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Commissione Europea critica la clausola bando MONTI
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- Gandalf il Mago
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Commissione Europea critica la clausola bando MONTI
Messaggioda Gandalf il Mago » 14/09/2015 - 13:21
Scommesse, la Commissione Europea critica la clausola sulla cessione della rete di fronte alla CGE
http://www.agimeg.it/?p=73670
In: Primo Piano, Repubblica, Scommesse Sportive
14 settembre 2015 - 11:43
corte-giustizia-europea
La clausola che impone ai concessionari delle scommesse di trasferire i beni che costituiscono la rete ai Monopoli al termine del rapporto è “una restrizione ai principi europei di libertà di stabilimento e di libertà di prestazione”. Lo sottolinea la Commissione Europea intervenendo con una memoria nella causa Laezza – sollevata dal Tribunale di Frosinone discutendo del procedimento penale avviato nei confronti di un centro trasmissione dati StanleyBet. Questa clausola, spiega la Commissione, “impone ai concessionari del 2012 una serie di obblighi dalle prevedibili e consistenti implicazioni economiche, con effetti sul piano della convenienza economica all’accesso della gara, i quali, pertanto, costituiscono restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libertà di prestazione”. Il trasferimento dei beni che costituiscono la rete “implica un trasferimento economico a carico dell’obbligato, onere supplementare e diverso rispetto a quelli imposti ai concessionari delle concessioni precedenti”.
Di avviso opposto l’Avvocatura di Stato che difende la posizione delle Autorità Italiane. La clausola sulla cessione della rete, infatti, “ha avuto applicazione anche nei confronti dei concessionari già esistenti”. In sostanza quindi non avrebbe l’effetto di impedire l’accesso al mercato a determinati soggetti, favorendone altri. “La misura contestata si deve a un intervento normativo del 2010 – la Stabilità 2011, NdR – che ha prodotto effetti anche sulle concessioni in essere, obbligando i titolari di esse a rinegoziare i rapporti convenzionali vigenti e a inserirvi la regola”. Tale clausola, inoltre, ha l’obiettivo di assicurare la continuità del servizio, garantisce infatti che “la cessazione dell’attività da parte di un concessionario non determini una eccessiva contrazione dell’offerta”.
Per la Commissione tuttavia, la misura non sembra in linea con gli obiettivi perseguiti: “L’obiettivo perseguito mediante l’obbligo di cessione non risulta chiarito”, sottoline a Bruxeless. E aggiunge non è chiaro in quale modo “l’obbligo di cessione in vista dell’utilizzo ulteriore contribuisca a conseguire l’obiettivo della lotta alla criminalità e di contenimento del gioco d’azzardo”. La causa verrà discussa giovedì in udienza. es/AGIMEG
http://www.agimeg.it/?p=73670
In: Primo Piano, Repubblica, Scommesse Sportive
14 settembre 2015 - 11:43
corte-giustizia-europea
La clausola che impone ai concessionari delle scommesse di trasferire i beni che costituiscono la rete ai Monopoli al termine del rapporto è “una restrizione ai principi europei di libertà di stabilimento e di libertà di prestazione”. Lo sottolinea la Commissione Europea intervenendo con una memoria nella causa Laezza – sollevata dal Tribunale di Frosinone discutendo del procedimento penale avviato nei confronti di un centro trasmissione dati StanleyBet. Questa clausola, spiega la Commissione, “impone ai concessionari del 2012 una serie di obblighi dalle prevedibili e consistenti implicazioni economiche, con effetti sul piano della convenienza economica all’accesso della gara, i quali, pertanto, costituiscono restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libertà di prestazione”. Il trasferimento dei beni che costituiscono la rete “implica un trasferimento economico a carico dell’obbligato, onere supplementare e diverso rispetto a quelli imposti ai concessionari delle concessioni precedenti”.
