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Brava la Goldbet
Situazione attuale, prospettive, notizie.
Questa sezione non è un mercato. Gli obiettivi primari sono: a) raccogliere informazioni attendibili sul tema raccolta del gioco sul territorio attraverso CTD/CED, PVR, corner, agenzie etc. etc. b) approfondire i temi più importanti, gli aspetti legali e regolamentari del settore.
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- mandrake76
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Brava la Goldbet
Messaggioda mandrake76 » 17/10/2014 - 17:41
Guardate un po' cosa ho trovato......
Fra poco vi posterò il significato di questa sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. xxxx
Dott. xxxx
Dott. xxxx
Dott. xxxx
Dott. xxxx
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da:
UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 26/03/2014
- Presidente - SENTENZA
N. 880/2014
- Consigliere -
- Rel. Consigliere - NRE3I9S3700 GENERALE
- Consigliere -
- Consigliere -
avverso l'ordinanza n. 772/2013 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI, del 14/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. xxxx;
1/sentite le conclusioni del PG Dott. t •
Uditi difensor Avv.; xxxx Ritenuto in fatto
Il PM presso il Tribunale di Napoli ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza emessa
dal Tribunale di Napoli Sezione del Riesame in data 29 maggio 2013, con la quale veniva annullato
il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del medesimo tribunale in data 25 marzo 2013 nei
confronti di xxxx per il reato di cui all'art. 4 L. 401/89. Il provvedimento annullato
aveva ad oggetto oltre ai locali svariato materiale della ditta xxxx
Quest'ultima aveva stipulato in data 11 ottobre 2012 un contratto con la società straniera Goldbet
Sportwetten e le giocate rinvenute dalla PG al momento dell'accesso erano tutte relative a detto
bookmaker estero. Ciononostante il sequestro veniva disposto essendo la suddetta ditta sprovvista
della licenza richiesta dall'art. 88 TULPS.
A sostegno del ricorso il PM ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale e vizio di
motivazione.
In particolare, a detta del ricorrente il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente annullato il
suddetto sequestro ritenendo insussistente il reato di cui all'art. 4 L. 401/89 solo sulla base della
discriminazione della società straniera di scommesse da parte dello Stato Italiano.
Secondo la pubblica accusa il Tribunale omesso non ha tenuto conto di un profilo fondamentale: in
ossequio alla giurisprudenza di legittimità nonché alle decisioni della Corte di Giustizia in materia
di scommesse l'attività di intermediazione è legittima sul presupposto che l'intermediario italiano si
limiti a svolgere attività di supporto tecnico e di inoltro dati alla parte contraente senza realizzare
alcuna organizzazione né intermediazione delle scommesse. Ciò non concerne l'attività di raccolta
scommesse per la quale continuano ad essere necessarie le autorizzazioni di cui alla normativa
interna.
Orbene, a detta del PM ricorrente, proprio con riguardo a tale aspetto da ultimo menzionato emerge
il vizio di motivazione: il Tribunale del riesame non ha motivato sul punto sebbene dagli atti
emerga che la parte non ha esibito la licenza di cui all'art. 88 TULPS ed anzi dagli stessi atti si
ricava che la Questura di Napoli ha dato comunicazione dei motivi ostativi al rilascio di detta
licenza.
Ritenuto in diritto Il ricorso è infondato. Quanto al lamentato vizio di motivazione occorre precisare che il ricorso per
cassazione avverso le misure cautelari reali è possibile esclusivamente per violazione di legge. Per quanto concerne la censura relativa all'erronea applicazione della legge penale occorre rilevare
che il xxxx quale titolare della xxxx si occupa della trasmissione di dati relativi a
scommesse su eventi sportivi per la società austriaca Goldbet Sortwetten Gmbh, titolare di licenza
rilasciata dal Governo del Tirolo.
Come è noto nel nostro paese il settore delle scommesse è regolato da una disciplina a doppio
binario secondo un sistema concessorio-autorizzatorio. Il gioco e le scommesse, infatti, sono
oggetto di monopolio dello Stato che ne affida ai privati la gestione mediante una concessione
rilasciata da AAMS, a seguito di appositi bandi di gara, e di una autorizzazione di pubblica
sicurezza disciplinata dall'art. 88 TULPS il cui rilascio è subordinato ad una serie di requisiti
soggettivi indicati all'art. 11 TULPS nonché alla titolarità della concessione AAMS o a specifico
incarico ricevuto da un soggetto concessionario.
