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Brevi nozioni di Diritto. Interpretazioni delle leggi e delle sentenze. Libero convincimento dei giudici.
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Brevi nozioni di Diritto. Interpretazioni delle leggi e delle sentenze. Libero convincimento dei giudici.
Messaggioda scommettitore siracusano » 19/02/2016 - 10:06
Personalmente, ho studiato diritto, come materia facoltativa al Politecnico di Torino, ma ho cercato soprattutto non di imparare qualcosa a memoria, ma di comprendere e approfondire i CONCETTI che stanno alla base del diritto.
Esaminiamo, quindi, alcuni concetti basilari.
1) Le leggi si interpretano.
2) le leggi le fa il potere legislativo, ma vengono poi interpretate e giudicate dal potere esecutivo, secondo il libero convincimento dei giudici, nei diversi gradi di giudizio.
I diversi modi di interpretare la legge: una piccola goccia nel “mare magnum”...
Articolo, 27/04/2005
http://www.altalex.com/documents/news/2 ... are-magnum
Libero convincimento del giudice: ponderazione tra legalità, libertà ed arbitrio
Articolo, 01/07/2009
http://www.altalex.com/documents/news/2 ... d-arbitrio
di cui mi limito a trascrivere solo la parte finale, lasciando al lettore di approfondire i LINK:
"Concludendo pertanto, si può affermare che nell’ambito dello Stato/Ordinamento basato sull’assetto costituzionale della tripartizione dei Poteri, il “principio del libero convincimento” assicura la libertà dell’accertamento giudiziale nell’esprimere in concreto la volontà astratta di legge a garanzia quindi dell’autonomia ed indipendenza del giudice, mentre, l’imposizione dell’obbligo di motivazione consente quel controllo di legalità sul sistema processuale, immunizzandolo da forme patologiche di arbitrarietà nell’applicazione della legge."
Da quanto sopra, si dovrebbe evincere, in via preliminare, che le MOTIVAZIONI di una sentenza non si possono spacchettare e poi interpretare a proprio piacimento, ma vanno lette nel contesto stesso di tutta la sentenza.
Inoltre, uno stesso organo giudiziario, visto che basa le sentenze sul libero convincimento, anche se in passato ha emesso una sentenza, successivamente, in base ad altre motivazioni e riflessioni, può benissimo cambiare opinione e convincimento. E mi riferisco in particolare alle sentenze della Corte di Giustizia Europea. Quelle del 22 Gennaio 2015 e del 28 Gennaio 2016 sono le ultime in ordine di tempo, e sono queste due ultime che vanno interpretate nel loro complesso, e non spacchettandole in singole frasi.
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Re: Brevi nozioni di Diritto. Interpretazioni delle leggi e delle sentenze. Libero convincimento dei giudici.
Messaggioda scommettitore siracusano » 19/02/2016 - 10:08
2) le leggi le fa il potere legislativo, ma vengono poi interpretate e applicate dal potere giudiziario, secondo il libero convincimento dei giudici, nei diversi gradi di giudizio.
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Re: Brevi nozioni di Diritto. Interpretazioni delle leggi e delle sentenze. Libero convincimento dei giudici.
Messaggioda scommettitore siracusano » 19/02/2016 - 11:18
La sentenza della Corte di Giusizia Europea nella sentenza del 22 Gennaio 2016, dice testualmente:
45 Per costante giurisprudenza, devono considerarsi restrizioni alla libertà di stabilimento e/o alla libera prestazione di servizi tutte le misure che vietino, ostacolino o rendano meno interessante l’esercizio delle libertà garantite dagli articoli 49 TFUE e 56 TFUE (v., in particolare, sentenza Duomo Gpa e a., da C‑357/10 a C‑359/10, EU:C:2012:283, punti 35 e 36 nonché la giurisprudenza ivi citata).
46 Quindi, una normativa di uno Stato membro, come quella controversa nel procedimento principale, la quale subordini l’esercizio di un’attività economica all’ottenimento di una concessione e preveda varie ipotesi di decadenza della concessione stessa costituisce un ostacolo alle libertà così garantite dagli articoli 49 TFUE e 56 TFUE (v. sentenza Costa e Cifone, EU:C:2012:80, punto 70).
47 Occorre tuttavia valutare se una simile restrizione possa essere ammessa a titolo di misure derogatorie, per ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, espressamente previste dagli articoli 51 TFUE e 52 TFUE, applicabili anche in materia di libera prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 62 TFUE, o se essa possa essere giustificata, conformemente alla giurisprudenza della Corte, da motivi imperativi di interesse generale (sentenza Digibet e Albers, C‑156/13, EU:C:2014:1756, punto 22 e la giurisprudenza ivi citata).