Di avviso opposto l’Avvocatura di Stato che difende la posizione delle Autorità Italiane. La clausola sulla cessione della rete, infatti, “ha avuto applicazione anche nei confronti dei concessionari già esistenti”. In sostanza quindi non avrebbe l’effetto di impedire l’accesso al mercato a determinati soggetti, favorendone altri. “La misura contestata si deve a un intervento normativo del 2010 – la Stabilità 2011, NdR – che ha prodotto effetti anche sulle concessioni in essere, obbligando i titolari di esse a rinegoziare i rapporti convenzionali vigenti e a inserirvi la regola”. Tale clausola, inoltre, ha l’obiettivo di assicurare la continuità del servizio, garantisce infatti che “la cessazione dell’attività da parte di un concessionario non determini una eccessiva contrazione dell’offerta”.
Per la Commissione tuttavia, la misura non sembra in linea con gli obiettivi perseguiti: “L’obiettivo perseguito mediante l’obbligo di cessione non risulta chiarito”, sottoline a Bruxeless. E aggiunge non è chiaro in quale modo “l’obbligo di cessione in vista dell’utilizzo ulteriore contribuisca a conseguire l’obiettivo della lotta alla criminalità e di contenimento del gioco d’azzardo”. La causa verrà discussa giovedì in udienza. es/AGIMEG
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Re: Commissione Europea critica la clausola bando MONTI
Messaggioda Gandalf il Mago » 14/09/2015 - 18:05
La Commissione europea interviene, con una memoria, sul ricorso di un centro scommesse Stanleybet.
LA MEMORIA COMPLETA:
La Commissione Ue ha presentato delle osservazioni scritte alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, nella causa avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Tribunale di Frosinone, nel procedimento per l’annullamento di un provvedimento di sequestro di attrezzature informatiche per la ricezione e la trasmissione di scommesse di un centro scommesse Stanleybet.
OBIETTIVI DI INTERESSE GENERALE -Secondo la Commissione “La libertà di stabilimento, di cui al’articolo 49 Tfue, e la libertà di prestazione dei servizi, di cui al’articolo 56 Tfue, possono ostare ad una normativa nazionale che preveda, in relazione a concessioni finalizzate a rimediare alle conseguenze dell'illegittima esclusione di un certo numero di operatori da gare precedenti, un obbligo di cessione a titolo non oneroso, alla cessazione dell'attività in concessione, dell’uso dei beni costituenti la rete di gestione e dì raccolta del gioco. Le relative valutazioni spettano al giudice nazionale. Alfine di escludere che ciò si verifichi nel caso di specie, il giudice nazionale dovrà verificare che il regime in cui tale obbligo sì inserisce persegua obiettivi legittimi di interesse generale e garantisca nel suo complesso il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività, nonché di proporzionalità”.
In sostanza, “il quesito sollevato riguarda la compatibilità con gli articoli 49 e 56 TFUE di una disposizione convenzionale, imposta sulla base della pertinente disciplina nazionale (il decreto legge n. 16/2012) nel settore delle scommesse che, nel quadro di un monopolio pubblico e di un sistema di concessioni ed autorizzazioni, in relazione ad un certo numero di nuove concessioni obbliga un concessionario, al termine naturale della concessione, ovvero in caso di decadenza o revoca anticipate, alla cessione a titolo non oneroso, all'Amministrazione concedente o ad altro concessionario da essa indicato, dell'uso dei beni materiali ed immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco. Presente procedimento pertanto non concerne il decreto legge n. 16/2012, esaminato dalla Corte nella causa Stanley International Betting Ltd e a., bensì un'ulteriore provvedimento, lo Schema di Convenzione da stipulare con gli aggiudicatari della concessioni per regolare l'esercizio delle stesse, contenente disposizioni e requisiti distinti”.
