Messaggioda piaga » 15/03/2010 - 15:21
(Jamma) - La Corte del Riesame di Roma ha depositato le motivazioni dell'ordinanza resa il 19 febbraio 2010. Il Tribunale aveva annullato il sequestro accogliendo il ricorso avanzato in difesa dell'indagato dall'avv.Marco Ripamonti, con studio in Viterbo e Firenze.
Ma le motivazioni erano rimaste riservate e sono state depositate soltanto il 27 febbraio 2010 e costituiscono forse la più importante vittoria in favore dell'austriaca Goldbet.
E non soltanto perché si tratta del Tribunale della Capitale, ma anche e soprattutto perché la Corte è entrata nella valutazione approfondita del fumus commissi delicti condividendo in ben 11 pagine di ordinanza le tesi prospettate ampiamente in udienza da parte del difensore.
Il punto fondamentale è che, ad avviso del Tribunale, Goldbet Sportwetten è stata lesa dal Decreto Bersani. Su questo punto la Difesa ha insistito tenacemente prospettando al Collegio tutti i profili di discriminazione del bando. La Corte ha riepilogato la giurisprudenza comunitaria e di legittimità e, quanto al Bando Bersani, ha affermato che il c.d. Decreto Bersani "non ha condotto lo Stato Italiano ad un sostanziale allineamento con i principi espressi dalla Corte di Giustizia".
Quanto a Goldbet Sportwetten, la Corte ha affermato "se si analizza l'art.38 del DL 223/2006 e le procedure ad evidenza pubblica indette per l'affidamento delle nuove concessioni, risulta che condizione irrinunciabile affinchè le società estere possano operare nel territorio italiano (con regolare autorizzazione) è la rinuncia ai servizi trasfrontalieri in Italia. Tale rinuncia equivarrebbe in sostanza alla rinuncia alla quasi totalità della attività di Goldbet, la quale opera l'attività di raccolta tramite una rete di CTD (centri trasmissione dati) affiliati esteri. Ciò significa che è impedito alla Goldbet di esercitare in Italia la stessa attività imprenditoriale che la società espleta in Austria. L'imposizione di tale rinuncia da parte dello Stato Italiano non risponde certo all'esigenza di tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico e pertanto la disciplina si pone ancora in contrasto con i principi vincolanti stabiliti dalla Corte di Giustizia Europea, in particolare con l'art.49 del Trattato che prevede la libertà di fornire servizi trasfrontalieri. Quindi non solo non sono state messe in concorrenza le 329 concessioni illegittimamente attribuite in precedenza, nonostante l'impegno formale in tal senso del governo italiano, ma alla Goldbet viene posta come condizione per la partecipazione alla gara relativa alle nuove concessioni la rinuncia ai servizi trasfrontalieri.
Conclude il Tribunale di Roma che non risultano eliminate le ingiustificate restrizioni ai diritti di cui agli artt.43 e 49 del Trattato CE...La conseguenza non può che essere l'annullamento dell'impugnato decreto.
L'avv.Marco Ripamonti, che ormai da anni imperversa nelle aule di Giustizia tra il gioco d’azzardo, la truffa ai danni dello Stato e le scommesse, ha così portato Goldbet ad ottenere a Roma un risultato che per importanza probabilmente supera la clamorosa sconfitta rifilata a Snai a Modena..
Lo stesso avv.Ripamonti ci ha rilasciato la seguente dichiarazione: "I bookmaker esteri muniti di licenza nel paese membro d'origine hanno le proprie ragioni che, sempre più spesso, davanti ai tribunali penali, dove l'imparzialità è la regola, vengono riconosciute. Da parte della Magistratura penale, infatti, non ho mai rilevato comportamenti di timore riverenziale o peggio di sudditanza nei confronti dei concessionari italiani storici.
Quanto alla vittoria su Snai a Modena, che costituisce un esempio di ciò, inutile nascondere che abbiamo assistito alla sconfitta di chi, forse a mio avviso confidando troppo sulla propria posizione di concessionario storico, ha avanzato una denuncia con tanto di opposizione ad archiviazione che, però, sono state ritenute infondate. E ciò, debbo dire, anche grazie al Tribunale del Riesame che aveva accolto sul “fumusâ€