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Scommesse e Ctd: respinte richieste risarcitorie di Stanleybet contro Guardia di Finanza
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Scommesse e Ctd: respinte richieste risarcitorie di Stanleybet contro Guardia di Finanza
Messaggioda teddybet » 27/07/2016 - 12:42
Scommesse e Ctd: respinte richieste risarcitorie di Stanleybet contro Guardia di Finanza
http://www.gioconews.it/scommesse/66-ge ... di-finanza
Con quattro recenti sentenze di tre diversi tribunali civili vengono respinte le richieste del bookmaker Stanleybet contro le Fiamme Gialle.
Guardia di Finanza batte Stanleybet 4 a 0. Se si fosse trattato di un match calcistico si sarebbe potuto riassumere con una formula di questo tipo. La questione, però, è molto più seria e relativa a un contenzioso avviato in sede civile dal bookmaker anglo-maltese nei confronti delle Fiamme Gialle, con il quale si chiedeva di dichiarare la “personale responsabilità per colpa grave” dei militari – autori di alcuni sequestri di centri di trasmissione dati collegati al bookmaker di Liverpool – e la condanna al risarcimento di tutti i danni provocati dalla loro azione ritenuta illegittima dalla società.
In effetti, l'infinito contenzioso portato avanti negli anni da Stanleybet nei confronti del sistema italiano per l'esercizio della raccolta di scommesse al di fuori della concessione, rappresenta una partita giocata a più riprese e su diversi campi - ossia tribunali – in sede civile, amministrativa o comunitaria. Questa volta però ad uscire con un risultato favorevole è lo Stato – rappresentato in questa sede dal corpo della Guardia di Finanza al centro delle accuse – che negli ultimi mesi ha ottenuto sentenze di assoluzione in quattro casi su quattro.
Dopo le recenti pronunce dei tribunali di Sassari (rispetto alle quali il bookmaker aveva annunciato il ricorso in appello lamentando una erronea interpretazione) e Cremona la più recente proviene da Taranto dove – come nei casi precedenti – il Tribunale in composizione monocratica (attraverso il presidente della terza sezione civile) ha respinto le richieste del bookmaker, condannandolo al pagamento delle spese di lite, quantificate in questo caso in 8mila euro oltre accessori.
LE MOTIVAZIONI – In particolare il tribunale ha ritenuto “chiaramente infondata” la richiesta della società, relativa all'azione dei militari da ritenere “illegittima e al limite del dolo per aver agito in modo discrezionale e incuranti delle proteste del gestore del centro trasmissione dati, che consegnava loro una memoria richiamante i precedenti giurisdizionali favorevoli alla Stanleybet”.
Secondo il collegio però, la tesi proposta dal bookmaker non tiene conto di alcune significative particolarità: “I convenuti, tutti graduati della GdF, non sono impiegati civili dello Stato ma militari, che in agivano in base alle direttive loro imposte dai superiori Comandi”. Non a caso gli stessi militari erano accompagnati nella loro azione da impiegati dei Monopoli di Stato, i quali sottoscrivevano anch'essi l'atto e partecipavano attivamente alle operazioni. Nel verbale, non a caso, vengono illustrate le ragioni dell'attività repressiva posta in essere, con ampi richiami alla normativa legislativa e regolamentare in materia (comprese le direttive emanate dalla Direzione generale dei Monopoli), non ché alla giurisprudenza della Cassazione e del Consiglio di Stato. Con lo stesso verbale ricevuto e convalidato dal Pubblico ministero di turno, circostanza 'maliziosamente omessa nella narrativa di citazione', si legge nella sentenza.
E ancora, secondo il tribunale, quindi, “appare evidente che l'operato dei militari non possa rientrare in ipotesi di colpa grave o addirittura dolo, avendo gli stessi agito, quali militari comandati in tal senso, in adempimento delle superiori direttive e nella fondata convinzione di agire secondo legge e non certo 'contra ius'”, ricevendo appunto la convalida del Pm di turno.