48 Infatti, secondo una giurisprudenza costante, le restrizioni alle attività dei giochi d’azzardo possono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale, quali la tutela dei consumatori nonché la prevenzione delle frodi e dell’incitamento dei cittadini a spese eccessive legate al gioco (sentenza Digibet e Albers, EU:C:2014:1756, punto 23 e la giurisprudenza ivi citata).
49 Oltre a ciò, per quanto riguarda la normativa italiana in materia di giochi d’azzardo, la Corte ha dichiarato che l’obiettivo attinente alla lotta contro la criminalità collegata a tali giochi è idoneo a giustificare le restrizioni alle libertà fondamentali derivanti da tale normativa (v. sentenza Biasci e a., C‑660/11 e C‑8/12, EU:C:2013:550, punto 23).
50 Nella fattispecie, per quanto riguarda la qualificazione come «motivo imperativo di interesse generale» del motivo invocato dalle autorità nazionali al fine di giustificare la durata più breve delle nuove concessioni, segnatamente il riordino del sistema delle concessioni attraverso un allineamento temporale delle scadenze, è certo che, secondo una giurisprudenza costante, considerazioni di ordine meramente amministrativo non possono giustificare la deroga, da parte di uno Stato membro, alle norme del diritto dell’Unione. Tale principio vale a fortiori laddove la deroga di cui trattasi abbia l’effetto di escludere o di limitare l’esercizio di una delle libertà fondamentali del diritto dell’Unione (v. sentenza Arblade e a., C‑369/96 e C‑376/96, EU:C:1999:575, punto 37 e la giurisprudenza ivi citata).
51 Tuttavia, si deve ricordare il carattere peculiare della disciplina dei giochi d’azzardo, che rientra nei settori in cui sussistono tra gli Stati membri notevoli divergenze di ordine morale, religioso e culturale. In assenza di un’armonizzazione in materia a livello dell’Unione europea, spetta al singolo Stato membro valutare, in tali settori, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi coinvolti comporta, tenendo presente che, nell’ambito di una controversia sottoposta alla Corte ai sensi dell’articolo 267 TFUE, l’identificazione degli obiettivi effettivamente perseguiti dalla normativa nazionale rientra nella competenza del giudice del rinvio (sentenza Digibet e Albers, EU:C:2014:1756, punto 24 e la giurisprudenza ivi citata).
52 Per tale ragione, in questo specifico settore, le autorità nazionali dispongono di un ampio potere discrezionale per stabilire quali siano le esigenze che la tutela del consumatore e dell’ordine sociale comporta e, a condizione che siano inoltre rispettati i requisiti stabiliti dalla giurisprudenza della Corte, spetta a ciascuno Stato membro decidere se, nel contesto dei legittimi scopi da esso perseguiti, sia necessario vietare totalmente o parzialmente attività riconducibili ai giochi e alle scommesse, oppure soltanto limitarle e prevedere a tal fine modalità di controllo più o meno rigorose (v. sentenza Digibet e Albers, EU:C:2014:1756, punto 32 e la giurisprudenza ivi citata).
53 Ne consegue che, in tale peculiare contesto, il riordino del sistema delle concessioni attraverso un allineamento temporale delle scadenze può, in virtù della previsione di una durata delle nuove concessioni più breve rispetto a quella delle concessioni rilasciate in passato, contribuire ad un coerente perseguimento dei legittimi obiettivi della riduzione delle occasioni di gioco o della lotta contro la criminalità collegata a detti giochi e può altresì soddisfare i requisiti di proporzionalità imposti.
**********
Mi sembra lapalissiano, che la CJEU stia esprimendo il suo LIBERO CONVINCIMENTO, che si possa fare una deroga, ovvero utilizzare un SISTEMA CONCESSORIO, quando ogni singolo stato RITIENE CHE CI SIANO FONDATI MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO e DI LOTTA E CONTROLLO DELLA CRIMINALITA'. Vengono fatte salve le eventuali "discriminazione comprovate" dai bandi del sistema concessorio.
