Nella giornata di ieri, la seconda sezione del Tar Toscana ha accolto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento del Questore di Livorno, recante rigetto dell'istanza di rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di un ced collegato a Goldbet. Nella sentenza si legge infatti che: "Tar Toscana, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Questore di Livorno Div. P.A.S. Cat.11E/2010 del 25 marzo 2010, recante rigetto dell'istanza di rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di centro trasmissione dati inerenti scommesse sportive a quota fissa, ex art. 88 del T.U.L.P.S.; di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e/o altrimenti connesso. [...] Considerato che ad un sommario esame degli atti il ricorso si presenta fornito di fumus boni juris, in quanto, come già affermato da questo Tribunale (cfr. T.A.R. Toscana, Sez. II, 21 dicembre 2009, n. 3977), non appare legittimo respingere l'istanza di rilascio dell'autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S. con riferimento alla sola circostanza del difetto di concessione in capo al richiedente e/o alla società sua mandante; Rilevato, inoltre, che l'ora vista conclusione sembra da tener ferma nonostante gli elementi che la difesa erariale intenderebbe desumere da Cass. pen., Sez. III, 15 febbraio 2010, n. 5914/10, giacché, ai fini che qui interessano, non pare potersi operare alcuna distinzione della mandante dell'odierno ricorrente (Goldbet Sportwetten GMBH) rispetto ad altri operatori del settore (in specie, Stanleybet Malta Limited, cui ha riguardo T.A.R. Toscana, Sez. II, n. 3977/2009, cit.); Ritenuto, pertanto, che sussistono gli estremi di cui all'art. 21 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034; P.Q.M. ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Firenze nella Camera di consiglio del 28 luglio 2010 con l'intervento dei Magistrati: Angela Radesi, Presidente, Alessandro Cacciari, Primo Referendario, Pietro De Berardinis, Primo Referendario, Estensore".
...ci penserà Stanley !!!! Vedrai come questi giudici ( oh duriii !!!! ) che ancora non vogliono capire che esiste solo SIB e AAMS, cadranno quando apriranno gli ochhi...per ora continuano ad occhi aperti...ma come fanno a non capire o negare l'evidenza ??? Mah, misteri del betting...