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Stanley: Whittaker su 2016 e legge Stabilità
Situazione attuale, prospettive, notizie.
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Stanley: Whittaker su 2016 e legge Stabilità
Messaggioda mandrake76 » 03/12/2014 - 11:28
Fonte: Agimeg
Scommesse, Whittaker (ceo Stanleybet): “nessun condono e nessuna scadenza nel 2016 per i nostri ctd se non sarà riconosciuta dallo Stato italiano la loro piena legittimità”
E’ una presa di posizione dura, ma anche con qualche apertura, verso lo Stato italiano, quella di John Whittaker, ceo di Stanleybet, in questa esclusiva intervista rilasciata ad Agimeg.
La politica italiana è tornata da occuparsi della questione ctd, ventilando l’ipotesi di una sorte di condono (a pagamento) per tutti i punti privi di concessione italiana per i prossimi 2 anni.
I CTD Stanley sono legittimati ad offrire i propri servizi da sentenze vincolanti della Corte di Giustizia e quindi sono entità perfettamente legali o, come recentemente suggerito da qualcuno all’interno dell’amministrazione, ‘diversamente legali’. Per loro non è quindi necessario nessun condono. D’altra parte la mia impressione è che – come Stanley aveva preavvertito – la gara per i 2000 diritti, svolta in clamorosa violazione del diritto dell’Unione, ha disarticolato il sistema concessorio rendendo qualsiasi operatore di CTD nato precedentemente a tale gara perfettamente legittimato. In queste condizioni trovare CTD che sia possibile definire illegali è arduo e io credo che il governo faccia un grande errore tecnico ad introdurre un condono dopo che i buoi sono già usciti dalla stalla. Nessuno vi parteciperà. I Concessionari d’altra parte, hanno ben ragione a non volere nessuna regolarizzazione dei CTD. Specialmente – aggiungo io – considerando che sono già legali!
Si parla anche di un giro di vite dal punto di vista fiscale per i centri trasmissione dati. Quale è la posizione di Stanleybet rispetto a questa ipotesi?
Nulla di tutto cio’ avrà effetto. Le nuove norme verranno disapplicate. Non si possono trattare i CTD diversamente dai concessionari. Se si vuole risolvere il problema dei CTD costringendoli realmente a pagare l’imposta unica basterebbe semplicemente, senza tanti bizantinismi, che la legge dichiari che i CTD di operatori nati prima dell’ultima gara sono legittimi e che, dalla data di entrata in vigore della legge, e solo da quel momento, devono pagare la stessa imposta a cui sono soggetti i Concessionari di Stato. La Stanley, di fronte ad una posizione di questo tipo, inizierebbe immediatamente a pagare l’imposta unica. E, se lo fa la Stanley, tutti seguirebbero. Non c’è nessuna legge che abbia previsto, data la legittimità dei CTD, che devono di conseguenza pagare le imposte. Quello che è previsto dalla legge di stabilità 2011 è esattamente il contrario: cioè che, premesso che i CTD sono illegali, devono però pagare l’imposta unica. Dato che i CTD Stanley sono perfettamente legittimi è chiaro che non rientrano tra i soggetti passivi di quella legge.
Il 2016 sarà una sorte di anno zero per il mercato italiano del gioco, visto che andranno in scadenza molte concessioni tra le quali quelle per le scommesse sportive. Pur non sapendo ancora le condizioni, sareste interessati a partecipare ad un eventuale gara? Se si, a quali condizioni?
Anno zero? Non credo. I CTD, perfettamente legittimati ad operare, non hanno, contrariamente ai concessionari, nessuna scadenza, quindi continueranno ad operare anche nel 2016 e dopo.