****************
Proprio di oggi è questo articolo: http://www.agimeg.it/?p=82610
Giochi e criminalità, Parlamento UE: “Crescono riciclaggio e match-fixing. Ma gioco legale va tutelato”
19 febbraio 2016 - 10:27
“Il gioco d’azzardo legale, come espressione di un’attività imprenditoriale, andrebbe sostenuto sulla base dei principi di sussidiarietà e proporzionalità”. Ma allo stesso tempo “le organizzazioni criminali, per riciclare denaro sporco, si servono in maniera crescente del circuito illegale, e talvolta legale, delle scommesse e della «combine» dei risultati di eventi sportivi”. E’ quanto sottolinea il Parlamento Europeo nella relazione intermedia prevista dalla Risoluzione dell’11 giugno 2013 sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro. “Il gioco d’azzardo online” sottolinea ancora, “rappresenta un modo sempre più diffuso per riciclare denaro”, visto che “le vincite sono spesso esentasse”, e che “i grandi volumi delle operazioni rendono estremamente difficile individuare il denaro sporco e che il gran numero di soggetti che intervengono nel trattamento dei pagamenti complica ulteriormente il sistema”. Inoltre, “le organizzazioni criminali usano le scommesse sportive online come mezzo per realizzare profitti e riciclare denaro in tutto il mondo”. La strada seguita finora per contrastare i fenomeni criminali ha prodotto però risultati scarsi: “l’autoregolamentazione si è rivelata inefficace in quanto meccanismo standard per contrastare la corruzione nell’ambito degli sport e delle scommesse sportive”; gli Stati membri quindi dovrebbero “instaurare collaborazioni trasparenti con la comunità sportiva” e “presentare un’indagine indipendente completa, commissionata da organismi governativi nazionali, sulla corruzione negli sport”.
Il Parlamento – nella relazione intermedia prevista dalla Risoluzione dell’11 giugno 2013 sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro – redige una serie di raccomandazioni che riguardano specificatamente il gioco e puntano a contrastare combine e riciclaggio. Si chiede ad esempio di adottare “misure volte a identificare e controllare sistematicamente i giocatori d’azzardo, vietare l’utilizzo di strumenti di pagamento anonimi”, di permettere “l’identificazione dei server” di gioco, di elaborare “sistemi informatici che consentano la tracciatura completa delle movimentazioni di denaro effettuate attraverso i giochi online e offline”.
Il Parlamento chiede poi di ampliare i profili di applicazione della quarta direttiva antiriciclaggio che riguardano il gioco d’azzardo; e in questo senso “invita la Commissione a proporre un quadro legislativo e misure appropriate contro i fenomeni di riciclaggio legati alle scommesse, in particolare sulle competizioni sportive, definendo nuovi reati, come la manipolazione delle scommesse sportive, e livelli sanzionatori adeguati e sostenendo meccanismi di monitoraggio che coinvolgano le federazioni sportive, le associazioni, gli operatori online e offline, nonché, ove occorra, le autorità nazionali”.
Gli Stati membri vengono invece sollecitati “a inserire nel diritto penale una definizione armonizzata di «combine dei risultati» e a creare uno strumento giuridico per contrastare tale fenomeno, a stabilire sanzioni in proposito, prevedendo fra l’altro ammende così come la confisca”. In particolare gli Stati membri dovrebbero creare “un’unità specializzata nella lotta contro il fenomeno degli incontri truccati che funga da piattaforma per le comunicazioni e la cooperazione con le principali parti interessate in vista di ulteriori indagini e del deferimento alle autorità giudiziarie”.
A livello europeo, la Commissione, dovrebbe favorire la cooperazione tra gli Stati “per identificare e contrastare gli operatori del settore del gioco d’azzardo online implicati” nel match fixing. In più parti nel testo si sottolinea l’importanza di “cooperazione e scambio di informazioni tra gli Stati membri”, ma si chiede una maggior collaborazione tra Europol ed Eurojust “al fine di contrastare le attività criminali legate al gioco d’azzardo online transfrontaliero”.
Le organizzazioni sportive vengono invece invitate a elaborare un codice di condotta che “vieti chiaramente la manipolazione degli incontri sportivi”, proibisca a atleti e staff “di scommettere sui propri incontri e preveda un obbligo di segnalazione (…) corredato di un adeguato meccanismo di protezione degli informatori”.
Le organizzazioni sportive vengono invece invitate a elaborare un codice di condotta che “vieti chiaramente la manipolazione degli incontri sportivi”, proibisca a atleti e staff “di scommettere sui propri incontri e preveda un obbligo di segnalazione (…) corredato di un adeguato meccanismo di protezione degli informatori”. Grande attenzione infine anche alle campagne di sensibilizzazione, su cui dovrebbero investire oltre alle federazioni sportive anche gli Stati membri e la Commissione.
