AAMS. Il decreto di inibizione dei siti di gioco non autorizzati
( Jamma) E’ stato pubblicato oggi, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, il decreto della Direzione Generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 1 - commi da 535 a 538 - della Legge Finanziaria per l’anno 2006. Tali norme sono state varate dal Parlamento italiano per contrastare la crescita di offerta illegale, o non autorizzata, di gioco con vincita in denaro attraverso le reti internet, telematiche o di comunicazione. Si fa presente che la regolamentazione del gioco in Italia distingue in maniera univoca i giochi non consentiti (ad es. quelli di azzardo come il poker, la roulette, le chemin de fer,….) da quelli consentiti. In particolare, mentre per i primi viene fatto divieto assoluto di offerta da parte di chiunque ed in qualsiasi forma, per i secondi l’offerta stessa è subordinata ad apposita concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo.
Attualmente, attraverso le reti internet, telematiche o di comunicazione vengono commercializzati sia giochi consentiti che non. Fermo restando che i giochi non consentiti sono comunque illegali, quelli consentiti possono essere offerti esclusivamente da operatori in possesso dell’apposita concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo per poter operare in Italia.
Pertanto il Legislatore, allo scopo di contrastare i crescenti fenomeni di illegalità (in particolare le truffe sempre più numerose che vengono segnalate dai giocatori), connessi alla distribuzione on-line dei giochi con vincite in denaro, ha inserito nel testo della Legge Finanziaria 2006 le disposizioni in oggetto, prevedendo, in particolare, l’obbligo, a carico dei fornitori di connettività alla rete Internet o dei gestori delle altre reti, di inibire, sulla base di apposita e formale comunicazione di AAMS, l’utilizzazione delle reti stesse nel caso di svolgimento di giochi da parte di operatori privi di titoli autorizzatori o abilitativi o che comunque operino in
violazione delle norme di legge o di regolamento ovvero dei limiti o delle prescrizioni definiti da AAMS stessa.
In caso di violazione di tali obblighi AAMS può irrogare ai suddetti fornitori di connettività o gestori delle altre reti sanzioni amministrative da 30 mila a 180 mila euro, come specificamente previsto dalla Legge in questione.
Pertanto, in data odierna, in applicazione del decreto, ai fornitori di connettività è stato comunicato un primo elenco dei siti per i quali deve essere inibito l’accesso a partire dalle ore 00.00 del giorno 24 febbraio p.v.. Tale elenco, insieme a quello dei concessionari autorizzati al gioco telematico, è consultabile sul sito
www.aams.it, anche al fine di tutelare i giocatori dai prevedibili effetti derivanti dai provvedimenti di inibizione (quale, ad esempio, la difficoltà oggettiva legata al ritiro delle somme di ogni singolo giocatore, eventualmente giacenti sui conti di gioco aperti presso i siti inibiti).
http://www.aams.it/site.php?page=200602 ... p=download
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