REQUISITO DELLA CESSIONE - Inoltre “sembra alla Commissione di poter desumere dalla decisione di rinvio che anche nel presente procedimento, come in quelli che hanno condotto la Corte alla pronuncia delle citate sentenze Costa e Cifone e Stanley International Betting Ltd e a., si ponga la questione del se uno Stato membro, il quale cerchi di rimediare a precedenti esclusioni illegittime mediante l'indizione di una nuova gara, imponga requisiti che conferiscono un ulteriore vantaggio agli operatori esistenti o rendano eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti degli operatori esclusi. Come ugualmente richiamato, è evidente che un requisito come quello della cessione cui si riferisce il quesito pregiudiziale sia particolarmente restrittivo, afortiori considerati gli ulteriori obblighi a questo connessi dettati dall'art. 25 dello Schema di Convenzione nel suo complesso e sopra evidenziati”.
Secondo la Commissione “il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività a beneficio degli operatori esclusi dalle gare precedenti deve essere valutato globalmente (cfr. in proposito sent. 12 febbraio 2015, causa C-567/13, Baczó, punto 49 ss.): in altri termini, occorre che le condizioni di messa a concorso di nuove concessioni siano nel loro complesso tali da offrire una opportunità reale e paritaria di accesso ed esercizio dell'attività economica agli operatori illegalmente esclusi, così come, con la gara precedente, ne è stata offerta una agli operatori che vi hanno potuto partecipare. In tal caso infatti verrà pienamente consentito l'accesso al mercato di nuovi operatori provenienti da altri Stati membri. La giurisdizione di rinvio dovrà pertanto accertare se l'obbligo di cessione gratuita, alla luce degli altri obblighi accessori di cui al medesimo art. 25 e dello Schema di Convenzione nel suo complesso, abbia l'effetto di rafforzare l'esclusione illegittima, conferendo un ulteriore vantaggio agli operatori già attivi, ovvero di rendere eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti degli operatori illegittimamente esclusi (cfr. anche sent. 28 aprile 2009, causa C-518/06, Commissione / Italia, punti 70-71). E' infatti innegabile che se un requisito nuovo e in sé più oneroso per i nuovi concessionari, quale la cessione gratuita, può essere compensato nei suoi effetti da altre condizioni nuove e più favorevoli, queste ultime possono non bastare a compensare anche altri requisiti nuovi e più onerosi che dovessero emergere da un'analisi globale del provvedimento nazionale, e quindi a garantire il rispetto del principio di equivalenza. L'effetto cumulato dei nuovi requisiti più onerosi può inoltre arrivare a compromettere la convenienza economica della gara, e quindi rendere eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti dei concessionari esclusi, anche se tali requisiti presi singolarmente possono sembrare accettabili”.
LA MEMORIA COMPLETA:
La Commissione Ue ha presentato delle osservazioni scritte alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, nella causa avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Tribunale di Frosinone, nel procedimento per l’annullamento di un provvedimento di sequestro di attrezzature informatiche per la ricezione e la trasmissione di scommesse di un centro scommesse Stanleybet.
OBIETTIVI DI INTERESSE GENERALE -Secondo la Commissione “La libertà di stabilimento, di cui al’articolo 49 Tfue, e la libertà di prestazione dei servizi, di cui al’articolo 56 Tfue, possono ostare ad una normativa nazionale che preveda, in relazione a concessioni finalizzate a rimediare alle conseguenze dell'illegittima esclusione di un certo numero di operatori da gare precedenti, un obbligo di cessione a titolo non oneroso, alla cessazione dell'attività in concessione, dell’uso dei beni costituenti la rete di gestione e dì raccolta del gioco. Le relative valutazioni spettano al giudice nazionale. Alfine di escludere che ciò si verifichi nel caso di specie, il giudice nazionale dovrà verificare che il regime in cui tale obbligo sì inserisce persegua obiettivi legittimi di interesse generale e garantisca nel suo complesso il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività, nonché di proporzionalità”.
