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Ripamonti dice.......
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xxxdanielexxx
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- Messaggi: 122
- Iscritto il: 08/08/2013 - 14:12
Ripamonti dice.......
Messaggioda xxxdanielexxx » 21/09/2013 - 15:10
fonte jamma del 16/09/2013 link http://www.jamma.it/personaggi/sentenza ... onti-38422
(Jamma) – Sulla portata della pronuncia resa dalla Corte di Giustizia il 12 settembre 2013, l’avv.Marco Ripamonti, difensore dei titolari dei CED Goldbet, si è così espresso: “Ritengo la Sentenza della CGE più che soddisfacente.
Circa l’art.88 Tulps, naturalmente, il responso era prevedibile anche perché tutti conosciamo la pregressa giurisprudenza della stessa Corte circa la compatibilità al Trattato UE, in astratto, di un sistema concessorio. Ma del resto, in ordine a ciò, piena condivisione, in quanto l’Ordine Pubblico è un bene da tutelare e d’altro canto non mi risulta che al momento vi siano operatori Goldbet che non abbiano avanzato istanza ex art.88 Tulps alla Questura di riferimento. Naturalmente l’art.88 tulps, per come formulato nel nostro ordinamento, diventa incompatibile laddove correlato ad un sistema concessorio contrastante con le Libertà comunitarie. Situazione che è stata accertata con riferimento all’attuale assetto concessorio italiano, anche con le integrazioni del Bando Bersani, ed aggiungo, anche del bando più recente. Circa la posizione di Goldbet, La Corte in pratica ha affermato quanto del resto era già emerso dalla Sentenza Costa – Cifone e dall’Ordinanza “Zungri”. E cioè che, ferma la trasponibilità dei principi espressi dalla stessa Costa Cifone al caso Goldbet, sia compito del giudice dello Stato membro Italia valutare la sussistenza dell’aspetto discriminatorio. Sotto questo profilo la Sentenza può per certi versi ritenersi superata, o meglio eseguita alla lettera, atteso che tale argomento è stato già trattato con successo per Goldbet da centinaia di Tribunali Italiani in sede penale, compreso il Tribunale di Prato, dinanzi al quale è tornato dalla Corte CE proprio il caso Zungri, nonché dalla stessa Corte di Cassazione con le tre ormai note Sentenze del 18 marzo e 18 aprile 2013. Rilevo, invece e con interesse, che la pronuncia, posta in linea con la recente pregiudiziale comunitaria sollevata dal Consiglio di Stato, si ponga in piena soluzione di continuità con la giurisprudenza pregressa della Corte di Giustizia, offrendo ottimi spunti di riflessione circa la perdurante incompatibilità del nostro sistema concessorio. Argomenti, questi, che però preferisco trattare in sede giudiziale”.
(Jamma) – Sulla portata della pronuncia resa dalla Corte di Giustizia il 12 settembre 2013, l’avv.Marco Ripamonti, difensore dei titolari dei CED Goldbet, si è così espresso: “Ritengo la Sentenza della CGE più che soddisfacente.
Circa l’art.88 Tulps, naturalmente, il responso era prevedibile anche perché tutti conosciamo la pregressa giurisprudenza della stessa Corte circa la compatibilità al Trattato UE, in astratto, di un sistema concessorio. Ma del resto, in ordine a ciò, piena condivisione, in quanto l’Ordine Pubblico è un bene da tutelare e d’altro canto non mi risulta che al momento vi siano operatori Goldbet che non abbiano avanzato istanza ex art.88 Tulps alla Questura di riferimento. Naturalmente l’art.88 tulps, per come formulato nel nostro ordinamento, diventa incompatibile laddove correlato ad un sistema concessorio contrastante con le Libertà comunitarie. Situazione che è stata accertata con riferimento all’attuale assetto concessorio italiano, anche con le integrazioni del Bando Bersani, ed aggiungo, anche del bando più recente. Circa la posizione di Goldbet, La Corte in pratica ha affermato quanto del resto era già emerso dalla Sentenza Costa – Cifone e dall’Ordinanza “Zungri”. E cioè che, ferma la trasponibilità dei principi espressi dalla stessa Costa Cifone al caso Goldbet, sia compito del giudice dello Stato membro Italia valutare la sussistenza dell’aspetto discriminatorio. Sotto questo profilo la Sentenza può per certi versi ritenersi superata, o meglio eseguita alla lettera, atteso che tale argomento è stato già trattato con successo per Goldbet da centinaia di Tribunali Italiani in sede penale, compreso il Tribunale di Prato, dinanzi al quale è tornato dalla Corte CE proprio il caso Zungri, nonché dalla stessa Corte di Cassazione con le tre ormai note Sentenze del 18 marzo e 18 aprile 2013. Rilevo, invece e con interesse, che la pronuncia, posta in linea con la recente pregiudiziale comunitaria sollevata dal Consiglio di Stato, si ponga in piena soluzione di continuità con la giurisprudenza pregressa della Corte di Giustizia, offrendo ottimi spunti di riflessione circa la perdurante incompatibilità del nostro sistema concessorio. Argomenti, questi, che però preferisco trattare in sede giudiziale”.
