fonte jamma.it
(Jamma) Nella giornata di ieri è stato assegnato alla commissione Finanze della Camera la proposta di legge firmata da Antonio Di Pietro e Francesco Barbato (IdV), che reca disposizioni circa la modifica all'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,concernente la disciplina delle concessioni e delle licenze in materia di giochi e scommesse.
Sul testo è stato chiesto anche il parere delle Commissioni I, II, V, X e XIV.
Di seguito il testo integrale della proposta di legge
ART. 1.
(Modifica all’articolo 88 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in
materia di concessioni e licenze per le
attività di giochi e scommesse).
1. All’articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
« 1-bis. La licenza può essere altresì concessa ai soggetti di cui al comma 1 che gestiscono, per conto di terzi, con qualunque mezzo, anche telematico, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. La disposizione del presente comma si applica anche agli intermediari di società anonime con sede ubicata all’estero.
1-ter. L’intermediario operante sul territorio nazionale produce all’organo di pubblica sicurezza la documentazione idonea, la cui individuazione è rimessa a un regolamento da emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia.
1-quater. La disposizione del comma 1-bis si applica altresì alle società con sede all’estero operanti sul territorio italiano senza intermediari».
ART. 2.
(Clausola di invarianza finanziaria).
1. Dall’attuazione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell’articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotti dall’articolo 1 della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Ogni tanto Tonino qualcosa di buono la vuole fare!!!!