Il tribunale pugliese, inoltre, ritiene anche “irrilevante” il fatto che in numerosi altri casi il Tribunale del Riesame abbia annullato i sequestri effettuati in danno di gestori dei centri scommesse della società ricorrente, poiché, anzi, tale dato evidenzia che in altrettanti casi le forze dell'ordine si sarebbero comportate in modo analogo, agendo cioè su delega del Pm.
http://www.gioconews.it/scommesse/66-ge ... di-finanza
Con quattro recenti sentenze di tre diversi tribunali civili vengono respinte le richieste del bookmaker Stanleybet contro le Fiamme Gialle.
Guardia di Finanza batte Stanleybet 4 a 0. Se si fosse trattato di un match calcistico si sarebbe potuto riassumere con una formula di questo tipo. La questione, però, è molto più seria e relativa a un contenzioso avviato in sede civile dal bookmaker anglo-maltese nei confronti delle Fiamme Gialle, con il quale si chiedeva di dichiarare la “personale responsabilità per colpa grave” dei militari – autori di alcuni sequestri di centri di trasmissione dati collegati al bookmaker di Liverpool – e la condanna al risarcimento di tutti i danni provocati dalla loro azione ritenuta illegittima dalla società.
In effetti, l'infinito contenzioso portato avanti negli anni da Stanleybet nei confronti del sistema italiano per l'esercizio della raccolta di scommesse al di fuori della concessione, rappresenta una partita giocata a più riprese e su diversi campi - ossia tribunali – in sede civile, amministrativa o comunitaria. Questa volta però ad uscire con un risultato favorevole è lo Stato – rappresentato in questa sede dal corpo della Guardia di Finanza al centro delle accuse – che negli ultimi mesi ha ottenuto sentenze di assoluzione in quattro casi su quattro.
Dopo le recenti pronunce dei tribunali di Sassari (rispetto alle quali il bookmaker aveva annunciato il ricorso in appello lamentando una erronea interpretazione) e Cremona la più recente proviene da Taranto dove – come nei casi precedenti – il Tribunale in composizione monocratica (attraverso il presidente della terza sezione civile) ha respinto le richieste del bookmaker, condannandolo al pagamento delle spese di lite, quantificate in questo caso in 8mila euro oltre accessori.
LE MOTIVAZIONI – In particolare il tribunale ha ritenuto “chiaramente infondata” la richiesta della società, relativa all'azione dei militari da ritenere “illegittima e al limite del dolo per aver agito in modo discrezionale e incuranti delle proteste del gestore del centro trasmissione dati, che consegnava loro una memoria richiamante i precedenti giurisdizionali favorevoli alla Stanleybet”.
Secondo il collegio però, la tesi proposta dal bookmaker non tiene conto di alcune significative particolarità: “I convenuti, tutti graduati della GdF, non sono impiegati civili dello Stato ma militari, che in agivano in base alle direttive loro imposte dai superiori Comandi”. Non a caso gli stessi militari erano accompagnati nella loro azione da impiegati dei Monopoli di Stato, i quali sottoscrivevano anch'essi l'atto e partecipavano attivamente alle operazioni. Nel verbale, non a caso, vengono illustrate le ragioni dell'attività repressiva posta in essere, con ampi richiami alla normativa legislativa e regolamentare in materia (comprese le direttive emanate dalla Direzione generale dei Monopoli), non ché alla giurisprudenza della Cassazione e del Consiglio di Stato. Con lo stesso verbale ricevuto e convalidato dal Pubblico ministero di turno, circostanza 'maliziosamente omessa nella narrativa di citazione', si legge nella sentenza.
E ancora, secondo il tribunale, quindi, “appare evidente che l'operato dei militari non possa rientrare in ipotesi di colpa grave o addirittura dolo, avendo gli stessi agito, quali militari comandati in tal senso, in adempimento delle superiori direttive e nella fondata convinzione di agire secondo legge e non certo 'contra ius'”, ricevendo appunto la convalida del Pm di turno.
Il tribunale pugliese, inoltre, ritiene anche “irrilevante” il fatto che in numerosi altri casi il Tribunale del Riesame abbia annullato i sequestri effettuati in danno di gestori dei centri scommesse della società ricorrente, poiché, anzi, tale dato evidenzia che in altrettanti casi le forze dell'ordine si sarebbero comportate in modo analogo, agendo cioè su delega del Pm.
