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CTD legale
Messaggioda kaka22tia » 20/02/2017 - 18:21
sono intenzionato ad aprire un ctd nei pressi del mio paese. 1 cosa su cui non transigo è la legalità e non voglio rischiare di pagare multe o addirittura di avere problemi con la legge in generale. Dopo aver letto molte discussioni in questo Forum non sono ancora riuscito a dare una risposta alla mia domanda principale. Esiste un ctd che consenta ai clienti di giocare le schedine da un pc all'interno del locale, senza aver creato conto gioco, che sia LEGALE al 100%? Da quello che ho capito io no. Un cliente deve crearsi un conto gioco e accedere col suo conto gioco per essere nella legalità? Mi togliete un pò di dubbi su queste questioni e su cosa è possibile fare e cosa no.
Ringrazio chiunque possa fornirmi qualche elemento utile.
Mattia
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Re: CTD legale
Messaggioda scommettitore siracusano » 21/02/2017 - 13:07
kaka22tia ha scritto:Buonasera a tutti,
sono intenzionato ad aprire un ctd nei pressi del mio paese. 1 cosa su cui non transigo è la legalità e non voglio rischiare di pagare multe o addirittura di avere problemi con la legge in generale. Dopo aver letto molte discussioni in questo Forum non sono ancora riuscito a dare una risposta alla mia domanda principale. Esiste un ctd che consenta ai clienti di giocare le schedine da un pc all'interno del locale, senza aver creato conto gioco, che sia LEGALE al 100%? Da quello che ho capito io no. Un cliente deve crearsi un conto gioco e accedere col suo conto gioco per essere nella legalità? Mi togliete un pò di dubbi su queste questioni e su cosa è possibile fare e cosa no.
Ringrazio chiunque possa fornirmi qualche elemento utile.
Mattia
I CTD (Centri Trasmissione dati) non sono previsti nalle attuali normative su giochi e scommesse, quindi in teoria dovrebbero essere TUTTI ILLEGALI.
Tuttavia alcuni bookmakers sono stati discriminati nel partecipare al Bando Monti, e quindi la Corte di Giustizia Europea ha invitato i tribunali italiani a prenderne atto, e a consentire la loro attività, quando accertando le condizioni, lo ritenessero opportuno (Qualcuno li ha chiamati DIVERSAMENTE LEGALI).
Tra i bookmakers sicuramente discriminati ci sono la Stanleybet e la Bet1128, con moltissime sentenze favorevoli in cassazione. Per gli altri book si deve vedere caso per caso.
Altra cosa è un CONTO GIOCO, con cui non si può giocare in un locale pubblico tramite apparecchiature fornite dal gestore, ma si può giocare solo da casa; o fuori casa con proprie apparecchiature (tablet e smartphone).
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Re: CTD legale
Messaggioda peppebetting » 23/02/2017 - 10:56
mi permetto di sottolineare anche la novità legislativa italiana che dal 2015 è in vigore, che autorizza Betn1 ed i suo affiliati ad operare legalmente non solo sulle palesi e riconosciute discriminazioni dei vari Bandi di gara per l'aggiudicazione delle Concessioni italiane ma anche sull'applicazione della normativa italiana della legge 190/2014.
Tutti i tribunali chiamati a giudicare hanno confermato la liceità penale ed amministrativa/fiscale del centro affiliato Betn1 e della Società, non DISAPPLICANDO la norma interna (perchè discirminatoria) a favore dei dettami del CGE ma APPLICANDO la legge italiana che autorizza tale attività.
Ciao
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Punto 55 Sentenza Gambelli
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Re: CTD legale
Messaggioda scommettitore siracusano » 23/02/2017 - 11:43
peppebetting ha scritto:Ciao,
mi permetto di sottolineare anche la novità legislativa italiana che dal 2015 è in vigore, che autorizza Betn1 ed i suo affiliati ad operare legalmente non solo sulle palesi e riconosciute discriminazioni dei vari Bandi di gara per l'aggiudicazione delle Concessioni italiane ma anche sull'applicazione della normativa italiana della legge 190/2014.
Tutti i tribunali chiamati a giudicare hanno confermato la liceità penale ed amministrativa/fiscale del centro affiliato Betn1 e della Società, non DISAPPLICANDO la norma interna (perchè discirminatoria) a favore dei dettami del CGE ma APPLICANDO la legge italiana che autorizza tale attività.
Ciao
Ricordo questo articolo di Jamma:
https://www.jamma.tv/diritto/scommesse- ... tica-90455
Scommesse. Consiglio di Stato su ricorso straordinario : “Necessaria concessione anche per raccolta telematica”
15 novembre 2016 - 12:18
(Jamma) Il Consiglio di Stato, su richiesta del Ministero degli Interni, ha espresso il parere sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dalla società Sogno di Tolosa Ltd contro il Ministero dell’Interno – Questura di Potenza, avverso diniego d’autorizzazione all’espletamento d’intermediazione telematica nel settore della raccolta di scommesse.
Con ricorso straordinario, recante anche istanza cautelare, notificato il 16 marzo 2016 (data di spedizione) la società Sogno di Tolosa Ltd (Bookmaker con sede in Malta), il signor Alan Attard (legale rappresentante pro tempore della suddetta società), il signor Arleo Gerardo (in qualità di titolare d’omonima impresa individuale, “sportello virtuale” affiliato alla suddetta società Sogno di Tolosa) hanno impugnato le determinazioni ministeriali di rigetto dell’istanza presentata dal signor Arleo per ottenere il rilascio di autorizzazione di pubblica sicurezza per l’esercizio dell’attività di “intermediazione telematica” nel settore delle scommesse.