- mandrake76
- Cicuta

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- Iscritto il: 05/05/2008 - 13:23
- Località: Castelvolturno
Re: Ripamonti dice.......
Messaggioda mandrake76 » 22/09/2013 - 11:06
Ho letto il presunto commento di Ripamonti postato dal caro amico xxxDANIELExxx e sono un po' sorpreso. Non tanto dal fatto che Ripamonti difenda Goldbet. Come avvocato fa il suo dovere. Cio' che mi sorprende e’ il fatto che svolga qui un ragionamento circolare che e’ un argomento debolissimo. Pero’ onore a Ripamonti, che e’ un grande avvocato e mostra, nel corretto commento alla sentenza Biasci, una grande onesta’ intellettuale. Non sono pero’ d’accordo sul ragionamento circolare finale. Sono pero’ d’accordo che non rimane a Goldbet molto altro, salvo il fatto di voler puntare sulla confusione che segue dal fatto che anche la terza gara e’ riconosciuta come discriminatoria e questo rende tutto il sistema discutibile a prescindere da questo o quel operatore. Questa strategia e’ corretta.
DANIELE FEATURING RIPAMONTI: “Ritengo la Sentenza della CGE più che soddisfacente.
Circa l’art.88 Tulps, naturalmente, il responso era prevedibile anche perché tutti conosciamo la pregressa giurisprudenza della stessa Corte circa la compatibilità al Trattato UE, in astratto, di un sistema concessorio. Ma del resto, in ordine a ciò, piena condivisione, in quanto l’Ordine Pubblico è un bene da tutelare e d’altro canto non mi risulta che al momento vi siano operatori Goldbet che non abbiano avanzato istanza ex art.88 Tulps alla Questura di riferimento.
MANDRAKE: Fin qui tutto ovvio e nulla di nuovo.
DANIELE FEATURING RIPAMONTI: Naturalmente l’art.88 tulps, per come formulato nel nostro ordinamento, diventa incompatibile laddove correlato ad un sistema concessorio contrastante con le Libertà comunitarie. Situazione che è stata accertata con riferimento all’attuale assetto concessorio italiano, anche con le integrazioni del Bando Bersani, ed aggiungo, anche del bando più recente.
MANDRAKE: Andiamo ancora bene. Ripamonti resta sulle generali e si riferisce ad un qualsiasi operatore che sia stato discriminato. Se non ha potuto accedere al sistema concessorio allora ‘PER LUI’ (e solo per lui che e’ stato discriminato) l’art 88, come formulato nel nostro ordinamento, diviene incompatibile. E’ giusto. Come potrebbe essere essere legittimo il rifiuto alla autorizzazione art 88 per il fatto che non si e’ in possesso di una concessione che e’ stata illegittimamente negata?
Fin qui, quindi considerazioni corrette ma .... nulla di nuovo.
Prima o poi pero’ Ripamonti deve pur introdurre la parola Goldbet ed infatti....
DANIELE FEATURING RIPAMONTI: Circa la posizione di Goldbet, La Corte in pratica ha affermato quanto del resto era già emerso dalla Sentenza Costa – Cifone e dall’Ordinanza “Zungri”. E cioe’ che ....