"La vittoria passa sempre dalle mani del compagno."
Re: Scommesse e Ctd: respinte richieste risarcitorie di Stanleybet contro Guardia di Finanza
Messaggioda NEBIROS » 27/07/2016 - 13:55
e va beh cosa vuoi ke sia...tanto come dice Mandrake...io e te ...dobbiamo sguazzare nelle acque della Stanley...poveraccio...siamo rimasti alla presentazione di..ipazia..
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Re: Scommesse e Ctd: respinte richieste risarcitorie di Stanleybet contro Guardia di Finanza
Messaggioda porfirio670 » 27/07/2016 - 22:07
teddybet ha scritto:Scommesse e Ctd: respinte richieste risarcitorie di Stanleybet contro Guardia di Finanza
http://www.gioconews.it/scommesse/66-ge ... di-finanza
Con quattro recenti sentenze di tre diversi tribunali civili vengono respinte le richieste del bookmaker Stanleybet contro le Fiamme Gialle.
Guardia di Finanza batte Stanleybet 4 a 0. Se si fosse trattato di un match calcistico si sarebbe potuto riassumere con una formula di questo tipo. La questione, però, è molto più seria e relativa a un contenzioso avviato in sede civile dal bookmaker anglo-maltese nei confronti delle Fiamme Gialle, con il quale si chiedeva di dichiarare la “personale responsabilità per colpa grave” dei militari – autori di alcuni sequestri di centri di trasmissione dati collegati al bookmaker di Liverpool – e la condanna al risarcimento di tutti i danni provocati dalla loro azione ritenuta illegittima dalla società.
In effetti, l'infinito contenzioso portato avanti negli anni da Stanleybet nei confronti del sistema italiano per l'esercizio della raccolta di scommesse al di fuori della concessione, rappresenta una partita giocata a più riprese e su diversi campi - ossia tribunali – in sede civile, amministrativa o comunitaria. Questa volta però ad uscire con un risultato favorevole è lo Stato – rappresentato in questa sede dal corpo della Guardia di Finanza al centro delle accuse – che negli ultimi mesi ha ottenuto sentenze di assoluzione in quattro casi su quattro.
Dopo le recenti pronunce dei tribunali di Sassari (rispetto alle quali il bookmaker aveva annunciato il ricorso in appello lamentando una erronea interpretazione) e Cremona la più recente proviene da Taranto dove – come nei casi precedenti – il Tribunale in composizione monocratica (attraverso il presidente della terza sezione civile) ha respinto le richieste del bookmaker, condannandolo al pagamento delle spese di lite, quantificate in questo caso in 8mila euro oltre accessori.
LE MOTIVAZIONI – In particolare il tribunale ha ritenuto “chiaramente infondata” la richiesta della società, relativa all'azione dei militari da ritenere “illegittima e al limite del dolo per aver agito in modo discrezionale e incuranti delle proteste del gestore del centro trasmissione dati, che consegnava loro una memoria richiamante i precedenti giurisdizionali favorevoli alla Stanleybet”.
Secondo il collegio però, la tesi proposta dal bookmaker non tiene conto di alcune significative particolarità: “I convenuti, tutti graduati della GdF, non sono impiegati civili dello Stato ma militari, che in agivano in base alle direttive loro imposte dai superiori Comandi”. Non a caso gli stessi militari erano accompagnati nella loro azione da impiegati dei Monopoli di Stato, i quali sottoscrivevano anch'essi l'atto e partecipavano attivamente alle operazioni. Nel verbale, non a caso, vengono illustrate le ragioni dell'attività repressiva posta in essere, con ampi richiami alla normativa legislativa e regolamentare in materia (comprese le direttive emanate dalla Direzione generale dei Monopoli), non ché alla giurisprudenza della Cassazione e del Consiglio di Stato. Con lo stesso verbale ricevuto e convalidato dal Pubblico ministero di turno, circostanza 'maliziosamente omessa nella narrativa di citazione', si legge nella sentenza.