La Sezione consultiva condivide, anche ai fini di una definitiva pronuncia sul presente ricorso straordinario, gli assunti resi in sede cautelare dalla Sezione giuridizionale.
In particolare il Consiglio di Stato – Sezione Terza, con ordinanza n. 5565/2014, resa su appello cautelare avverso ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria n. 298/2014, ha avuto modo di rilevare, tra l’altro:
– la necessità della previa concessione, rispetto all’autorizzazione di pubblica sicurezza, anche per l’intermediatore della raccolta telematica del gioco, affinché questo sia lecito;
– che il sistema concessorio-autorizzativo imposto dall’ordinamento nazionale non è in contrasto con quello dell’Unione europea, come più volte ha confermato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione.
Di seguito il testo integrale del parere
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 21 settembre 2016
NUMERO AFFARE 01295/2016
OGGETTO:
Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dalla società Sogno di Tolosa Ltd, dal signor Alan Attard (legale rappresentante pro tempore della suddetta società) e dal signor Arleo Gerardo contro il Ministero dell’Interno – Questura di Potenza, avverso diniego d’autorizzazione all’espletamento d’intermediazione telematica nel settore della raccolta di scommesse.
LA SEZIONE
Vista la relazione con la quale il Ministero dell’interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.
Premesso:
Con ricorso straordinario, recante anche istanza cautelare, notificato il 16 marzo 2016 (data di spedizione) la società Sogno di Tolosa Ltd (Bookmaker con sede in Malta), il signor Alan Attard (legale rappresentante pro tempore della suddetta società), il signor Arleo Gerardo (in qualità di titolare d’omonima impresa individuale, “sportello virtuale” affiliato alla suddetta società Sogno di Tolosa) hanno impugnato le determinazioni ministeriali di rigetto dell’istanza presentata dal signor Arleo per ottenere il rilascio di autorizzazione di pubblica sicurezza per l’esercizio dell’attività di “intermediazione telematica” nel settore delle scommesse.
Segnatamente sono impugnati; 1) il provvedimento della Prefettura di Potenza prot. n. 0049553 del 5 novembre 2015, notificato al signor Arleo il 17 novembre 2015 – che ha respinto il ricorso gerarchico Arleo avverso il provvedimento della Questura di Potenza prot. n.81/15/Cat. 11E/Div. P.A.S.I. del 27 agosto 2015 che aveva a sua volta respinto l’istanza presentata dal signor Arleo in qualità di titolare della omonima impresa individuale per ottenere il rilascio di autorizzazione di pubblica sicurezza per l’esercizio dell’attività di “intermediazione telematica” nel settore delle scommesse; 2) il citato provvedimento questorile di rigetto prot. n.81/15/Cat. 11E/Div. P.A.S.I. del 27 agosto 2015.
Il diniego questorile, confermato dal prefetto nella decisione sul ricorso gerarchico, è stato preceduto da preavviso di rigetto cui il ricorrente Arleo ha fornito controdeduzioni; ed è fondato – richiamando la normativa comunitaria e nazionale (in particolare, con riferimento alla normativa nazionale, gli articoli 88 e 11 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), pronunce della Corte di giustizia europea, della giustizia amministrativa italiana e le circolari ministeriali in materia – sulle seguenti considerazioni:
1) assenza di documentazione necessaria, nonostante fosse stata richiesta (concessione o autorizzazione governativa al signor Arleo Gerardo e/o alla società Sogno di Tolosa; l’autorizzazione rilasciata dalle autorità maltesi alla società Sogno di Tolosa; generalità dell’amministratore della suddetta società; generalità di entrambi i contraenti dell’accordo intercorso tra la società Sogno di Tolosa e il richiedente signor Arleo Gerardo; tipologie di scommesse oggetto dell’incarico ricevuto; concrete modalità con cui avrebbe dovuto svolgersi il servizio; certificato di agibilità e conformità alla loro destinazione d’uso dei locali indicati dal signor Arleo Gerardo);
2) la licenza per l’esercizio delle scommesse, in base alla normativa vigente, può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse; nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione/autorizzazione.
Il ricorso reca sei ordini di censure.
Il Ministero riferente ha espresso l’avviso che il ricorso debba essere respinto.
Considerato:
La ricorrente società Sogno di Tolosa risulta aver proposto avverso provvedimenti analoghi a quelli oggetto del presente ricorso straordinario numerosi altri ricorsi giurisdizionali respinti in sede cautelare, anche in appello, e anche con ordinanze recanti adeguata motivazione sui profili di merito dei relativi ricorsi.
In particolare questo Consiglio di Stato – Sezione Terza, con ordinanza n. 5565/2014, resa su appello cautelare avverso ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria n. 298/2014, ha avuto modo di rilevare, tra l’altro:
– la necessità della previa concessione, rispetto all’autorizzazione di pubblica sicurezza, anche per l’intermediatore della raccolta telematica del gioco, affinché questo sia lecito;
– che il sistema concessorio-autorizzativo imposto dall’ordinamento nazionale non è in contrasto con quello dell’Unione europea, come più volte ha confermato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione.
Questa Sezione consultiva condivide, anche ai fini di una definitiva pronuncia sul presente ricorso straordinario, gli assunti resi in sede cautelare dalla Sezione giuridizionale.
