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SCOMMESSE, SU GAZZETTA UE ORDINANZE CGE
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SCOMMESSE, SU GAZZETTA UE ORDINANZE CGE
Messaggioda CONNECT » 28/05/2012 - 13:07
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea l'ordinanza CGE che ha esteso la portata della sentenza Costa-Cifone anche a un CED collegato a Goldbet
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 26 maggio, l'ordinanza dell'ottava Sezione della CGE che ha esteso la portata della sentenza Costa-Cifone anche a un CED Goldbet. Si tratta dell' ordinanza con la quale la Corte di Giustizia Europea ha esteso i principi enunciati nella sentenza Costa-Cifone (di febbraio scorso) a una serie di cause pendenti riguardanti alcuni centri trasmissione dati (CTD) collegati all'operatore inglese Stanleybet, più un Centro Elaborazione Dati (CED) legato al bookmaker austriaco Goldbet. Nel provvedimento i giudici comunitari avevano dichiarato che: "gli articoli 43 CE e 49 CE, nonché i principi di parità di trattamento e di effettività, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato membro, il quale abbia escluso, in violazione del diritto dell'Unione, una categoria di operatori dall'attribuzione di concessioni per l'esercizio di un'attività economica e che cerchi di rimediare a tale violazione mettendo a concorso un numero rilevante di nuove concessioni, protegga le posizioni commerciali acquisite dagli operatori esistenti prevedendo in particolare determinate distanze minime tra gli esercizi dei nuovi concessionari e quelli di tali operatori esistenti".
fonte agicoscommesse
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 26 maggio, l'ordinanza dell'ottava Sezione della CGE che ha esteso la portata della sentenza Costa-Cifone anche a un CED Goldbet. Si tratta dell' ordinanza con la quale la Corte di Giustizia Europea ha esteso i principi enunciati nella sentenza Costa-Cifone (di febbraio scorso) a una serie di cause pendenti riguardanti alcuni centri trasmissione dati (CTD) collegati all'operatore inglese Stanleybet, più un Centro Elaborazione Dati (CED) legato al bookmaker austriaco Goldbet. Nel provvedimento i giudici comunitari avevano dichiarato che: "gli articoli 43 CE e 49 CE, nonché i principi di parità di trattamento e di effettività, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato membro, il quale abbia escluso, in violazione del diritto dell'Unione, una categoria di operatori dall'attribuzione di concessioni per l'esercizio di un'attività economica e che cerchi di rimediare a tale violazione mettendo a concorso un numero rilevante di nuove concessioni, protegga le posizioni commerciali acquisite dagli operatori esistenti prevedendo in particolare determinate distanze minime tra gli esercizi dei nuovi concessionari e quelli di tali operatori esistenti".
fonte agicoscommesse
"Gentlemen,this is the business we've chosen,"- Himan Roth,
Re: SCOMMESSE, SU GAZZETTA UE ORDINANZE CGE
Messaggioda brunos » 28/05/2012 - 19:11
ma nn è di 15/20 giorni fa questa notizia??
chi vivrà vedrà .....!!!
e noi ci saremo, puoi scommetterci al 105 %!!!
e noi ci saremo, puoi scommetterci al 105 %!!!
- mandrake76
- Cicuta

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Re: SCOMMESSE, SU GAZZETTA UE ORDINANZE CGE
Messaggioda mandrake76 » 29/05/2012 - 07:15
Paparazzo, ho sentito che ti mancavo quindi ... eccomi qua!
Non c’e’ bisogno di rettifica. E’ un fatto. I fatti sono fatti e non devono essere valutati in un modo o nell’altro perche sono oggettivi non soggettivi.
Dunque diciamo di che si tratta: ogni sentenza ed ogni ordinanza della Corte di Giustizia vengono pubblicate nella gazzetta ufficiale della comunita’ europea.
Il motivo per cui si fa questo e' per renderla pubblica a tutti. In questo caso non si tratta di qualche cosa di speciale riservata a Goldbet. Si tratta semplicemente se non ricordo male, di 8 ordinanze, 7 riferite a Stanley e 1 riferita a Goldbet. Si tratta del caso che veniva dal Tribunale del riesame di Prato dove erano stati sequestrate in un sol colpo 8 ctd, di cui 7 Stanley e 1 Goldbet. Quindi un unico procedimento penale. Il Tribunale di Prato mando’ il caso alla Corte di Giustizia che poi, dato che gia’ c’era stata la Costa Cifone ha deciso credo correttamente che non era necessario rifare tutto l’iter per arrivare ad una nuova sentenza bis, e quindi ha deciso che la questione pregiudiziale poteva essere risolta con le 8 ordinanze che sono state ora pubblicate.