Orbene la xxxx aveva richiesto apposita autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di
offerta al pubblico di reti e servizi al Ministero delle Comunicazioni. Tale autorizzazione, però, gli è
stata negata per i suoi rapporti con la Goldbet Sortwetten Gmbh, non essendo quest'ultima titolare
di una concessione AAMS così come richiesto dall'art. 88 TULPS ai fini del rilascio della suddetta
autorizzazione di PS ma solo di autorizzazione rilasciata dal governo austriaco.
Il suddetto diniego come pure il successivo sequestro si pongono però in contrasto con la
giurisprudenza di legittimità in base alla quale l'art. 4 1. 401/1989 lede i principi comunitari della
libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione europea sanciti
dagli artt. 43 e 49 TUE, secondo l'interpretazione datane dalla Corte di Giustizia Europea (cfr.
sentenza Placanica del 6 marzo 2007 in cause riunite C - 338/04, C -3S9/04 e C - 360/04 e sentenza
Costa e Cifone, in cause riunite C -72/10 e C- 77/10 del 16 febbraio 2002) qualora, come nel caso di
specie, il soggetto incriminato svolga senza autorizzazione di pubblica sicurezza attività organizzata
di intermediazione per l'accettazione e la raccolta di scommesse sportive in favore di una società
straniera che non abbia potuto ottenere in Italia le concessioni o le autorizzazioni richieste dalla
normativa interna a causa del rifiuto dello Stato italiano di concederle e tale rifiuto abbia violato il
diritto comunitario (così Cass., Sez. III, n. 18767/2012).
Di conseguenza in tal caso la suddetta norma va disapplicata (Cass. Sez. III, n. 28413/2012 che ha
disapplicato la disciplina di cui all'art. 4 cit. a seguito della sentenza della Corte di giustizia CE
nelle cause riunite C - 72/10 e C - 77/10 Costa e Cifone).
Dunque poiché l'autorizzazione richiesta dalla Gold Game è stata negata per ragioni discriminatorie
non si può, nel caso in esame, ritenere sussistente il fumus delicti in relazione al reato di cui all'art.
4 1. 401/1989. Ne discende la correttezza dell'annullamento del sequestro preventivo dei beni della
suddetta ditta nonché la necessità di rigettare il presente ricorso.
2 - 8 OTT 2014
■
IL
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del PM.
Così deciso in Roma in data 26 marzo 2014.
Il Presidente
xxxx
"
Il Consigliere estensore
Fra poco vi posterò il significato di questa sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. xxxx
Dott. xxxx
Dott. xxxx
Dott. xxxx
Dott. xxxx
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da:
UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 26/03/2014
- Presidente - SENTENZA
N. 880/2014
- Consigliere -
- Rel. Consigliere - NRE3I9S3700 GENERALE
- Consigliere -
- Consigliere -
avverso l'ordinanza n. 772/2013 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI, del 14/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. xxxx;
1/sentite le conclusioni del PG Dott. t •
Uditi difensor Avv.; xxxx Ritenuto in fatto
Il PM presso il Tribunale di Napoli ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza emessa
dal Tribunale di Napoli Sezione del Riesame in data 29 maggio 2013, con la quale veniva annullato
il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del medesimo tribunale in data 25 marzo 2013 nei
confronti di xxxx per il reato di cui all'art. 4 L. 401/89. Il provvedimento annullato
aveva ad oggetto oltre ai locali svariato materiale della ditta xxxx
Quest'ultima aveva stipulato in data 11 ottobre 2012 un contratto con la società straniera Goldbet
Sportwetten e le giocate rinvenute dalla PG al momento dell'accesso erano tutte relative a detto
bookmaker estero. Ciononostante il sequestro veniva disposto essendo la suddetta ditta sprovvista
della licenza richiesta dall'art. 88 TULPS.
A sostegno del ricorso il PM ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale e vizio di
motivazione.
In particolare, a detta del ricorrente il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente annullato il
suddetto sequestro ritenendo insussistente il reato di cui all'art. 4 L. 401/89 solo sulla base della
discriminazione della società straniera di scommesse da parte dello Stato Italiano.
Secondo la pubblica accusa il Tribunale omesso non ha tenuto conto di un profilo fondamentale: in
ossequio alla giurisprudenza di legittimità nonché alle decisioni della Corte di Giustizia in materia
di scommesse l'attività di intermediazione è legittima sul presupposto che l'intermediario italiano si
limiti a svolgere attività di supporto tecnico e di inoltro dati alla parte contraente senza realizzare
alcuna organizzazione né intermediazione delle scommesse. Ciò non concerne l'attività di raccolta
scommesse per la quale continuano ad essere necessarie le autorizzazioni di cui alla normativa
interna.
