Messaggioda liberowarez » 01/03/2010 - 15:40
Ennesimo risultato utile a Goldbet. Anzi, la si può definire una vera vittoria.
Dopo Modena, Benevento, Roma, Trapani, è la volta di Agrigento.
Il ricorso è stato avanzato e discusso dal difensore dell'indagato avv.Marco Ripamonti con studio in Viterbo e Firenze.
L'ordinanza, resa in accoglimento del ricorso, è del 24 febbraio 2010 ed i sigilli sono stati già rimossi.
Il Tribunale di Agrigento ha, in sostanza, affermato quanto segue:
- Goldbet opera legittimamente in virtù di autorizzazione rilasciata dallo stato membro Austria;
- il Pubblico Ministero ha l'onere di argomentare e di fornire prova in ordine al pericolo per l'ordine pubblico derivante dall'attività del bookmaker estero ed in difetto di ciò la misura reale è illegittima;
- l'assenza di concessione italiana di per sè non costituisce reato, secondo i principi della sentenza Placanica;
- non c'è intermediazione se il titolare del Ced non interviene nell'ambito della gestione ed organizzazione della scommessa, anche se incassa le poste e corrisponde per conto del bookmaker le vincite, in forza di un rapporto di collaborazione;
- Il Bando Bersani è illegittimo e discriminatorio laddove prevede limitazioni ai nuovi concessionari sotto il profilo del rispetto di distanze minime dai centri di raccolta già istituiti dai precedenti concessionari, laddove prevede limitazioni numeriche territoriali all'apertura di nuovi centri e laddove prevede la decadenza della concessione con riferimento all'art.23, 3 comma dello schema di concessione;
- atteso il carattere discriminatorio di tali previsioni del Bando Bersani, il materiale sequestrato al Ced collegato a Goldbet va restituito, con disapplicazione delle disposizioni interne incompatibili con quelle comunitarie di diretta applicazione (artt.43 e 49 del trattato CE) con la conseguente restrizione del campo d'applicazione della norma penale che punisce l'esercizio dell'attività di scommesse senza i provvedimenti concessori e autorizzativi prescritti dalle disposizioni in contrasto con la normativa comunitaria.
L'ordinanza, come è evidente, è netta e suscettibile di porre fine, quantomeno nel territorio della Provincia di Agrigento, all'annosa questione.
L'avv.Marco Ripamonti ci ha rilasciato la seguente dichiarazione: l'ordinanza è pienamente condivisibile e lascia soddisfatti soprattutto per ciò che concerne la valutazione di anticomunitarietà del cosidetto Bando Bersani. Argomento, questo, che ha costituito una delle basi portanti del ricorso. Tale bando Bersani, infatti, anzichè ovviare ai profili discriminatori della normativa italiana, tradisce l'intento del legislatore di continuare a favorire i concessionari storici, a scapito dei parvenues esteri. Credo che il punto centrale e, personalmente, di maggior gratificazione del provvedimento sia proprio il fatto che la Corte di Agrigento, evidentemente senza dubbio alcuno, abbia ritenuto anticomunitario il Bando Bersani, senza necessità di rimessione alla Corte CE. Valutazione, questa, riferita anche alla società austriaca Goldbet, con conseguente e necessaria disapplicazione delle disposizioni interne incompatibili.
L'ordinanza costituisce un ulteriore ed importante tassello che andrà a corroborare i successivi ricorsi.