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La vittoria contro l'oppressore monopolista è vicina!
Messaggioda pisellone » 10/05/2006 - 15:23
Roma - Clamorosa decisione quella del Tribunale civile di Roma che, di fatto, sconfessa l'operazione voluta dai Monopoli dello Stato e avallata dall'ultima Finanziaria con cui si sono imposti filtri di Stato , una operazione che sequestrando il traffico Internet degli italiani, tenta di impedire loro di accedere a siti internazionali dedicati al gioco d'azzardo online.
Il Tribunale ha concluso così l'esame del ricorso presentato da un operatore di scommesse di Malta che aveva subito un drastico calo di utenti italiani dopo l'applicazione dei filtri.
La decisione dei magistrati romani, riportata da ICTLex che offre anche il pdf con l'intero dispositivo, afferma che impedire agli utenti l'accesso ai siti è illegittimo e che quindi i Monopoli dovranno provvedere alla rimozione dei blocchi. Non è applicabile - spiegano i magistrati - il dispositivo previsto dalla Finanziaria contro i servizi gestiti legittimamente ed interamente in un altro paese comunitario. Sebbene la decisione romana valga in diritto solo per l'operatore maltese, rappresenta ora uno strumento in più nelle mani dei molti operatori internazionali che hanno protestato in tutte le sedi contro i filtri italiani.
Va detto che contro il blocco dei siti web si sono mossi nelle scorse settimane i provider di Assoprovider , che hanno fatto ricorso al TAR del Lazio. "Il Provvedimento - ha dichiarato l'avvocato Fulvio Sarzana di S.Ippolito, incaricato dai provider per questo procedimento - ha di fatto determinato un blocco degli accessi a vari siti internet, e non solo a quelli incriminati, in virtù dell'utilizzo da parte dei provider del cosiddetto blocco degli indirizzi ip". "Tutto ciò - ha specificato Sarzana nei giorni scorsi a Punto Informatico - in quanto l'Amministrazione dei Monopoli non ha indicato quali debbano essere le misure tecniche e quale obiettivo debbano realmente avere le misure tecnologiche atte a prevenire la navigazione sui siti incriminati".
Come se non bastasse, il provvedimento viene giustificato con una finalità di "ordine pubblico" per tutelare gli utenti dall'accesso a siti considerati "non sicuri" per la salute dell'utente. "Non vi è chi non veda come tale finalità - spiega Sarzana a Punto Informatico - sia del tutto strumentale poiché gli utenti della rete, che non siano minori - che hanno particolari esigenze di tutela - hanno la piena consapevolezza di ciò che accade in rete e possono decidere in piena libertà su quali siti recarsi e cosa fare del proprio tempo libero".
Difficile dire cosa deciderà il TAR del Lazio, evidentemente, ma c'è chi ritiene probabile che la decisione del Tribunale civile di Roma possa pesare a favore delle argomentazioni dei provider. Non si può escludere, peraltro, che sulle scelte del TAR andranno ad influire le molte prese di posizione di osservatori e commentatori sul provvedimento dei Monopoli, considerato claudicante persino sul piano tecnico dai massimi esperti della rete italiana.
Per chiarire nei dettagli cosa è successo e quali siano le conseguenze del provvedimento, ecco di seguito il commento dell'avvocato Andrea Monti , esperto di diritto e digitale di ICTLex .
Il Tribunale ha concluso così l'esame del ricorso presentato da un operatore di scommesse di Malta che aveva subito un drastico calo di utenti italiani dopo l'applicazione dei filtri.
La decisione dei magistrati romani, riportata da ICTLex che offre anche il pdf con l'intero dispositivo, afferma che impedire agli utenti l'accesso ai siti è illegittimo e che quindi i Monopoli dovranno provvedere alla rimozione dei blocchi. Non è applicabile - spiegano i magistrati - il dispositivo previsto dalla Finanziaria contro i servizi gestiti legittimamente ed interamente in un altro paese comunitario. Sebbene la decisione romana valga in diritto solo per l'operatore maltese, rappresenta ora uno strumento in più nelle mani dei molti operatori internazionali che hanno protestato in tutte le sedi contro i filtri italiani.
Va detto che contro il blocco dei siti web si sono mossi nelle scorse settimane i provider di Assoprovider , che hanno fatto ricorso al TAR del Lazio. "Il Provvedimento - ha dichiarato l'avvocato Fulvio Sarzana di S.Ippolito, incaricato dai provider per questo procedimento - ha di fatto determinato un blocco degli accessi a vari siti internet, e non solo a quelli incriminati, in virtù dell'utilizzo da parte dei provider del cosiddetto blocco degli indirizzi ip". "Tutto ciò - ha specificato Sarzana nei giorni scorsi a Punto Informatico - in quanto l'Amministrazione dei Monopoli non ha indicato quali debbano essere le misure tecniche e quale obiettivo debbano realmente avere le misure tecnologiche atte a prevenire la navigazione sui siti incriminati".