Questi sono i fatti che naturalmente credo di aver narrato con una certa obiettivita’. Non sto parteggiando per Stanley o per Goldbet.
Ma vediamo cosa ci dice CONNECT nell’intervento che inizia questa discussione:
CONNECT: Si tratta dell' ordinanza con la quale la Corte di Giustizia Europea ha esteso i principi enunciati nella sentenza Costa-Cifone (di febbraio scorso) a una serie di cause pendenti riguardanti alcuni centri trasmissione dati (CTD) collegati all'operatore inglese Stanleybet, più un Centro Elaborazione Dati (CED) legato al bookmaker austriaco Goldbet.
No Connect, se lo dici cosi non va bene. Adesso ti spiego perché’: La Corte di Giustizia non estende mai dei principi enunciati in una sua sentenza ad un operatore specifico. Tali principi valgono per tutti i cittadini e i governi dell’unione e per tutti i tribunali che mandano casi analoghi, sia che vengono da Berlino sia che vengano, in questo caso, da Prato. Spetta poi ai tribunale del rinvio (cioe’ a quello che aveva mandato il caso alla Corte di Giustizia) applicare quei principi. Come ho gia’ detto altre volte la Costa Cifone e’ un test di discriminazione su Stanley. Ed e’ positivo. Che succedera’ per Goldbet? Il tribunale di Prato avra’ il compito di eseguire il test di discriminazione su Goldbet. Se Goldbet puo’ dimostrare di essere stata discriminata allora il test sara’ positivo e tutti e 8 i CTD vincono, altrimenti no, cioe’ i 7 Stanley passano e quello Goldbet no. Ma perche’ i 7 Stanley passano? Perche’, come gia detto, il test di discriminazione, conclusosi positivamente per Stanley e’ stato fatto direttamente dalla Corte di Giustizia.
Allora perche’, caro Connect dico che cosi come lo dici tu non va bene? Perche’ dai una notizia vecchia come se fosse una novita’ in modo che si ricavi l’impressione che ci sia stata una vittoria di Goldbet. Invece no, si tratta di un banale adempimento burocratico per rendere nota a tutti, con la pubblicazione nella gazzetta ufficiale della Comunita’ Europea, una ordinanza della Corte di Giustizia. Per Goldbet e per tutti noi non ha nessun significato. Tutto e’ invariato: il tribunale di Prato sara’ chiamato a decidere dopo aver sentito gli avvocati di Goldbet in una udienza unica in cui ci saranno anche gli avvocati Stanley. Naturalmente la bravura degli avvocati Stanley non potra’ in nessun caso sconfiggere Goldbet se Goldbet potra’ dimostrare di essere stata discriminata. In tal caso vincono tutti e 8. Altrimenti solo 7. Questi sono fatti.
Capito paparazzo? Naturalmente non c’e’ stata nessuna rettifica da parte mia. Solo la spiegazione del perche’ .... nulla di nuovo all’orizzonte!
Sentite: ma c’e’ qualcuno che sa’ se Goldbet e’ stata discriminata e perche’? Se qualcuno trova un argomento di questo tipo allora saremmo tutti piu’ forti. Invece con i trucchetti per fare confusione e far passare una notizia vecchia come qualcosa di nuovo non andiamo da nessuna parte. Che malinconia!
Non c’e’ bisogno di rettifica. E’ un fatto. I fatti sono fatti e non devono essere valutati in un modo o nell’altro perche sono oggettivi non soggettivi.
Dunque diciamo di che si tratta: ogni sentenza ed ogni ordinanza della Corte di Giustizia vengono pubblicate nella gazzetta ufficiale della comunita’ europea.
Il motivo per cui si fa questo e' per renderla pubblica a tutti. In questo caso non si tratta di qualche cosa di speciale riservata a Goldbet. Si tratta semplicemente se non ricordo male, di 8 ordinanze, 7 riferite a Stanley e 1 riferita a Goldbet. Si tratta del caso che veniva dal Tribunale del riesame di Prato dove erano stati sequestrate in un sol colpo 8 ctd, di cui 7 Stanley e 1 Goldbet. Quindi un unico procedimento penale. Il Tribunale di Prato mando’ il caso alla Corte di Giustizia che poi, dato che gia’ c’era stata la Costa Cifone ha deciso credo correttamente che non era necessario rifare tutto l’iter per arrivare ad una nuova sentenza bis, e quindi ha deciso che la questione pregiudiziale poteva essere risolta con le 8 ordinanze che sono state ora pubblicate.