E ancora, secondo il tribunale, quindi, “appare evidente che l'operato dei militari non possa rientrare in ipotesi di colpa grave o addirittura dolo, avendo gli stessi agito, quali militari comandati in tal senso, in adempimento delle superiori direttive e nella fondata convinzione di agire secondo legge e non certo 'contra ius'”, ricevendo appunto la convalida del Pm di turno.
Il tribunale pugliese, inoltre, ritiene anche “irrilevante” il fatto che in numerosi altri casi il Tribunale del Riesame abbia annullato i sequestri effettuati in danno di gestori dei centri scommesse della società ricorrente, poiché, anzi, tale dato evidenzia che in altrettanti casi le forze dell'ordine si sarebbero comportate in modo analogo, agendo cioè su delega del Pm.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Quello che dici è corretto, fino a quando c'è un mandato di un PM, ma quando fanno controlli di routine ed il titolare del centro fà presente la situazione discriminatoria della stanley e loro procedono comunque, a questo punto le responsabilità cambiano e ne rispondono personalmente, vedi ultima sentenza corte di giustizia europea ottenuta da stanley e capirete che presto se ne vedranno delle belle, sopratutto nei confronti dei funzionari dei monopoli che sono eventualmente presenti, così sembrerebbe, poi vediamo come si muoverà la Società, noi intanto ci mettiamo in finestra ed attendiamo le prossime mosse.
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Re: Scommesse e Ctd: respinte richieste risarcitorie di Stanleybet contro Guardia di Finanza
Messaggioda Gandalf il Mago » 27/07/2016 - 22:14
Scommesse, Stanleybet ad Agimeg: “Per l’operato dei funzionari pubblici coinvolti nei sequestri dei nostri ctd ricorreremo in appello”
27 luglio 2016 - 19:10
“Siamo solo al primo grado di giudizio e confidiamo che i prossimi passaggi legali dimostreranno la fondatezza della nostra posizione”. Questo in sintesi il pensiero espresso da fonti di Stanleybet interpellate da Agimeg. Le dichiarazioni fanno seguito ad alcune sentenze che hanno respinto la richiesta di risarcimento danni avanzata da Stanleybet contro alcuni militari della Guardia di Finanza che avevano proceduto al sequestro di ctd legati all’operatore di Liverpool. “E’ nostra opinione che diversi funzionari pubblici abbiano agito in imprudente violazione del giudicato della Corte di Giustizia e delle corti nazionali. Non ci preoccupano né i controlli, pienamente legittimi, né la segnalazione di un’ipotesi di reato alla magistratura competente. Ciò che è inconcepibile – fanno sapere da Liverpool – dopo 15 anni di giurisprudenza a favore di Stanleybet, è il fatto che i funzionari pubblici, oggetto della richiesta risarcitoria, abbiano proceduto al sequestro delle attrezzature, blocco dell’attività, gravissimi danni senza attivare la procedura per l’autorizzazione del magistrato. Queste saranno considerazioni di pregio per la sensibilità dei magistrati delle corti di appello e della Cassazione “. Insomma una nuova puntata della battaglia di Stanleybet e del sistema italiano di controllo sul gioco. rg/AGIMEG
http://www.agimeg.it/scommesse-stanleyb ... n-appello/
27 luglio 2016 - 19:10
“Siamo solo al primo grado di giudizio e confidiamo che i prossimi passaggi legali dimostreranno la fondatezza della nostra posizione”. Questo in sintesi il pensiero espresso da fonti di Stanleybet interpellate da Agimeg. Le dichiarazioni fanno seguito ad alcune sentenze che hanno respinto la richiesta di risarcimento danni avanzata da Stanleybet contro alcuni militari della Guardia di Finanza che avevano proceduto al sequestro di ctd legati all’operatore di Liverpool. “E’ nostra opinione che diversi funzionari pubblici abbiano agito in imprudente violazione del giudicato della Corte di Giustizia e delle corti nazionali. Non ci preoccupano né i controlli, pienamente legittimi, né la segnalazione di un’ipotesi di reato alla magistratura competente. Ciò che è inconcepibile – fanno sapere da Liverpool – dopo 15 anni di giurisprudenza a favore di Stanleybet, è il fatto che i funzionari pubblici, oggetto della richiesta risarcitoria, abbiano proceduto al sequestro delle attrezzature, blocco dell’attività, gravissimi danni senza attivare la procedura per l’autorizzazione del magistrato. Queste saranno considerazioni di pregio per la sensibilità dei magistrati delle corti di appello e della Cassazione “. Insomma una nuova puntata della battaglia di Stanleybet e del sistema italiano di controllo sul gioco. rg/AGIMEG
http://www.agimeg.it/scommesse-stanleyb ... n-appello/
La Magia. L'arte di dominare le energie e le leggi della natura con la forza volitiva del pensiero.