“Una proposta legislativa su Europol, al fine di migliorarne l’efficienza ed efficacia operativa nella lotta contro i reati gravi e la criminalità organizzata”; la creazione “di una Procura europea” – dotata “una struttura agile e snella, con funzioni di coordinamento e di impulso delle autorità nazionali ” – per indagare e contrastare “i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione e i reati gravi di natura transfrontaliera”; fare in modo che Eurojust continui a occuparsi di reati come ” terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata” e “ove occorresse, dei reati aventi natura complementare rispetto all’attuazione delle politiche dell’Unione”. Sono le raccomandazioni finali – che non hanno come specifico riferimento il gioco, ma che riguardano in generale il contrasto della criminalità organizzata – che il Parlamento Europeo formula nella relazione intermedia prevista dalla Risoluzione dell’11 giugno 2013 sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro. gr/AGIMEG
Re: Brevi nozioni di Diritto. Interpretazioni delle leggi e delle sentenze. Libero convincimento dei giudici.
Messaggioda chronos » 19/02/2016 - 18:26
scommettitore siracusano ha scritto:Recentemente, in questo forum, si assiste a libere e personali interpretazioni delle leggi e delle sentenze, spesso ad opera di persone che non hanno mai studiato e approfondito il diritto.
Personalmente, ho studiato diritto, come materia facoltativa al Politecnico di Torino, ma ho cercato soprattutto non di imparare qualcosa a memoria, ma di comprendere e approfondire i CONCETTI che stanno alla base del diritto.
Esaminiamo, quindi, alcuni concetti basilari.
1) Le leggi si interpretano.
2) le leggi le fa il potere legislativo, ma vengono poi interpretate e giudicate dal potere esecutivo, secondo il libero convincimento dei giudici, nei diversi gradi di giudizio.
I diversi modi di interpretare la legge: una piccola goccia nel “mare magnum”...
Articolo, 27/04/2005
http://www.altalex.com/documents/news/2 ... are-magnum
Libero convincimento del giudice: ponderazione tra legalità, libertà ed arbitrio
Articolo, 01/07/2009
http://www.altalex.com/documents/news/2 ... d-arbitrio
di cui mi limito a trascrivere solo la parte finale, lasciando al lettore di approfondire i LINK:
"Concludendo pertanto, si può affermare che nell’ambito dello Stato/Ordinamento basato sull’assetto costituzionale della tripartizione dei Poteri, il “principio del libero convincimento” assicura la libertà dell’accertamento giudiziale nell’esprimere in concreto la volontà astratta di legge a garanzia quindi dell’autonomia ed indipendenza del giudice, mentre, l’imposizione dell’obbligo di motivazione consente quel controllo di legalità sul sistema processuale, immunizzandolo da forme patologiche di arbitrarietà nell’applicazione della legge."
Da quanto sopra, si dovrebbe evincere, in via preliminare, che le MOTIVAZIONI di una sentenza non si possono spacchettare e poi interpretare a proprio piacimento, ma vanno lette nel contesto stesso di tutta la sentenza.
Inoltre, uno stesso organo giudiziario, visto che basa le sentenze sul libero convincimento, anche se in passato ha emesso una sentenza, successivamente, in base ad altre motivazioni e riflessioni, può benissimo cambiare opinione e convincimento. E mi riferisco in particolare alle sentenze della Corte di Giustizia Europea. Quelle del 22 Gennaio 2015 e del 28 Gennaio 2016 sono le ultime in ordine di tempo, e sono queste due ultime che vanno interpretate nel loro complesso, e non spacchettandole in singole frasi.
da semplice addetto ai lavori, trovo ultimamente davvero complicato frequentare questa area, sempre piu' master book impiegati di book o consulenti fanno a gara a chi ne sa di piu', lasciando noi operatori (vera anima del settore) in confusione. ringrazio scommettitore siracusano ma credo che questo articolo verra' letto solo da esperti del settore o da avvocati, o dai master che cercano di creare confusione per i loro scopi.
Re: Brevi nozioni di Diritto. Interpretazioni delle leggi e delle sentenze. Libero convincimento dei giudici.
Messaggioda pemulwuy » 20/02/2016 - 00:02
menate tipo lotta alla criminalità e ordine pubblico nel paese dei videopoker e delle casalinghe che si giocano la pensione al lotto, fanno semplicemente ridere
il libero convincimento del giudice francamente non capisco cosa c'entri, visto che l'espressione si riferisce, nel nostro diritto civile, ,alla valutazione delle prove portate nel processo dalle parti e non certo alle regole procedurali, nè tantomeno alle norme di diritto alle quali il giudice deve rigorosamente uniformarsi
(ultima considerazione, in italia quasi l'80% della produzione normativa è costituita da decreti leggi dettati dal governo che, anche grazie ai maxiemendamenti e al ricorso sempre più frequente alla fiducia, ha ridotto il parlamento a mero organo passacarte
sostenere che in italia le leggi le fa il parlamento è quindi formalmente corretto, non lo è da un punto di vista sostanziale ed è altresì il motivo per il quale la riforma del senato voluta dal bomba toscano è/sarà perfettamente inutile)
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Re: Brevi nozioni di Diritto. Interpretazioni delle leggi e delle sentenze. Libero convincimento dei giudici.
