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interpretazione su sentenza consiglio stato su tulps negato
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sologoldbet
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interpretazione su sentenza consiglio stato su tulps negato
Messaggioda sologoldbet » 28/11/2013 - 16:43
Riporto quanto letto su agimeg e credo che Mandrake avrebbe espresso la medesima cosa:
E’ ancora lontana la soluzione della vicenda dei Ced e Ctd, i bookmaker esteri sono convinti che la sentenza pubblicata ieri dal Consiglio di Stato non sia loro sfavorevole, ma che anzi lasci ben più di uno spiraglio. La tesi sostenuta dai giudici di Palazzo Spada è che il gestore del ced o ctd sia un semplice mediatore, è un “soggetto dichiaratamente estraneo all’organizzazione e alla gestione delle scommesse, e sostanzialmente irresponsabile circa l’esito dei contratti”, il rapporto si instaura solamente infatti tra la compagnia madre e il giocatore. Il sistema concessorio-autorizzatorio “riguarda unicamente operatori economici che intendano ‘organizzare e gestire’ nel territorio la parte del mercato nazionale delle scommesse dismessa dalle strutture pubbliche, e non lascia nessuno spazio per formule organizzatorie, che, separando le fasi della negoziazione, non consentano l’individuazione dell’effettivo radicamento giuridico del gestore reale nel mercato nazionale delle scommesse”. Pertanto, afferma in sostanza il Consiglio di Stato, il soggetto che dovrebbe chiedere la licenza di pubblica sicurezza non è il gestore del centro, ma il bookmaker estero: “l’astratta abilitazione a gestire un segmento del sistema scommettitorio può costituire solo fonte di pericolo per l’ordine pubblico se non viene abilitato anche l’effettivo gestore, che, solo se appunto abilitato, può avvalersi di autonomi incaricati”.
Questa costruzione tuttavia – secondo i commenti raccolti da Agimeg da fonti vicine ai bookmaker esteri – sembra un’apertura verso le reti parallele: negando qualunque ruolo al ced o al ctd, viene da chiedersi se il gestore abbia ancora il dovere di chiedere la licenza di pubblica sicurezza, o possa tranquillamente svolgere la propria attività senza necessità di sottoporsi ai controlli di polizia. In base a quanto scrive il Consiglio di Stato, dovrebbe essere infatti il bookmaker estero a chiedere l’autorizzazione (eventualmente nominando come proprio preposto il gestore del centro, come fanno i normali concessionari per le agenzie che affidano in gestione). Se il Questore negasse il titolo sulla sola base della norma del decreto Incentivi (il 40 del 2010, convertito nella legge 73 del 2010) che vincola il rilascio del Tulps al possesso di una concessione, i bookmaker potrebbero facilmente opporre la sentenza Biasci della Corte di Giustizia. “Poiché le autorizzazioni di polizia” scrive il giudice comunitario, “sono rilasciate unicamente ai titolari di una concessione, irregolarità commesse nell’ambito della procedura di concessione di queste ultime vizierebbero anche la procedura di rilascio di autorizzazioni di polizia. La mancanza di autorizzazione di polizia non potrà perciò essere addebitata a soggetti che non siano riusciti a ottenere tali autorizzazioni per il fatto che il rilascio di tale autorizzazione presuppone l’attribuzione di una concessione, di cui i detti soggetti non hanno potuto beneficiare in violazione del diritto dell’Unione”.
E proprio partendo questo assunto c’è chi ipotizza un esposto alla stessa Corte di Giustizia per affermare che il Consiglio di Stato abbia sostanzialmente disatteso la sentenza Biasci. O ancora, ipotizza anche un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, perché il Consiglio di Stato non riconoscendo la figura del gestore del Ced o del Ctd, gli nega anche la possibilità di rivolgersi a un tribunale per difendere i propri diritti.