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Re: Scommesse e Ctd: respinte richieste risarcitorie di Stanleybet contro Guardia di Finanza
Messaggioda Gandalf il Mago » 28/07/2016 - 10:58
Decisioni negative sulle richieste di risarcimento ai Funzionari della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato: la Stanley ricorre in appello e chiederà in tutti i giudizi la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia
28 luglio 2016 - 10:43
Come anticipato ieri da Agimeg, la Stanleybet si prepara ad affrontare un’altra battaglia contro il sistema italiano di controllo sul gioco. Si legge in un comunicato dell’operatore di Liverpool: “In merito alle note di Agenzia riguardanti decisioni di Tribunali che non accolgono le richieste risarcitorie di Stanley la compagnia intende precisare quanto segue. Si tratta di fattispecie ben precise, cioè di Funzionari della guardia di Finanza e della Polizia di Stato che: 1) Hanno operato di propria iniziativa sequestri per art. 4 legge 401 senza provvedimento di un Magistrato. 2) Erano stati formalmente avvertiti che il centro era stato già indagato per gli stessi fatti e le medesime imputazioni, che aveva già subito un sequestro, poi annullato dalla Magistratura, con disapplicazione della normativa italiana. 3) In alcuni casi, addirittura, gli agenti avevano eseguito un secondo sequestro di iniziativa laddove loro stessi avevano dovuto riconsegnare le attrezzature per l’annullamento del precedente sequestro da loro stessi eseguito. 4) Hanno effettuato sequestri che per legge non sono obbligatori per quel tipo di ipotesi di reato, ma lasciati alla discrezione del funzionario che procede. 5) Hanno omesso di disapplicare la normativa interna nonostante, in forza della costante giurisprudenza sul caso Stanley, tale disapplicazione risultasse manifestatamente doverosa. Sul punto si rileva l’assoluta erroneità di una delle sentenze laddove si sostiene che la disapplicazione della normativa spetta solo al Giudice. Nulla di più infondato! Secondo costante giurisprudenza della Corte di Giustizia, pienamente applicabile in Italia, la disapplicazione delle norme che confliggono con il diritto dell’Unione spetta non solo ai giudici ma anche a tutti i soggetti pubblici degli Stati membri, ivi compresi gli organi e funzionari della pubblica amministrazione. 6) A fronte della complessità del ‘caso Stanley’, in considerazione della giurisprudenza nazionale e comunitaria esistente in materia (ben conosciuta dai funzionari perché trasmessa durante le operazioni di sequestro), l’operatore interveniente avrebbe dovuto limitarsi alla trasmissione di una notizia di reato all’autorita’ giudiziaria”. Prosegue ancora la nota: “E’ interessante a questo proposito la posizione del Giudice di Cremona che, dopo aver riconosciuto che da parte di Stanleybet c’è stata la volonta’ di “limitare gli eventuali effetti di tipo ‘intimidatorio’ riconducibili all’azione“ ha chiarito che “gli agenti della Guardia di Finanza impegnati, nel caso concreto, nell’esercizio delle proprie attività istituzionali non incorrono in condotta colpevole per il fatto di avere ravvisato la sussistenza di una fattispecie illecita….” Ma non è di questo che si duole la Stanley! Che riconosce il diritto di segnalare all’autorità giudiziaria la notizia di reato. Il problema è la clamorosa imprudenza del funzionario che sequestra le attrezzature e danneggia gravemente la Stanley ed il centro. Perdita di clientela, sfiducia sulla prosecuzione dell’attività, etc. E tutto cio’ non essendone obbligato per legge ed essendo stato avvertito della esistenza di una giurisprudenza nazionale e comunitaria perfettamente conforme alla disapplicazione della sanzione penale. Insomma se l’agente sa che il centro verrà poi riaperto dal tribunale non è sufficiente segnalare la notizia di reato? Perché chiuderlo per la seconda o terza volta? E’ possibile che non ci siano rimedi contro gli “eccessi”, contro la “colpa” degli agenti?”