Nulla naturalmente impedisce al governo di bandire una nuova gara per ricostituire il sistema Concessorio che sarà appena scaduto. L’equazione che la Stanley o qualsiasi altro operatore ci debba necessariamente partecipare è priva di fondamento. Naturalmente se la gara fosse conveniente e mettesse tutti gli operatori sullo stesso piano noi come Stanley potremo trovare conveniente parteciparvi. Ma mi sembra irrealistico pensare a partecipare ad una gara bandita da autorità che da oltre 15 anni si rifiutano di riconoscere la legittimità dei CTD Stanley, per di più pretendendo, come hanno fatto in occasione dell’ultima gara, che la non partecipazione implica che, se prima potevano avere un minimo di legalità, poi debbano necessariamente essere considerati illegali. Un unico sistema è possibile solo se si comincia a discutere tra le parti. E per iniziare una tale discussione è necessaria la cessazione unilaterale di ogni ostilità verso i CTD, altrimenti la Stanley non accetterà neanche di sedersi ad un tavolo.
Negli ultimi mesi ci sono stati controlli a tappeto anche sulla vostra rete e sul vostro management. Come è la situazione attuale e come valutate questa accelerazione dello “scontro” con lo Stato italiano?
I controlli a tappeto non hanno sortito alcun esito se non quello di radicalizzare lo scontro. La Stanley ha chiamato a giudizio – ad oggi – 73 funzionari – prevalentemente della guardia di finanza - che sono stati responsabili di comportamenti per i quali la Stanley ha ritenuto si sia integrato, giuridicamente, la fattispecie di ‘colpa grave’ durante le operazioni contro i nostri CTD. Altri 52 atti di chiamata in giudizio sono in corso di notifica ai soggetti responsabili presso il loro tribunale di competenza. La guardia di finanza ha risposto con la preconfezione di una infondata notizia di reato per evasione fiscale contro me e i miei colleghi direttori che la Procura della Repubblica non ha potuto fare a meno di seguire con l’apertura di un procedimento penale. Certi di essere nel giusto non ci siamo persi d’animo e abbiamo reagito ottenendo dal Tribunale del riesame l’annullamento del decreto di sequestro che era stato richiesto dalla Procura. Il Tribunale ha riconosciuto che non esiste nessuna stabile organizzazione di Stanley sul territorio italiano. Quindi l’ipotesi di evasione fiscale è priva di fondamento. L’instaurazione di tale procedimento penale però ha l’effetto deleterio di escludere la Stanley dalla possibilità anche solo di pensare ad una possibile partecipazione alla gara del 2016. Infatti come può essere possibile che una compagnia i cui direttori sono accusati di evasione fiscale possa partecipare ad una gara pubblica? La guardia di finanza, che come si capirà nei prossimi anni è la vera responsabile finale di tutto ciò, ha confezionato, per lo Stato Italiano, un ‘autogoal perfetto’.
Si potrà mai pensare ad una Stanleybet operante in Italia alla stessa stregua degli altri operatori con concessione statale?
Sarebbe semplicissimo poterlo ottenere. Basterebbe che dalla finanziaria siano stralciati tutti i provvedimenti riguardanti i CTD e siano sostituiti da un unico articolo che dica: ‘1) i CTD di operatori nati prima dell’ultima gara sono legittimi; 2) A partire dalla di entrata in vigore della legge sono tenuti al pagamento dell’imposta unica nella stessa misura dei Concessionari di Stato; 3) E’ istituita una commissione di studio composta da rappresentanti del Ministero dell’Economia, dei Concessionari, degli operatori che operano reti di CTD con lo scopo di formulare proposte condivise per arrivare ad avere nel 2016 un unico canale per i giochi.
I CTD Stanley (o la Stanley stessa per loro) comincerebbero, tutti, a pagare le tasse in Italia. Il 2016 vedrebbe la nascita di un nuovo sistema che sarà accettato da tutti.
Devo però dire subito che la Stanley continuerà comunque a perseguire i funzionari pubblici che violando il giudicato della Corte di Giustizia e delle alti Corti Italiane, hanno danneggiato la Stanley stessa e i propri CTD. Noi non siamo abituati a fare condoni.
Scommesse, Whittaker (ceo Stanleybet): “nessun condono e nessuna scadenza nel 2016 per i nostri ctd se non sarà riconosciuta dallo Stato italiano la loro piena legittimità”
E’ una presa di posizione dura, ma anche con qualche apertura, verso lo Stato italiano, quella di John Whittaker, ceo di Stanleybet, in questa esclusiva intervista rilasciata ad Agimeg.