Questi sono i fatti che naturalmente credo di aver narrato con una certa obiettivita’. Non sto parteggiando per Stanley o per Goldbet.
Ma vediamo cosa ci dice CONNECT nell’intervento che inizia questa discussione:
CONNECT: Si tratta dell' ordinanza con la quale la Corte di Giustizia Europea ha esteso i principi enunciati nella sentenza Costa-Cifone (di febbraio scorso) a una serie di cause pendenti riguardanti alcuni centri trasmissione dati (CTD) collegati all'operatore inglese Stanleybet, più un Centro Elaborazione Dati (CED) legato al bookmaker austriaco Goldbet.
No Connect, se lo dici cosi non va bene. Adesso ti spiego perché’: La Corte di Giustizia non estende mai dei principi enunciati in una sua sentenza ad un operatore specifico. Tali principi valgono per tutti i cittadini e i governi dell’unione e per tutti i tribunali che mandano casi analoghi, sia che vengono da Berlino sia che vengano, in questo caso, da Prato. Spetta poi ai tribunale del rinvio (cioe’ a quello che aveva mandato il caso alla Corte di Giustizia) applicare quei principi. Come ho gia’ detto altre volte la Costa Cifone e’ un test di discriminazione su Stanley. Ed e’ positivo. Che succedera’ per Goldbet? Il tribunale di Prato avra’ il compito di eseguire il test di discriminazione su Goldbet. Se Goldbet puo’ dimostrare di essere stata discriminata allora il test sara’ positivo e tutti e 8 i CTD vincono, altrimenti no, cioe’ i 7 Stanley passano e quello Goldbet no. Ma perche’ i 7 Stanley passano? Perche’, come gia detto, il test di discriminazione, conclusosi positivamente per Stanley e’ stato fatto direttamente dalla Corte di Giustizia.
Allora perche’, caro Connect dico che cosi come lo dici tu non va bene? Perche’ dai una notizia vecchia come se fosse una novita’ in modo che si ricavi l’impressione che ci sia stata una vittoria di Goldbet. Invece no, si tratta di un banale adempimento burocratico per rendere nota a tutti, con la pubblicazione nella gazzetta ufficiale della Comunita’ Europea, una ordinanza della Corte di Giustizia. Per Goldbet e per tutti noi non ha nessun significato. Tutto e’ invariato: il tribunale di Prato sara’ chiamato a decidere dopo aver sentito gli avvocati di Goldbet in una udienza unica in cui ci saranno anche gli avvocati Stanley. Naturalmente la bravura degli avvocati Stanley non potra’ in nessun caso sconfiggere Goldbet se Goldbet potra’ dimostrare di essere stata discriminata. In tal caso vincono tutti e 8. Altrimenti solo 7. Questi sono fatti.
Capito paparazzo? Naturalmente non c’e’ stata nessuna rettifica da parte mia. Solo la spiegazione del perche’ .... nulla di nuovo all’orizzonte!
Sentite: ma c’e’ qualcuno che sa’ se Goldbet e’ stata discriminata e perche’? Se qualcuno trova un argomento di questo tipo allora saremmo tutti piu’ forti. Invece con i trucchetti per fare confusione e far passare una notizia vecchia come qualcosa di nuovo non andiamo da nessuna parte. Che malinconia!
"Quando nel mondo appare un vero genio, lo si riconosce dal fatto che tutti gli idioti fanno banda contro di lui."
(Jonathan Swift)
(Jonathan Swift)
Re: SCOMMESSE, SU GAZZETTA UE ORDINANZE CGE
Messaggioda Toni1926 » 29/05/2012 - 08:15
Hai dato un'occhiata a questo articolo? Credo che in qualche modo si risponde anche al quesito che hai posto sopra
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =1&theater
Re: SCOMMESSE, SU GAZZETTA UE ORDINANZE CGE
Messaggioda Toni1926 » 29/05/2012 - 08:24
E qùesta sentenza? Credo sia abbastanza chiara, e risponde alla tua domanda Mandrake!
Tribunale del riesame di Bari, Ordinanza 26 aprile 2012
(Jamma) – Dopo le Ordinanze rese recentemente dai Tribunali del Riesame di Palermo, Catania, Ragusa, Chieti, Avellino, Napoli e le sentenze assolutorie di Catania e Teramo, Sezione di Giulianova ed i decreti di non convalida di Teramo e di archiviazione su Palermo,
anche il Tribunale di Bari si pronuncia in favore del bookmaker austriaco, riconoscendo la fondatezza delle tesi esposte dal Difensore dell’indagato avv.Marco Ripamonti, con Studio in Firenze e Viterbo.