. Prosegue la nota: “La Stanley intende dimostrare che l’Italia è un paese civile ove i cittadini devono sentirsi tutelati anche laddove vi siano dei funzionari dello Stato che non rispettano la legge e la giurisprudenza nazionale e comunitaria. 7) Secondo il Giudice di Taranto rafforzerebbe la posizione dei militari il fatto che il PM abbia immediatamente convalidato il sequestro. Chiunque conosce un minimo di procedura sa che la convalida in un caso del genere è quasi automatica, sa che nella stragrande maggioranza dei casi si utilizza un prestampato e che il primo giudice che esamina questo tipo di fattispecie è il pubblico ministero di turno che non coinciderà con il titolare del procedimento e si limiterà ad un esame sommario del caso e a convalidare solo per evitare che il sequestro decada entro le 48 ore successive. Quindi per reati di questo tipo la convalida e’ quasi un atto dovuto, privo di alcun significato sostanziale. Secondo la sentenza di Taranto “E’ irrilevante la circostanza che altro Pubblico Ministero successivamente abbia disposto il dissequestro del centro”. Viene allora la tentazione di chiedere al Giudice: anche se il centro era già stato chiuso e il funzionario pubblico aveva effettuato lui stesso la precedente chiusura e riapertura? Riteniamo del tutto infondato che i funzionari in discorso abbiano agito, come riferisce la sentenza, “nella fondata convinzione di agire secondo legge”, tutt’altro: secondo la Stanley, che intende dimostrarlo nelle fasi di appello, questi funzionari erano consapevoli di tutto, sia del caso Stanley che della giurisprudenza: quindi hanno violato la legge. 9) Secondo il giudice di Taranto poco importa il precedente di Ostia, che aveva dato ragione alla Stanley e confermato la colpa grave dei funzionari della Polizia di Stato: si tratterebbe di agenti della Polizia di Stato che sono dipendenti civili dello Stato e non militari, come i funzionari della Guardia di Finanza coinvolti nel caso di Taranto. La storia ci ha dato esempi tragici, e l’Italia ne sa qualcosa, in cui Militari si sono trincerati dietro l’esigenza di obbedire agli ordini per giustificare il loro comportamento. Ma, quella volta, i Tribunali Italiani li hanno condannati. Certo erano cose ben piu’ gravi, ma il principio è lo stesso. 10) Noi riteniamo che sia disonorevole che i centri Stanley continuino ad essere chiusi di iniziativa da parte dei funzionari della Guardia di Finanza o della Polizia di Stato o di chiunque altro, senza un provvedimento del Magistrato, soprattutto laddove il centro abbia gia’ subito un procedimento e ottenuto la riapertura da un precedente giudizio del tribunale. Come si fa a non valutare il giudicato del precedente sequestro? Come si fa a non considerare e applicare il giudicato delle Corti Europee e Nazionali. Quando abbiamo deciso di avviare queste azioni per il riconoscimento della colpa grave degli agenti, sapevamo bene che il giudizio di primo grado si svolgeva di fronte a tribunali della stessa sede dove normalmente svolgono la loro attività. Sapevamo che era ed è ben difficile avere ascolto in quella sede”. La nota conclude: “Siamo ben convinti della correttezza della nostra posizione e del l’esigenza di fare chiarezza e di ottenere giustizia. Siamo certi che i successivi gradi di giudizio consentiranno una analisi nel merito di ciascun caso più’ oculata e approfondita, più competente e distaccata. Siamo convinti che la sentenza di Ostia che riconosce la colpa grave dei Funzionari Pubblici, non impugnata, passata in giudicato, costituisce un precedente chiaro, preciso e insormontabile, Siamo convinti che anche in Italia deve vincere la giustizia e la certezza del diritto e che quindi anche i Funzionari della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza devono essere uguali agli altri cittadini di fronte alla legge”. cdn/AGIMEG
