolare, con i
comportamenti d’abuso e dipendenza;
• il giocatore spesso è vittima della propria compulsività ed è indotto a compiere condotte
antigiuridiche per ottenere denaro, senza tralasciare i possibili aspetti connessi alla
criminalità, quali lo sfruttamento delle situazioni di vulnerabilità per trarne enormi profitti;
• il 14 luglio 2014 la Commissione Europea sui servizi del gioco d’azzardo on line, ha
adottato una raccomandazione sui servizi di gioco d’azzardo on-line che incoraggia gli stati
membri a realizzare un livello elevato di protezione per i consumatori, al fine di
salvaguardare la salute e ridurre al minimo gli eventuali danni economici che possono
derivare dal gioco d’azzardo eccessivo e compulsivo;
• il D.L. del 13 settembre 2012, n. 158 “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del
paese mediante un più alto livello di tutela della salute”, convertito in legge, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1 della Legge 8 novembre 2012, n. 189, prevede di
aggiornare i livelli essenziali di assistenza (LEA) “con riferimento alle prestazioni di
prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come
patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così
come definito dall’Organizzazione mondiale della sanità”;
Rilevato che:
IL SINDACO
2
• in data 25 febbraio 2016 la Prefettura di Venezia, il Comune di Venezia, i Comuni della
Provincia di Venezia, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico di Venezia, l’Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato di Venezia, i direttori delle ULSS di Venezia e Provincia,
la Camera di Commercio di Venezia, la Fondazione Caponnetto di Venezia, hanno firmato il
protocollo d’intesa per la prevenzione ed il contrasto del gioco illegale, la sicurezza del
gioco e la tutela delle fasce deboli;
• al protocollo d’intesa di cui sopra hanno aderito anche la Questura di Venezia il Comando
Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Venezia, il Comando Provinciale della Guardia di
Finanza di Venezia e il Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per il Veneto;
• il protocollo d’intensa citato si propone arie attività atte a contrastare il fenomeno della
ludopatia e tra queste istituire un tavolo interdirezionale di confronto al fine di procedere
all’individuazione degli interventi da porre in essere atti a tutelare le persone affette da
dipendenza;
• in particolare, la Prefettura, nell’ambito delle attività di attuazione del predetto accordo, ha
predisposto una proposta di regolamento comunale tipo in materia di giochi, presentato in
data 20 maggio 2016;
Considerato che rientra tra i compiti e le funzioni del Comune individuare un sistema di
prevenzione sociale e contribuire al contrasto dei fenomeni di patologia connessi al gioco
compulsivo anche attraverso interventi volti a regolare e limitare l’accesso alle apparecchiature di
gioco, soprattutto per tutelare i soggetti psicologicamente vulnerabili e quindi maggiormente esposti
alla capacità suggestiva dell’illusione di conseguire, tramite il gioco, vincite e facili guadagni;
Acquisita a tale proposito la relazione redatta dall’Osservatorio Locale sulle Dipendenze
Patologiche dell’Azienda U.L.S.S. 12 Veneziana, Dipartimento Dipendenze Unità Operative:
SER.D. Venezia, relativa all’attività del 2014, pubblicata nel 2015 nel sito http://www.ulss12.ve.it,
dalla quale si evince:
• un incremento di pazienti con elevata età media che il servizio “Informagioco” ha seguito;
• il 34% dei pazienti seguiti risulta composto da soggetti in trattamento per la prima volta;
• tra gli utenti seguiti prevale la componente di sesso maschile, le donne risultano nella
percentuale del 14%;
• un numero significativo di pazienti proviene da aree esterne alle competenze dell’AUSL n.