E ancora: per alcuni bookmaker, la costruzione del Consiglio di Stato è in contrasto con quanto affermato dalle Commissioni Tributarie laddove si tratta di imporre il pagamento del prelievo erariale a Ced e Ctd. Il giudice tributario di Napoli – che si è pronunciato alcuni giorni – ha definito il Ctd un soggetto passivo di imposta perché, anche se opera in “responsabilità solidale” con la compagnia madre, svolge “attività di gestione dei concorsi tramite autonoma organizzazione imprenditoriale”. Insomma in questo caso il gestore del centro non è “estraneo all’organizzazione e alla gestione delle scommesse” come pretende il Consiglio di Stato. Allora, se lo Stato chiede ai Ctd di pagare il prelievo, non può rifiutare l’88 Tulps; oppure se gli nega la licenza di pubblica sicurezza, non può a quel punto processarli per ottenere il prelievo. gr/AGIMEG
E’ ancora lontana la soluzione della vicenda dei Ced e Ctd, i bookmaker esteri sono convinti che la sentenza pubblicata ieri dal Consiglio di Stato non sia loro sfavorevole, ma che anzi lasci ben più di uno spiraglio. La tesi sostenuta dai giudici di Palazzo Spada è che il gestore del ced o ctd sia un semplice mediatore, è un “soggetto dichiaratamente estraneo all’organizzazione e alla gestione delle scommesse, e sostanzialmente irresponsabile circa l’esito dei contratti”, il rapporto si instaura solamente infatti tra la compagnia madre e il giocatore. Il sistema concessorio-autorizzatorio “riguarda unicamente operatori economici che intendano ‘organizzare e gestire’ nel territorio la parte del mercato nazionale delle scommesse dismessa dalle strutture pubbliche, e non lascia nessuno spazio per formule organizzatorie, che, separando le fasi della negoziazione, non consentano l’individuazione dell’effettivo radicamento giuridico del gestore reale nel mercato nazionale delle scommesse”. Pertanto, afferma in sostanza il Consiglio di Stato, il soggetto che dovrebbe chiedere la licenza di pubblica sicurezza non è il gestore del centro, ma il bookmaker estero: “l’astratta abilitazione a gestire un segmento del sistema scommettitorio può costituire solo fonte di pericolo per l’ordine pubblico se non viene abilitato anche l’effettivo gestore, che, solo se appunto abilitato, può avvalersi di autonomi incaricati”.
Questa costruzione tuttavia – secondo i commenti raccolti da Agimeg da fonti vicine ai bookmaker esteri – sembra un’apertura verso le reti parallele: negando qualunque ruolo al ced o al ctd, viene da chiedersi se il gestore abbia ancora il dovere di chiedere la licenza di pubblica sicurezza, o possa tranquillamente svolgere la propria attività senza necessità di sottoporsi ai controlli di polizia. In base a quanto scrive il Consiglio di Stato, dovrebbe essere infatti il bookmaker estero a chiedere l’autorizzazione (eventualmente nominando come proprio preposto il gestore del centro, come fanno i normali concessionari per le agenzie che affidano in gestione). Se il Questore negasse il titolo sulla sola base della norma del decreto Incentivi (il 40 del 2010, convertito nella legge 73 del 2010) che vincola il rilascio del Tulps al possesso di una concessione, i bookmaker potrebbero facilmente opporre la sentenza Biasci della Corte di Giustizia. “Poiché le autorizzazioni di polizia” scrive il giudice comunitario, “sono rilasciate unicamente ai titolari di una concessione, irregolarità commesse nell’ambito della procedura di concessione di queste ultime vizierebbero anche la procedura di rilascio di autorizzazioni di polizia. La mancanza di autorizzazione di polizia non potrà perciò essere addebitata a soggetti che non siano riusciti a ottenere tali autorizzazioni per il fatto che il rilascio di tale autorizzazione presuppone l’attribuzione di una concessione, di cui i detti soggetti non hanno potuto beneficiare in violazione del diritto dell’Unione”.
E proprio partendo questo assunto c’è chi ipotizza un esposto alla stessa Corte di Giustizia per affermare che il Consiglio di Stato abbia sostanzialmente disatteso la sentenza Biasci. O ancora, ipotizza anche un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, perché il Consiglio di Stato non riconoscendo la figura del gestore del Ced o del Ctd, gli nega anche la possibilità di rivolgersi a un tribunale per difendere i propri diritti.