Né, con riferimento alle ulteriori censure del presente ricorso, i provvedimenti impugnati, adeguatamente motivati e rispettosi, come sopra esposto, della partecipazione procedimentale degli istanti, risultano viziati da difetto di motivazione, di istruttoria e di garanzie procedimentali.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giancarlo Luttazi Mario Luigi Torsello
IL SEGRETARIO
Maria Cristina Manuppelli
_________________
Quante volte devo ripetere in questo forum che una assoluzione penale non significa che la BetN1 sia in regola?
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Re: CTD legale
Messaggioda peppebetting » 28/02/2017 - 10:58
quanto da te postato fa riferimento al rilascio del 88 tulps che tecnicamente non può essere rilasciato a chi non ha Concessione. Per semplificare il concetto e visto che tu hai sempre asserito che Stanleybet ha diritto di operare visto la sua discriminazione riconosciuta dai giudici della CGE, anche i centri Stanley non hanno l'art. 88 tulps poichè non possessore di Concessione.
Quindi la sentenza che hai ricordato non significa che chi lavora con Betn1 non può esercitare anzi, anche se ti sembrerà incredibile, conferma la tesi legale/giuridica del Bookmaker.
A conferma di quanto ti sto dicendo ricordo anche questi post:
https://www.agimeg.it/scommesse-avv-par ... -le-tasse/
https://www.agimeg.it/scommesse-betn1-b ... se-italia/
Le leggi dovrebbero essere chiare, trasparenti e non discriminatorie e in questi ultimi 20 anni è stato confermato da tutti i giudici di ogni aspetto della giurisprudenza che il sistema concessorio italiano è stato ed è discriminatorio e la proroga delle Concessioni attuali ne è l'ennesima conferma visto che non è stata legittimata da nessuna norma primaria e limita l'accesso al suo possesso per chiunque ne abbia l'intenzione ( il nuovo bando non doveva essere pubblicato entro giugno 2016? Sono passati 8 mesi!!!).
In ultimo ti copio quanto sentennziato dalla cassazione su un caso SKS365 sanato che operava in assenza del 88 tupls perchè in attesa del rilascio tardivo del questore:
Inoltre, “quanto all’autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S., il Ministero dell’Interno ha chiarito con la circolare del 27.1.2015, in atti, che il procedimento di regolarizzazione di cui all’art. 1, commi 643, 644 e 645, L. 190/14...............
E' importante sottolineare che la cassazione conferma anche la regolarizzazione dei centri che operano ai sensi dell'art. 1 comma 644 della L.190/14, Legge che tutti i centri Betn1 applicano al momento della loro attivazione.
Ciao
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Re: CTD legale
Messaggioda scommettitore siracusano » 28/02/2017 - 11:19
peppebetting ha scritto:Ciao Scommettitore,
quanto da te postato fa riferimento al rilascio del 88 tulps che tecnicamente non può essere rilasciato a chi non ha Concessione. Per semplificare il concetto e visto che tu hai sempre asserito che Stanleybet ha diritto di operare visto la sua discriminazione riconosciuta dai giudici della CGE, anche i centri Stanley non hanno l'art. 88 tulps poichè non possessore di Concessione.
Quindi la sentenza che hai ricordato non significa che chi lavora con Betn1 non può esercitare anzi, anche se ti sembrerà incredibile, conferma la tesi legale/giuridica del Bookmaker.
A conferma di quanto ti sto dicendo ricordo anche questi post:
https://www.agimeg.it/scommesse-avv-par ... -le-tasse/
https://www.agimeg.it/scommesse-betn1-b ... se-italia/
Le leggi dovrebbero essere chiare, trasparenti e non discriminatorie e in questi ultimi 20 anni è stato confermato da tutti i giudici di ogni aspetto della giurisprudenza che il sistema concessorio italiano è stato ed è discriminatorio e la proroga delle Concessioni attuali ne è l'ennesima conferma visto che non è stata legittimata da nessuna norma primaria e limita l'accesso al suo possesso per chiunque ne abbia l'intenzione ( il nuovo bando non doveva essere pubblicato entro giugno 2016? Sono passati 8 mesi!!!).
In ultimo ti copio quanto sentennziato dalla cassazione su un caso SKS365 sanato che operava in assenza del 88 tupls perchè in attesa del rilascio tardivo del questore:
Inoltre, “quanto all’autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S., il Ministero dell’Interno ha chiarito con la circolare del 27.1.2015, in atti, che il procedimento di regolarizzazione di cui all’art. 1, commi 643, 644 e 645, L. 190/14...............
E' importante sottolineare che la cassazione conferma anche la regolarizzazione dei centri che operano ai sensi dell'art. 1 comma 644 della L.190/14, Legge che tutti i centri Betn1 applicano al momento della loro attivazione.
Ciao
Capisco che è un vostro vizio arrampicarvi sugli specchi e riportare dichiarazioni del Vostro legale su giornali ON LINE, senza contraddittorio; ma non fanno testo
Si può essere assolti per tanti motivi da un'accusa di reato penale, ma questo non significa che si possa operare in Italia senza CONCESSIONE AAMS o senza essere discriminati da un Bando di Scommesse Sportive.
PUNTO. Lo ha stabilito la Corte di giustizia Europea e non il sottoscritto. insistere su questo è fare DISINFORMAZIONE.
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Re: CTD legale
Messaggioda scommettitore siracusano » 28/02/2017 - 11:25
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Re: CTD legale
Messaggioda peppebetting » 01/03/2017 - 12:16
non capisco come riesci a indicare come DISINFORMATORE chi non condivide il tuo pensiero.
Ma a questo punto mi arrendo. Non vi è più sordo di chi non vuol sentire.