La politica italiana è tornata da occuparsi della questione ctd, ventilando l’ipotesi di una sorte di condono (a pagamento) per tutti i punti privi di concessione italiana per i prossimi 2 anni.
I CTD Stanley sono legittimati ad offrire i propri servizi da sentenze vincolanti della Corte di Giustizia e quindi sono entità perfettamente legali o, come recentemente suggerito da qualcuno all’interno dell’amministrazione, ‘diversamente legali’. Per loro non è quindi necessario nessun condono. D’altra parte la mia impressione è che – come Stanley aveva preavvertito – la gara per i 2000 diritti, svolta in clamorosa violazione del diritto dell’Unione, ha disarticolato il sistema concessorio rendendo qualsiasi operatore di CTD nato precedentemente a tale gara perfettamente legittimato. In queste condizioni trovare CTD che sia possibile definire illegali è arduo e io credo che il governo faccia un grande errore tecnico ad introdurre un condono dopo che i buoi sono già usciti dalla stalla. Nessuno vi parteciperà. I Concessionari d’altra parte, hanno ben ragione a non volere nessuna regolarizzazione dei CTD. Specialmente – aggiungo io – considerando che sono già legali!
Si parla anche di un giro di vite dal punto di vista fiscale per i centri trasmissione dati. Quale è la posizione di Stanleybet rispetto a questa ipotesi?
Nulla di tutto cio’ avrà effetto. Le nuove norme verranno disapplicate. Non si possono trattare i CTD diversamente dai concessionari. Se si vuole risolvere il problema dei CTD costringendoli realmente a pagare l’imposta unica basterebbe semplicemente, senza tanti bizantinismi, che la legge dichiari che i CTD di operatori nati prima dell’ultima gara sono legittimi e che, dalla data di entrata in vigore della legge, e solo da quel momento, devono pagare la stessa imposta a cui sono soggetti i Concessionari di Stato. La Stanley, di fronte ad una posizione di questo tipo, inizierebbe immediatamente a pagare l’imposta unica. E, se lo fa la Stanley, tutti seguirebbero. Non c’è nessuna legge che abbia previsto, data la legittimità dei CTD, che devono di conseguenza pagare le imposte. Quello che è previsto dalla legge di stabilità 2011 è esattamente il contrario: cioè che, premesso che i CTD sono illegali, devono però pagare l’imposta unica. Dato che i CTD Stanley sono perfettamente legittimi è chiaro che non rientrano tra i soggetti passivi di quella legge.
Il 2016 sarà una sorte di anno zero per il mercato italiano del gioco, visto che andranno in scadenza molte concessioni tra le quali quelle per le scommesse sportive. Pur non sapendo ancora le condizioni, sareste interessati a partecipare ad un eventuale gara? Se si, a quali condizioni?
Anno zero? Non credo. I CTD, perfettamente legittimati ad operare, non hanno, contrariamente ai concessionari, nessuna scadenza, quindi continueranno ad operare anche nel 2016 e dopo.
Nulla naturalmente impedisce al governo di bandire una nuova gara per ricostituire il sistema Concessorio che sarà appena scaduto. L’equazione che la Stanley o qualsiasi altro operatore ci debba necessariamente partecipare è priva di fondamento. Naturalmente se la gara fosse conveniente e mettesse tutti gli operatori sullo stesso piano noi come Stanley potremo trovare conveniente parteciparvi. Ma mi sembra irrealistico pensare a partecipare ad una gara bandita da autorità che da oltre 15 anni si rifiutano di riconoscere la legittimità dei CTD Stanley, per di più pretendendo, come hanno fatto in occasione dell’ultima gara, che la non partecipazione implica che, se prima potevano avere un minimo di legalità, poi debbano necessariamente essere considerati illegali. Un unico sistema è possibile solo se si comincia a discutere tra le parti. E per iniziare una tale discussione è necessaria la cessazione unilaterale di ogni ostilità verso i CTD, altrimenti la Stanley non accetterà neanche di sedersi ad un tavolo.