In sostanza, “il quesito sollevato riguarda la compatibilità con gli articoli 49 e 56 TFUE di una disposizione convenzionale, imposta sulla base della pertinente disciplina nazionale (il decreto legge n. 16/2012) nel settore delle scommesse che, nel quadro di un monopolio pubblico e di un sistema di concessioni ed autorizzazioni, in relazione ad un certo numero di nuove concessioni obbliga un concessionario, al termine naturale della concessione, ovvero in caso di decadenza o revoca anticipate, alla cessione a titolo non oneroso, all'Amministrazione concedente o ad altro concessionario da essa indicato, dell'uso dei beni materiali ed immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco. Presente procedimento pertanto non concerne il decreto legge n. 16/2012, esaminato dalla Corte nella causa Stanley International Betting Ltd e a., bensì un'ulteriore provvedimento, lo Schema di Convenzione da stipulare con gli aggiudicatari della concessioni per regolare l'esercizio delle stesse, contenente disposizioni e requisiti distinti”.
REQUISITO DELLA CESSIONE - Inoltre “sembra alla Commissione di poter desumere dalla decisione di rinvio che anche nel presente procedimento, come in quelli che hanno condotto la Corte alla pronuncia delle citate sentenze Costa e Cifone e Stanley International Betting Ltd e a., si ponga la questione del se uno Stato membro, il quale cerchi di rimediare a precedenti esclusioni illegittime mediante l'indizione di una nuova gara, imponga requisiti che conferiscono un ulteriore vantaggio agli operatori esistenti o rendano eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti degli operatori esclusi. Come ugualmente richiamato, è evidente che un requisito come quello della cessione cui si riferisce il quesito pregiudiziale sia particolarmente restrittivo, afortiori considerati gli ulteriori obblighi a questo connessi dettati dall'art. 25 dello Schema di Convenzione nel suo complesso e sopra evidenziati”.
Secondo la Commissione “il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività a beneficio degli operatori esclusi dalle gare precedenti deve essere valutato globalmente (cfr. in proposito sent. 12 febbraio 2015, causa C-567/13, Baczó, punto 49 ss.): in altri termini, occorre che le condizioni di messa a concorso di nuove concessioni siano nel loro complesso tali da offrire una opportunità reale e paritaria di accesso ed esercizio dell'attività economica agli operatori illegalmente esclusi, così come, con la gara precedente, ne è stata offerta una agli operatori che vi hanno potuto partecipare. In tal caso infatti verrà pienamente consentito l'accesso al mercato di nuovi operatori provenienti da altri Stati membri. La giurisdizione di rinvio dovrà pertanto accertare se l'obbligo di cessione gratuita, alla luce degli altri obblighi accessori di cui al medesimo art. 25 e dello Schema di Convenzione nel suo complesso, abbia l'effetto di rafforzare l'esclusione illegittima, conferendo un ulteriore vantaggio agli operatori già attivi, ovvero di rendere eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti degli operatori illegittimamente esclusi (cfr. anche sent. 28 aprile 2009, causa C-518/06, Commissione / Italia, punti 70-71). E' infatti innegabile che se un requisito nuovo e in sé più oneroso per i nuovi concessionari, quale la cessione gratuita, può essere compensato nei suoi effetti da altre condizioni nuove e più favorevoli, queste ultime possono non bastare a compensare anche altri requisiti nuovi e più onerosi che dovessero emergere da un'analisi globale del provvedimento nazionale, e quindi a garantire il rispetto del principio di equivalenza. L'effetto cumulato dei nuovi requisiti più onerosi può inoltre arrivare a compromettere la convenienza economica della gara, e quindi rendere eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti dei concessionari esclusi, anche se tali requisiti presi singolarmente possono sembrare accettabili”.