Messaggioda scommettitore siracusano » 20/02/2016 - 08:49
chronos ha scritto:scommettitore siracusano ha scritto:Recentemente, in questo forum, si assiste a libere e personali interpretazioni delle leggi e delle sentenze, spesso ad opera di persone che non hanno mai studiato e approfondito il diritto.
Personalmente, ho studiato diritto, come materia facoltativa al Politecnico di Torino, ma ho cercato soprattutto non di imparare qualcosa a memoria, ma di comprendere e approfondire i CONCETTI che stanno alla base del diritto.
Esaminiamo, quindi, alcuni concetti basilari.
1) Le leggi si interpretano.
2) le leggi le fa il potere legislativo, ma vengono poi interpretate e giudicate dal potere esecutivo, secondo il libero convincimento dei giudici, nei diversi gradi di giudizio.
I diversi modi di interpretare la legge: una piccola goccia nel “mare magnum”...
Articolo, 27/04/2005
http://www.altalex.com/documents/news/2 ... are-magnum
Libero convincimento del giudice: ponderazione tra legalità, libertà ed arbitrio
Articolo, 01/07/2009
http://www.altalex.com/documents/news/2 ... d-arbitrio
di cui mi limito a trascrivere solo la parte finale, lasciando al lettore di approfondire i LINK:
"Concludendo pertanto, si può affermare che nell’ambito dello Stato/Ordinamento basato sull’assetto costituzionale della tripartizione dei Poteri, il “principio del libero convincimento” assicura la libertà dell’accertamento giudiziale nell’esprimere in concreto la volontà astratta di legge a garanzia quindi dell’autonomia ed indipendenza del giudice, mentre, l’imposizione dell’obbligo di motivazione consente quel controllo di legalità sul sistema processuale, immunizzandolo da forme patologiche di arbitrarietà nell’applicazione della legge."
Da quanto sopra, si dovrebbe evincere, in via preliminare, che le MOTIVAZIONI di una sentenza non si possono spacchettare e poi interpretare a proprio piacimento, ma vanno lette nel contesto stesso di tutta la sentenza.
Inoltre, uno stesso organo giudiziario, visto che basa le sentenze sul libero convincimento, anche se in passato ha emesso una sentenza, successivamente, in base ad altre motivazioni e riflessioni, può benissimo cambiare opinione e convincimento. E mi riferisco in particolare alle sentenze della Corte di Giustizia Europea. Quelle del 22 Gennaio 2015 e del 28 Gennaio 2016 sono le ultime in ordine di tempo, e sono queste due ultime che vanno interpretate nel loro complesso, e non spacchettandole in singole frasi.
da semplice addetto ai lavori, trovo ultimamente davvero complicato frequentare questa area, sempre piu' master book impiegati di book o consulenti fanno a gara a chi ne sa di piu', lasciando noi operatori (vera anima del settore) in confusione. ringrazio scommettitore siracusano ma credo che questo articolo verra' letto solo da esperti del settore o da avvocati, o dai master che cercano di creare confusione per i loro scopi.
Hai perfettamente ragione. Questa sezione del forum, ad opera di avvocati e master, che cercano di creare confusione per i loro scopi, tende a diventare sempre più un MERCATO.
Per contrastare questo cancro, che poi incide immancabilemente sulle scelte dei gestori, sto cercando di mettere costoro di fronte a due alternative:
1) Sono dei semplici gestori AUTODIDATTI che vogliono interpretare il diritto comunitario in rapporto a quello nazionale, e quindi molto difficilmente sono preparati e credibili (non stiamo parlando di "furto di galline" o di "controversie di condominio" in cui possono avere una certa pratica; ma di problemi di interpretazione di linguaggi antropologici e di libera interpretazione personale, che presuppongono anche basi FILOSOFICHE, LETTERARIE, ANTROPOLOGICHE e NEUROSCIENTIFICHE). Prova ne è che, ad esempio, su questioni come l'imposta unica, gli stessi giudici dopo centinaie di sentenze delle commissioni tributarie, arrivano, per quasi il 50% dei casi, a conclusioni opposte. E l'Avvocato Fiorentino, giustamente, dice che la sentenza LAEZZA bisognerà spiegarla bene ai tribunali penali.