Negli ultimi mesi ci sono stati controlli a tappeto anche sulla vostra rete e sul vostro management. Come è la situazione attuale e come valutate questa accelerazione dello “scontro” con lo Stato italiano?
I controlli a tappeto non hanno sortito alcun esito se non quello di radicalizzare lo scontro. La Stanley ha chiamato a giudizio – ad oggi – 73 funzionari – prevalentemente della guardia di finanza - che sono stati responsabili di comportamenti per i quali la Stanley ha ritenuto si sia integrato, giuridicamente, la fattispecie di ‘colpa grave’ durante le operazioni contro i nostri CTD. Altri 52 atti di chiamata in giudizio sono in corso di notifica ai soggetti responsabili presso il loro tribunale di competenza. La guardia di finanza ha risposto con la preconfezione di una infondata notizia di reato per evasione fiscale contro me e i miei colleghi direttori che la Procura della Repubblica non ha potuto fare a meno di seguire con l’apertura di un procedimento penale. Certi di essere nel giusto non ci siamo persi d’animo e abbiamo reagito ottenendo dal Tribunale del riesame l’annullamento del decreto di sequestro che era stato richiesto dalla Procura. Il Tribunale ha riconosciuto che non esiste nessuna stabile organizzazione di Stanley sul territorio italiano. Quindi l’ipotesi di evasione fiscale è priva di fondamento. L’instaurazione di tale procedimento penale però ha l’effetto deleterio di escludere la Stanley dalla possibilità anche solo di pensare ad una possibile partecipazione alla gara del 2016. Infatti come può essere possibile che una compagnia i cui direttori sono accusati di evasione fiscale possa partecipare ad una gara pubblica? La guardia di finanza, che come si capirà nei prossimi anni è la vera responsabile finale di tutto ciò, ha confezionato, per lo Stato Italiano, un ‘autogoal perfetto’.
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"Quando nel mondo appare un vero genio, lo si riconosce dal fatto che tutti gli idioti fanno banda contro di lui."
(Jonathan Swift)
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Re: Stanley: Whittaker su 2016 e legge Stabilità
Messaggioda mandrake76 » 04/12/2014 - 06:44
Mipallo, credo che su questo non possiamo aspettarci nulla da John Whittaker.
Forse ti aspetti che sia io a dire qualcosa. Se sei, come me, uno dei CTD Stanley chiave qualcosa dovresti sapere.
Se no, devi avere ancora (ma secondo me per poco.... .. ...) un po' di pazienza.
Io preferisco non dire niente perche' poi darei il via ad attacchi di vario tipo, come sempre.
E dopo che il web mi impedisce di esprimenre il mio parere sui 'pezzi', mi toccherebbe inventarmi nuovi modi di descrivere il prezioso prodotto, il che mi viene molto bene specialmente quando e' 'fresco' di altri ispirazione.
Come capisco i grandi poeti! Ma francamente ho un po' altro di piu' importante da fare.
Comunque... ti dico solo questo. Stai tranquillo.
Ne riparliamo dopo l'epifania .... .. ...
Si, 423.... .. ... non e' un bel numero?
Forse ti aspetti che sia io a dire qualcosa. Se sei, come me, uno dei CTD Stanley chiave qualcosa dovresti sapere.
Se no, devi avere ancora (ma secondo me per poco.... .. ...) un po' di pazienza.
Io preferisco non dire niente perche' poi darei il via ad attacchi di vario tipo, come sempre.
E dopo che il web mi impedisce di esprimenre il mio parere sui 'pezzi', mi toccherebbe inventarmi nuovi modi di descrivere il prezioso prodotto, il che mi viene molto bene specialmente quando e' 'fresco' di altri ispirazione.
Come capisco i grandi poeti! Ma francamente ho un po' altro di piu' importante da fare.
Comunque... ti dico solo questo. Stai tranquillo.