Sarebbe opportuno INFORMARE su come si è riusciti a prorogare le Concessioni esistenti e se tale circostanza sia LEGALE oltre che inquinare la libera concorrenza del mercato.
Riesci ad infornare qual'è la differenza tra sanatoria e regolarizzazione e perchè la Cassazione fa rientrare tra i soggetti che rientrano nella regolarizzazione sia coloro che fanno parte del comma 643 che coloro che rientrano nel comma 644?
Cassazione SKS365 di qualche giorno fa:
Inoltre, “quanto all’autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S., il Ministero dell’Interno ha chiarito con la circolare del 27.1.2015, in atti, che il procedimento di regolarizzazione di cui all’art. 1, commi 643, 644 e 645, L. 190/14...............
Inoltre quando posti :
Si può essere assolti per tanti motivi da un'accusa di reato penale, ma questo non significa che si possa operare in Italia senza CONCESSIONE AAMS o senza essere discriminati da un Bando di Scommesse Sportive.
PUNTO. Lo ha stabilito la Corte di giustizia Europea e non il sottoscritto. insistere su questo è fare DISINFORMAZIONE. ,
Il tuo discorso è evidentemente limitativo e forviante per chi legge poichè è solo un concetto all'interno di un discorso molto piu' ampio che si conclude cosi:
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
1) Gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una
normativa nazionale che imponga alle società interessate a esercitare attività
collegate ai giochi d’azzardo l’obbligo di ottenere un’autorizzazione di polizia, in
aggiunta a una concessione rilasciata dallo Stato al fine di esercitare simili attività,
e che limiti il rilascio di una siffatta autorizzazione segnatamente ai richiedenti che
già sono in possesso di una simile concessione.
2) Gli articoli 43 CE e 49 CE, nonché i principi di parità di trattamento e di effettività,
devono essere interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro che abbia
escluso, in violazione del diritto dell’Unione, una categoria di operatori
dall’attribuzione di concessioni per l’esercizio di un’attività economica e che cerchi
di rimediare a tale violazione mettendo a concorso un numero rilevante di nuove
concessioni protegga le posizioni commerciali acquisite dagli operatori esistenti
prevedendo, in particolare, determinate distanze minime tra gli esercizi dei nuovi
concessionari e quelli di tali operatori esistenti.
Risulta dagli articoli 43 CE e 49 CE, dal principio di parità di trattamento,
dall’obbligo di trasparenza, nonché dal principio di certezza del diritto che le
condizioni e le modalità di una gara, quale quella in questione nei procedimenti
principali, in particolare le norme contemplanti la decadenza di concessioni
rilasciate al termine di una tale gara, come quelle dettate dall’articolo 23, comma 3,
dello schema di convenzione tra l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
e l’aggiudicatario della concessione relativa ai giochi d’azzardo riguardanti gli
eventi diversi dalle corse dei cavalli, devono essere formulate in modo chiaro,
preciso e univoco, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
Gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che ostano a una
normativa nazionale che impedisca di fatto qualsiasi attività transfrontaliera nel
settore del gioco indipendentemente dalla forma di svolgimento della suddetta
attività e, in particolare, nei casi in cui avviene un contatto diretto fra il
consumatore e l’operatore ed è possibile un controllo fisico, per finalità di pubblica
sicurezza, degli intermediari dell’impresa presenti sul territorio. Spetta al giudice
del rinvio verificare se ciò avvenga nel caso dell’articolo 23, comma 3, di detto
schema di convenzione.
3) Gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che, allo stato
attuale del diritto dell’Unione, la circostanza che un operatore disponga, nello Stato
membro in cui è stabilito, di un’autorizzazione che gli consente di offrire giochi
d’azzardo non osta a che un altro Stato membro, nel rispetto degli obblighi posti
dal diritto dell’Unione, subordini al possesso di un’autorizzazione rilasciata dalle
proprie autorità la possibilità, per un tale operatore, di offrire siffatti servizi a
consumatori che si trovino nel suo territorio.
Non scriverò piu' su questo argomento poichè spero chi legga abbia tutti gli elementi per farsi una sua idea.
Buona giornata
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Re: CTD legale
Messaggioda scommettitore siracusano » 01/03/2017 - 17:41
peppebetting ha scritto:Ciao Scommettitore
non capisco come riesci a indicare come DISINFORMATORE chi non condivide il tuo pensiero.
Ma a questo punto mi arrendo. Non vi è più sordo di chi non vuol sentire.
Sarebbe opportuno INFORMARE su come si è riusciti a prorogare le Concessioni esistenti e se tale circostanza sia LEGALE oltre che inquinare la libera concorrenza del mercato.
Riesci ad infornare qual'è la differenza tra sanatoria e regolarizzazione e perchè la Cassazione fa rientrare tra i soggetti che rientrano nella regolarizzazione sia coloro che fanno parte del comma 643 che coloro che rientrano nel comma 644?
Cassazione SKS365 di qualche giorno fa:
Inoltre, “quanto all’autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S., il Ministero dell’Interno ha chiarito con la circolare del 27.1.2015, in atti, che il procedimento di regolarizzazione di cui all’art. 1, commi 643, 644 e 645, L. 190/14...............
Inoltre quando posti :
Si può essere assolti per tanti motivi da un'accusa di reato penale, ma questo non significa che si possa operare in Italia senza CONCESSIONE AAMS o senza essere discriminati da un Bando di Scommesse Sportive.