2) Sono dei veri avvocati, o ripetono a pappagallo cosa gli dicono gli avvocati dei vari book. In questo caso è lapalissiano un conflitto di interesse, a difesa degli interessi economici dei propri assistiti; e quindi sono ancor meno credibili.
Da parte mia non sono un avvocato (non ho la struttura mentale di un avvocato, abituato a stravolgere la realtà, come illustrato nel mio aneddoto di quanto fa due più due). Anche se sono un gestore della SISAL, ex concessionario diretto, dopo quasi 2000 commenti in questo forum, si deve ormai aver capito che non sono pagato dalla Sisal per questa mia presenza; visto che non la elogio mai. Sono invece, come dimostrano i numerosissimi link che ho postato, un intellettuale di quasi 66 anni, con una certa cultura concettuale in vari campi dello scibile (filosofico, teologico, antropologico, letterario, biologico, neuroscientifico, logico-matematico); e per questo sono in grado di capire i fondamenti del diritto. Mi accusano di non essere modesto; ma credo che il fine giustifica i mezzi, in questo caso, visto che il fine ultimo è la legalità e la corretta informazione.
Questo topic serve solo a questo scopo, e non è fatto appositamente per i gestori, ma solo per dare un'idea della complessità del DIRITTO, dell'interpretazione delle leggi, e di come si forma il giudizio di una sentenza.
-
Dale Street 151 srl
- Budinone

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Re: Brevi nozioni di Diritto. Interpretazioni delle leggi e delle sentenze. Libero convincimento dei giudici.
Messaggioda Dale Street 151 srl » 20/02/2016 - 09:54
Per gli avvocati vale la stessa risposta data a Vercingetorice.
Ci scusi ma quando asserisce che le leggi son fatte da uomini e pertanto imperfette,
purtroppo a questo problema dobbiamo trovare una soluzione perche' rischiamo in avvenire,
di vedere bocciati per qualche motivo tutti i prossimi "bandi".La Corte di Giustizia Europea
ha piu' volte ribadito come le norme che regolano lo schema di convenzione tra l'amministrazione
autonoma dei monopoli di stato e l'aggiudicatario della concessione,devono essere formulate
in modo chiaro,preciso e univoco,circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
Spesso lo stato italiano,come da lei riconosciuto,è stato richiamato per la poca chiarezza
e il giudice nazionale si è trovato a dover disapplicare la norma interna.
Anche nella sentenza Laezza lo stato Italiano viene richiamato per aver adottato o comunque
previsto misure non proporzionali agli scopi da raggiungere in deroga ai motivi imperativi
di interesse generale come l'ordine pubblico.
Ci scusi ma dobbiamo intervenire su di un microchips emozionale:
il messaggio lanciato di dover dimostrare continuamente,bando dopo bando, una discriminazione
soggettiva per poter operare E' fuorviante.
Prima di pensare a non subire ulteriori discriminazioni bisogna pensare a non subire
almeno quelle gia dimostrate.questo vale per tutti. Attenzione! rileggere il passaggio!
Ricordiamo a tal proposito che le sentenze non sono riferite solo al singolo protagonista
della contesa ma a tutti coloro che si ritrovano nella stessa fattispecie dei fatti.
Purtroppo,ad oggi, alcuni aspetti del sistema concessorio italiano cassati anni addietro
dalla C.G.E. trovano ancora applicazione per iniziativa delle forze dell'ordine o della
magistratura nonostante dal 23 dicembre del 2014 alcuni di essi siano stati normati.
Tra queste le attività transfrontaliere cosi' come sentenziato dalla C.G.E
qualora uno stato membro persegua una politica di forte espansione del gioco e delle
scommesse previa verifica dei requisiti soggettivi di ordine e moralità pubblica da
parte dell'intermediario presente sul territorio dello stato ricevente il servizio.
Il fine ultimo di una comunità di cittadini è quello di trovare una soluzione al problema
per il bene comune, crediamo che lei su questo sia d'accordo.
Ci permettiamo di chiederle un parere su delle nostre opinioni:
Secondo noi le nuove licenze devono essere rilasciate previa verifica dei requisiti
soggettivi di ordine e moralità pubblica dei richiedenti.
Devono essere rilasciate ad un costo fisso e proporzionato e non su base d'asta.
Devono essere distinte le licenze per allibratori dalle licenze\autorizzazioni dei ricevitori.
Potrebbero essere spunti di riflessione per non cadere nei soliti errori legislativi
e negli interessi di parte.
Grazie ancora.
- scommettitore siracusano
- Arsenico

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Re: Brevi nozioni di Diritto. Interpretazioni delle leggi e delle sentenze. Libero convincimento dei giudici.