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Re: Stanley: Whittaker su 2016 e legge Stabilità
Messaggioda Aneurism » 04/12/2014 - 11:18
In pratica Mipallo ti ha detto che esce ipazia cioe la stessa ipazia che ha goldbet che ha pwin che ha betpassion che ha SATANbet. Come con il bonus, stanno facendo una "lo faro" per farvi restare in Stanleybet. Si parlava di settembre poi novembre mo mandrake dice epifania..... ma quanto si deve aspettare per essere competitivi come gold pwin o altri? Poi ci vorranno altri mesi se non anni per far uscire una piattaforma stabile e chissa se non ti imporranno di comprare qualche altro aggeggio per il loro COMUNISSIMO programma.
Sperando di essere smentito (veramente spero che la rossa cacci un buon programma)
In fede
Aneurism
Capo indiscusso del gruppo internazionale SATANbet (toh almeno una battuta l'ho fatta)
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Re: Stanley: Whittaker su 2016 e legge Stabilità
Messaggioda mandrake76 » 04/12/2014 - 15:06
Aneurism! Sapevo di poter contare su di te, come direzione verso cui puntare il mio naso.
Naturalmente ..... punto, questo si, ma mi guardo bene dal respirare!
Pero' devo dire che ti sei controllato. E non sento puzza....
Ora, dimmi: come fai a dire che e' lo stesso ..... degli altri?
Io direi proprio di no. D'altra parte dici che saresti contento se la rossa esce con qualcosa di nuovo e... minchia se quello che sta per uscire non e' nuovo ....
Comunque non manca molto.
E sarai contento anche tu perche' alla fine.... e' nel nostro interesse, anche tuo, che i vari marchi vogliano superarsi a vicenda. Stanley e' stata indietro a lungo quindi adesso ci scusate se vorremmo essere avanti .... a lungo?
Comunque ..... vedremo, vedrete.
Nel frattempo dico a te lo stesso che ho detto a Mipallo.
Stai tranquillo.
Naturalmente ..... punto, questo si, ma mi guardo bene dal respirare!
Pero' devo dire che ti sei controllato. E non sento puzza....
Ora, dimmi: come fai a dire che e' lo stesso ..... degli altri?
Io direi proprio di no. D'altra parte dici che saresti contento se la rossa esce con qualcosa di nuovo e... minchia se quello che sta per uscire non e' nuovo ....
Comunque non manca molto.
E sarai contento anche tu perche' alla fine.... e' nel nostro interesse, anche tuo, che i vari marchi vogliano superarsi a vicenda. Stanley e' stata indietro a lungo quindi adesso ci scusate se vorremmo essere avanti .... a lungo?
Comunque ..... vedremo, vedrete.
Nel frattempo dico a te lo stesso che ho detto a Mipallo.
Stai tranquillo.
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Re: Stanley: Whittaker su 2016 e legge Stabilità
Messaggioda enzo-bet » 09/12/2014 - 11:21
Ctd: Tribunale di Potenza conferma sequestro, configurabilità reato anche per soggetti in passato discriminati
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Creato Martedì, 09 Dicembre 2014 11:09 Data pubblicazione Scritto da Redazione
Con ordinanza depositata in data 05/05/14, il Tribunale del Riesame di Potenza ha confermato il sequestro probatorio di un centro collegato alla società ‘Stanleybet Malta Ltd’.
I GIUDICI - Il Collegio ha affermato la piena legittimità della procedura di gara indetta ai sensi del decreto legge n. 16/12, pur in pendenza di questione pregiudiziale sollevata dinanzi alla Corte di Giustizia Ue dal Consiglio di Stato e dalla Corte di Cassazione, relativamente alla previsione di durata delle nuove concessioni.
Tale circostanza, a detta del Collegio, non costituisce, infatti, un “fatto nuovo sufficiente ad elidere il fumus” del reato contestato, atteso che soltanto "la decisione dei giudici di Lussemburgo, e non il semplice ragionevole dubbio del giudice nazionale - che deve ex lege condurre alla remissione se avanzato dal giudice di ultima istanza," può, eventualmente, incidervi. Peraltro, "laddove la Corte di legittimità avesse inteso pronunciarsi in tal senso, a fronte della remissione della questione operata alcuni mesi orsono dal Consiglio di Stato, avrebbe annullato senza rinvio le ordinanze del tribunale del riesame di Frosinone, con le quali veniva confermato il decreto di sequestro probatorio emanato ed impugnato in circostanze esattamente sovrapponibili alla presente".