http://www.agimeg.it/decisioni-negative ... -degli-at/
28 luglio 2016 - 10:43
Come anticipato ieri da Agimeg, la Stanleybet si prepara ad affrontare un’altra battaglia contro il sistema italiano di controllo sul gioco. Si legge in un comunicato dell’operatore di Liverpool: “In merito alle note di Agenzia riguardanti decisioni di Tribunali che non accolgono le richieste risarcitorie di Stanley la compagnia intende precisare quanto segue. Si tratta di fattispecie ben precise, cioè di Funzionari della guardia di Finanza e della Polizia di Stato che: 1) Hanno operato di propria iniziativa sequestri per art. 4 legge 401 senza provvedimento di un Magistrato. 2) Erano stati formalmente avvertiti che il centro era stato già indagato per gli stessi fatti e le medesime imputazioni, che aveva già subito un sequestro, poi annullato dalla Magistratura, con disapplicazione della normativa italiana. 3) In alcuni casi, addirittura, gli agenti avevano eseguito un secondo sequestro di iniziativa laddove loro stessi avevano dovuto riconsegnare le attrezzature per l’annullamento del precedente sequestro da loro stessi eseguito. 4) Hanno effettuato sequestri che per legge non sono obbligatori per quel tipo di ipotesi di reato, ma lasciati alla discrezione del funzionario che procede. 5) Hanno omesso di disapplicare la normativa interna nonostante, in forza della costante giurisprudenza sul caso Stanley, tale disapplicazione risultasse manifestatamente doverosa. Sul punto si rileva l’assoluta erroneità di una delle sentenze laddove si sostiene che la disapplicazione della normativa spetta solo al Giudice. Nulla di più infondato! Secondo costante giurisprudenza della Corte di Giustizia, pienamente applicabile in Italia, la disapplicazione delle norme che confliggono con il diritto dell’Unione spetta non solo ai giudici ma anche a tutti i soggetti pubblici degli Stati membri, ivi compresi gli organi e funzionari della pubblica amministrazione. 6) A fronte della complessità del ‘caso Stanley’, in considerazione della giurisprudenza nazionale e comunitaria esistente in materia (ben conosciuta dai funzionari perché trasmessa durante le operazioni di sequestro), l’operatore interveniente avrebbe dovuto limitarsi alla trasmissione di una notizia di reato all’autorita’ giudiziaria”. Prosegue ancora la nota: “E’ interessante a questo proposito la posizione del Giudice di Cremona che, dopo aver riconosciuto che da parte di Stanleybet c’è stata la volonta’ di “limitare gli eventuali effetti di tipo ‘intimidatorio’ riconducibili all’azione“ ha chiarito che “gli agenti della Guardia di Finanza impegnati, nel caso concreto, nell’esercizio delle proprie attività istituzionali non incorrono in condotta colpevole per il fatto di avere ravvisato la sussistenza di una fattispecie illecita….” Ma non è di questo che si duole la Stanley! Che riconosce il diritto di segnalare all’autorità giudiziaria la notizia di reato. Il problema è la clamorosa imprudenza del funzionario che sequestra le attrezzature e danneggia gravemente la Stanley ed il centro. Perdita di clientela, sfiducia sulla prosecuzione dell’attività, etc. E tutto cio’ non essendone obbligato per legge ed essendo stato avvertito della esistenza di una giurisprudenza nazionale e comunitaria perfettamente conforme alla disapplicazione della sanzione penale. Insomma se l’agente sa che il centro verrà poi riaperto dal tribunale non è sufficiente segnalare la notizia di reato? Perché chiuderlo per la seconda o terza volta? E’ possibile che non ci siano rimedi contro gli “eccessi”, contro la “colpa” degli agenti?”