Messaggioda scommettitore siracusano » 20/02/2016 - 10:08
Dice: Ci scusi ma quando asserisce che le leggi son fatte da uomini e pertanto imperfette,
purtroppo a questo problema dobbiamo trovare una soluzione perche' rischiamo in avvenire,
di vedere bocciati per qualche motivo tutti i prossimi "bandi".
E cosa pretende? ...... Di cambiare l'antropologia (la natura umana) o ritiene che millenni di studio del DIRITTO, fin dai tempi assiro-babilonesi, non abbiano trovato una soluzione alternativa al problema che il LINGUAGGIO non può esprimenre in modo perfetto delle LEGGI, e lo vuole trovare lei?
Qualunque linguaggio scritto (filosofico, teologico, antropologico, legislativo o giudiziario) è soggetto NECESSARIAMENTE ad essere interpretato. Anche il linguaggio inconscio umano (come nei sogni) è lapalissiano che necessita di interpretazione, e poi influisce come le ho spiegato nelle nostre scelte decisionali (Vedi Antonio Damasio).
Si rassegni, non è cosa per lei o per gli autodidatti come lei. O si è dei veri avvocati con decenni di esperienze dirette, o si ha una cultura concettuali che spazia in molteplici campi dello scibile e la si usa per comprendere i processi mentali, decisionali, interpretativi e di libero convincimento (che esistono nel diritto)
- scommettitore siracusano
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Re: Brevi nozioni di Diritto. Interpretazioni delle leggi e delle sentenze. Libero convincimento dei giudici.
Messaggioda scommettitore siracusano » 20/02/2016 - 11:03
pemulwuy ha scritto:il sistema concessorio italiano è stato messo in piedi ESCLUSIVAMENTE per intercettare gettito fiscale altrimenti destinato oltre i confini nazionali, in poche parole, per fare cassa sulla pelle degli utenti
menate tipo lotta alla criminalità e ordine pubblico nel paese dei videopoker e delle casalinghe che si giocano la pensione al lotto, fanno semplicemente ridere
il libero convincimento del giudice francamente non capisco cosa c'entri, visto che l'espressione si riferisce, nel nostro diritto civile, ,alla valutazione delle prove portate nel processo dalle parti e non certo alle regole procedurali, nè tantomeno alle norme di diritto alle quali il giudice deve rigorosamente uniformarsi
(ultima considerazione, in italia quasi l'80% della produzione normativa è costituita da decreti leggi dettati dal governo che, anche grazie ai maxiemendamenti e al ricorso sempre più frequente alla fiducia, ha ridotto il parlamento a mero organo passacarte
sostenere che in italia le leggi le fa il parlamento è quindi formalmente corretto, non lo è da un punto di vista sostanziale ed è altresì il motivo per il quale la riforma del senato voluta dal bomba toscano è/sarà perfettamente inutile)
Le dovevo una risposta.
Potrei anche concordare con lei, che all'inizio il sistema concessorio italiano, sia stato fatto per ragioni erariali. In realtà lo è sempre stato, tanto che Camillo Benso Conte di Cavour disse “Il gioco d’azzardo è una tassa sugli imbecilli”
Però, visto che ho fatto anche il concessionario diretto fin dal primo bando del 1999, mi sono reso conto di persona di cosa significa avere il controllo ON LINE della SOGEI.
Oggi, quindi, dal momento che tutti concordano (tranne i delinquenti e coloro che vogliono fare riciclaggio) che il gioco d'azzardo è uno dei settori più soggetti ad infiltrazioni della mafia e della delinquenza, non si può fare a meno di tener conto dell'ordine pubblico, anche per la tutela dei minori, del GAP e degli stessi scommettitori. Avere oggi delle concessioni statali, ad esempio, significa dimostrare di avere una solidità economica ed essere in grado di prestare delle fidejussioni bancarie per la salvaguardia degli scommettitori stessi. L'operazione Gambling, da sola, dovrebbe togliere ogni dubbio.
Per quanto riguarda il LIBERO CONVINCIMENTO DEI GIUDICI, da lei citato, ritengo che non lo abbia compreso, e visto che è uno dei FONDAMENTI DEL DIRITTO, farebbe bene a farselo spiegare da una persona competente. Intanto si legga il link che ho postato, ammesso che riesca a comprenderlo nei concetti, che onestamente non è facile: http://www.altalex.com/documents/news/2 ... d-arbitrio
Re: Brevi nozioni di Diritto. Interpretazioni delle leggi e delle sentenze. Libero convincimento dei giudici.