L’ordinanza è stata depositata il 26 aprile 2012 ed il Collegio barese, dopo ampia ed accurata ricostruzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia CE e della normativa in materia, prende in considerazione il Bando Bersani affermando come lo Stato Italiano non sia riuscito a superare con tale strumento le censure di incompatibilità comunitaria del proprio assetto concessorio, già evidenziate nelle sentenze Gambelli e Placanica. Il Collegio analizza, poi, la specifica situazione del bookmaker austriaco e le vicende che hanno caratterizzato la decadenza delle concessioni conseguite dalla società Totobetting srl, interamente partecipata dall’austriaca Goldbet, ritenendo pienamente applicabile al caso i principi enunciati nella sentenza Costa – Cifone, resa dalla Corte di Giustizia il 16 febbraio 2012.
L’applicazione dell’art.23, 3 comma dello schema di convenzione del Bando alla società concessionaria, con conseguente decadenza delle concessioni ed il diniego alla richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art.88 Tulps da parte della Questura di Bari nei confronti dell’indagato, basato sulla mera insussistenza di concessione in capo alla società preponente, vengono così ritenuti atti incompatibili con il Trattato UE, con conseguente disapplicazione, da parte del Collegio di Bari, della normativa penale con ordine di dissequestro.
Grande soddisfazione è stata espressa dall’avv.Marco Ripamonti per il risultato ottenuto.
Senza ironia o polemica ma vorrei,e mi farebbe piacere, conoscere la tua disamina in merito a questi ultimi 2 post
Tribunale del riesame di Bari, Ordinanza 26 aprile 2012
(Jamma) – Dopo le Ordinanze rese recentemente dai Tribunali del Riesame di Palermo, Catania, Ragusa, Chieti, Avellino, Napoli e le sentenze assolutorie di Catania e Teramo, Sezione di Giulianova ed i decreti di non convalida di Teramo e di archiviazione su Palermo,
anche il Tribunale di Bari si pronuncia in favore del bookmaker austriaco, riconoscendo la fondatezza delle tesi esposte dal Difensore dell’indagato avv.Marco Ripamonti, con Studio in Firenze e Viterbo.
L’ordinanza è stata depositata il 26 aprile 2012 ed il Collegio barese, dopo ampia ed accurata ricostruzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia CE e della normativa in materia, prende in considerazione il Bando Bersani affermando come lo Stato Italiano non sia riuscito a superare con tale strumento le censure di incompatibilità comunitaria del proprio assetto concessorio, già evidenziate nelle sentenze Gambelli e Placanica. Il Collegio analizza, poi, la specifica situazione del bookmaker austriaco e le vicende che hanno caratterizzato la decadenza delle concessioni conseguite dalla società Totobetting srl, interamente partecipata dall’austriaca Goldbet, ritenendo pienamente applicabile al caso i principi enunciati nella sentenza Costa – Cifone, resa dalla Corte di Giustizia il 16 febbraio 2012.
L’applicazione dell’art.23, 3 comma dello schema di convenzione del Bando alla società concessionaria, con conseguente decadenza delle concessioni ed il diniego alla richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art.88 Tulps da parte della Questura di Bari nei confronti dell’indagato, basato sulla mera insussistenza di concessione in capo alla società preponente, vengono così ritenuti atti incompatibili con il Trattato UE, con conseguente disapplicazione, da parte del Collegio di Bari, della normativa penale con ordine di dissequestro.
Grande soddisfazione è stata espressa dall’avv.Marco Ripamonti per il risultato ottenuto.
Senza ironia o polemica ma vorrei,e mi farebbe piacere, conoscere la tua disamina in merito a questi ultimi 2 post
- mandrake76
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Re: SCOMMESSE, SU GAZZETTA UE ORDINANZE CGE
Messaggioda mandrake76 » 29/05/2012 - 10:09
TONY: Senza ironia o polemica ma vorrei,e mi farebbe piacere, conoscere la tua disamina in merito a questi ultimi 2 post.
Mandrake: D’accordo Tony, ti accontento subito.
TONY: Hai dato un'occhiata a questo articolo? Credo che in qualche modo si risponde anche al quesito che hai posto sopra.
Mandrake: Ma tu hai letto bene la domanda che ho fatto? Il quesito era: ‘Sentite: ma c’e’ qualcuno che sa’ se Goldbet e’ stata discriminata e perche’? Se qualcuno trova un argomento di questo tipo allora saremmo tutti piu’ forti.’