Come se non bastasse, il provvedimento viene giustificato con una finalità di "ordine pubblico" per tutelare gli utenti dall'accesso a siti considerati "non sicuri" per la salute dell'utente. "Non vi è chi non veda come tale finalità - spiega Sarzana a Punto Informatico - sia del tutto strumentale poiché gli utenti della rete, che non siano minori - che hanno particolari esigenze di tutela - hanno la piena consapevolezza di ciò che accade in rete e possono decidere in piena libertà su quali siti recarsi e cosa fare del proprio tempo libero".
Difficile dire cosa deciderà il TAR del Lazio, evidentemente, ma c'è chi ritiene probabile che la decisione del Tribunale civile di Roma possa pesare a favore delle argomentazioni dei provider. Non si può escludere, peraltro, che sulle scelte del TAR andranno ad influire le molte prese di posizione di osservatori e commentatori sul provvedimento dei Monopoli, considerato claudicante persino sul piano tecnico dai massimi esperti della rete italiana.
Per chiarire nei dettagli cosa è successo e quali siano le conseguenze del provvedimento, ecco di seguito il commento dell'avvocato Andrea Monti , esperto di diritto e digitale di ICTLex .
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Messaggioda pisellone » 10/05/2006 - 15:26
Fatto
Ignorando, o facendo finta di ignorare, gli orientamenti della giurisprudenza, nella continua lotta contro gli operatori di scommesse che esercitano legalmente la propria attività in un altro paese, lo Stato italiano ha approvato, nella scorsa finanziaria, l'art.1 comma 535 (sì, 535, non è un errore di stampa) che attribuiva ai Monopoli il potere di predisporre una blacklist di siti che i provider erano (e sono) obbligati ad attivare per impedire che gli utenti italiani si collegassero ai siti "incriminati". Chi non obbedisce si "becca" centinaia di migliaia di Euro di sanzioni e un accertamento della Guardia di finanza.
Questa norma è palesemente illegittima, come denunciò ALCEI in un comunicato del 28 febbraio 2006 ma nessuno prese sul serio quelle considerazioni, almeno fino a oggi.
Lo scorso 10 aprile 2006 il tribunale di Roma - sezione II civile, ha infatti emanato un provvedimento con il quale ha ingiunto ai Monopoli di Stato di rimuovere l'indirizzo di un operatore di scommesse maltese dalla blacklist sui DNS che ogni provider è obbligato ad adottare per via delle note disposizioni.
Volendo sintetizzare il ragionamento del giudice, si potrebbe dire che:
1 - il potere dello Stato italiano non si estende fino agli altri paesi (in altri termini: non si comanda a casa altrui),
2 - gli operatori di scommesse via internet non hanno referenti in Italia e quindi non operano sul territorio italiano,
3 - non si applica, di conseguenza, la normativa nazionale, quindi i Monopoli devono rimuovere l'indirizzo dell'operatore di scommesse che ha vinto il ricorso d'urgenza.
Curiosamente, mentre agli oscuramenti dei siti è stata data grande visibilità sui mezzi di informazione, la notizia della decisione del tribunale di Roma è passata sotto silenzio. Eppure si tratta di un fatto di straordinaria importanza, visto che rappresenta l'ennesimo colpo assestato dalla giurisprudenza a un sistema di leggi antieuropee e pericolose per le libertà civili.
Per completezza va detto che la decisione romana vale solo per il ricorrente e quindi i filtri e la blacklist continuano a esistere, ma intanto un principio è stato sancito e altri operatori potrebbero avere buone opportunità nel chiedere di essere cancellati dalla "lista di proscrizione" appellandosi alla recente decisione.
Per di più, il 10 maggio prossimo dovrebbero discutersi al TAR Lazio i ricorsi presentati da altri operatori, ma questa volta contro la legge in quanto tale e non contro le sue applicazioni. Il che potrebbe scrivere la parola "fine" sui tentativi dello Stato italiano di tenere per sé la "torta" delle scommesse online.
fonte: http://punto-informatico.it
Ignorando, o facendo finta di ignorare, gli orientamenti della giurisprudenza, nella continua lotta contro gli operatori di scommesse che esercitano legalmente la propria attività in un altro paese, lo Stato italiano ha approvato, nella scorsa finanziaria, l'art.1 comma 535 (sì, 535, non è un errore di stampa) che attribuiva ai Monopoli il potere di predisporre una blacklist di siti che i provider erano (e sono) obbligati ad attivare per impedire che gli utenti italiani si collegassero ai siti "incriminati". Chi non obbedisce si "becca" centinaia di migliaia di Euro di sanzioni e un accertamento della Guardia di finanza.