E ancora: per alcuni bookmaker, la costruzione del Consiglio di Stato è in contrasto con quanto affermato dalle Commissioni Tributarie laddove si tratta di imporre il pagamento del prelievo erariale a Ced e Ctd. Il giudice tributario di Napoli – che si è pronunciato alcuni giorni – ha definito il Ctd un soggetto passivo di imposta perché, anche se opera in “responsabilità solidale” con la compagnia madre, svolge “attività di gestione dei concorsi tramite autonoma organizzazione imprenditoriale”. Insomma in questo caso il gestore del centro non è “estraneo all’organizzazione e alla gestione delle scommesse” come pretende il Consiglio di Stato. Allora, se lo Stato chiede ai Ctd di pagare il prelievo, non può rifiutare l’88 Tulps; oppure se gli nega la licenza di pubblica sicurezza, non può a quel punto processarli per ottenere il prelievo. gr/AGIMEG
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guastatore
- Marciatore

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Re: interpretazione su sentenza consiglio stato su tulps neg
Messaggioda guastatore » 28/11/2013 - 19:12
che cazzata di sentenza. Verrà ribaltata.
Re: interpretazione su sentenza consiglio stato su tulps neg
Messaggioda ozbet » 29/11/2013 - 11:50
GoldBet, Il Consiglio di Stato ha ignorato la sentenza Biasci sui vizi nel processo di rilascio delle concessioni
Con le sentenze rese - commenta l’avvocato Augusto Dossena, difensore di GoldBet, in una nota - il Consiglio di Stato ha modificato in modo radicale la consolidata giurisprudenza formatasi negli anni in materia di rigetto della licenza ex art. 88 Tulps per i CTD, che mai erano stati ritenuti privi di interesse all’autorizzazione e quindi di legittimazione processuale ad impugnare il diniego. La qualificazione del CTD proposta dal Supremo Collegio non appare condivisibile, poiché annulla il ruolo di presidio dell’ordine pubblico attribuita alla licenza che lo stesso Consiglio di Stato aveva in passato più volte affermato, evidenziandone l’autonomia rispetto alla concessione. Ma più di questo, risulta sorprendente come il Collegio abbia completamente ignorato il pronunciamento della Corte di Giustizia nel Caso Biasci, nella parte in cui stabilisce che qualora la procedura di rilascio delle concessioni si presenti viziata, tale vizio inficia anche il rifiuto di concedere la licenza di Pubblica Sicurezza se basato solo sulla mancanza di concessione. L’indifferenza del Giudice interno rispetto ad una statuizione così rilevante della Corte di Giustizia Europea – la cui interpretazione, lo ricordo, è vincolante per tutti gli organi interni dello Stato membro dell’UE – rappresenta a mio avviso il passaggio meno condivisibile della decisione del Consiglio di Stato, rispetto alla quale ci riserviamo ogni ulteriore iniziativa, fra le quali non escludiamo il ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo”. lp/AGIMEG
fonte: http://www.agimeg.it/?p=27751
Con le sentenze rese - commenta l’avvocato Augusto Dossena, difensore di GoldBet, in una nota - il Consiglio di Stato ha modificato in modo radicale la consolidata giurisprudenza formatasi negli anni in materia di rigetto della licenza ex art. 88 Tulps per i CTD, che mai erano stati ritenuti privi di interesse all’autorizzazione e quindi di legittimazione processuale ad impugnare il diniego. La qualificazione del CTD proposta dal Supremo Collegio non appare condivisibile, poiché annulla il ruolo di presidio dell’ordine pubblico attribuita alla licenza che lo stesso Consiglio di Stato aveva in passato più volte affermato, evidenziandone l’autonomia rispetto alla concessione. Ma più di questo, risulta sorprendente come il Collegio abbia completamente ignorato il pronunciamento della Corte di Giustizia nel Caso Biasci, nella parte in cui stabilisce che qualora la procedura di rilascio delle concessioni si presenti viziata, tale vizio inficia anche il rifiuto di concedere la licenza di Pubblica Sicurezza se basato solo sulla mancanza di concessione. L’indifferenza del Giudice interno rispetto ad una statuizione così rilevante della Corte di Giustizia Europea – la cui interpretazione, lo ricordo, è vincolante per tutti gli organi interni dello Stato membro dell’UE – rappresenta a mio avviso il passaggio meno condivisibile della decisione del Consiglio di Stato, rispetto alla quale ci riserviamo ogni ulteriore iniziativa, fra le quali non escludiamo il ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo”. lp/AGIMEG
fonte: http://www.agimeg.it/?p=27751
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