Orbene, a detta del PM ricorrente, proprio con riguardo a tale aspetto da ultimo menzionato emerge
il vizio di motivazione: il Tribunale del riesame non ha motivato sul punto sebbene dagli atti
emerga che la parte non ha esibito la licenza di cui all'art. 88 TULPS ed anzi dagli stessi atti si
ricava che la Questura di Napoli ha dato comunicazione dei motivi ostativi al rilascio di detta
licenza.
Ritenuto in diritto Il ricorso è infondato. Quanto al lamentato vizio di motivazione occorre precisare che il ricorso per
cassazione avverso le misure cautelari reali è possibile esclusivamente per violazione di legge. Per quanto concerne la censura relativa all'erronea applicazione della legge penale occorre rilevare
che il xxxx quale titolare della xxxx si occupa della trasmissione di dati relativi a
scommesse su eventi sportivi per la società austriaca Goldbet Sortwetten Gmbh, titolare di licenza
rilasciata dal Governo del Tirolo.
Come è noto nel nostro paese il settore delle scommesse è regolato da una disciplina a doppio
binario secondo un sistema concessorio-autorizzatorio. Il gioco e le scommesse, infatti, sono
oggetto di monopolio dello Stato che ne affida ai privati la gestione mediante una concessione
rilasciata da AAMS, a seguito di appositi bandi di gara, e di una autorizzazione di pubblica
sicurezza disciplinata dall'art. 88 TULPS il cui rilascio è subordinato ad una serie di requisiti
soggettivi indicati all'art. 11 TULPS nonché alla titolarità della concessione AAMS o a specifico
incarico ricevuto da un soggetto concessionario.
Orbene la xxxx aveva richiesto apposita autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di
offerta al pubblico di reti e servizi al Ministero delle Comunicazioni. Tale autorizzazione, però, gli è
stata negata per i suoi rapporti con la Goldbet Sortwetten Gmbh, non essendo quest'ultima titolare
di una concessione AAMS così come richiesto dall'art. 88 TULPS ai fini del rilascio della suddetta
autorizzazione di PS ma solo di autorizzazione rilasciata dal governo austriaco.
Il suddetto diniego come pure il successivo sequestro si pongono però in contrasto con la
giurisprudenza di legittimità in base alla quale l'art. 4 1. 401/1989 lede i principi comunitari della
libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione europea sanciti
dagli artt. 43 e 49 TUE, secondo l'interpretazione datane dalla Corte di Giustizia Europea (cfr.
sentenza Placanica del 6 marzo 2007 in cause riunite C - 338/04, C -3S9/04 e C - 360/04 e sentenza
Costa e Cifone, in cause riunite C -72/10 e C- 77/10 del 16 febbraio 2002) qualora, come nel caso di
specie, il soggetto incriminato svolga senza autorizzazione di pubblica sicurezza attività organizzata
di intermediazione per l'accettazione e la raccolta di scommesse sportive in favore di una società
straniera che non abbia potuto ottenere in Italia le concessioni o le autorizzazioni richieste dalla
normativa interna a causa del rifiuto dello Stato italiano di concederle e tale rifiuto abbia violato il
diritto comunitario (così Cass., Sez. III, n. 18767/2012).
Di conseguenza in tal caso la suddetta norma va disapplicata (Cass. Sez. III, n. 28413/2012 che ha
disapplicato la disciplina di cui all'art. 4 cit. a seguito della sentenza della Corte di giustizia CE
nelle cause riunite C - 72/10 e C - 77/10 Costa e Cifone).
Dunque poiché l'autorizzazione richiesta dalla Gold Game è stata negata per ragioni discriminatorie
non si può, nel caso in esame, ritenere sussistente il fumus delicti in relazione al reato di cui all'art.
4 1. 401/1989. Ne discende la correttezza dell'annullamento del sequestro preventivo dei beni della
suddetta ditta nonché la necessità di rigettare il presente ricorso.
2 - 8 OTT 2014
■
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Così deciso in Roma in data 26 marzo 2014.
Il Presidente
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"Quando nel mondo appare un vero genio, lo si riconosce dal fatto che tutti gli idioti fanno banda contro di lui."
(Jonathan Swift)
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Re: Brava la Goldbet
Messaggioda mandrake76 » 17/10/2014 - 19:26
Una sentenza per leggerla bene bisogna sintetizzarla levando tutte le parole inutile e mantenendo i concetti.