Questa norma è palesemente illegittima, come denunciò ALCEI in un comunicato del 28 febbraio 2006 ma nessuno prese sul serio quelle considerazioni, almeno fino a oggi.
Lo scorso 10 aprile 2006 il tribunale di Roma - sezione II civile, ha infatti emanato un provvedimento con il quale ha ingiunto ai Monopoli di Stato di rimuovere l'indirizzo di un operatore di scommesse maltese dalla blacklist sui DNS che ogni provider è obbligato ad adottare per via delle note disposizioni.
Volendo sintetizzare il ragionamento del giudice, si potrebbe dire che:
1 - il potere dello Stato italiano non si estende fino agli altri paesi (in altri termini: non si comanda a casa altrui),
2 - gli operatori di scommesse via internet non hanno referenti in Italia e quindi non operano sul territorio italiano,
3 - non si applica, di conseguenza, la normativa nazionale, quindi i Monopoli devono rimuovere l'indirizzo dell'operatore di scommesse che ha vinto il ricorso d'urgenza.
Curiosamente, mentre agli oscuramenti dei siti è stata data grande visibilità sui mezzi di informazione, la notizia della decisione del tribunale di Roma è passata sotto silenzio. Eppure si tratta di un fatto di straordinaria importanza, visto che rappresenta l'ennesimo colpo assestato dalla giurisprudenza a un sistema di leggi antieuropee e pericolose per le libertà civili.
Per completezza va detto che la decisione romana vale solo per il ricorrente e quindi i filtri e la blacklist continuano a esistere, ma intanto un principio è stato sancito e altri operatori potrebbero avere buone opportunità nel chiedere di essere cancellati dalla "lista di proscrizione" appellandosi alla recente decisione.
Per di più, il 10 maggio prossimo dovrebbero discutersi al TAR Lazio i ricorsi presentati da altri operatori, ma questa volta contro la legge in quanto tale e non contro le sue applicazioni. Il che potrebbe scrivere la parola "fine" sui tentativi dello Stato italiano di tenere per sé la "torta" delle scommesse online.
fonte: http://punto-informatico.it
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Messaggioda pisellone » 10/05/2006 - 16:09
Sempre dalla stessa fonte:
Roma - Moderata nei toni e durissima nei contenuti è arrivata ieri la condanna di Società Internet-ISOC contro l'imposizione di filtri sulla connessione degli italiani decisi dal Governo e applicati dai Monopoli di Stato per tentare di impedire l'accesso ai siti di scommesse. Una presa di posizione, quella di ISOC, pensata per far riflettere sull'enormità di quanto deciso e per proporre delle soluzioni.
Secondo Società Internet, il Governo ancora una volta ha deciso di procedere con una misura tecnicamente fallace, e contraria alle documentazioni di "best practice" per il funzionamento di Internet, senza "una previa consultazione con le fonti più accreditate di competenza". Una modalità che inevitabilmente produce mostri.
"Per ottenere questo scopo (cioè il filtraggio dei siti di scommesse esteri, ndr.) - si legge nella nota diffusa da ISOC - l'amministrazione fornisce un elenco di siti che i provider di accesso devono filtrare e rendere inaccessibili cambiando il record di registrazione nell'area di indirizzi ("domini") da loro controllata (manutenzione tra l'altro onerosa con impropria interferenza del fisiologico ciclo di impresa)".
Misure che secondo ISOC non tengono conto di alcuni fondamentali aspetti tecnici:
- Lo spazio dei nomi a dominio permette di identificare gli indirizzi di posta elettronica, i siti web ed altre applicazioni ed è strutturato in modo rigorosamente gerarchico. Il solo modo di intervenire nel "dominio" di un altro è quello di falsificare l'informazione, inserendo campi aggiuntivi nello spazio dei nomi a disposizione del provider.
- Il solo modo con cui si può rendere invisibile un'informazione autoritativa è quello di impedire l'accesso (via indirizzo IP filtrato) ai nomi assegnati dai registri autorizzati (come ad esempio il ".com", il ".uk",...).
- In questo caso il "filtro IP" impedisce l'accesso ad interi server che sono autoritativi per centinaia di altre destinazioni Internet, e quindi è inattuabile perchè oscurerebbe centinaia di altri servizi oltre a quello che si intende realmente oscurare.
- Esistono poi i proxy server, che permettono di accedere a server WEB senza accedere direttamente agli stessi con il loro indirizzo IP nativo. Basta chiedere hosting ad un proxy server delle proprie pagine WEB, ed anche se non funziona la risoluzione nome --> servizi/indirizzi del DNS, si accede ugualmente alle pagine WEB. I proxy server sono tali che ospitano centinaia di siti/utenti. Per lo stesso motivo di cui sopra filtrarne uno significa filtrare centinaia di altri siti che sono legali, innocenti, etc.