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Re: Commissione Europea critica la clausola bando MONTI
Messaggioda Gandalf il Mago » 17/09/2015 - 11:08
http://www.agimeg.it/?p=73864
Scommesse, lo scontro in CGE tra Stanleybet e lo Stato italiano basato su una clausola mai applicata
In: Diritto, Primo Piano, Scommesse Sportive
17 settembre 2015 - 10:34
corte-giustizia-europea
L’Italia va oggi di fronte alla Corte di Giustizia per difendere una clausola – quella delle convenzioni delle scommesse che prevede la devoluzione ai Monopoli dei beni, materiali e immateriali, strumentali alla raccolta in caso di revoca o decadenza della concessione – che nel caso delle scommesse non ha alcuna implicazione pratica. Oltretutto la causa che verrà discussa è solo una delle tante – circa una dozzina – che i giudici italiani, tra cui anche la Cassazione, hanno rinviato ai colleghi lussemburghesi. Agimeg ha chiesto a bookmaker esteri e concessionari autorizzati a cosa servisse esattamente questa clausola, e quali beni in concreto verrebbero trasferiti ai Monopoli. Alcuni si sono limitati a sottolineare che questa clausola è una mosca bianca: esiste solamente nel settore dei giochi, e non c’è nulla di simile in alcun altro tipo di appalto o concessione. Di fatto, nel momento in cui si pianifica un investimento per partecipare a una gara, questa clausola espone il candidato a dei rischi altissimi: l’obiettivo è quello di evitare qualunque interruzione nella raccolta delle scommesse (come di qualunque altro gioco, la clausola è stata inserita in tutte le convenzioni del settore). In sostanza, i Monopoli sembrano essere legittimati a incamerare l’intera rete di agenzie allestita dal concessionario decaduto per poi affidarla a un altro soggetto. Tuttavia, il settore dei giochi, in particolare quello delle scommesse, ha delle singolarità: esclusa la concessione che decade o viene revocata e quindi non ha più valore, i beni che i Monopoli di Stato avrebbero interesse a incamerare sono pochi: i mobili delle agenzie non hanno un vero valore economico, nella maggior parte dei casi hanno i colori e i loghi di un concessionario, difficilmente potrebbero essere rivenduti; computer e terminali di gioco invece si svalutano velocemente. Maggior valore hanno i beni come il brand, i software di gioco e di gestione del rischio, il database clienti, l’avviamento. Ma nel caso di un grande concessionario, che magari opera all’estero o offre anche giochi online e slot, risulta difficile immaginare che i Monopoli possano incamerare la piattaforma delle scommesse o il brand. Agimeg ha girato la domanda ai Monopoli di Stato, e ha scoperto che in realtà la clausola controversa non riguarda assolutamente mobili e computer, né tantomeno brand e software. “Per quanto riguarda le scommesse”, l’unica cosa che i Monopoli potrebbero aggredire è “la porzione di rete che collega il concessionario al totalizzatore nazionale”. Probabilmente questa clausola quindi – che è stata inserita nelle convenzioni di tutti i giochi – per altri prodotti ha una portata maggiore, ma in quello delle scommesse si riferisce a beni del calibro di una connessione al sistema centrale di controllo e lo spazio sul server Sogei. Beni che non hanno alcun valore economico, e difatti “La clausola non è mai stata applicata”. gr/AGIMEG
Scommesse, lo scontro in CGE tra Stanleybet e lo Stato italiano basato su una clausola mai applicata
In: Diritto, Primo Piano, Scommesse Sportive
17 settembre 2015 - 10:34
corte-giustizia-europea