PUNTO. Lo ha stabilito la Corte di giustizia Europea e non il sottoscritto. insistere su questo è fare DISINFORMAZIONE. ,
Il tuo discorso è evidentemente limitativo e forviante per chi legge poichè è solo un concetto all'interno di un discorso molto piu' ampio che si conclude cosi:
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
1) Gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una
normativa nazionale che imponga alle società interessate a esercitare attività
collegate ai giochi d’azzardo l’obbligo di ottenere un’autorizzazione di polizia, in
aggiunta a una concessione rilasciata dallo Stato al fine di esercitare simili attività,
e che limiti il rilascio di una siffatta autorizzazione segnatamente ai richiedenti che
già sono in possesso di una simile concessione.
2) Gli articoli 43 CE e 49 CE, nonché i principi di parità di trattamento e di effettività,
devono essere interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro che abbia
escluso, in violazione del diritto dell’Unione, una categoria di operatori
dall’attribuzione di concessioni per l’esercizio di un’attività economica e che cerchi
di rimediare a tale violazione mettendo a concorso un numero rilevante di nuove
concessioni protegga le posizioni commerciali acquisite dagli operatori esistenti
prevedendo, in particolare, determinate distanze minime tra gli esercizi dei nuovi
concessionari e quelli di tali operatori esistenti.
Risulta dagli articoli 43 CE e 49 CE, dal principio di parità di trattamento,
dall’obbligo di trasparenza, nonché dal principio di certezza del diritto che le
condizioni e le modalità di una gara, quale quella in questione nei procedimenti
principali, in particolare le norme contemplanti la decadenza di concessioni
rilasciate al termine di una tale gara, come quelle dettate dall’articolo 23, comma 3,
dello schema di convenzione tra l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
e l’aggiudicatario della concessione relativa ai giochi d’azzardo riguardanti gli
eventi diversi dalle corse dei cavalli, devono essere formulate in modo chiaro,
preciso e univoco, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
Gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che ostano a una
normativa nazionale che impedisca di fatto qualsiasi attività transfrontaliera nel
settore del gioco indipendentemente dalla forma di svolgimento della suddetta
attività e, in particolare, nei casi in cui avviene un contatto diretto fra il
consumatore e l’operatore ed è possibile un controllo fisico, per finalità di pubblica
sicurezza, degli intermediari dell’impresa presenti sul territorio. Spetta al giudice
del rinvio verificare se ciò avvenga nel caso dell’articolo 23, comma 3, di detto
schema di convenzione.
3) Gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che, allo stato
attuale del diritto dell’Unione, la circostanza che un operatore disponga, nello Stato
membro in cui è stabilito, di un’autorizzazione che gli consente di offrire giochi
d’azzardo non osta a che un altro Stato membro, nel rispetto degli obblighi posti
dal diritto dell’Unione, subordini al possesso di un’autorizzazione rilasciata dalle
proprie autorità la possibilità, per un tale operatore, di offrire siffatti servizi a
consumatori che si trovino nel suo territorio.
Non scriverò piu' su questo argomento poichè spero chi legga abbia tutti gli elementi per farsi una sua idea.
Buona giornata
Penso che a chi ci legge non interessino disquisizioni tecniche DI PARTE, ma le sentenze del Consiglio di Stato che ti ho già segnalato: https://www.jamma.tv/diritto/scommesse- ... tica-90455
e capire che un'assoluzione penale (perché il fatto non sussiste) non significa che si è in regola con le leggi dello stato e della Comunità Europea.
Dunque concetti molto semplici, che un gestore può capire e valutare nel fare le sue scelte imprenditoriali. E' questo lo scopo di questa sezione del FORUM.
Aggiungo che la BetN1, su oltre un centinaio di book e concessionari, è l'unica che insiste su queste sue tesi, puntualmente smentite da tutti i tribunali amministrativi (il penale è una questione a parte, come ho detto più volte).
Riflessione per i gestori: "Tutti gli altri book hanno degli avvocati imbecilli, e solo la BetN1 ne avrebbe uno bravo, con le sue tesi personali"?
A questo punto sta a chi ci legge fidarsi di una parte interessata, con ovvio conflitto di interesse, come te e il Vostro avvocato; o tutti gli altri.
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Re: CTD legale
Messaggioda peppebetting » 11/03/2017 - 08:53
le persone che leggono conoscono benissimo anche la tua posizione di parte anche se velata dall'autoproclamazione di conoscitore del diritto.
Segnalo che la sentenza del Consiglio di Stato fa riferimento esclusivamente al rilascio del 88 tulps e non alla liceità dell'attività. Ti spego meglio: ai sensi dell'art. 1 comma 644 della legge 190/2014 ITALIANA, che di seguito allego al punto e) è pacifico che chi esercita l'attività di raccolta scommesse deve soddisfare i requisiti soggettivi identici a quelli richiesti per il rilascio dell'88 tulps ed in caso essi non vengano soddisfatti il Questore deve chiudere l'attività. Quello che non è scritto sulla legge è se il Questore deve rilasciare il titolo cartaceo o meno. Ti ricordo che in Italia non sempre viene rilasciata una Licenza da parte delle autorità; ad esempio nei casi in cui l'attività è regolamentata dalle SCIA.
