Messaggioda piaga » 15/05/2010 - 16:18
CIRCOLARE MONOPOLI SU "TOTEM" E ORDINANZA TRIBUNALE DEL RIESAME DI FIRENZE 17 NOVEMBRE 2009. LA VALUTAZIONE DELL'AVV.RIPAMONTI.
(Jamma) Come si ricorderà , nello scorso Novembre 2009 il Tribunale Penale del Riesame di Firenze, in accoglimento di ricorso presentato dall'avv.Marco Ripamonti, ha ordinato il dissequestro di diversi "totem" punto.it escludendo il fumus commissi delicti relativamente al reato di intermediazione illecita di cui all'art.4 legge 401/89.
L'ordinanza non risulta essere stata impugnata dalla Procura della Repubblica.
Abbiamo chiesto all'avv.Marco Ripamonti un commento sugli effetti della circolare con riferimento al tenore dell'ordinanza. Questo quanto riferito dall'avv.Ripamonti:
"La circolare, che come noto non ha forza di legge e può ben essere disapplicata dal Giudice (è accaduto più volte con la lista dei comma 7 vietati a suo tempo stilata da AAMS) sembra giungere alla conclusione che, a questo punto, il solo impiego legittimo del c.d. totem sarebbe quello previsto dall'art. 11 quinquiesdecies del DL 223/2005, per le scommesse a quota fissa.
Al di là di quello che riserverà il c.d. Decreto Incentivi, ciò a mio avviso è destituito di fondamento. Ricordo che il Decreto 21 marzo 2006 - e di conseguenza la circolare 8 giugno 2006 - è richiamato dalla normativa in materia di giochi di abilità a distanza. Tale richiamo è stato preso in considerazione proprio dall'ordinanza resa dal Tribunale del Riesame di Firenze nel Novembre 2009, che anzi si fonda proprio su tali presupposti normativi. Ordinanza, quindi, più che mai attuale.
Mi risulta documentalmente, peraltro, che un Ufficio Regionale della stessa Amministrazione dei Monopoli di Stato, a fronte di un sequestro effettuato in un punto di commercializzazione su totem finalizzati alla raccolta di gioco a distanza, abbia proceduto nel Dicembre 2009 a dissequestro ed archiviazione del procedimento amministrativo affermando proprio che i totem siano terminali finalizzati alla raccolta a distanza sia di giochi che di scommesse a vantaggio dei concessionari, senza effettuare alcuna distinzione e precisazione con riferimento al suddetto art.11 quinquiesdecies. Tale circolare, pertanto, non mi pare condivisibile nei contenuti e nemmeno coerente con l'attuale disciplina e con la pregressa linea operativa, su cui numerosi operatori hanno fatto affidamento investendo in risorse anche umane . Credo che sarà battaglia".