MANDRAKE: Qui Ripamonti supera se stesso e, consapevole che la Corte di Giustizia al punto 35 della sentenza ha in pratica disattivato l’ordinanza Pulignani/Zungri non puo’ piu’ dire che la Corte di Giustizia ha sentenziato a favore di Goldbet, come faceva prima.
Si deve rifugiare, finalmente dicendo la verita’, a dire che.....
DANIELE FEATURING RIPAMONTI: ..... E cioè che, ferma la trasponibilità dei principi espressi dalla stessa Costa Cifone al caso Goldbet, sia compito del giudice dello Stato membro Italia valutare la sussistenza dell’aspetto discriminatorio.
MANDRAKE: Badate bene. Quindi secondo Ripamonti non e’ piu’ vero che la Corte di Giustizia aveva emesso un sentenza a favore di Goldbet, cosa che aveva invece detto centinaia di volte nei tribunali italiani, mandando in confusione perfino la Cassazione.
E’ invece vero, conferma Ripamonti, dicendo qualcosa di assolutamente da me condivisibile che .... “SIA COMPITO DEL GIUDICE DELLO STATO MEMBRO ITALIA VALUTARE LA SUSSISTENZA DELL’ASPETTO DISCRIMINATORIO”.
Quindi stiamo facendo un notevole passo avanti, perche’ ora Ripamonti non dice piu’ che la Corte di Giustizia ha riconosciuto le discriminazioni subite da Goldbet. No, dice invece che la Corte di Giustizia da' l’incarico al giudice italiano di verificarle.
Non e’ quello che ha sempre detto Mandrake? E cioe’ che la discriminazione subita da Goldbet non e’ stata ancora provata ma deve essere il giudice italiano a farla? Posizione ben diversa da quella di Stanley, dove invece e’ la stessa Corte di Giustizia ad aver fatto il test di discriminazione a Stanley, nella sentenza Costa Cifone.
Ma poi Ripamonti aggiunge:
DANIELE FEATURING RIPAMONTI: Sotto questo profilo la Sentenza può per certi versi ritenersi superata, o meglio eseguita alla lettera, atteso che tale argomento è stato già trattato con successo per Goldbet da centinaia di Tribunali Italiani in sede penale, compreso il Tribunale di Prato, dinanzi al quale è tornato dalla Corte CE proprio il caso Zungri, nonché dalla stessa Corte di Cassazione con le tre ormai note Sentenze del 18 marzo e 18 aprile 2013.
MANDRAKE: E’ un ragionamento circolare, tipo il gioco delle 3 carte: infatti nelle centinaia di casi in cui Goldbet ha ottenuto provvedimenti positivi, il motivo della decisione positiva era che la Corte di Giustizia, con il caso Pulignani Zundri, aveva riconosciuto le discriminazioni subite da Goldbet. Ma ora che la Corte ci dice (punto 35) che cio’ non era vero, quei casi non possono piu’ essere richiamati come casi vincenti.
Si dovra’ ricominciare tutto da capo.
Cioe’ da oggi Ripamonti dovra’ spiegare dove era la discriminazione subita da Goldbet. Perche’ la Corte di Giustizia non la ha spiegata e ha rimandato la spiegazione all’attivita’ dei tribunali italiani. Ripamonti, che ammette che secondo la Corte la decisione spetta al tribunale italiano, in base a se Goldbet ha subito o no la discriminazione, dice pero’: siccome nei tribunali italiani ho gia’ vinto .... quale e’ il problema? Eh, il problema e’ che ha vinto sulla base di un presupposto ora negato dalla stessa Corte di Giustizia. Cioe’ che la discriminazione su Goldbet sia stata confermata dalla stessa Corte di Giustizia. Ma adesso la sentenza Biasci e’ chiara: cio’ non e’ vero.
Poi Ripamonti torna sulle generali.
DANIELE FEATURING RIPAMONTI: Rilevo, invece e con interesse, che la pronuncia, posta in linea con la recente pregiudiziale comunitaria sollevata dal Consiglio di Stato, si ponga in piena soluzione di continuità con la giurisprudenza pregressa della Corte di Giustizia, offrendo ottimi spunti di riflessione circa la perdurante incompatibilità del nostro sistema concessorio. Argomenti, questi, che però preferisco trattare in sede giudiziale”.