12 Veneziana e, una parte di questi risultano già in trattamento da alcuni anni;
• una parte esigua di pazienti risulta composta da stranieri e quasi tutti dell’Est Europa;
• nei pazienti seguiti, l’utilizzo delle Slot Machine e delle VLT è la tipologia di gioco sulla
quale si è strutturata prevalentemente la dipendenza da gioco (83%);
IL SINDACO
3
Acquisito inoltre il “Report Ser.D. sul Gioco d’Azzardo patologico” dell’Azienda U.L.S.S. 12
Veneziana, Dipartimento Dipendenze Unità Operative: SER.D. Venezia con nota prot. 2016/26267
del 8 aprile2016 nonché la relativa integrazione del 31 maggio 2016, dai quali emerge:
• modificazione del fenomeno sia in termini quantitativi (numero sempre maggiore di giochi)
sia qualitativi (giochi con semplice facilità di accesso);
• mercato rivolto sempre più ad un pubblico generalmente lontano dall’azzardo (adolescenti,
casalinghe, pensionati);
• età media dei giocatori patologici vicina ai 50 anni, con assoluta prevalenza maschile;
• dipendenza riconducibile prevalentemente all’uso delle c.d. “slot machines”, in orari
maggiormente serali e notturni (dalle 17.00 alle 23.00) e nelle festività;
• frequente connessione fra ludopatia e altre dipendenze;
Rilevato che il giocatore d’azzardo ha un’incapacità cronica e progressiva di resistere all’impulso
di giocare d’azzardo tale da compromettere se stesso, la sua famiglia e la sua attività professionale;
Ravvisato che la dipendenza da gioco è riferibile sia alla frequentazione di locali dedicati al gioco
(sale scommesse e sale VLT), sia all’utilizzo degli apparecchi per il gioco di cui al comma 6
dell’art. 110 TULPS installati presso pubblici esercizi, tabaccherie, esercizi commerciali vari e che
tale fenomeno è da considerarsi un grave pericolo per la salute individuale ed il benessere psichico e
socio-economico della popolazione locale, oltre che motivo di forte disagio e origine di episodi di
disturbo della quiete pubblica;
Dato atto che la Legge Regionale 27/04/2015, n. 6, in particolare l’art. 20 “Disposizioni in materia
di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio dalla dipendenza dal gioco d’azzardo patologico
(GAP)” prevede al comma 3 lettera b) la possibilità, da parte dei comuni, tenendo conto
dell’impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, nonché dei problemi connessi alla
viabilità, all’inquinamento acustico e alla quiete pubblica, di individuare gli orari di apertura delle
sale giochi e la relativa sanzione amministrativa in caso di mancato rispetto degli stessi;
Ritenuto quindi necessario disciplinare, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2016, gli orari di
funzionamento dei locali dedicati al gioco (sale scommesse e sale VLT) e gli orari di
funzionamento degli apparecchi per il gioco di cui al comma 6 dell’art. 110 TULPS installati presso
pubblici esercizi, tabaccherie, esercizi commerciali vari, nell’ottica di contrastare l’insorgere di
fenomeni devianti nell’utilizzo degli stessi, tenendo conto che fra i fruitori vi sono soggetti
psicologicamente fragili, inconsapevoli dei danni derivanti dal gioco compulsivo, ricadendo in
forme di dipendenza patologica con pregiudizio della salute e delle dinamiche relazionali;
IL SINDACO
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Informate al riguardo le associazioni di categoria con nota prot.2016/262809 del 01 giugno 2016 e,
in data 10 giugno 2016, sentita la SAPAR;
Visti:
il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 " Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza”,
nonché il Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 " Regolamento per l'esecuzione del Testo
Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza ";
il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 ottobre 2003 “Determinazione del
numero massimo di apparecchi e congegni di cui all’art. 110 – commi 6 e 7 lett. b) TULPS che
possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri
giochi autorizzati”;
il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 18 gennaio 2007 “Individuazione del
numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110 – commi 6 e 7 del TULPS
che possono essere installati presso punti vendita aventi come attività principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici”;
il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 27 luglio 2011 “Determinazione dei criteri
e dei parametri numerico quantitativi per l’installabilità di apparecchi di cui al citato art. 110,
comma 6, del TULPS;
il Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla legge 8
novembre 2012, n. 189 “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante
un più alto livello di tutela della salute”;
• l’art. 3 comma 2 del D.lgs 267/2000 che recita: “il Comune è l’Ente locale che rappresenta
la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”;
• l’art. 50 comma 7 del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii., “Il Sindaco, altresì, coordina e
riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell’ambito dei criteri
eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi
e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle
Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati
nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento di servizi con le esigenze complessive e
generali degli utenti”;
• la legge regionale 27 aprile 2015, n. 6, in particolare l’art. 20 “Disposizioni in materia di
prevenzione, contrasto e riduzione del rischio dalla dipendenza dal gioco d’azzardo patologico
(GAP)” che al comma 3 lettera b) prevede la possibilità di individuare gli orari di apertura delle
sale giochi e la relativa sanzione amministrativa in caso di mancato rispetto degli stessi,