L’Italia va oggi di fronte alla Corte di Giustizia per difendere una clausola – quella delle convenzioni delle scommesse che prevede la devoluzione ai Monopoli dei beni, materiali e immateriali, strumentali alla raccolta in caso di revoca o decadenza della concessione – che nel caso delle scommesse non ha alcuna implicazione pratica. Oltretutto la causa che verrà discussa è solo una delle tante – circa una dozzina – che i giudici italiani, tra cui anche la Cassazione, hanno rinviato ai colleghi lussemburghesi. Agimeg ha chiesto a bookmaker esteri e concessionari autorizzati a cosa servisse esattamente questa clausola, e quali beni in concreto verrebbero trasferiti ai Monopoli. Alcuni si sono limitati a sottolineare che questa clausola è una mosca bianca: esiste solamente nel settore dei giochi, e non c’è nulla di simile in alcun altro tipo di appalto o concessione. Di fatto, nel momento in cui si pianifica un investimento per partecipare a una gara, questa clausola espone il candidato a dei rischi altissimi: l’obiettivo è quello di evitare qualunque interruzione nella raccolta delle scommesse (come di qualunque altro gioco, la clausola è stata inserita in tutte le convenzioni del settore). In sostanza, i Monopoli sembrano essere legittimati a incamerare l’intera rete di agenzie allestita dal concessionario decaduto per poi affidarla a un altro soggetto. Tuttavia, il settore dei giochi, in particolare quello delle scommesse, ha delle singolarità: esclusa la concessione che decade o viene revocata e quindi non ha più valore, i beni che i Monopoli di Stato avrebbero interesse a incamerare sono pochi: i mobili delle agenzie non hanno un vero valore economico, nella maggior parte dei casi hanno i colori e i loghi di un concessionario, difficilmente potrebbero essere rivenduti; computer e terminali di gioco invece si svalutano velocemente. Maggior valore hanno i beni come il brand, i software di gioco e di gestione del rischio, il database clienti, l’avviamento. Ma nel caso di un grande concessionario, che magari opera all’estero o offre anche giochi online e slot, risulta difficile immaginare che i Monopoli possano incamerare la piattaforma delle scommesse o il brand. Agimeg ha girato la domanda ai Monopoli di Stato, e ha scoperto che in realtà la clausola controversa non riguarda assolutamente mobili e computer, né tantomeno brand e software. “Per quanto riguarda le scommesse”, l’unica cosa che i Monopoli potrebbero aggredire è “la porzione di rete che collega il concessionario al totalizzatore nazionale”. Probabilmente questa clausola quindi – che è stata inserita nelle convenzioni di tutti i giochi – per altri prodotti ha una portata maggiore, ma in quello delle scommesse si riferisce a beni del calibro di una connessione al sistema centrale di controllo e lo spazio sul server Sogei. Beni che non hanno alcun valore economico, e difatti “La clausola non è mai stata applicata”. gr/AGIMEG
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Re: Commissione Europea critica la clausola bando MONTI
Messaggioda Gandalf il Mago » 17/09/2015 - 13:04
Scommesse: la clausola sul trasferimento della rete, in discussione oggi alla CGE, tre anni fa aveva effetti dirompenti, ma oggi è stata ridimensionata
In: Diritto, Primo Piano, Scommesse Sportive
17 settembre 2015 - 11:09
http://www.agimeg.it/?p=73875
stanleybet
La clausola sulla cessione della rete, al centro della causa che oggi StanleyBet discute di fronte alla Corte di Giustizia, aveva destato perplessità negli operatori già quando venne indetto il bando Monti, tra il 2012 e il 2013. I bookmaker chiesero chiarimenti ai Monopoli sulla sua reale portata, e Piazza Mastai – nei fascicoli con le risposte ai quesiti di gara – affrontò la questione due volte. La prima volta chiarì che “L’articolo 25 dello schema di convenzione prevede la cessione del solo uso, non della proprietà o dei diritti di sfruttamento economico dei beni, sia materiali che immateriali, costituenti la rete di gestione e raccolta del gioco per un periodo la cui durata sarà determinata da AAMS nella relativa richiesta di cessione con riferimento ai singoli casi concreti”. La seconda che, “Rientrano nell’oggetto della cessione dell’uso, e non della proprietà, i beni materiali ed immateriali di proprietà del concessionario che costituiscono la rete di gestione. I criteri di esercizio della devoluzione, compreso il luogo di utilizzo dei beni devoluti, saranno stabiliti caso per caso in relazione alla specificità delle singole fattispecie, e tenuto conto delle finalità di