Mi dispiace Tony ma di sicuro l’articolo non risponde alla mia domanda. Tra l’altro devo dirti che mi sono un po annoiato leggendolo perche’ in realta’ non dice nulla di rilevante. Anzi e’ ripetitivo e forse poteva anche stare, sulla base dei concetti esposti, anche in un quarto dello spazio. Secondo me l’unico punto importante e’ quando viene detto che Goldbet e’ interessata ad entrare legalmente nel mercato italiano se la gara sara non sara discriminatoria e non contro il diritto comunitario. Quindi? No! Perche’ la nuova gara AAMS e’ un mostro fatto solo per revocare senza gara i 700 operatori storici facendo finta di fare una gara! Quindi di nuovo una gara in violazione del diritto comunitario. Praticamente appena esce la impugnamo tutti (compresa Goldbet) e cosi diventiamo tutti legali e possiamo dire ciao ciao al sistema concessorio. Allora si che possiamo dire che siamo come Stanley! Io dico che chi ha pensato a questa gara, fatta solo per salvare i 700 concessionari storici che scadono al 30 giugno 2012, deve essere uno che veramente non ci capisce niente, perche’ non si e’ accorto che appena esce la gara, che e’ illegale, chiunque la impugna diventa legale e quindi la situazione e’ questa: la gara distrugge il sistema concessorio!
Divertente! E’ questo il motivo per cui l’Italia e’ nei guai che sappiamo: sono tutti di una incompetenza mostruosa: non si sono accorti che sono loro stessi, con la nuova gara, a distruggere il sistema concessorio.
Io me la sono letta molto bene la gara e ve lo dico: appena esce, il mio book la impugna immediatamente e da quel momento si che siamo come Stanley.....e voglio vedere chi ci disturba piu’.
Pero’ per il momento solo Stanley e’ stata discriminata, infatti ......
TONY: E qùesta sentenza? Credo sia abbastanza chiara, e risponde alla tua domanda Mandrake!
Mandrake: No Tony, non risponde per niente.
SENTENZA: il Collegio barese, dopo ampia ed accurata ricostruzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia CE e della normativa in materia, prende in considerazione il Bando Bersani affermando come lo Stato Italiano non sia riuscito a superare con tale strumento le censure di incompatibilità comunitaria del proprio assetto concessorio, già evidenziate nelle sentenze Gambelli e Placanica.
Mandrake: Dice solo che il sistema e’ discriminatorio, ma questo gia’ lo sapevamo. Non dice che Goldbet e’ stata discriminata.
SENTENZA: Il Collegio analizza, poi, la specifica situazione del bookmaker austriaco e le vicende che hanno caratterizzato la decadenza delle concessioni conseguite dalla società Totobetting srl, interamente partecipata dall’austriaca Goldbet, ritenendo pienamente applicabile al caso i principi enunciati nella sentenza Costa – Cifone, resa dalla Corte di Giustizia il 16 febbraio 2012. L’applicazione dell’art.23, 3 comma dello schema di convenzione del Bando alla società concessionaria, con conseguente decadenza delle concessioni ....... ....... vengono così ritenuti atti incompatibili con il Trattato UE, con conseguente disapplicazione, da parte del Collegio di Bari, della normativa penale con ordine di dissequestro.
Mandrake: Come vedi Tony ho fatto un piccolo taglio. Ho tolto volutamente il pezzo dove parla del diniego dell’art. 88 perche’ e’ irrilevante in questo contesto in cui stiamo cercando di capire perche’ Goldbet e’ stata discriminata, ammesso che lo sia stata. Il pezzo che resta, sembra realmente una spiegazione del perche’ Goldbet sarebbe stata discriminata! Almeno per una volta, sembrerebbe che i giudici hanno cominciato ad approfondire. Peccato che il ragionamento, dei giudici, che filerebbe benissimo nella situazione Stanley, non funziona nella situazione Goldbet. Perche?
In sostanza i giudici sottointendono, dicono che la discriminazione consisterebbe nel fatto che e’ stata applicata a Goldbet la decadenza ai sensi dell’art 23.
E’ lo stesso argomento che normalmente viene usato per Stanley che non e’ stata dichiarata decaduta, ma non ha partecipato al bando e lo ha impugnato proprio per quell’art 23, che l’avrebbe costretta a scegliere tra cross border e concessione.
Quindi Stanley discriminata perche’ l’art 23 la avrebbe costretta, se voleva partecipare al bando, a rinunciare ai suoi servizi cross border. Goldbet discriminate perche’ l’art 23 ne ha provocato la decadenza delle concessioni.
Goldbet sembrerebbe abbastanza simile a Stanley. Alla fine per entrambe la chiave e’ proprio quell’art 23 che entra nel ragionamento per entrambi, sia pure in modo diverso....pero’ questa diversita’ e’ irrilevante nel senso che la conclusione dovra’ essere la stessa: se l’applicazione dell’art 23 a Stanley ed a Goldbet era illegittima allora entrambe sono state discriminate.