Messaggioda pemulwuy » 20/02/2016 - 11:34
scommettitore siracusano ha scritto:Per quanto riguarda il LIBERO CONVINCIMENTO DEI GIUDICI, da lei citato, ritengo che non lo abbia compreso, e visto che è uno dei FONDAMENTI DEL DIRITTO, farebbe bene a farselo spiegare da una persona competente. Intanto si legga il link che ho postato, ammesso che riesca a comprenderlo nei concetti, che onestamente non è facile: http://www.altalex.com/documents/news/2 ... d-arbitrio
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Vercincetorige
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Re: Brevi nozioni di Diritto. Interpretazioni delle leggi e delle sentenze. Libero convincimento dei giudici.
Messaggioda Vercincetorige » 20/02/2016 - 12:00
pemulwuy ha scritto:scommettitore siracusano ha scritto:Per quanto riguarda il LIBERO CONVINCIMENTO DEI GIUDICI, da lei citato, ritengo che non lo abbia compreso, e visto che è uno dei FONDAMENTI DEL DIRITTO, farebbe bene a farselo spiegare da una persona competente. Intanto si legga il link che ho postato, ammesso che riesca a comprenderlo nei concetti, che onestamente non è facile: http://www.altalex.com/documents/news/2 ... d-arbitrio
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Ottima risposta da parte di chi non sa cosa rispondere
La frase citata “Il gioco d’azzardo è una tassa sugli imbecilli”, dovrebbe far riflettere sul fatto che non si tratta di un commercio di beni, in cui i cittadini di una nazione usufruiscono dei prodotti di aziende di altre nazioni", ma della sottrazione di ricchezza dei cittadini più imbecilli, che poi costano spesso allo stato in cure per il GAP, ed altro. Almeno che questa sottrazione di ricchezza rimanga in massima parte come tassazione dello stato, che poi li deve curare ed assistere. Ecco un tipico caso in cui entra in gioco il "libero convincimento dei giudici", come anche quello della deroga per cause di ordine pubblico, o della valutazione dell'incidenza della clausula di cessione della rete
Re: Brevi nozioni di Diritto. Interpretazioni delle leggi e delle sentenze. Libero convincimento dei giudici.
Messaggioda chronos » 20/02/2016 - 12:29
non e' un attacco, ma conosco la categoria, e c'e' gente preparata ma non ai livelli che parla scommettitore.
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Re: Brevi nozioni di Diritto. Interpretazioni delle leggi e delle sentenze. Libero convincimento dei giudici.
Messaggioda peppebetting » 22/02/2016 - 15:28
Lei asserisce: Avere oggi delle concessioni statali, ad esempio, significa dimostrare di avere una solidità economica ed essere in grado di prestare delle fidejussioni bancarie per la salvaguardia degli scommettitori stessi. L'operazione Gambling, da sola, dovrebbe togliere ogni dubbio.
Vista la mia ignoranza nel settore può cortesemente illustrare cosa prevede la legge in caso di vincita non pagata da un concessionario e l'iter di tutela da parte di AAMS e dove si pone il giocatore tra i creditori in caso di fallimento del Concessionario?
Può uno scommettitore rivolgersi direttamente ad AAMS per essere pagato?
Può AAMS escutere le fideussioni esclusivamente per il pagamento delle vincite non pagate?
Grazie
prestatore di offrire ed effettuare servizi.. ma anche
la libertà di ricevere dei servizi offerti da un
prestatore stabilito in un altro Stato membro..
Punto 55 Sentenza Gambelli
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Re: Brevi nozioni di Diritto. Interpretazioni delle leggi e delle sentenze. Libero convincimento dei giudici.
Messaggioda scommettitore siracusano » 22/02/2016 - 16:49
La prassi è che si denuncia il mancato pagamento all'AAMS e poi questa interviene contro il Concessionario, e se non rispetta le convenzioni firmate, può arrivare anche a togliergli la concessione; e quindi rivalersi sulle fidejussioni. Mi sembra un deterrente sufficiente rispetto a un book estero COM.
Poi se il concessionario addirittura fallisce, vale la legge sul fallimento, con creditori privilegiati e chirografari.
Una domanda. Il suo book parteciperà al prossimo bando, o farà come per l'annunciata Sanatoria? (Si ricordi che nella sanatoria precedente, quando poi ha fatto ricorso al TAR, si era dichiarato disponibile a pagare in acconto i 10.000,00 euro; per cui non è credibile che lo abbiano scoperto solo il 29 gennaio 2016)
Io se fossi un CTD del suo book, nel dubbio, penserei i tempo a cambiare, prima del bando.
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