Il Tribunale di Potenza, condividendo le affermazioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato del 20/08/13, ha, quindi, osservato che alcuna discriminazione in concreto è stata patita dalla società Stanleybet, la cui scelta di non partecipare alla suddetta gara costituisce soltanto "legittimo esercizio di scelte imprenditoriali, piuttosto che obiettive ed asettiche considerazioni di diritto".
Il Collegio rileva, infine, come la sentenza di assoluzione pronunciata nei confronti dell'indagato per fatti posti in essere anteriormente al bando di gara c.d. Monti (“vero spartiacque logico-giuridico”) risulta irrilevante e non pertinente nel caso di specie, continuando l'indagato a porre in essere l'attività vietata.
IL PARERE LEGALE - L'avvocato Chiara Sambaldi, contattata per un commento, evidenzia il passaggio motivazionale con il quale il Collegio, riconosciuto come indefettibile compito del giudice penale, anche in fase cautelare, l'analisi di tutti i profili di diritto, esclude che la pendenza della questione pregiudiziale relativamente al Bando di Gara Monti possa in sé elidere il fumus del reato contestato, ostando, quindi, all'adozione di sequestri a carico di centri operanti senza i titoli richiesti.
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Creato Martedì, 09 Dicembre 2014 11:09 Data pubblicazione Scritto da Redazione
Con ordinanza depositata in data 05/05/14, il Tribunale del Riesame di Potenza ha confermato il sequestro probatorio di un centro collegato alla società ‘Stanleybet Malta Ltd’.
I GIUDICI - Il Collegio ha affermato la piena legittimità della procedura di gara indetta ai sensi del decreto legge n. 16/12, pur in pendenza di questione pregiudiziale sollevata dinanzi alla Corte di Giustizia Ue dal Consiglio di Stato e dalla Corte di Cassazione, relativamente alla previsione di durata delle nuove concessioni.
Tale circostanza, a detta del Collegio, non costituisce, infatti, un “fatto nuovo sufficiente ad elidere il fumus” del reato contestato, atteso che soltanto "la decisione dei giudici di Lussemburgo, e non il semplice ragionevole dubbio del giudice nazionale - che deve ex lege condurre alla remissione se avanzato dal giudice di ultima istanza," può, eventualmente, incidervi. Peraltro, "laddove la Corte di legittimità avesse inteso pronunciarsi in tal senso, a fronte della remissione della questione operata alcuni mesi orsono dal Consiglio di Stato, avrebbe annullato senza rinvio le ordinanze del tribunale del riesame di Frosinone, con le quali veniva confermato il decreto di sequestro probatorio emanato ed impugnato in circostanze esattamente sovrapponibili alla presente".
Il Tribunale di Potenza, condividendo le affermazioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato del 20/08/13, ha, quindi, osservato che alcuna discriminazione in concreto è stata patita dalla società Stanleybet, la cui scelta di non partecipare alla suddetta gara costituisce soltanto "legittimo esercizio di scelte imprenditoriali, piuttosto che obiettive ed asettiche considerazioni di diritto".
Il Collegio rileva, infine, come la sentenza di assoluzione pronunciata nei confronti dell'indagato per fatti posti in essere anteriormente al bando di gara c.d. Monti (“vero spartiacque logico-giuridico”) risulta irrilevante e non pertinente nel caso di specie, continuando l'indagato a porre in essere l'attività vietata.
IL PARERE LEGALE - L'avvocato Chiara Sambaldi, contattata per un commento, evidenzia il passaggio motivazionale con il quale il Collegio, riconosciuto come indefettibile compito del giudice penale, anche in fase cautelare, l'analisi di tutti i profili di diritto, esclude che la pendenza della questione pregiudiziale relativamente al Bando di Gara Monti possa in sé elidere il fumus del reato contestato, ostando, quindi, all'adozione di sequestri a carico di centri operanti senza i titoli richiesti.