IL SINDACO
5
tenendo conto dell’impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, nonché dei
problemi connessi alla viabilità, all’inquinamento acustico e alla quiete pubblica;
• la circolare n. 557/PASS.7801.1200 del 23 giugno 2010 e la nota del 19 marzo 2013 del
Ministero dell’Interno – Dip. Della Pubblica Sicurezza, con le quali viene precisato che la
regolamentazione degli orari di apertura e chiusura delle attività di seguito indicate, in quanto
tutte autorizzate dalla Questura ai sensi del TULPS, compete al Sindaco ex art. 50-c.7 del
TUEL, in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli
esercizi pubblici:
o negozi dediti all’attività prevalente di raccolta scommesse;
o esercizi dediti al gioco con apparecchi da intrattenimento denominati “new slots” e
“video lottery terminal”;
o sale bingo;
• le sentenze del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. V) n. 32/71 del 30 giugno 2014 e
n. 3845 del 27 agosto 2014, con le quali i magistrati hanno “avuto già modo di osservare come
la circostanza per la quale il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile
indistintamente agli esercizi commerciali e da quelli di somministrazione, non precluda
all’Amministrazione Comunale la possibilità di esercitare, ai sensi del predetto art. 50 – c.7
del D.lgs 267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di
tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto di terzi al rispetto della
quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di
sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale e salute”;
• la sentenza della Corte Costituzionale n. 220/2014 del 18 luglio 2014 con la quale i giudici
hanno mostrato di ritenere plausibile l’interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata
affermando che “è stato riconosciuto che, in forza della generale previsione del ripetuto art. 50
- c.7 TUEL, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali
siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della
salute, della quiete pubblica ovvero della circolazione stradale”;
• la sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (sez. V) n. 4794 del 20 ottobre 2015,
con la quale viene sottolineato talaltro che “le sale giochi e gli esercizi dotati di
apparecchiature da gioco in quanto locali ove si svolge l’attività attualmente consentita dalla
legge, sono qualificabili, seguendo l’elencazione contenuta nell’art. 50, comma 7, D.lgs
267/2000, come “pubblici esercizi”, di talchè per dette sale il Sindaco può esercitare il proprio
potere regolatorio, anche quando si tratti dell’esercizio del gioco d’azzardo, quando le relative
determinazioni siano funzionali ad esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica.”;
IL SINDACO
6
ORDINA
di stabilire in via sperimentale fino al 31 dicembre 2016 i seguenti orari di esercizio delle sale
scommesse e delle sale VLT di cui all’art. 88 TULPS nonché gli orari di utilizzo degli
apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro di cui al comma 6 dell’art. 110
TULPS installati presso pubblici esercizi, tabaccherie, esercizi commerciali vari, così come di
seguito indicato:
1) ORARI DI ESERCIZIO DELLE SALE SCOMMESSE E DELLE SALE VLT, art. 88
TULPS:
l’orario di esercizio è dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 di tutti i
giorni, compresi i festivi.
2) ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO E
SVAGO CON VINCITA IN DENARO, DI CUI ALL’ART. 110, COMMA 6 DEL TULPS:
l’orario di esercizio è dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 di tutti i
giorni, compresi i festivi.
Detti apparecchi nelle ore di “non funzionamento”, devono essere spenti tramite apposito
interruttore elettrico.
DISPONE
ai sensi dell’art. 9 del TULPS, il titolare dei titoli abilitativi per la gestione degli apparecchi da
gioco con vincita in denaro è tenuto ad osservare quanto sopra ordinato, nonché le seguenti
prescrizioni:
è fatto obbligo di esposizione su apposite targhe, da posizionare all’interno del locale in
luogo ben visibile al pubblico, di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla
pratica di giochi con vincita in denaro;
è fatto obbligo di esposizione con visibilità all’esterno del locale degli orari di apertura delle
sale scommesse e delle sale VLT o di funzionamento dei giochi di cui al comma 6 dell’art.
110 TULPS;
DISPONE ALTRESÌ
la violazione alle disposizioni previste dalla presente ordinanza, comporta la sanzione
amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500.00, ai sensi
dell’art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000 con l’applicazione delle disposizioni di cui alla Legge
IL SINDACO
7
24/11/1981, n. 689, il cui pagamento in misura ridotta verrà determinato con apposita
deliberazione della Giunta Comunale;
AVVERTE CHE
il presente provvedimento, che ha efficacia il 30° giorno dalla pubblicazione, verrà comunicato a
mezzo PEC alla Prefettura, Questura, al Comando P.le dei Carabinieri, al Comando P.le della
Guardia di Finanza, all’Agenzie delle Dogane e dei Monopoli, alle Associazioni di Categoria più
rappresentative nel territorio.
La presente Ordinanza verrà esposta all’Albo Pretorio del Comune di Venezia per giorni quindici e
pubblicata sul sito del Comune di Venezia.
A norma dell’art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente
ordinanza, chiunque abbia un interesse concreto e attuale potrà presentare ricorso, ai sensi della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, al TAR Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre
1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.
IL SINDACO
Luigi Brugnaro
"La vittoria passa sempre dalle mani del compagno."
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