MANDRAKE: Qui sono pienamente d’accordo, e la Stanley usera’ a piene mani, ne sono certo, questo tipo di argomentazioni, partendo da una discriminazione subita, riconosciuta dalla Corte di Giustizia. Ripamonti puo’ fare lo stesso, ma partendo, per Goldbet, da una discriminazione NON riconosciuta dalla Corte di Giustizia.
Alla fine quindi tutto si reduce a questo. E’ il sistema, che per il solo fatto di essere discriminatorio , giustifica chiunque a poter dire di essere stato discriminato, oppure bisogna provare in che modo si e’ stati discriminati?
La battaglia sara’ comunque ancora lunga. Con un ragionamento circolare come quello che ha fatto qui, completamente sbagliato secondo me, Ripamonti puo’ pero’ ancora mietere successi in molti tribunali. Il problema di Goldbet e’ che probabilmente avra’ una formidable opposizione che si materializzera ogni volta che e’ tecnicamente possible. Abbiamo visto che la Stanley e’ costituita a favore dello Stato nel procedimento a quo della stessa sentenza Biasci.
DANIELE FEATURING RIPAMONTI: “Ritengo la Sentenza della CGE più che soddisfacente.
Circa l’art.88 Tulps, naturalmente, il responso era prevedibile anche perché tutti conosciamo la pregressa giurisprudenza della stessa Corte circa la compatibilità al Trattato UE, in astratto, di un sistema concessorio. Ma del resto, in ordine a ciò, piena condivisione, in quanto l’Ordine Pubblico è un bene da tutelare e d’altro canto non mi risulta che al momento vi siano operatori Goldbet che non abbiano avanzato istanza ex art.88 Tulps alla Questura di riferimento.
MANDRAKE: Fin qui tutto ovvio e nulla di nuovo.
DANIELE FEATURING RIPAMONTI: Naturalmente l’art.88 tulps, per come formulato nel nostro ordinamento, diventa incompatibile laddove correlato ad un sistema concessorio contrastante con le Libertà comunitarie. Situazione che è stata accertata con riferimento all’attuale assetto concessorio italiano, anche con le integrazioni del Bando Bersani, ed aggiungo, anche del bando più recente.
MANDRAKE: Andiamo ancora bene. Ripamonti resta sulle generali e si riferisce ad un qualsiasi operatore che sia stato discriminato. Se non ha potuto accedere al sistema concessorio allora ‘PER LUI’ (e solo per lui che e’ stato discriminato) l’art 88, come formulato nel nostro ordinamento, diviene incompatibile. E’ giusto. Come potrebbe essere essere legittimo il rifiuto alla autorizzazione art 88 per il fatto che non si e’ in possesso di una concessione che e’ stata illegittimamente negata?
Fin qui, quindi considerazioni corrette ma .... nulla di nuovo.
Prima o poi pero’ Ripamonti deve pur introdurre la parola Goldbet ed infatti....
DANIELE FEATURING RIPAMONTI: Circa la posizione di Goldbet, La Corte in pratica ha affermato quanto del resto era già emerso dalla Sentenza Costa – Cifone e dall’Ordinanza “Zungri”. E cioe’ che ....
MANDRAKE: Qui Ripamonti supera se stesso e, consapevole che la Corte di Giustizia al punto 35 della sentenza ha in pratica disattivato l’ordinanza Pulignani/Zungri non puo’ piu’ dire che la Corte di Giustizia ha sentenziato a favore di Goldbet, come faceva prima.
Si deve rifugiare, finalmente dicendo la verita’, a dire che.....
DANIELE FEATURING RIPAMONTI: ..... E cioè che, ferma la trasponibilità dei principi espressi dalla stessa Costa Cifone al caso Goldbet, sia compito del giudice dello Stato membro Italia valutare la sussistenza dell’aspetto discriminatorio.
MANDRAKE: Badate bene. Quindi secondo Ripamonti non e’ piu’ vero che la Corte di Giustizia aveva emesso un sentenza a favore di Goldbet, cosa che aveva invece detto centinaia di volte nei tribunali italiani, mandando in confusione perfino la Cassazione.