e) il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta comunica i
propri dati anagrafici e l'esistenza dell'attivita' di raccolta di
gioco con vincita in denaro al questore territorialmente competente
entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione e, successivamente, entro sette giorni dalla data di
avvio dell'attivita'. Il proprietario dell'immobile in cui ha sede
l'esercizio o il punto di raccolta comunica i predetti dati ed
informazioni sull'attivita' di raccolta di gioco all'Agenzia delle
dogane e dei monopoli entro gli stessi termini di cui al periodo
precedente. Chiunque esercita un punto di raccolta di scommesse, ai
sensi del presente comma, deve essere in possesso dei requisiti
soggettivi corrispondenti a quelli richiesti per il rilascio del
titolo abilitativo di cui all'articolo 88 del testo unico di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. Ove
ne accerti l'insussistenza, il questore dispone la chiusura immediata
dell'esercizio o del punto di raccolta. Gli ufficiali e gli agenti di
pubblica sicurezza dispongono delle facolta' previste dall'articolo
16 del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931;
Del comma 644 non si mette in dubbio la questione amministrativa ma può creare l'incertezza sotto il profilo penale nella parte in cui scrive:
644. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 643 che non
aderiscono al regime di regolarizzazione di cui al medesimo comma
643, ovvero nei riguardi dei soggetti che, pur avendo aderito a tale
regime, ne sono decaduti, ferma restando l'applicazione di quanto
previsto dall'articolo 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989,
n. 401, e successive modificazioni, trovano applicazione, per
esigenze di ordine pubblico e sicurezza, nonche' di tutela dei minori
di eta' e delle fasce sociali piu' deboli, i seguenti obblighi e
divieti:
a) le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231, in materia di antiriciclaggio, e in particolare le disposizioni
di cui al titolo II, capo I, del predetto decreto legislativo, in
materia di obblighi di identificazione, assumendo gli oneri e le
responsabilita' derivanti dall'applicazione del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196;
b) e' vietata la raccolta per eventi non inseriti nel palinsesto,
anche complementare, reso disponibile nel sito internet istituzionale
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
c) e' vietata la raccolta di scommesse che consentono vincite
superiori a euro 10.000;
d) continua ad applicarsi l'articolo 7, commi 5 e 8, del
decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive
modificazioni;
e) il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta comunica i
propri dati anagrafici e l'esistenza dell'attivita' di raccolta di
gioco con vincita in denaro al questore territorialmente competente
entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione e, successivamente, entro sette giorni dalla data di
avvio dell'attivita'. Il proprietario dell'immobile in cui ha sede
l'esercizio o il punto di raccolta comunica i predetti dati ed
informazioni sull'attivita' di raccolta di gioco all'Agenzia delle
dogane e dei monopoli entro gli stessi termini di cui al periodo
precedente. Chiunque esercita un punto di raccolta di scommesse, ai
sensi del presente comma, deve essere in possesso dei requisiti
soggettivi corrispondenti a quelli richiesti per il rilascio del
titolo abilitativo di cui all'articolo 88 del testo unico di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. Ove
ne accerti l'insussistenza, il questore dispone la chiusura immediata
dell'esercizio o del punto di raccolta. Gli ufficiali e gli agenti di
pubblica sicurezza dispongono delle facolta' previste dall'articolo
16 del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931;
f) continua ad applicarsi il divieto di installazione di
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni; in ogni
caso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli non iscrive il titolare
dell'esercizio o del punto di raccolta nell'elenco di cui
all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
successive modificazioni, ovvero ne effettua la cancellazione, ove
gia' iscritto;
Come potrai leggere tu stesso la parte amministrava è ben definita come quella della tutela dell'ordine pubblico.
Quindi i riconoscimenti sotto l'aspetto penale della liceità del modus operanti dei centri Betn1, anche dalla Cassazione, confermano che dal 2015 esiste un nuovo soggetto autorizzato.
Tornado alla decisione del Consiglio di Stato, La Corte afferma esclusivamente che nel sistema Concessorio per ottenere il RILASCIO dell'88 del Tupls bisogna essere possessori di Concessione.
In ultimo quando tu affermi : "Tutti gli altri book hanno degli avvocati imbecilli, e solo la BetN1 ne avrebbe uno bravo, con le sue tesi personali"?, stai affermando il falso infatti anche AGISCO rimarca le nuove disposizioni parlamentari della Legge 190/2014;
https://www.agimeg.it/pp/scommesse-deci ... o-due-mesi
Spero che chi legga possa farsi una sua idea senza farsi influenzare da colui che proclamandosi conoscitore del Diritto commenta le sentenze allo scopo di denigrare i Professionisti del DIRITTO che tutelano posizioni a LUI non convenienti.
Ps: ma la Concessione che ti "autorizza" a lavorare come è stata prorogata in maniera lecita? Io non ho letto nessun Decreto Legge o una LEGGE che autorizza la proroga. Esso è l'unico dispositivo legislativo che poteva autorizzare una proroga di una Concessione che aveva scadenza giugno 2016 e che poteva essere prorogata solo sino a Dicembre 2016.
SE mi è sfuggito, cortesemente lo posti?
Ciao
prestatore di offrire ed effettuare servizi.. ma anche
la libertà di ricevere dei servizi offerti da un
prestatore stabilito in un altro Stato membro..
Punto 55 Sentenza Gambelli
- scommettitore siracusano
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Re: CTD legale
Messaggioda scommettitore siracusano » 11/03/2017 - 10:35
peppebetting ha scritto:Signor Scommettitore,
le persone che leggono conoscono benissimo anche la tua posizione di parte anche se velata dall'autoproclamazione di conoscitore del diritto.