Re: Stanley: Whittaker su 2016 e legge Stabilità
Messaggioda enzo-bet » 11/12/2014 - 13:16
Tar Basilicata ribadisce illegittimità dei Ctd
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Categoria principale: Normativa Creato Giovedì, 11 Dicembre 2014 13:00 Data pubblicazione Scritto da Fm
"Il Centro trasmissione dati, ancorché abbia formalmente aperto il procedimento autorizzatorio, non ha alcun titolo sostanziale a chiedere l’autorizzazione e di conseguenza neppure la legittimazione processuale; giammai potrebbe svolgere l’attività autorizzata stante l’assenza nel nostro ordinamento della società nel cui interesse agisce e opera". Con questa motivazione, i giudici del Tar Basilicata hanno dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un esercente contro la reiezione del rilascio di licenza di pubblica sicurezza per l'esercizio dell'attività di raccolta scommesse attraverso la Stanleybet Malta.
"Ove si consentisse alla messa in pratica d’un meccanismo rispondente allo schema organizzativo promanante dalla istanza di autorizzazione del ricorrente, il gestore vero delle scommesse svolgerebbe la sua attività all’estero - senza controlli e verifiche da parte dell’autorità di Pubblica sicurezza - attraverso l’intermediatore, in tal modo creando incertezza nello stesso pubblico degli scommettitori e possibile turbativa dell’ordine pubblico", ha sottolineato il collegio nella sentenza.
IL RICORSO - A supporto della sua tesi, l'esercente ha ipotizzato "la violazione di vari articoli del trattato europeo, della legge 773 del 1931, della legge 401 dell'89 nel testo attualmente in vigore e difetto di motivazione e di altre leggi. Il ricorrente richiama l'evolversi della giurisprudenza italiana e comunitaria che darebbe ragione alla sua posizione e sostiene che la riserva di gestione di scommesse o concorsi pronostici su eventi sportivi in capo allo Stato e ai suoi concessionari sarebbe in contrasto con la disciplina comunitaria (relativamente alla libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi) e pertanto non potrebbe trovare applicazione nell’ordinamento interno)".
REQUISITI NON VERIFICATI - La Questura, si legge ancora nel ricorso, avrebbe "omesso ogni accertamento in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dal Tulps per il rilascio della licenza di polizia. L’amministrazione non si sarebbe in tal modo neppure attenuta all’art. 1 della legge 241/90 il cui richiamo ai principi dell’ordinamento comunitario avrebbe dovuto indurre il Questore a fare la verifica sulla sussistenza dei requisiti per il rilascio dell’autorizzazione richiesta". Infine, "i titolari dei soli Ctd Stanley non sarebbero equiparabili a intermediari nel senso descritto dal D.M. in rubrica, dato che essi chiedono l’autorizzazione di polizia in quanto raccolgono direttamente prenotazioni di giocate senza delega a terzi e inoltre pur non essendo concessionari incaricati da titolari di concessione avrebbero un legittimo interesse ad ottenere le prescritte autorizzazioni di polizia in quanto incaricati dalla Stanley che potrebbe operare sul mercato italiano perché equiparato ai titolari di concessione".
CTD ILLEGITTIMI - Per i giudici del Tar Basilicata, però, "in tema di scommesse su eventi sportivi, il sistema concessorio- autorizzatorio vigente nel nostro ordinamento e conforme a quello comunitario riguarda unicamente operatori economici che intendano organizzare e gestire nel territorio la parte del mercato nazionale delle scommesse, potendosi configurare la legittimità della richiesta e del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 88 T.U. 18 giugno 1931 n. 773 solo in capo all'effettivo gestore delle scommesse stesse, con l'avvertenza che − detto sistema − non lascia nessuno spazio per formule organizzatorie, quali la mediazione, che, separando le fasi della negoziazione, non consentano l'individuazione dell'effettivo radicamento giuridico del gestore reale nel mercato nazionale delle scommesse".