E’ invece vero, conferma Ripamonti, dicendo qualcosa di assolutamente da me condivisibile che .... “SIA COMPITO DEL GIUDICE DELLO STATO MEMBRO ITALIA VALUTARE LA SUSSISTENZA DELL’ASPETTO DISCRIMINATORIO”.
Quindi stiamo facendo un notevole passo avanti, perche’ ora Ripamonti non dice piu’ che la Corte di Giustizia ha riconosciuto le discriminazioni subite da Goldbet. No, dice invece che la Corte di Giustizia da' l’incarico al giudice italiano di verificarle.
Non e’ quello che ha sempre detto Mandrake? E cioe’ che la discriminazione subita da Goldbet non e’ stata ancora provata ma deve essere il giudice italiano a farla? Posizione ben diversa da quella di Stanley, dove invece e’ la stessa Corte di Giustizia ad aver fatto il test di discriminazione a Stanley, nella sentenza Costa Cifone.
Ma poi Ripamonti aggiunge:
DANIELE FEATURING RIPAMONTI: Sotto questo profilo la Sentenza può per certi versi ritenersi superata, o meglio eseguita alla lettera, atteso che tale argomento è stato già trattato con successo per Goldbet da centinaia di Tribunali Italiani in sede penale, compreso il Tribunale di Prato, dinanzi al quale è tornato dalla Corte CE proprio il caso Zungri, nonché dalla stessa Corte di Cassazione con le tre ormai note Sentenze del 18 marzo e 18 aprile 2013.
MANDRAKE: E’ un ragionamento circolare, tipo il gioco delle 3 carte: infatti nelle centinaia di casi in cui Goldbet ha ottenuto provvedimenti positivi, il motivo della decisione positiva era che la Corte di Giustizia, con il caso Pulignani Zundri, aveva riconosciuto le discriminazioni subite da Goldbet. Ma ora che la Corte ci dice (punto 35) che cio’ non era vero, quei casi non possono piu’ essere richiamati come casi vincenti.
Si dovra’ ricominciare tutto da capo.
Cioe’ da oggi Ripamonti dovra’ spiegare dove era la discriminazione subita da Goldbet. Perche’ la Corte di Giustizia non la ha spiegata e ha rimandato la spiegazione all’attivita’ dei tribunali italiani. Ripamonti, che ammette che secondo la Corte la decisione spetta al tribunale italiano, in base a se Goldbet ha subito o no la discriminazione, dice pero’: siccome nei tribunali italiani ho gia’ vinto .... quale e’ il problema? Eh, il problema e’ che ha vinto sulla base di un presupposto ora negato dalla stessa Corte di Giustizia. Cioe’ che la discriminazione su Goldbet sia stata confermata dalla stessa Corte di Giustizia. Ma adesso la sentenza Biasci e’ chiara: cio’ non e’ vero.
Poi Ripamonti torna sulle generali.
DANIELE FEATURING RIPAMONTI: Rilevo, invece e con interesse, che la pronuncia, posta in linea con la recente pregiudiziale comunitaria sollevata dal Consiglio di Stato, si ponga in piena soluzione di continuità con la giurisprudenza pregressa della Corte di Giustizia, offrendo ottimi spunti di riflessione circa la perdurante incompatibilità del nostro sistema concessorio. Argomenti, questi, che però preferisco trattare in sede giudiziale”.
MANDRAKE: Qui sono pienamente d’accordo, e la Stanley usera’ a piene mani, ne sono certo, questo tipo di argomentazioni, partendo da una discriminazione subita, riconosciuta dalla Corte di Giustizia. Ripamonti puo’ fare lo stesso, ma partendo, per Goldbet, da una discriminazione NON riconosciuta dalla Corte di Giustizia.
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La battaglia sara’ comunque ancora lunga. Con un ragionamento circolare come quello che ha fatto qui, completamente sbagliato secondo me, Ripamonti puo’ pero’ ancora mietere successi in molti tribunali. Il problema di Goldbet e’ che probabilmente avra’ una formidable opposizione che si materializzera ogni volta che e’ tecnicamente possible. Abbiamo visto che la Stanley e’ costituita a favore dello Stato nel procedimento a quo della stessa sentenza Biasci.
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