Quindi arriviamo al punto. L’applicazione dell’art. 23 a Stanley e a Goldbet era o no illegittimo? Ma che dice questo art 23? Dice che se fai cross border non puoi partecipare alla gara (questo e’ il caso Stanley) e che se hai gia’ partecipato e vinto, dichiarano poi la tua decadenza e ti revocano le concessioni (questo e’ il caso Goldbet).
Quindi tutto si reduce a questo: Stanley e Goldbet avevano il diritto di fare cross border? Cioe’ avevano al momento della gara Bersani il diritto di violare l’art 4 della legge 401, cioe’ accettare scommesse senza la concessione?
La risposta e’ si per Stanley e no per Goldbet.
Stanley aveva il diritto perche’ era gia’ stata discriminata, in violazione del diritto europeo, con le gare del 1999, quindi ai sensi della Placanica poteva gia’ allora offrire i suoi servizi cross border. Quindi costringerla ad accettare l’art 23 equivaleva a costringerla ad interrompere le sue operazioni cross border per poter partecipare alla gara. Siccome Stanley aveva il diritto di operare in quel modo, la conclusione e’ che a Stanley e’ stato impedito di partecipare alla gara Bersani. Questa e’ la ragione della discriminazione.
E Goldbet. Aveva il diritto di dare quei servizi cross border? No, perche non aveva subito fino a quel momento nessuna discriminazione. Quindi mentre per Stanley l’art 23 non poteva piu’ essere applicato, per Goldbet l’art 23 era pienamente applicabile e quindi e’ giuridicamente giusta la decisione di AAMS di farle decadere le concessioni.
Quindi la conclusione e’ questa: il tribunale di Bari ha certamente approfondito di piu’ degli altri la questione, pero non fino alla fine. Non ha riflettuto che l’art 23 era pienamente applicabile a Goldbet, che quindi NON e’ stata discriminata. Perlomeno non per questo motivo.
Pero’ i giudici concludono a favore di Goldbet e questo e’ un fatto. Tuttavia quando si arrivera’ di fronte alla Cassazione, i giudici approfondiscono fino alla fine e troverano che l’art 23 era pienamete applicabile a Goldbet che, quindi, e’ stata giustamente esclusa dalle concessioni e certamente non discriminata.
Quindi Tony, come vedi, nulla di nuovo e di conseguenza ripeto il mio appello, con una piccolo modifica:
‘Sentite: ma c’e’ qualcuno che sa’ se Goldbet e’ stata discriminata e perche’? Se qualcuno trova un argomento di questo tipo, MA CHE REGGE ANCHE IN CASSAZIONE, allora saremmo tutti piu’ forti.’
Mandrake: D’accordo Tony, ti accontento subito.
TONY: Hai dato un'occhiata a questo articolo? Credo che in qualche modo si risponde anche al quesito che hai posto sopra.
Mandrake: Ma tu hai letto bene la domanda che ho fatto? Il quesito era: ‘Sentite: ma c’e’ qualcuno che sa’ se Goldbet e’ stata discriminata e perche’? Se qualcuno trova un argomento di questo tipo allora saremmo tutti piu’ forti.’
Mi dispiace Tony ma di sicuro l’articolo non risponde alla mia domanda. Tra l’altro devo dirti che mi sono un po annoiato leggendolo perche’ in realta’ non dice nulla di rilevante. Anzi e’ ripetitivo e forse poteva anche stare, sulla base dei concetti esposti, anche in un quarto dello spazio. Secondo me l’unico punto importante e’ quando viene detto che Goldbet e’ interessata ad entrare legalmente nel mercato italiano se la gara sara non sara discriminatoria e non contro il diritto comunitario. Quindi? No! Perche’ la nuova gara AAMS e’ un mostro fatto solo per revocare senza gara i 700 operatori storici facendo finta di fare una gara! Quindi di nuovo una gara in violazione del diritto comunitario. Praticamente appena esce la impugnamo tutti (compresa Goldbet) e cosi diventiamo tutti legali e possiamo dire ciao ciao al sistema concessorio. Allora si che possiamo dire che siamo come Stanley! Io dico che chi ha pensato a questa gara, fatta solo per salvare i 700 concessionari storici che scadono al 30 giugno 2012, deve essere uno che veramente non ci capisce niente, perche’ non si e’ accorto che appena esce la gara, che e’ illegale, chiunque la impugna diventa legale e quindi la situazione e’ questa: la gara distrugge il sistema concessorio!
