Messaggioda lovekill78 » 16/12/2010 - 22:46
(Jamma) Inammissibile. Con questa motivazione è stata bloccata la proposta dell'Italia dei Valori con la quale sarebbe stato modificata la norma che prevede il rilascio dell'autorizzazione ex articolo 88 del Tulps alle sole società concessionari dei giochi pubblici riconosciute dal Ministero delle Finanze.L'emendamento è stato bocciato nel corso dell'esame in Commissione Giustizia e Affari Costituzionali della conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza, già approvato dalla Camera dei deputati.
Questo il testo integrale dell'emendamento
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Modifica all'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente la materia di concessioni e licenze per le attività di giochi e scommesse)
1. All'articolo 88, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
''2. La licenza può essere concessa altresì ai soggetti di cui al comma 1, che gestiscono, per conto di terzi, con qualunque mezzo, anche telematico, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. La disposizione si applica agli intermediari di società anonime ovvero con sede ubicata all'estero.
3. L'intermediario operante sul territorio nazionale produce all'organo di pubblica sicurezza la documentazione idonea, la cui individuazione è rimessa ad un regolamento interministeriale da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia.
4. La norma di cui al comma 2 si applica altresì alle società con sede all'estero operanti sul territorio italiano senza intermediari.''».