In buona sostanza, dunque, secondo ISOC chi ha pensato al filtraggio anti-scommesse ha confuso il senso e il ruolo di domini e server web, si è mosso contro gli standard approvati per il buon funzionamento della rete e non ha ottenuto quanto voleva: per gli utenti è questione di un attimo accedere in ogni caso ai siti "filtrati".
Secondo ISOC, dunque, questo impone una riflessione sul fatto che nelle ultime due legislature si è rivelato "un costante deficit istituzionale" che si è tradotto in leggi frettolose, proibizioniste, nate per essere superate da tecnologie in continua evoluzione e destinate al fallimento perché prive di una visione globale ma spesso soltanto nazionale.
Per rimediare a questa situazione, Società Internet propone alle forze politiche la costituzione nella prossima legislatura di uno "strumento parlamentare", ad esempio una Commissione bicamerale dedicata, "che attraverso periodiche audizione rappresenti le informazioni di sistema e le istanze della Rete; e pure i competenti contributi sulle normative nella delicata e cruciale fase della loro istruttoria".
Roma - Moderata nei toni e durissima nei contenuti è arrivata ieri la condanna di Società Internet-ISOC contro l'imposizione di filtri sulla connessione degli italiani decisi dal Governo e applicati dai Monopoli di Stato per tentare di impedire l'accesso ai siti di scommesse. Una presa di posizione, quella di ISOC, pensata per far riflettere sull'enormità di quanto deciso e per proporre delle soluzioni.
Secondo Società Internet, il Governo ancora una volta ha deciso di procedere con una misura tecnicamente fallace, e contraria alle documentazioni di "best practice" per il funzionamento di Internet, senza "una previa consultazione con le fonti più accreditate di competenza". Una modalità che inevitabilmente produce mostri.
"Per ottenere questo scopo (cioè il filtraggio dei siti di scommesse esteri, ndr.) - si legge nella nota diffusa da ISOC - l'amministrazione fornisce un elenco di siti che i provider di accesso devono filtrare e rendere inaccessibili cambiando il record di registrazione nell'area di indirizzi ("domini") da loro controllata (manutenzione tra l'altro onerosa con impropria interferenza del fisiologico ciclo di impresa)".
Misure che secondo ISOC non tengono conto di alcuni fondamentali aspetti tecnici:
- Lo spazio dei nomi a dominio permette di identificare gli indirizzi di posta elettronica, i siti web ed altre applicazioni ed è strutturato in modo rigorosamente gerarchico. Il solo modo di intervenire nel "dominio" di un altro è quello di falsificare l'informazione, inserendo campi aggiuntivi nello spazio dei nomi a disposizione del provider.
- Il solo modo con cui si può rendere invisibile un'informazione autoritativa è quello di impedire l'accesso (via indirizzo IP filtrato) ai nomi assegnati dai registri autorizzati (come ad esempio il ".com", il ".uk",...).
- In questo caso il "filtro IP" impedisce l'accesso ad interi server che sono autoritativi per centinaia di altre destinazioni Internet, e quindi è inattuabile perchè oscurerebbe centinaia di altri servizi oltre a quello che si intende realmente oscurare.
- Esistono poi i proxy server, che permettono di accedere a server WEB senza accedere direttamente agli stessi con il loro indirizzo IP nativo. Basta chiedere hosting ad un proxy server delle proprie pagine WEB, ed anche se non funziona la risoluzione nome --> servizi/indirizzi del DNS, si accede ugualmente alle pagine WEB. I proxy server sono tali che ospitano centinaia di siti/utenti. Per lo stesso motivo di cui sopra filtrarne uno significa filtrare centinaia di altri siti che sono legali, innocenti, etc.
In buona sostanza, dunque, secondo ISOC chi ha pensato al filtraggio anti-scommesse ha confuso il senso e il ruolo di domini e server web, si è mosso contro gli standard approvati per il buon funzionamento della rete e non ha ottenuto quanto voleva: per gli utenti è questione di un attimo accedere in ogni caso ai siti "filtrati".
Secondo ISOC, dunque, questo impone una riflessione sul fatto che nelle ultime due legislature si è rivelato "un costante deficit istituzionale" che si è tradotto in leggi frettolose, proibizioniste, nate per essere superate da tecnologie in continua evoluzione e destinate al fallimento perché prive di una visione globale ma spesso soltanto nazionale.
Per rimediare a questa situazione, Società Internet propone alle forze politiche la costituzione nella prossima legislatura di uno "strumento parlamentare", ad esempio una Commissione bicamerale dedicata, "che attraverso periodiche audizione rappresenti le informazioni di sistema e le istanze della Rete; e pure i competenti contributi sulle normative nella delicata e cruciale fase della loro istruttoria".
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