Divertente! E’ questo il motivo per cui l’Italia e’ nei guai che sappiamo: sono tutti di una incompetenza mostruosa: non si sono accorti che sono loro stessi, con la nuova gara, a distruggere il sistema concessorio.
Io me la sono letta molto bene la gara e ve lo dico: appena esce, il mio book la impugna immediatamente e da quel momento si che siamo come Stanley.....e voglio vedere chi ci disturba piu’.
Pero’ per il momento solo Stanley e’ stata discriminata, infatti ......
TONY: E qùesta sentenza? Credo sia abbastanza chiara, e risponde alla tua domanda Mandrake!
Mandrake: No Tony, non risponde per niente.
SENTENZA: il Collegio barese, dopo ampia ed accurata ricostruzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia CE e della normativa in materia, prende in considerazione il Bando Bersani affermando come lo Stato Italiano non sia riuscito a superare con tale strumento le censure di incompatibilità comunitaria del proprio assetto concessorio, già evidenziate nelle sentenze Gambelli e Placanica.
Mandrake: Dice solo che il sistema e’ discriminatorio, ma questo gia’ lo sapevamo. Non dice che Goldbet e’ stata discriminata.
SENTENZA: Il Collegio analizza, poi, la specifica situazione del bookmaker austriaco e le vicende che hanno caratterizzato la decadenza delle concessioni conseguite dalla società Totobetting srl, interamente partecipata dall’austriaca Goldbet, ritenendo pienamente applicabile al caso i principi enunciati nella sentenza Costa – Cifone, resa dalla Corte di Giustizia il 16 febbraio 2012. L’applicazione dell’art.23, 3 comma dello schema di convenzione del Bando alla società concessionaria, con conseguente decadenza delle concessioni ....... ....... vengono così ritenuti atti incompatibili con il Trattato UE, con conseguente disapplicazione, da parte del Collegio di Bari, della normativa penale con ordine di dissequestro.
Mandrake: Come vedi Tony ho fatto un piccolo taglio. Ho tolto volutamente il pezzo dove parla del diniego dell’art. 88 perche’ e’ irrilevante in questo contesto in cui stiamo cercando di capire perche’ Goldbet e’ stata discriminata, ammesso che lo sia stata. Il pezzo che resta, sembra realmente una spiegazione del perche’ Goldbet sarebbe stata discriminata! Almeno per una volta, sembrerebbe che i giudici hanno cominciato ad approfondire. Peccato che il ragionamento, dei giudici, che filerebbe benissimo nella situazione Stanley, non funziona nella situazione Goldbet. Perche?
In sostanza i giudici sottointendono, dicono che la discriminazione consisterebbe nel fatto che e’ stata applicata a Goldbet la decadenza ai sensi dell’art 23.
E’ lo stesso argomento che normalmente viene usato per Stanley che non e’ stata dichiarata decaduta, ma non ha partecipato al bando e lo ha impugnato proprio per quell’art 23, che l’avrebbe costretta a scegliere tra cross border e concessione.
Quindi Stanley discriminata perche’ l’art 23 la avrebbe costretta, se voleva partecipare al bando, a rinunciare ai suoi servizi cross border. Goldbet discriminate perche’ l’art 23 ne ha provocato la decadenza delle concessioni.
Goldbet sembrerebbe abbastanza simile a Stanley. Alla fine per entrambe la chiave e’ proprio quell’art 23 che entra nel ragionamento per entrambi, sia pure in modo diverso....pero’ questa diversita’ e’ irrilevante nel senso che la conclusione dovra’ essere la stessa: se l’applicazione dell’art 23 a Stanley ed a Goldbet era illegittima allora entrambe sono state discriminate.
Quindi arriviamo al punto. L’applicazione dell’art. 23 a Stanley e a Goldbet era o no illegittimo? Ma che dice questo art 23? Dice che se fai cross border non puoi partecipare alla gara (questo e’ il caso Stanley) e che se hai gia’ partecipato e vinto, dichiarano poi la tua decadenza e ti revocano le concessioni (questo e’ il caso Goldbet).
Quindi tutto si reduce a questo: Stanley e Goldbet avevano il diritto di fare cross border? Cioe’ avevano al momento della gara Bersani il diritto di violare l’art 4 della legge 401, cioe’ accettare scommesse senza la concessione?
La risposta e’ si per Stanley e no per Goldbet.
Stanley aveva il diritto perche’ era gia’ stata discriminata, in violazione del diritto europeo, con le gare del 1999, quindi ai sensi della Placanica poteva gia’ allora offrire i suoi servizi cross border. Quindi costringerla ad accettare l’art 23 equivaleva a costringerla ad interrompere le sue operazioni cross border per poter partecipare alla gara. Siccome Stanley aveva il diritto di operare in quel modo, la conclusione e’ che a Stanley e’ stato impedito di partecipare alla gara Bersani. Questa e’ la ragione della discriminazione.