Segnalo che la sentenza del Consiglio di Stato fa riferimento esclusivamente al rilascio del 88 tulps e non alla liceità dell'attività. Ti spego meglio: ai sensi dell'art. 1 comma 644 della legge 190/2014 ITALIANA, che di seguito allego al punto e) è pacifico che chi esercita l'attività di raccolta scommesse deve soddisfare i requisiti soggettivi identici a quelli richiesti per il rilascio dell'88 tulps ed in caso essi non vengano soddisfatti il Questore deve chiudere l'attività. Quello che non è scritto sulla legge è se il Questore deve rilasciare il titolo cartaceo o meno. Ti ricordo che in Italia non sempre viene rilasciata una Licenza da parte delle autorità; ad esempio nei casi in cui l'attività è regolamentata dalle SCIA.
e) il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta comunica i
propri dati anagrafici e l'esistenza dell'attivita' di raccolta di
gioco con vincita in denaro al questore territorialmente competente
entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione e, successivamente, entro sette giorni dalla data di
avvio dell'attivita'. Il proprietario dell'immobile in cui ha sede
l'esercizio o il punto di raccolta comunica i predetti dati ed
informazioni sull'attivita' di raccolta di gioco all'Agenzia delle
dogane e dei monopoli entro gli stessi termini di cui al periodo
precedente. Chiunque esercita un punto di raccolta di scommesse, ai
sensi del presente comma, deve essere in possesso dei requisiti
soggettivi corrispondenti a quelli richiesti per il rilascio del
titolo abilitativo di cui all'articolo 88 del testo unico di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. Ove
ne accerti l'insussistenza, il questore dispone la chiusura immediata
dell'esercizio o del punto di raccolta. Gli ufficiali e gli agenti di
pubblica sicurezza dispongono delle facolta' previste dall'articolo
16 del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931;
Del comma 644 non si mette in dubbio la questione amministrativa ma può creare l'incertezza sotto il profilo penale nella parte in cui scrive:
644. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 643 che non
aderiscono al regime di regolarizzazione di cui al medesimo comma
643, ovvero nei riguardi dei soggetti che, pur avendo aderito a tale
regime, ne sono decaduti, ferma restando l'applicazione di quanto
previsto dall'articolo 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989,
n. 401, e successive modificazioni, trovano applicazione, per
esigenze di ordine pubblico e sicurezza, nonche' di tutela dei minori
di eta' e delle fasce sociali piu' deboli, i seguenti obblighi e
divieti:
a) le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231, in materia di antiriciclaggio, e in particolare le disposizioni
di cui al titolo II, capo I, del predetto decreto legislativo, in
materia di obblighi di identificazione, assumendo gli oneri e le
responsabilita' derivanti dall'applicazione del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196;
b) e' vietata la raccolta per eventi non inseriti nel palinsesto,
anche complementare, reso disponibile nel sito internet istituzionale
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
c) e' vietata la raccolta di scommesse che consentono vincite
superiori a euro 10.000;
d) continua ad applicarsi l'articolo 7, commi 5 e 8, del
decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive
modificazioni;
e) il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta comunica i
propri dati anagrafici e l'esistenza dell'attivita' di raccolta di
gioco con vincita in denaro al questore territorialmente competente
entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione e, successivamente, entro sette giorni dalla data di
avvio dell'attivita'. Il proprietario dell'immobile in cui ha sede
l'esercizio o il punto di raccolta comunica i predetti dati ed
informazioni sull'attivita' di raccolta di gioco all'Agenzia delle
dogane e dei monopoli entro gli stessi termini di cui al periodo
precedente. Chiunque esercita un punto di raccolta di scommesse, ai
sensi del presente comma, deve essere in possesso dei requisiti
soggettivi corrispondenti a quelli richiesti per il rilascio del
titolo abilitativo di cui all'articolo 88 del testo unico di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. Ove
ne accerti l'insussistenza, il questore dispone la chiusura immediata
dell'esercizio o del punto di raccolta. Gli ufficiali e gli agenti di
pubblica sicurezza dispongono delle facolta' previste dall'articolo
16 del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931;
f) continua ad applicarsi il divieto di installazione di
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni; in ogni
caso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli non iscrive il titolare
dell'esercizio o del punto di raccolta nell'elenco di cui
all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
successive modificazioni, ovvero ne effettua la cancellazione, ove
gia' iscritto;
Come potrai leggere tu stesso la parte amministrava è ben definita come quella della tutela dell'ordine pubblico.
Quindi i riconoscimenti sotto l'aspetto penale della liceità del modus operanti dei centri Betn1, anche dalla Cassazione, confermano che dal 2015 esiste un nuovo soggetto autorizzato.
Tornado alla decisione del Consiglio di Stato, La Corte afferma esclusivamente che nel sistema Concessorio per ottenere il RILASCIO dell'88 del Tupls bisogna essere possessori di Concessione.
In ultimo quando tu affermi : "Tutti gli altri book hanno degli avvocati imbecilli, e solo la BetN1 ne avrebbe uno bravo, con le sue tesi personali"?, stai affermando il falso infatti anche AGISCO rimarca le nuove disposizioni parlamentari della Legge 190/2014;
https://www.agimeg.it/pp/scommesse-deci ... o-due-mesi
Spero che chi legga possa farsi una sua idea senza farsi influenzare da colui che proclamandosi conoscitore del Diritto commenta le sentenze allo scopo di denigrare i Professionisti del DIRITTO che tutelano posizioni a LUI non convenienti.
Ps: ma la Concessione che ti "autorizza" a lavorare come è stata prorogata in maniera lecita? Io non ho letto nessun Decreto Legge o una LEGGE che autorizza la proroga. Esso è l'unico dispositivo legislativo che poteva autorizzare una proroga di una Concessione che aveva scadenza giugno 2016 e che poteva essere prorogata solo sino a Dicembre 2016.
