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Riordino gioco pubblico: ecco la “RELAZIONE TECNICA” alla Legge delega su slot e vlt, tracciabilità introiti, etc.

Inviato: 15/03/2022 - 07:46
da advocatus
Riordino gioco pubblico: ecco la “RELAZIONE TECNICA” alla Legge delega su slot e vlt, distanziometro, ridimensionamento filiera, orari apertura sale gioco, tracciabilità introiti

14/03/2022 17:51

Introduzione di “regole trasparenti ed uniformi in modo da poter dare certezza agli operatori e uniformità di regole sull’intero territorio nazionale, consentendo all’intera filiera di gioco di poter meglio programmare i propri investimenti e razionalizzare le proprie procedure”. Nella relazione tecnica al Disegno di Legge sul riordino dei giochi viene sottolineata l’importanza delle certezza delle regole in uno schema di riforma dell’intero settore.

LA RELAZIONE TECNICA


“Ad oggi sono vigenti, in tutte le Regioni italiane e in moltissimi comuni – si legge nella relazione – misure restrittive e, comunque, limitative “a macchia di leopardo” mentre l’uniformità di disciplina e l’introduzione di regole equilibrate e certe non potrà che comportare un miglioramento delle condizioni di esercizio dell’attività rispetto alla situazione che oggi è in atto, garantendo certezza agli operatori del settore e agevolando il controllo sull’offerta di gioco.



Si stima che ciò non potrà tradursi in una riduzione delle attività oggi in essere e, quindi, in una riduzione del gettito ma che ciò potrebbe determinare, per effetto di un quadro di maggiore certezza e stabilità, un aumento degli investimenti degli operatori e una riqualificazione dell’offerta, con possibile incremento della produttività”.

Per quanto riguarda la razionalizzazione territoriale della rete di raccolta, “il criterio non si ispira a un obiettivo di mera riduzione degli apparecchi da gioco”, ma “potrebbe anche tradursi in una rinnovata attrattività rispetto a categorie diverse di utenti del gioco, senza che si determino effetti negativi sul gettito che potrebbero, invece, conseguire da una diretta riduzione dell’offerta”.

Anche riguardo il principio della dislocazione territoriale della rete di raccolta del gioco, con “una revisione del limite massimo degli apparecchi da gioco presenti in ogni esercizio anche in relazione alla superficie minima degli esercizi che li ospitano, della separazione graduale degli spazi nei quali vengono installati e delle fasce orarie di gioco con criteri omogenei per tutto il territorio nazionale” si punterà a far sì che “lo spazio disponibile e l’allocazione di un adeguato numero massimo di apparecchi da gioco sia coerente con le esigenze di sicurezza, controllo e attrattività degli spazi di gioco, garantendosi, attraverso tale principio, anche un elemento di certezza agli operatori della filiera capace di incidere positivamente sugli investimenti e – indirettamente – in ragione di una maggiore certezza del quadro regolatorio, anche sul valore delle concessioni”.

“Una riduzione del gioco contenuta, come avvenuto già in passato, non comporta necessariamente una diminuzione della raccolta e, quindi, delle entrate erariali, in quanto gli avventori troveranno comunque un’offerta di gioco sempre sufficiente”.

Un ulteriore elemento di riflessione sugli interventi di razionalizzazione dell’offerta e una possibile riduzione della raccolta di gioco deriva anche dai dati registrati durante il periodo della pandemia, “che dimostrano una diversa allocazione delle abitudini dell’utenza e delle scelte dei giocatori, ma non una disaffezione derivante dalla riduzione delle occasioni di gioco”. Il gettito di competenza del 2021 è “cresciuto di circa il 9% rispetto a quello del 2020, anche se le attività di gioco sono state chiuse (ad eccezione dei giochi numerici e delle lotterie nonché del gioco a distanza) nei primi sei mesi dell’anno 2021”. A fronte di una riduzione del gettito erariale derivante da slot e vlt di circa il 22%, si è registrata “una forte crescita degli altri comparti (giochi numerici e totalizzatore + 34%, lotterie + 64%, lotto + 27%), anche se va considerata la forte componente fiscale relativa al gioco mediante apparecchi. Si può quindi affermare che la domanda di gioco è sostanzialmente rigida”.

“Riguardo alla previsione di caratteristiche minime che dovranno possedere le sale da gioco, l’obbligo di certificazione di ogni singolo apparecchio e del limite di utilizzo dei medesimi apparecchi, in previsione del graduale passaggio a modalità di gioco esclusivamente da remoto, occorre evidenziare che la certificazione degli apparecchi da gioco ed il passaggio a modalità di gioco da remoto (già previste da precedenti disposizioni sulle quali non sono state mosse eccezioni in ordine alla possibilità di minori entrate) sono finalizzate ad accrescere la sicurezza dei sistemi di gioco, per evitare frodi o abusi che, come noto, drenano risorse pubbliche, mediante l’evasione dei tributi. Risponde a tale esigenza – oltreché al contrasto del gioco illegale, in particolare, minorile e alla tutela dei soggetti più deboli – anche la previsione di caratteristiche minime che dovranno possedere le sale da gioco“.