E Goldbet. Aveva il diritto di dare quei servizi cross border? No, perche non aveva subito fino a quel momento nessuna discriminazione. Quindi mentre per Stanley l’art 23 non poteva piu’ essere applicato, per Goldbet l’art 23 era pienamente applicabile e quindi e’ giuridicamente giusta la decisione di AAMS di farle decadere le concessioni.
Quindi la conclusione e’ questa: il tribunale di Bari ha certamente approfondito di piu’ degli altri la questione, pero non fino alla fine. Non ha riflettuto che l’art 23 era pienamente applicabile a Goldbet, che quindi NON e’ stata discriminata. Perlomeno non per questo motivo.
Pero’ i giudici concludono a favore di Goldbet e questo e’ un fatto. Tuttavia quando si arrivera’ di fronte alla Cassazione, i giudici approfondiscono fino alla fine e troverano che l’art 23 era pienamete applicabile a Goldbet che, quindi, e’ stata giustamente esclusa dalle concessioni e certamente non discriminata.
Quindi Tony, come vedi, nulla di nuovo e di conseguenza ripeto il mio appello, con una piccolo modifica:
‘Sentite: ma c’e’ qualcuno che sa’ se Goldbet e’ stata discriminata e perche’? Se qualcuno trova un argomento di questo tipo, MA CHE REGGE ANCHE IN CASSAZIONE, allora saremmo tutti piu’ forti.’
"Quando nel mondo appare un vero genio, lo si riconosce dal fatto che tutti gli idioti fanno banda contro di lui."
(Jonathan Swift)
(Jonathan Swift)
Re: SCOMMESSE, SU GAZZETTA UE ORDINANZE CGE
Messaggioda Toni1926 » 29/05/2012 - 12:27
MANDRAKE:‘Sentite: ma c’e’ qualcuno che sa’ se Goldbet e’ stata discriminata e perche’? Se qualcuno trova un argomento di questo tipo, MA CHE REGGE ANCHE IN CASSAZIONE, allora saremmo tutti piu’ forti.’
Formulata così credo che ti possa rispondere solo la stessa cassazione. Fino ad allora,pur riconoscendo la tua bravura, credo ai tanti tribunali tipo Bari che al tuo illustro parere, che mi sembra un po' di parte.
Chi vivrà vedrà
Formulata così credo che ti possa rispondere solo la stessa cassazione. Fino ad allora,pur riconoscendo la tua bravura, credo ai tanti tribunali tipo Bari che al tuo illustro parere, che mi sembra un po' di parte.
Chi vivrà vedrà
Re: SCOMMESSE, SU GAZZETTA UE ORDINANZE CGE
Messaggioda CONNECT » 29/05/2012 - 14:39
Buongiorno a tutti,
preciso solo che ho fatto copia incolla dell' articolo che è pubblicato sul sito www.agicoscommesse.it
preciso solo che ho fatto copia incolla dell' articolo che è pubblicato sul sito www.agicoscommesse.it
"Gentlemen,this is the business we've chosen,"- Himan Roth,
Re: SCOMMESSE, SU GAZZETTA UE ORDINANZE CGE
Messaggioda CONNECT » 29/05/2012 - 14:42
questo è il link :
http://www.agicoscommesse.it/dett-news. ... ews=116633
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"Gentlemen,this is the business we've chosen,"- Himan Roth,
Re: SCOMMESSE, SU GAZZETTA UE ORDINANZE CGE
Messaggioda aramantis » 29/05/2012 - 15:30
MONTI CHOC — "Bisogna riflettere e valutare se non gioverebbe per due-tre anni una totale sospensione di questo gioco". Così il premier Mario Monti in conferenza stampa dopo il vertice italo-polacco, conclude un suo lungo ragionamento sul calcio rispondendo alla domanda su come abbia reagito allo scandalo delle scommesse.
Così ogni agenzia chiuderà i battenti
Così ogni agenzia chiuderà i battenti
Re: SCOMMESSE, SU GAZZETTA UE ORDINANZE CGE
Messaggioda Toni1926 » 29/05/2012 - 17:58
Ha anche aggiunto che ogni importo presunto che chiunque scommettitore vorrebbe puntare in questi 2-3 anni deve essere volontariamente versato all'erario... Ma falla finita premier. Se vogliamo fermare tutte le cose marce di questo paese si dovrebbe fermare tutto e non solo questo "gioco"
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