. Prosegue la nota: “La Stanley intende dimostrare che l’Italia è un paese civile ove i cittadini devono sentirsi tutelati anche laddove vi siano dei funzionari dello Stato che non rispettano la legge e la giurisprudenza nazionale e comunitaria. 7) Secondo il Giudice di Taranto rafforzerebbe la posizione dei militari il fatto che il PM abbia immediatamente convalidato il sequestro. Chiunque conosce un minimo di procedura sa che la convalida in un caso del genere è quasi automatica, sa che nella stragrande maggioranza dei casi si utilizza un prestampato e che il primo giudice che esamina questo tipo di fattispecie è il pubblico ministero di turno che non coinciderà con il titolare del procedimento e si limiterà ad un esame sommario del caso e a convalidare solo per evitare che il sequestro decada entro le 48 ore successive. Quindi per reati di questo tipo la convalida e’ quasi un atto dovuto, privo di alcun significato sostanziale. Secondo la sentenza di Taranto “E’ irrilevante la circostanza che altro Pubblico Ministero successivamente abbia disposto il dissequestro del centro”. Viene allora la tentazione di chiedere al Giudice: anche se il centro era già stato chiuso e il funzionario pubblico aveva effettuato lui stesso la precedente chiusura e riapertura? Riteniamo del tutto infondato che i funzionari in discorso abbiano agito, come riferisce la sentenza, “nella fondata convinzione di agire secondo legge”, tutt’altro: secondo la Stanley, che intende dimostrarlo nelle fasi di appello, questi funzionari erano consapevoli di tutto, sia del caso Stanley che della giurisprudenza: quindi hanno violato la legge. 9) Secondo il giudice di Taranto poco importa il precedente di Ostia, che aveva dato ragione alla Stanley e confermato la colpa grave dei funzionari della Polizia di Stato: si tratterebbe di agenti della Polizia di Stato che sono dipendenti civili dello Stato e non militari, come i funzionari della Guardia di Finanza coinvolti nel caso di Taranto. La storia ci ha dato esempi tragici, e l’Italia ne sa qualcosa, in cui Militari si sono trincerati dietro l’esigenza di obbedire agli ordini per giustificare il loro comportamento. Ma, quella volta, i Tribunali Italiani li hanno condannati. Certo erano cose ben piu’ gravi, ma il principio è lo stesso. 10) Noi riteniamo che sia disonorevole che i centri Stanley continuino ad essere chiusi di iniziativa da parte dei funzionari della Guardia di Finanza o della Polizia di Stato o di chiunque altro, senza un provvedimento del Magistrato, soprattutto laddove il centro abbia gia’ subito un procedimento e ottenuto la riapertura da un precedente giudizio del tribunale. Come si fa a non valutare il giudicato del precedente sequestro? Come si fa a non considerare e applicare il giudicato delle Corti Europee e Nazionali. Quando abbiamo deciso di avviare queste azioni per il riconoscimento della colpa grave degli agenti, sapevamo bene che il giudizio di primo grado si svolgeva di fronte a tribunali della stessa sede dove normalmente svolgono la loro attività. Sapevamo che era ed è ben difficile avere ascolto in quella sede”. La nota conclude: “Siamo ben convinti della correttezza della nostra posizione e del l’esigenza di fare chiarezza e di ottenere giustizia. Siamo certi che i successivi gradi di giudizio consentiranno una analisi nel merito di ciascun caso più’ oculata e approfondita, più competente e distaccata. Siamo convinti che la sentenza di Ostia che riconosce la colpa grave dei Funzionari Pubblici, non impugnata, passata in giudicato, costituisce un precedente chiaro, preciso e insormontabile, Siamo convinti che anche in Italia deve vincere la giustizia e la certezza del diritto e che quindi anche i Funzionari della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza devono essere uguali agli altri cittadini di fronte alla legge”. cdn/AGIMEG
http://www.agimeg.it/decisioni-negative ... -degli-at/
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