SE mi è sfuggito, cortesemente lo posti?
Ciao
ISono gestore di un Negozio Sisal, e non più un concessionario diretto come lo ero fino a Giugno 2013, per cui non ho più alcun interesse diretto nel difendere i concessionari AAMS. Potrei fare il gestore anche di un book discriminato dal bando Monti, se lo trovassi economicamente più conveniente. Sicuramente la SISAL non mi paga per intervenire in questo forum
Quindi il conflitto di interesse, e in modo sfacciato e lapalissiano, in questa materia, lo ha solo lei e auspico che chi ci legge lo tenga nella giusta considerazione
Aveva promesso di non intervenire più, ma si continua ad arrampicarsi sugli specchi, tentando di servirsi di sentenze di natura PENALE, per controbattere la sentenze amministrative del TAR e del CONSIGLIO DI STATO, in cui avete costantemente perso.
Nell'articolo pubblicato ON LINE, recentemente, sull'ultima sentenza della Cassazione, poi, si ci avvale anche della discriminazione dal BANDO MONTI nei confronti della BetN1. Allora vi dovete decidere una volta per tutte:
Se è vero che alcuni vostri gestori sono stati assolti penalmente perché discriminati dal Bando Monti (cosa da provare nel dettaglio), tutto il vostro castello di carte decade,
Per la discriminazione delle due sanatorie, parlano invece le sentenze del TAR e del Consiglio di Stato, a voi contrarie.
Chiudo, sottolineando ancora una volta che è solo il Vostro avvocato e solo la Vostra società a sostenere le Vostre tesi, mentre tutti gli altri avvocati di tutti gli altri concessionari e book sostengono il contrario. Invito i lettori, che per la maggior parte non sono avvocati e né cultori del diritto, a riflettere su chi fidarsi.
- scommettitore siracusano
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Re: CTD legale
Messaggioda scommettitore siracusano » 11/03/2017 - 10:46
- peppebetting
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Re: CTD legale
Messaggioda peppebetting » 12/03/2017 - 08:05
la questione al CDS non ci ha dato torto ma ha solo rigettato la cautelare e si sta aspettando di andare al merito per quanto riguarda le sanatorie. Per i meno tecnici del diritto significa che la richiesta di sospendere la legge di stabilità avanzata dalla Società i Giudici non l'hanno accolta. Quindi il CDS non si è pronunciato sulle discriminazioni sollevate da Betn1 e deve ancora fissare la data della discussione per entrare nel merito.
ANCORA UNA VOLTA LA TUA INFORMAZIONE E' PARZIALE ED INESATTA.
Mi chiedo: perchè hai sorvolato sul discorso del comma 644 e sulla proroga delle Licenze.it ?
In ultimo affermi: "Nell'articolo pubblicato ON LINE, recentemente, sull'ultima sentenza della Cassazione, poi, si ci avvale anche della discriminazione dal BANDO MONTI nei confronti della BetN1. Allora vi dovete decidere una volta per tutte:"
Ma cosa stai dicendo? Se vi sono più discriminazioni una non esclude l'altra anzi rafforza la posizione di chi è stato discriminato.
Per farti un esempio: se compri un paio di pantaloni a cui hai chiesto di fare l'orlo e quando te lo consegnano l'orlo non è stato fatto ed in più trovi una tasca bucata cosa fai decidi di lamentarti solo su un problema oppure su entrambi per spiegargli che quel pantalone non lo acquisti cosi' com'è?
Stavolta, anche se leggo delle eresie, su questo topic non intervengo più.
Ciao
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Re: CTD legale
Messaggioda scommettitore siracusano » 12/03/2017 - 13:47
peppebetting ha scritto:Buongiorno Scommettitore,
la questione al CDS non ci ha dato torto ma ha solo rigettato la cautelare e si sta aspettando di andare al merito per quanto riguarda le sanatorie. Per i meno tecnici del diritto significa che la richiesta di sospendere la legge di stabilità avanzata dalla Società i Giudici non l'hanno accolta. Quindi il CDS non si è pronunciato sulle discriminazioni sollevate da Betn1 e deve ancora fissare la data della discussione per entrare nel merito.
ANCORA UNA VOLTA LA TUA INFORMAZIONE E' PARZIALE ED INESATTA.
Mi chiedo: perchè hai sorvolato sul discorso del comma 644 e sulla proroga delle Licenze.it ?
In ultimo affermi: "Nell'articolo pubblicato ON LINE, recentemente, sull'ultima sentenza della Cassazione, poi, si ci avvale anche della discriminazione dal BANDO MONTI nei confronti della BetN1. Allora vi dovete decidere una volta per tutte:"
Ma cosa stai dicendo? Se vi sono più discriminazioni una non esclude l'altra anzi rafforza la posizione di chi è stato discriminato.
Per farti un esempio: se compri un paio di pantaloni a cui hai chiesto di fare l'orlo e quando te lo consegnano l'orlo non è stato fatto ed in più trovi una tasca bucata cosa fai decidi di lamentarti solo su un problema oppure su entrambi per spiegargli che quel pantalone non lo acquisti cosi' com'è?
Stavolta, anche se leggo delle eresie, su questo topic non intervengo più.
Ciao
Certo che ci vuole coraggio per chiedere di sospendere la legge di stabilità
Meglio che non intervieni più, perché siamo sul ridicolo assoluto e fuori da ogni realtà.
Re: CTD legale
Messaggioda lima » 01/10/2017 - 17:49
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