pubblico interesse da perseguire con il minor aggravio per la parte privata, nel provvedimento con cui AAMS chiederà la cessione dei beni ai sensi dell’articolo 25, comma 1, dello schema di convenzione”. In sostanza, in base a questa clausola – che scatta quando un operatore incorre nella decadenza o nella revoca della concessione, ma anche quando il titolo arriva a scadenza naturale – i Monopoli avrebbero potuto incamerare il diritto di utilizzare i beni che compongono la rete, ma l’operatore colpito ne sarebbe rimasto comunque proprietario. Ma l’aspetto che ha preoccupato maggiormente i candidati è che la clausola all’epoca sembrasse avere una portata molto ampia, tale da ricomprendere anche ad esempio l’utilizzo del brand e del database clienti: i bookmaker non hanno mancato di sottolinearlo nei ricorsi che poi sono finiti alla Corte di Giustizia. Come già ha anticipato Agimeg, oggi – a distanza di quasi 3 anni – quella clausola sembra essere stata ridimensionata, almeno nel caso delle scommesse (la stessa norma è inserita in tutte le convenzioni dei giochi), secondo i Monopoli infatti riguarda la sola “porzione di rete che collega il concessionario al totalizzatore nazionale”. Un bene che probabilmente i Monopoli non hanno nemmeno interesse a incamerare, e difatti “La clausola non è mai stata applicata”. gr/AGIMEG
In: Diritto, Primo Piano, Scommesse Sportive
17 settembre 2015 - 11:09
http://www.agimeg.it/?p=73875
stanleybet
La clausola sulla cessione della rete, al centro della causa che oggi StanleyBet discute di fronte alla Corte di Giustizia, aveva destato perplessità negli operatori già quando venne indetto il bando Monti, tra il 2012 e il 2013. I bookmaker chiesero chiarimenti ai Monopoli sulla sua reale portata, e Piazza Mastai – nei fascicoli con le risposte ai quesiti di gara – affrontò la questione due volte. La prima volta chiarì che “L’articolo 25 dello schema di convenzione prevede la cessione del solo uso, non della proprietà o dei diritti di sfruttamento economico dei beni, sia materiali che immateriali, costituenti la rete di gestione e raccolta del gioco per un periodo la cui durata sarà determinata da AAMS nella relativa richiesta di cessione con riferimento ai singoli casi concreti”. La seconda che, “Rientrano nell’oggetto della cessione dell’uso, e non della proprietà, i beni materiali ed immateriali di proprietà del concessionario che costituiscono la rete di gestione. I criteri di esercizio della devoluzione, compreso il luogo di utilizzo dei beni devoluti, saranno stabiliti caso per caso in relazione alla specificità delle singole fattispecie, e tenuto conto delle finalità di pubblico interesse da perseguire con il minor aggravio per la parte privata, nel provvedimento con cui AAMS chiederà la cessione dei beni ai sensi dell’articolo 25, comma 1, dello schema di convenzione”. In sostanza, in base a questa clausola – che scatta quando un operatore incorre nella decadenza o nella revoca della concessione, ma anche quando il titolo arriva a scadenza naturale – i Monopoli avrebbero potuto incamerare il diritto di utilizzare i beni che compongono la rete, ma l’operatore colpito ne sarebbe rimasto comunque proprietario. Ma l’aspetto che ha preoccupato maggiormente i candidati è che la clausola all’epoca sembrasse avere una portata molto ampia, tale da ricomprendere anche ad esempio l’utilizzo del brand e del database clienti: i bookmaker non hanno mancato di sottolinearlo nei ricorsi che poi sono finiti alla Corte di Giustizia. Come già ha anticipato Agimeg, oggi – a distanza di quasi 3 anni – quella clausola sembra essere stata ridimensionata, almeno nel caso delle scommesse (la stessa norma è inserita in tutte le convenzioni dei giochi), secondo i Monopoli infatti riguarda la sola “porzione di rete che collega il concessionario al totalizzatore nazionale”. Un bene che probabilmente i Monopoli non hanno nemmeno interesse a incamerare, e difatti “La clausola non è mai stata applicata”. gr/AGIMEG
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