La relazione sottolinea anche che se le misure del riordino “potrebbero comportare un ridimensionamento della filiera (anche se non è scontato che accada), detta circostanza presumibilmente accrescerebbe il valore delle concessioni in essere, in quanto i concessionari potrebbero aspirare a maggiori margini, per la diminuzione degli altri operatori di gioco. Per quanto attiene al valore delle concessioni, sulla scorta delle gare fini qui concluse si stima che il numero dei partecipanti sarà superiore al numero di concessioni messe a gara, con l’incremento (anziché la riduzione) delle somme offerte”.

Nella relazione si parla anche dei “diversi possibili approcci al fenomeno del gioco d’azzardo patologico, prevedendosi modalità differenti, in chiave di prevenzione e controllo dei rischi per i soggetti più deboli, dalla riduzione dei punti di gioco. Si fa riferimento, in particolare, sia alla prevista introduzione di meccanismi di autoesclusione dal gioco, alcuni dei quali richiamati come eventuali (“..anche sulla base di un registro nazionale al quale possono iscriversi i soggetti che chiedono di essere esclusi dalla partecipazione in qualsiasi forma ai giochi..”), sia ad eventuali interventi sulla riconduzione del gioco entro predeterminate fasce orarie, rispetto ai cui effetti, allo stato, non si possono esprimere valutazioni di carattere finanziario, in considerazione dell’assenza di previsioni normative di dettaglio, sulle quali occorrerà un confronto tecnico più approfondito, con l’apporto delle Amministrazioni, anche territoriali, in assenza del quale non è possibile, allo stato, plausibilmente effetti finanziari. Né, allo stato, è possibile valutare l’interazione tra le diverse Amministrazioni interessate, anche in relazione alla valutazione dell’esercizio delle attività e responsabilità che potranno, eventualmente, essere demandate loro dai decreti attuativi. Ciò premesso si dà atto che solo la verifica dei puntuali interventi che saranno effettuati attraverso i decreti legislativi, nel rispetto dei criteri e principi su indicati, consentirà le necessarie valutazioni sugli effetti finanziari rinvenienti dagli stessi”.

Per quanto riguarda l’obbligo di tracciabilità, per i concessionari, di tutti gli introiti derivanti dalla raccolta delle giocate e i compensi spettanti ai soggetti operanti nella propria rete di raccolta, “si ritiene che gli eventuali maggiori costi connessi a tali adempimenti non possano influire in senso depressivo rispetto al valore delle concessioni per l’esercizio dei giochi, con ripercussioni negative sull’introito atteso dalle gare per l’attribuzione delle stesse. Infatti, si tratta di adempimenti che gravano su molti soggetti, anche estranei al comparto dei giochi e costituiscono il completamento di adempimenti che già oggi fanno carico ai concessionari dei giochi. Inoltre, si osserva che le Gare per l’attribuzione delle concessioni richiedono requisiti bilancistici, finanziari e patrimoniali che implicano la presenza di soggetti a forte struttura con organizzazioni complesse, in grado di “assorbire” senza traumi adempimenti della specie”.

Non appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari i principi di delega sulla revisione della disciplina delle licenze di pubblica sicurezza, la revisione degli organismi di certificazione, del rafforzamento al contrasto al gioco illegale, la razionalizzazione del sistema sanzionatorio, i contratti proposti dai concessioni ai punti gioco, il contrasto alle infiltrazioni mafiose ed i casi di crisi irreversibile dei concessionari.

Sulla clausola volta ad assicurare la neutralità finanziaria e/o l’invarianza del gettito complessivo, senza incidere sui saldi e nel rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica, “non è possibile, allo stato e per la complessità della materia trattata valutare l’insorgenza di eventuali effetti finanziari, allo stato non quantificabili.

Nel caso in cui nuovi o maggiori oneri derivanti da un decreto legislativo non trovino compensazione nell’ambito dello stesso, il decreto è emanato solo successivamente all’entrata in vigore di un provvedimento legislativo che stanzi le occorrenti risorse finanziarie.

I suddetti schemi di decreti legislativi saranno trasmessi alle Camere e, pertanto, accompagnati dalle rispettive relazioni tecniche le quali forniranno la puntuale stima degli effetti finanziari delle disposizioni contenute nei decreti stessi, dai quali non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato”. sb/AGIMEG

https://www.agimeg.it/politica/legge-de ... ne-tecnica