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Categoria principale: Normativa Creato Giovedì, 11 Dicembre 2014 13:00 Data pubblicazione Scritto da Fm
"Il Centro trasmissione dati, ancorché abbia formalmente aperto il procedimento autorizzatorio, non ha alcun titolo sostanziale a chiedere l’autorizzazione e di conseguenza neppure la legittimazione processuale; giammai potrebbe svolgere l’attività autorizzata stante l’assenza nel nostro ordinamento della società nel cui interesse agisce e opera". Con questa motivazione, i giudici del Tar Basilicata hanno dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un esercente contro la reiezione del rilascio di licenza di pubblica sicurezza per l'esercizio dell'attività di raccolta scommesse attraverso la Stanleybet Malta.
"Ove si consentisse alla messa in pratica d’un meccanismo rispondente allo schema organizzativo promanante dalla istanza di autorizzazione del ricorrente, il gestore vero delle scommesse svolgerebbe la sua attività all’estero - senza controlli e verifiche da parte dell’autorità di Pubblica sicurezza - attraverso l’intermediatore, in tal modo creando incertezza nello stesso pubblico degli scommettitori e possibile turbativa dell’ordine pubblico", ha sottolineato il collegio nella sentenza.
IL RICORSO - A supporto della sua tesi, l'esercente ha ipotizzato "la violazione di vari articoli del trattato europeo, della legge 773 del 1931, della legge 401 dell'89 nel testo attualmente in vigore e difetto di motivazione e di altre leggi. Il ricorrente richiama l'evolversi della giurisprudenza italiana e comunitaria che darebbe ragione alla sua posizione e sostiene che la riserva di gestione di scommesse o concorsi pronostici su eventi sportivi in capo allo Stato e ai suoi concessionari sarebbe in contrasto con la disciplina comunitaria (relativamente alla libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi) e pertanto non potrebbe trovare applicazione nell’ordinamento interno)".
REQUISITI NON VERIFICATI - La Questura, si legge ancora nel ricorso, avrebbe "omesso ogni accertamento in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dal Tulps per il rilascio della licenza di polizia. L’amministrazione non si sarebbe in tal modo neppure attenuta all’art. 1 della legge 241/90 il cui richiamo ai principi dell’ordinamento comunitario avrebbe dovuto indurre il Questore a fare la verifica sulla sussistenza dei requisiti per il rilascio dell’autorizzazione richiesta". Infine, "i titolari dei soli Ctd Stanley non sarebbero equiparabili a intermediari nel senso descritto dal D.M. in rubrica, dato che essi chiedono l’autorizzazione di polizia in quanto raccolgono direttamente prenotazioni di giocate senza delega a terzi e inoltre pur non essendo concessionari incaricati da titolari di concessione avrebbero un legittimo interesse ad ottenere le prescritte autorizzazioni di polizia in quanto incaricati dalla Stanley che potrebbe operare sul mercato italiano perché equiparato ai titolari di concessione".
CTD ILLEGITTIMI - Per i giudici del Tar Basilicata, però, "in tema di scommesse su eventi sportivi, il sistema concessorio- autorizzatorio vigente nel nostro ordinamento e conforme a quello comunitario riguarda unicamente operatori economici che intendano organizzare e gestire nel territorio la parte del mercato nazionale delle scommesse, potendosi configurare la legittimità della richiesta e del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 88 T.U. 18 giugno 1931 n. 773 solo in capo all'effettivo gestore delle scommesse stesse, con l'avvertenza che − detto sistema − non lascia nessuno spazio per formule organizzatorie, quali la mediazione, che, separando le fasi della negoziazione, non consentano l'individuazione dell'effettivo radicamento giuridico del gestore reale nel mercato nazionale delle scommesse".
Re: Stanley: Whittaker su 2016 e legge Stabilità
Messaggioda Aneurism » 15/12/2014 - 14:23
@enzo-bet: Rispondi una cosa ma i tar sono al 90% negativi o sbaglio ? ce ne sono un casino di sentenze che dicono peste e corna poi al prossimo grado di giudizio (se non si continua la battaglia legale) vengono ribaltate? Sbaglio? Spiegami che mi sono un po rotto il *bip* della grammatica con cui tutti giocate.
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