Questo e’ il lavoro che ho fatto per tutti voi in modo da isolare solo i concetti veramente importanti.
Le parti che vedete tra parentesi quadrate sono mie sintesi esplicative.
Dunque la Cassazione dice che: “[il ced] aveva richiesto apposita autorizzazione per lo svolgimento dell'attività ..... Tale autorizzazione, però, gli è stata negata per i suoi rapporti con la Goldbet ... non essendo quest'ultima titolare di una concessione AAMS ....” .
Certamente rammentate che Il Consiglio di Stato dice che se il book non ha la concessione AAMS non puo avere la Autorizzazione di Polizia.
Vediamo che dice invece la Cassazione, in questo caso Goldbet:
“Il suddetto diniego [cioe’ della licenza di polizia!] ..... lede i principi comunitari .... sanciti dagli artt. 43 e 49 TUE, secondo l'interpretazione datane dalla Corte di Giustizia Europea (...Placanica ... Costa Cifone ...)” e prosegue dicendo che la normativa di cui all’art 4 etc etc “...va disapplicata. “.
E poi conclude che “...poiche’ l’autorizzazione [di polizia] e’ stata negata per ragioni discriminatorie...” etc,etc.
Ora, siamo di fronte ad un vero e proprio mal di testa.
Abbiamo i due piu’ alti organi di Giurisdizione in Italia, quello amministratvo (Consiglio di Stato) e quello penale (Suprema Corte di Cassazione) che dicono due cose diametralmente diverse.
Ora io dico: ma come e’ possible che l’Italia, il nostro paese, si sia ridotto a questo livello di far west?
Siamo allo sbando e dobbiamo rimboccarci le maniche per uscirne fuori perche’ lo Stato, corrotto e contradditorio, non ci aiutera’.
Lo si vede anche da questa finanziaria dove stanno praticamente fottendo il settore ‘legale’ con l’aumento delle tasse sulle vlt e credono di fottere noi con una ‘mitragliata’ di provvedimenti, tutti punitivi e ingiusti, di cui, a mio parere, riusciremo ad avere ragione nei tribunali con relativa facilita’.
Che disastro l’Italia.
Comunque complimenti a Goldbet e complimenti all’avvocato Ripamonti che, posso confermarvelo, era il difensore del CED di fronte alla Cassazione.
Questo e’ il lavoro che ho fatto per tutti voi in modo da isolare solo i concetti veramente importanti.
Le parti che vedete tra parentesi quadrate sono mie sintesi esplicative.
Dunque la Cassazione dice che: “[il ced] aveva richiesto apposita autorizzazione per lo svolgimento dell'attività ..... Tale autorizzazione, però, gli è stata negata per i suoi rapporti con la Goldbet ... non essendo quest'ultima titolare di una concessione AAMS ....” .
Certamente rammentate che Il Consiglio di Stato dice che se il book non ha la concessione AAMS non puo avere la Autorizzazione di Polizia.
Vediamo che dice invece la Cassazione, in questo caso Goldbet:
“Il suddetto diniego [cioe’ della licenza di polizia!] ..... lede i principi comunitari .... sanciti dagli artt. 43 e 49 TUE, secondo l'interpretazione datane dalla Corte di Giustizia Europea (...Placanica ... Costa Cifone ...)” e prosegue dicendo che la normativa di cui all’art 4 etc etc “...va disapplicata. “.
E poi conclude che “...poiche’ l’autorizzazione [di polizia] e’ stata negata per ragioni discriminatorie...” etc,etc.
Ora, siamo di fronte ad un vero e proprio mal di testa.
Abbiamo i due piu’ alti organi di Giurisdizione in Italia, quello amministratvo (Consiglio di Stato) e quello penale (Suprema Corte di Cassazione) che dicono due cose diametralmente diverse.
Ora io dico: ma come e’ possible che l’Italia, il nostro paese, si sia ridotto a questo livello di far west?
Siamo allo sbando e dobbiamo rimboccarci le maniche per uscirne fuori perche’ lo Stato, corrotto e contradditorio, non ci aiutera’.
Lo si vede anche da questa finanziaria dove stanno praticamente fottendo il settore ‘legale’ con l’aumento delle tasse sulle vlt e credono di fottere noi con una ‘mitragliata’ di provvedimenti, tutti punitivi e ingiusti, di cui, a mio parere, riusciremo ad avere ragione nei tribunali con relativa facilita’.
Che disastro l’Italia.
Comunque complimenti a Goldbet e complimenti all’avvocato Ripamonti che, posso confermarvelo, era il difensore del CED di fronte alla Cassazione.
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